Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 / 07 / 2000
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comuni compresi tra Arona ed il Confine Svizzero. Autorizzazione
allo svolgimento di una regata velica denominata XXI° Velalonga, nelle
acque del lago Maggiore antistante i Comuni compresi tra Arona ed il confine
Svizzero, indetta per i giorni 29 e 30 aprile 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare il Presidente Roberta Sozzi della Lega Navale Italiana Sez.
di Arona, lo svolgimento di una regata velica denominata XXIº Velalonga,
nelle acque del lago Maggiore antistante i Comuni compresi tra Arona ed
il confine Svizzero, indetta per i giorni 29 e 30 aprile 2000.
La manifestazione avrà inizio alle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2000
con partenza da Arona e terminerà alle ore 22.00 a Ronco in Svizzera. Il
giorno 30 aprile la manifestazione avrà inizio alle ore 7.30 da Ronco in
Svizzera e terminerà alle ore 18.00 ad Arona.
Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica
e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate
nella manifestazione), dalle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2000 con partenza
da Arona alle ore 22.00 a Ronco in Svizzera. Il giorno 30 aprile dalle
ore 7.30 da Ronco in Svizzera alle ore 18.00 ad Arona, nel tratto di lago
succitato.
Gli organizzatori della manifestazione nautica sono tenuti ad ottemperare
alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio dei
Comuni interessati e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata;
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla
stessa.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
Interna (R. D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 26 aprile 2000, n. 252
Piero Pais