Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 / 07 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 26 aprile 2000, n. 252

Lago Maggiore. Comuni compresi tra Arona ed il Confine Svizzero. Autorizzazione allo svolgimento di una regata velica denominata “XXI° Velalonga”, nelle acque del lago Maggiore antistante i Comuni compresi tra Arona ed il confine Svizzero, indetta per i giorni 29 e 30 aprile 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Presidente Roberta Sozzi della Lega Navale Italiana Sez. di Arona, lo svolgimento di una regata velica denominata “XXIº Velalonga”, nelle acque del lago Maggiore antistante i Comuni compresi tra Arona ed il confine Svizzero, indetta per i giorni 29 e 30 aprile 2000.

La manifestazione avrà inizio alle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2000 con partenza da Arona e terminerà alle ore 22.00 a Ronco in Svizzera. Il giorno 30 aprile la manifestazione avrà inizio alle ore 7.30 da Ronco in Svizzera e terminerà alle ore 18.00 ad Arona.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), dalle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2000 con partenza da Arona alle ore 22.00 a Ronco in Svizzera. Il giorno 30 aprile dalle ore 7.30 da Ronco in Svizzera alle ore 18.00 ad Arona, nel tratto di lago succitato.

Gli organizzatori della manifestazione nautica sono tenuti ad ottemperare

alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione Interna (R. D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais