Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 / 07 / 2000

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Codice 26.4
D.D. 6 aprile 2000, n. 227

Lago Maggiore. Comune di Arona. Autorizzazione allo svolgimento di una regata denominata: “8º Trofeo Città di Arona” indetta per il giorno 8 aprile 2000. In caso di mancata effettuazione la manifestazione si svolgerà il giorno 9 aprile 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare la Lega Navale Italiana Sez. Arona allo svolgimento della regata denominata: “8º Trofeo Città di Arona”, sulle acque del lago Maggiore nello specchio d’acqua antistante il comune di Arona, indetta per il giorno 8 aprile 2000 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. In caso di mancata effettuazione la manifestazione si svolgerà il giorno 9 aprile 2000 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione), il giorno 8 aprile 2000 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o, in caso di rinvio della manifestazione, il giorno 9 aprile 2000 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Arona e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - rispondere di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R. D. 30.3.1942, n. 327).

La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais