Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 / 07 / 2000
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comune di Arona. Autorizzazione allo svolgimento di una
regata denominata: 8º Trofeo Città di Arona indetta per il giorno 8 aprile
2000. In caso di mancata effettuazione la manifestazione si svolgerà il
giorno 9 aprile 2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare la Lega Navale Italiana Sez. Arona allo svolgimento della
regata denominata: 8º Trofeo Città di Arona, sulle acque del lago Maggiore
nello specchio dacqua antistante il comune di Arona, indetta per il giorno
8 aprile 2000 dalle ore 14.00 alle ore 18.00. In caso di mancata effettuazione
la manifestazione si svolgerà il giorno 9 aprile 2000 dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
Di disporre, nel tratto di lago interessato, la cauta navigazione pubblica
e privata, a motore e non (fatte salve le unità direttamente impegnate
nella manifestazione), il giorno 8 aprile 2000 dalle ore 14.00 alle ore
18.00 o, in caso di rinvio della manifestazione, il giorno 9 aprile 2000
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti Prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dellorganizzazione dovranno esporre
a bordo dellunità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
2) LAvviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso lAlbo Pretorio del
Comune di Arona e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne
la massima diffusione presso larea interessata;
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente
interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno
adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza
e lincolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla
stessa.
5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del
campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente
segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul
fondo corpi morti.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, Codesta Associazione
organizzatrice - premesso che lAmministrazione Regionale è sollevata comunque
da qualsiasi responsabilità - rispondere di eventuali incidenti che dovessero
verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni
ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione
(R. D. 30.3.1942, n. 327).
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni e le località in
essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza
pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle
eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.
Il Dirigente responsabile
D.D. 6 aprile 2000, n. 227
Piero Pais