Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2000, n. 53 - 269
Commercio su area pubblica. Autorizzazioni temporanee alla vendita
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di consentire ai Comuni, per le motivazioni individuate in premessa , con
esclusivo riferimento alle manifestazioni occasionali non aventi carattere
commerciale e come tali non connotate dalla presenza di forme mercatali,
il rilascio di autorizzazioni temporanee allesercizio del commercio su
area pubblica , secondo modalità semplificate rispetto a quelle indicate
nella D.G.R. 42-29532 del 1-3-2000 , recante indicazioni inerenti la
fase di prima applicazione della legge regionale 12-11-1999 n. 28 , sulla
base di criteri e forme procedimentali da definirsi in sede locale, che
tengano conto:
1. della prescrizione di cui all art. 11 c. 4 della legge regionale n.
28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente
ai soggettti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per lesercizio
del commercio dal d.lgs. 114/98;
2. del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee
rispetto alla manifestazione principale;
3. della validità temporale delle stesse autorizzazioni , limitata ai giorni
di svolgimento della manifestazione di riferimento;
4. del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione
e dellottimizzazione del servizio allutenza ;
di abrogare la disposizione di cui al capitolo 5 punto 1 lett. d) sub d2)
della D.G.R. N. 42- 29532 del 1 marzo 2000, nella parte in cui assoggetta
alle stesse modalità aggravate di consultazione , istituzione e definizione
dei procedimenti previste per le manifestazioni aventi carattere commerciale
altresì le manifestazioni di varia natura, per lo più religiose, sportive
e culturali, non connotate dalla presenza di forme mercatali comunque denominate
;
di confermare, conseguentemente, lobbligo per i Comuni di attenersi alle
modalità procedimentali previste per il rilascio delle autorizzazioni temporanee
dalla citata D.G.R. 42- 29532 del 1 marzo 2000, qualora ricorrano manifestazioni
di carattere commerciale connotate dalla presenza di forme mercatali di
varia denominazione.
(omissis)