ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Tagliolo Monferrato (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 27 L. 8/6/90 n. 142. Per la realizzazione di un intervento di studio e analisi ambientale delle aree industriali


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torino

Comunicato - Avvio del procedimento, finalizzato alla conclusione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 27 della Legge 142 dell’8 giugno 1990, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e il Comune di Torino, avente per oggetto la modificazione del Programma di riqualificazione urbana denominato “Spina 1"

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Asti

Intervento di manutenzione ordinaria sul Torrente Bormida di Spigno in loc. Cascina Piana nel Comune di Mombaldone per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 1200,00) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Esproprii - Usi Civici

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241 - L.R. 25 luglio 1994, n. 27 artt. 12 e 13) - Elenco procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2000 per pubblicazione sul B.U.R.

Provincia di Novara

Progetto preliminare per la costruzione di uno stabilimento produttivo a Sud della S.S. n. 11 nel Comune di Orfengo di Casalino (NO), proposto dalla Società Solaria S.r.l. con sede in Via Baldinucci n. 60 - Milano - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Comune di Torino

Progetto Speciale Periferie - Comunicazione ai cittadini - Avvio del procedimento per l’approvazione dell’accordo di programma avente ad oggetto il “Contratto di quartiere di via Arquata”

Regione Piemonte - Direzione Industria

Coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località I Dossi del Comune di Caresanablot (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Morbello (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Narzole (Cuneo)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Comune di Arona (Novara)

Decreto n. 2/2000 - Decreto di indennità provvisoria (aree agricole) art. 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione di un impianto di raccolta e trattamento reflui in località Montrigiasco

Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del C.C. n. 38 del 26.5.2000: Approvazione Regolamento Edilizio

Comune di Bene Vagienna (Cuneo)

Avviso

Comune di Borgofranco D’Ivrea (Torino)

Nuove condizioni tariffarie

Comune di Bricherasio (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 3.2.2000. Declassificazione tratto strada ghiaie. Autorizzazione ai sigg. Ghigo Elio e altri alla permuta

Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola)

Decreto 3/2000

Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola)

Estratto deliberazione Consiglio comunale nr. 19 del 28.4.2000 “Approvazione regolamento edilizio comunale”

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito - Adozione progetto piano di recupero di iniziativa privata realizzazione bassi fabbricati in Vicolo dei Monaci, 6 di proprietà Gallo Luigi e Gallo Mario

Comune di Cardè (Cuneo)

Avviso di deposito e pubblicazione di variante al P.R.G.C.

Comune di Carpignano Sesia (Novara)

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29-5-2000 all’oggetto “Approvazione regolamento edilizio”

Comune di Carpignano Sesia (Novara)

Avviso

Comune di Castellar (Cuneo)

Avviso

Comune di Fara Novarese (Novara)

Estratto della deliberazione n. 23 in data 11/4/2000 - Approvazione regolamento edilizio

Comune di Maglione (Torino)

Avviso di adozione progetto preliminare di variante n. 2 al P.R.G.

Comune di Monterosso Grana (Cuneo)

Piano di recupero di libera iniziativa in zona R.2.6 del P.R.G.I. Adozione ai sensi art. 28 c. 2° L. 5/8/78 n. 457. Art. 43 c. 8° L.R. 56/77 e s.m.i.

Comune di Novara - Assessorato alla Casa e Patrimonio

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di n. 2 alloggi ed una autorimessa siti in Novara

Comune di Pinerolo (Torino)

Occupazione d’urgenza di immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona DE 3.1 del P.R.G.C. - 2° stralcio funzionale

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Avviso

Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Approvazione Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P.S. c/o ATC - Biella

Avviso

Provincia di Alessandria

Consiglio Provinciale - Deliberazione n. 15 del 8 marzo 2000 - Cessione e declassificazione di una tratta della S.P. n. 232 “Di Moirano” a favore del Comune di Acqui Terme

Provincia di Biella

Settore Tutela Ambientale - Determinazione dirigenziale n. 873 in data 16 aprile 1999

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Subingresso nella titolarità del riconoscimento n. 1622 di derivazione d’acqua - Istanza 18.2.000

Provincia di Cuneo

Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche - Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5074 T. Ghiandone - Comune di Barge - Moresco Bartolomeo, Antonio, Carlo e Trecco Pietro - Istanza 14.6.94

Provincia di Cuneo

Divisione Tecnica - Settore Idraulica - Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5154 T. Bronda - Comune di Pagno - Soleri Bruno in nome e per conto dei Sigg. Arnaudo Virginia, Rolando Lucia, Soleri Riccardo, Valla Pietro, Valla Pietro - Istanza 30.9.97

Provincia di Torino

Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 31-41084 del 16/2/2000

Regione Piemonte

L.R. 25/1994 - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fonte Carlina” in Comune di Cannobio

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - P.zza Zumaglini, 14 - 13100 Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Artogna, Boscarola (e paralleli), Comba Bondale, Comba La Valle, Croso del Basalei, Croso della Pissa, Croso Passallo, Gula di Grampa, La Pichera, Rio Boscaiolo, Rio del Diavolo, Rio del Lavaggio, Rio del Teragno, Rio della Chiesa, Rio di Curgo, Rio di Valpiana, Rio Fornace (e paralleli), Rio Lantigon (e paralleli), Rio Oriolaccio Piccolo, Rio Polla, Rio Quare (e paralleli) e Rio Vargo Monga (e paralleli) in Valsesia, comuni di Campertogno (VC), Mollia (VC), Pila (VC), Piode (VC), Scopa (VC), Scopello (VC) e Vocca (VC)



ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Tagliolo Monferrato (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 27 L. 8/6/90 n. 142. Per la realizzazione di un intervento di studio e analisi ambientale delle aree industriali

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Tagliolo Monferrato, Ente Promotore, sentita la Conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e verificato che si ritiene utile ed efficace attuare in forma associativa di cooperazione un intervento integrato tra Comuni limitrofi, le cui zone industriali di P.R.G. sono confinanti, finalizzato ad attuare uno studio ed analisi ambientale delle aree industriali per addivenire alla formulazione di una griglia di controllo per le nuove attività che costituisca criterio generale di valutazione delle compatibilità ambientale di nuove attività industriali.

Valutato che il suddetto intervento viene attuato nell’ambito delle funzioni dei Comuni in materia ambientale per la tutela della salute pubblica e del territorio e ritenuto di raggiungere un risultato ottimale in forma associata, trattandosi di aree industriali confinanti, per addivenire ad un’omogenea gestione del territorio, ottimizzando i costi dell’iniziativa.

Tra

I Comuni di Tagliolo Monferrato, Silvano d’Orba e Lerma

si stipula

Il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della Legge 8.6.1990 n. 142 per la realizzazione di un intervento di studi ed analisi ambientale delle aree industriali.

Art. 1
Finalità e fasi operative

A) Studio ed analisi ambientale delle aree industriali dei Comuni aderenti attraverso una prima fase conoscitiva riferita a tutte le aziende esistenti ed alla loro caratterizzazione ai fini del rapporto con l’ambiente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

1. quantità e qualità delle acque reflue;

2. quantità e qualità dei rifiuti solidi;

3. livelli massimi di emissioni sonore all’esterno dei luoghi di lavoro;

4. caratterizzazione delle emissioni atmosferiche;

utilizzando la collaborazione dell’ASL e dell’ARPA ed analizzando, per ciascuna azienda, con riferimento al punto 4:

- impianto di pertinenza

- tipo di sistema depurativo se esistente

- portata massima effluenti

- portata (o concentrazione) di ciascun inquinante emesso

- tipo di combustibile se utilizzato

- consumo massimo di combustibile

- diametro del camino

- altezza del camino

- temperatura di scarico dei fumi

- posizione plano-altimetrica del camino

B) Correlazione delle emissioni in atmosfera e delle rispettive immissioni (ricadute al suolo) mediante simulazioni matematiche su specifici modelli, tenendo conto delle caratteristiche atmosferiche locali ricorrenti e valutando i dati secondo gli standard di qualità dell’aria di cui alla vigente normativa (DPR N. 203/1988)

C) Formulazione di una griglia di controllo per le nuove attività industriali costituita da criteri generali ed oggettivi di valutazione della compatibilità ambientale delle nuove attività industriali nelle aree oggetto di studio. Tale compatibilità prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

- qualità e quantità degli inquinanti emessi

- incremento massimo delle immissioni atmosferiche

- rapporto tra valori emissivi e relativi limiti di legge

- riduzione delle emissioni atmosferiche in altre attività produttive, consociate e non

- collaudo funzionale degli impianti ai fini della protezione ambientale

- monitoraggio in continuo delle emissioni atmosferiche

- verifiche periodiche delle emissioni atmosferiche

- politica ambientale dell’azienda (Responsabile Care)

- certificazioni ambientali (EMAS,ISO 14001)

Art. 2
Modalità e tempi

L’intervento verrà attuato mediante incarico ad un consulente tecnico, specializzato nel settore ed in collaborazione con le competenti ASL e ARPA.

L’Ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui al successivo articolo 3 ed approvato il presente accordo da pubblicarsi sul BUR ai sensi dell’art. 27 comma 4 della Legge 142/90, provvederà all’assegnazione dell’incarico per l’attuazione dell’intervento.

Il presente accordo di programma ha durata sino al 30-6-2001.

Art. 3
Spese

La spesa massima dell’intervento è comprensiva di corrispettivo per l’incarico tecnico, IVA ed oneri di Legge e spese di pubblicazione dell’accordo di programma.

L’incarico tecnico sarà suddivisa in n. 3 fasi e ripartita tra i soggetti aderenti secondo quanto di seguito descritto, tenuto conto che è programmata l’acquisizione di un contributo della Provincia di Alessandria e della Regione per L. 22.700.000 articolati nell’arco biennale di durata dell’accordo.

Fase 1 (fase conoscitiva)

Totale L. 25.200.000 (Euro 13014,71) di cui L. 8.800.000 finanziate con i suddetti contributi da Provincia e Regione Piemonte e L. 17.000.000 (Euro 9476,98) a carico dei Comuni aderenti all’accordo secondo l’estensione della zona industriale.

Comune    Esercizio d’impegno    Importo
Tagliolo Monferrato    2000    7.500.000
Silvano d’Orba    2000    7.500.000
Lerma    2000    2.000.000
Tagliolo Monferrato    2001    7.500.000
Silvano D’Orba    2001    7.500.000
Lerma    2001    2.000.000

Fase 2 (messa a punto del modello)

Totale L. 31.500.000 (Euro 16.268,39) di cui L. 14.500.000 finanziate con i suddetti contributi da Provincia e Regione Piemonte e L. 17.000.000 a carico dei Comuni aderenti all’accordo secondo le cifre indicate nel precedente paragrafo.

Fase 3 (Valutazione delle nuove insediabilità e riverifica del modello).

Compenso a pratica sostenuto da parte del Comune interessato nella misura del 90%.

I Comuni non direttamente interessati concorrono nella misura del 105 per spese di riadeguamento del modello.

Si prevede una spesa stimata in L. 2.000.000 (Euro 1.032,91) per ciascuna pratica. Detta spesa potrà comunque variare a seconda della tipologia e dimensione dall’insediamento.

Spese generali per pubblicazione sul B.U.R. dell’accordo Lire 390.000 (Euro 206,58) da ripartire tra i tre Comuni in quota di 1/3 ciascuno.

Ciascun Ente attribuisce al Comune al Tagliolo Monferrato le quote a proprio carico procedendo come segue:

1) contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo dovrà essere presentata assunzione di formale atto di impegno di spesa, relativo all’onere a carico dei singoli Enti con obbligo di devoluzione della somma stanziata all’Ente promotore. L’impegno di spesa pluriennale dovrà indicare la quota imputata all’esercizio 2000 e la quota imputata all’esercizio 2001. Tale impegno consentirà al Comune di Tagliolo di assegnare l’incarico Tecnico.

2) Erogare le somme dovute al Comune al Tagliolo Monferrato entro 15 gg. dalla richiesta che dovrà essere fatta al maturare del debito verso il professionista incaricato secondo le scadenze concordate con il professionista stesso.

Il Comune di Tagliolo Monferrato, al termine dell’intervento presenterà a tutti gli Enti aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

L’ottenimento di eventuali contributi/finanziamenti da parte di ENTI (Regione-Provincia-ecc.) richiesti dal Comune di Tagliolo Monferrato saranno opportunamente documentate agli altri Comuni interessati dall’Accordo di Programma e scomputati pro-quota dalle spese previste e sostenute.

Art. 4
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Tagliolo Monferrato, e composto dai legali rappresentanti dei Comuni aderenti o da un rappresentante degli stessi designato.

Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o un membro facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Tagliolo Monferrato.

Art. 5
Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità con il Regolamento di arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato da un collegio arbitrale.

Tagliolo Monferrato, 20 maggio 2000

Comune di Lerma
Massimo Arata

Comune di Silvano D’Orba
Giuseppe Coco

Comune di Tagliolo Monferrato
Lino Carlo Rava






COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torino

Comunicato - Avvio del procedimento, finalizzato alla conclusione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 27 della Legge 142 dell’8 giugno 1990, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e il Comune di Torino, avente per oggetto la modificazione del Programma di riqualificazione urbana denominato “Spina 1".

Avvio del procedimento, finalizzato alla conclusione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 27 della Legge 142 dell’8 giugno 1990, tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e il Comune di Torino, avente per oggetto la modificazione del Programma di riqualificazione urbana denominato “Spina 1".

Con Atto del Sindaco del 14 giugno 2000 è stata indetta la conferenza di servizi tra la Regione Piemonte, il Ministero dei Lavori Pubblici, la Provincia di Torino e questa amministrazione pubblica per il giorno 19 giugno 2000, alle ore 11.30, presso il Comune di Torino, Settore Progetti di Riassetto Urbano, via Avellino, 6.

Il presente comunicato, unitamente all’Atto del Sindaco, è depositato all’Albo Pretorio della Città a partire dal 19/6/2000 e per trenta giorni consecutivi.

Lo stesso Comunicato sarà pubblicato sul B.U.R. del 28 giugno 2000.

E’ responsabile del procedimento l’Arch. Angelica Ciocchetti, Dirigente del Settore Progetti di Riassetto Urbano.

L’Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è la Divisione Urbanistica - Settore Progetti di Riassetto Urbano - via Avellino 6 - 2º piano - tel. 011/4424451.

Il Dirigente del Settore
Progetti di Riassetto Urbano
Angelica Ciocchetti



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Asti

Intervento di manutenzione ordinaria sul Torrente Bormida di Spigno in loc. Cascina Piana nel Comune di Mombaldone per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 1200,00) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

Data di avvio: 8 giugno 2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni;

Funzionario responsabile del procedimento: Il Responsabile del Settore;

Funzionari ai quali rivolgersi per informazione sullo stato della pratica: Geom. Carlo Binello e Geom. Giuseppe Bosio.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Oo.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti, Corso Dante n. 163.

Termine per la presentazione di memorie o documento in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15º giorno dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mario Romiti



Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Esproprii - Usi Civici

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241 - L.R. 25 luglio 1994, n. 27 artt. 12 e 13) - Elenco procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2000 per pubblicazione sul B.U.R.

Comune di Malesco (VCO). Istanza di mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa novantanovennale e costituzione di diritto di superficie a favore della Soc. ENEL S.p.A., del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 17 mapp. 75 (ex mapp. 13/b) di mq. 48, per costruzione di cabina elettrica per trasformazione dell’energia in bassa tensione.

Comune di Montecrestese (VCO). Conciliazione con il Sig. Garroni Bruno per il terreno di uso civico distinto al NCT Fg. 50 mapp. 281 di mq. 3900 alienato dal Comune senza la prescritta autorizzazione sovrana.

Comune di Pragelato (TO). Istanza di sdemanializzazione di terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 43 n. 6 parte, 7 parte, 247 parte Fg. 39 n. 298 parte di complessivi mq. 7.000 circa, per realizzazione area artigianale, previo spostamento di vincolo su altri terreni Fg. 35 n. 2, 3, 13, 22 di complessivi mq. 7.615 ceduti da un privato.

Comune di Santa Maria Maggiore (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 37 mapp. 427 - 430 - 432 - 435, di complessivi mq. 1.530, per realizzazione parcheggio pubblico.

Comune di Premia (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione e costituzione di servitù a favore della Soc. “Snam S.p.A.” di terreni comunali gravati da uso civico, per complessivi mq. 61.550, al fine di consentire il passaggio del nuovo metanodotto internazionale “Passo Gries - Mortara”.

Comune di Castelmagno (CN). Istanza di autorizzazione alla concessione in via amministrativa a terzi di terreni comunali gravati da uso civico, denominati “Pra Giulian” e distinti al NCT Fg. 34 mapp. 2p - 3 - 4 - 5p, per complessivi Ha 233.29.69, per uso pascolo.

Comune di Alto (CN). Istanza di autorizzazione alla conciliazione con il Sig. Giandomenico Lizzardi Schiavone per l’alienazione avvenuta senza autorizzazione, del terreno comunale gravato da uso civico sito in loc. “Strecce” e distinto al NCT Part. 84 - Fg. 16 mapp. 115 di mq. 2.184.

Il Responsabile dei suddetti provvedimenti è il Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Esproprii - Usi Civici, dr.ssa Maria Grazia Ferreri ed è possibile prendere visione dei relativi atti preso l’Ufficio Regionale Usi Civici, Via Pietro Micca n. 18 - Torino (tel. 011/4323687 - 011/4323688).

Il Dirigente
Maria Grazia Ferreri



Provincia di Novara

Progetto preliminare per la costruzione di uno stabilimento produttivo a Sud della S.S. n. 11 nel Comune di Orfengo di Casalino (NO), proposto dalla Società Solaria S.r.l. con sede in Via Baldinucci n. 60 - Milano - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 16.6.2000 la Società Solaria S.r.l. con sede in Milano Via Baldinucci n. 60, ha depositato presso l’Ufficio di Deposito Progetti - Ufficio VIA - dell’Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. n. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto in oggetto.

Gli elaborati sono allegati alla domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di Valutazione Impatto Ambientale, presentata all’Amministrazione Provinciale di Novara in data 16.6.2000 prot. n. 20561 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il temine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di Deposito Progetti nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del Settore Ambiente - presso il 3° Settore Dipartimentale - Dott. Alberto Ventura presso Settore Ambiente tel. 0321-378430.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Ventura



Comune di Torino

Progetto Speciale Periferie - Comunicazione ai cittadini - Avvio del procedimento per l’approvazione dell’accordo di programma avente ad oggetto il “Contratto di quartiere di via Arquata”

Si comunica che la Città di Torino ha avviato il procedimento per la conclusione dell’accordo di programma tra la Regione Piemonte, l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino e il Provveditorato agli Studi della Provincia di Torino, relativo all’attuazione del “Contratto di quartiere di Via Arquata”.

L’accordo ha ad oggetto le seguenti tipologie di interventi, realizzati con finanziamenti del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione Piemonte, della Città di Torino e dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino:

- lavori di risanamento conservativo, realizzazione e messa a norma di impianti, recupero di alloggi ed altri locali in proprietà dell’A.T.C., recupero di alloggi in proprietà di soggetti privati, nonché lavori di sistemazione dello spazio pubblico e di recupero di locali per il centro di quartiere, il recupero e la riutilizzazione dell’ex magazzino comunale situato sotto il cavalcavia di corso Dante;

- progetto di accompagnamento sociale composto da progetti di azioni di sviluppo locale partecipato;

- intervento occupazionale composto da progetti di azioni finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo dei residenti del quartiere.

L’accordo prevede altresì la disciplina del rapporto tra il Provveditorato agli Studi, l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 e la Città di Torino nell’attuazione del contratto di quartiere. In particolare individua azioni integrate tra A.S.L. n. 1 e Città di Torino, sia con riferimento agli operatori delle imprese sociali in convenzione, sia ai rispettivi Servizi Sanitari e Socio assistenziali, con riguardo alla lettura comune dei bisogni e alla creazione di un sistema informativo, e di un eventuale presidio integrato, nonché alla partecipazione delle medesime A.S.L., Città e Provveditorato alle conferenze di servizi per l’esame del “Programma di Integrazione delle Azioni Sociali” proposto dalla “Agenzia per lo sviluppo di via Arquata”.

E’ responsabile del procedimento l’arch. Giovanni Magnano, Direttore del Progetto Speciale Periferie dell’Assessorato al Decentramento e all’Integrazione Urbana della Città di Torino.

L’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è il Progetto Speciale Periferie della Città di Torino, Via San Francesco d’Assisi n. 3, Torino (tel. 011 4432516).

Il Responsabile del procedimento:
Direttore del Progetto Speciale Periferie
Giovanni Magnano



Regione Piemonte - Direzione Industria

Coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località I Dossi del Comune di Caresanablot (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 8.6.2000 la Ditta B.S.P. di Riccardo Urbani S.a.s.. con sede in Via S. Rocco 3 del Comune di Lombardore (TO) ha depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di una cava di sabbia e ghiaia in località I Dossi del Comune di Caresanablot, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 12432 dell’8.6.2000 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “Il Giornale”, pubblicato in data 8.6.2000.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 8.6.2000, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Morbello (Alessandria)

Statuto comunale

Articolo 1
Principi fondamentali

1. La Comunità di Morbello e’ Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

Articolo 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono .

2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale ;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale;

f) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se’ e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso gettito fiscale, nonche’ nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; cio’ nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente piu’ vicina ai cittadini.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nei settori turismo, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità e’ attribuita al comune, la legge statale o regionale puo’ demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi;

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, provvede con regolamento comunale.

3. I costi relativi all’attuazione della delega possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Articolo 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio .

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità di servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana.

Articolo 6
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune e’ costituita dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità, Piazza, Vallosi, Costa.

2. Il territorio del Comune si estende per ettari 2.300 confinante con il Comuni di Grognardo, Visone, Prasco, Cremolino, Cassinelle e Ponzone.

3. Il palazzo civico sede comunale, e’ ubicato in frazione Piazza, che e’ il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, previste e specificate da apposito regolamento, il Consiglio puo’ riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni puo’ essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare;

6. All’interno del territorio comunale non e’ consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari ne’ lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Articolo 7
Albo Pretorio

1. Il Sindaco individua, nel palazzo civico, apposito spazio da destinare al “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 8
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Morbello e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L’uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali, sono vietati, salvo autorizzazione della Giunta Comunale.

Articolo 9
Consiglio Comunale di ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva puo’ promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi;

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF;

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I
ORGANI ELETTIVI

Articolo 10
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 11
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 12
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari;

2. L’elezione , la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

6. Ispira la propria azione al principio di solidarietà;

7. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

Articolo 13
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonche’ delle linee programmatiche del mandato.

3. Il Consiglio e’ convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme di regolamento.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione puo’ avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

5. Gli adempimenti previsti al 3° comma sono assolti dal Consigliere anziano in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco.

6. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare puo’ essere effettuata su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purche’ di competenza consiliare.

7. La convocazione e’ effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto puo’ prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.

8. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui e’ stata già effettuata la convocazione e’ sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e puo’ essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui e’ stata convocata la seduta.

9. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la piu’ ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

13. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Articolo 14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento e’ sottoposto all’appovazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo15
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire , con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagini, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza e’ attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri , l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Articolo 16
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentato l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato i maggiori numeri di voti.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunto immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonche’ fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non puo’ essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 17
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti e’ subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Ciascun consigliere e’ tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonche’ dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo.

Articolo 18
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppo secondo quanto previsto dal regolamento dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al segretario indicando il nome del relativo capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento puo’ prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 19
Giunta Comunale

1. La Giunta e’ l’organo di governo del Comune e collabora col Sindaco alla gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Addotta tutti gli atti concreti , idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi ripartiti.

Articolo 20
Elezioni e prerogative

1. La nomina dei componenti della Giunta e’ effettuata, con le modalità previste dalla legge, dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed e’ comunicata al consiglio comunale nella prima adunanza dallo stesso tenuta.

2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge.

Articolo 21
Composizione

1. La giunta e’ composta dal sindaco e da quattro assessori.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purche’ dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 22
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco puo’ revocare uno o piu’ assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli assessori nonche’ gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Articolo 23
Funzionamento della giunta

1. La giunta e’ convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento possono essere stabilite da apposito regolamento.

3. Le sedute non sono pubbliche.

4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà piu’ 1 dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 24
Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco dell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e non siano riservati dalla legge e dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di nuove tariffe;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) delibera preventivamente sulla nomina e sulla revoca del direttore generale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui e’ rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q) approva il Peg su proposta del direttore generale;

r) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore convenuto;

s) autorizza l’uso dello stemma civico.

Articolo 25
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta e’ curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso e’ sostituito in via temporanea dal componente del consiglio e della giunta nominato dal presidente di norma il piu’ giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 26
Sindaco

1. Il sindaco e’ eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresi’ i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed e’ l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché’ sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco e’ inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché’, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Articolo 27
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, puo’ delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed e’ l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m.i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Articolo 28
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza puo’ richiedere direttamente a tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può’ disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gi atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgono le loro attivati’ secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 29
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta e’ formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;

Articolo 30
Vicesindaco

1. Il sindaco nomina fra i componenti della Giunta un Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche’ nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 dalle disposizioni ad essa successive.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonche’ pubblicato all’albo pretorio.

Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 31
Segretario Comunale

1. Il segretario comunale e’ nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed e’ scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale puo’ approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica al comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Articolo 32
Funzioni del segretario comunale.

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale puo’ partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli, presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonche’ le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente e’ parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO II
UFFICI

Articolo 33
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non piu’ per singoli atti, bensi’ per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 34
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, e’ articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Articolo 35
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrative attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti , verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 36
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi;

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo e’ attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi piu’ operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente piu’ ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune percepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libertà organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 37
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, puo’ nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Articolo 38
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizi che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non puo’ eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che puo’ procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonche’ in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale

Articolo 39
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l’efficacia dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 40
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento e di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Articolo 41
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresi’ al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/90;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie , i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco puo’ delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

TITOLO III
SERVIZI

Articolo 42
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale puo’ deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu’ servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione , per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu’ soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonche’ in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune puo’ partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il comune puo’ altresi’ dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum , che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. Il consiglio comunale delega alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Articolo 43
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 44
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale comprovate esperienze di amministrazione, nonche’ i requisiti prescritti dall’art. 12 bis della legge 131/83 e dall’art. 16 del D.P.R. 902/86.

Articolo 45
Istituzione

1. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale puo’ costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresi’, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento puo’ prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonche’ a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Articolo 46
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati, con le modalità previste nel regolamento dal consiglio comunale fuori dal proprio seno , anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d’amministrazione, nonche’ le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Articolo 47
Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Articolo 48
Il direttore

1. Il direttore dell’istituzione e’ nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, e’ il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Articolo 49
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Articolo 50
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale puo’ approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedano anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Articolo 51
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché’ siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione portà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinato gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attivati’ del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Articolo 52
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, e’ rieleggibile per una sola volta ed e’ revocabile per inadempienza nonché’ quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle resultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore , ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 53
Organizzazione sovracomunale.

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitariamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Articolo 54
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno piu’ obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 55
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attivatà di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri entri locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 56
Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi con altri comuni e provincie per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre agli elementi previsti dalla legge deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 57
Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 53 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni puo’ costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi piu’ efficienti alla collettività.

2. Il comune puo’ proporre la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

Articolo 58
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresi’ all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142 modificato dall’art. 17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con il decreto del presidente della regione e non comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 59
Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione puo’ attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Articolo 60
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare puo’ avvenire ad opera sia dei soggetti singoli portatori di interessi rilevanti che di soggetti collettivi costituiti in associazioni o comitati rappresentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonche’ i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e’ consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della notizia dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e puo’ essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprime per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresi’ diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

Articolo 61
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di novanta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato,

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma di comunicazione della risposta, nonche’ adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Articolo 62
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione e’ esaminata dall’organo competente entro novanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3° non e’ rispettato, ciascun consigliere puo’ chiedere ragione al sindaco del ritardo.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e’ garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 63
Proposte

1. Il dieci per cento dei cittadini elettori possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro sessanta giorni successivi all’organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonche’ dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente puo’ sentire i proponenti dell’iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si puo’ giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e’ stata promossa l’iniziativa popolare.

4. L e istanze, le petizioni e le proposte sono ammissibili se dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 64
Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 61 l’accesso ai dati di cui e’ in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 65
Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 66
Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Articolo 67
Contributi alle associazioni

1. Il comune puo’ erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politi, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune puo’ altresi’ mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente e’ stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune puo’ gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modabiltà della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Articolo 68
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonche’ per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Articolo 69
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiori al 20 % degli iscritti nelle liste elettorali puo’ chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento e’ già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 70
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato puo’ rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 71
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio , anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu’ idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Articolo 72
Nomina

1. Il difensore civico e’ nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Alessandria, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo puo’ far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non puo’ essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Articolo 73
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza e’ pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico puo’ essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Articolo 74
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonche’ il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinche’ la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e puo’ dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinche’ la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinche’ a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

Articolo 75
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato puo’ consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre puo’ convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico puo’ altresi’ invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Articolo 76
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene piu’ opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma puo’ altresi’ indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonche’ a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico puo’ segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinche’ siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 77
Statuto

1. lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il venticinque per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Articolo 78
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e dello statuto tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettorali ai sensi di quanto disposto dall’art. 57 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonche’ per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione e’ divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 79
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale puo’ emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono altresi’ essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il sindaco emana altresi’, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge 08.06.1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non puo’ superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza o di impedimento del sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Articolo 80
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio, entro un anno , approva i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.




Comune di Narzole (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

ART.1
Autonomia statutaria

1. Il comune di Narzole è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di Narzole nei rapporti con lo stato, con la regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2
Finalità

1. Il comune, ispirandosi al principio di sussidiarietà, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Narzole in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all’obbligo di volta in volta perseguito quando il conseguimento di tali finalità non può essere adeguatamente assicurato dall’autonomia dei singoli, delle famiglie, delle formazioni sociali.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione, internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

ART. 3
Territorio

1. Il Comune di Narzole comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende, oltre al capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, le frazioni di: Vergne, S. Nazario, Lucchi, Moriglione.

ART. 4
Stemma e gonfalone

Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti depositati presso gli uffici comunali.

1. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge.

Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone.

ART. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. 1l comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Cuneo e con la regione Piemonte.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 7
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità è i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nei presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento agli appositi regolamenti.

ART. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/ o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 12
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more dalla designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E istituita, presso il comune di Narzole, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 13, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s.m.e.i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. 1 capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

ART. 16
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’ espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

ART. 17
Attribuzioni di amministrazione

1.Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge a. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 20
Vicesindaco

Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 22
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 23
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 24
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 25
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 26
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti n. tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 27
Competenze

1 La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) autorizza anche in modo informale il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

1) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.

TITOLO II
Istituti di partecipazione
e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 28
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 29
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 30
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a cinque giorni.

ART. 31
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

ART. 32
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 33
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 34
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro venti giorni.

ART. 35
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cento avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 36
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 2 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 37
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 39
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO 1V
Difensore civico

ART. 40
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. 1l difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

ART. 41
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere

ART. 42
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

ART. 43
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 44
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 45
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V
Procedimento amministrativo

ART. 46
Diritto di intervento nei procedimenti

1 Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 47
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 48
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello statuto.

ART. 49
Determinazione del contenuto dell’atto

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO III
Attività amministrativa

ART. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 51
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 53
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 54
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 55
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

ART. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

ART. 57
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o coi privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 58
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 41, 2? comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 59
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 a. 142, modificato dall’art. 17, comrna 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

ART. 60
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

e) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 61
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 63
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

ART. 64
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

ART. 65
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 66
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

ART. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 68
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. 1 contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 70
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 71
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 504/92.

CAPO III
Il segretario comunale

ART. 72
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 73
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

ART. 74
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
La responsabilità

ART. 75
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 76
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 77
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

ART. 78
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 79
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 80
Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 81
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

ART. 82
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 83
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 84
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comrna il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs 3 febbraio 1993 a. 29.

ART. 85
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro dieci giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 86
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

ART. 87
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 88
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 a. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.



ALTRI ANNUNCI

Comune di Arona (Novara)

Decreto n. 2/2000 - Decreto di indennità provvisoria (aree agricole) art. 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione di un impianto di raccolta e trattamento reflui in località Montrigiasco

Il Sindaco

Vista la delibera Giunta Comunale n. 26 del 17/2/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si riapprovava il progetto definitivo dei lavori di raccolta e trattamento finale reflui nella frazione di Montrigiasco e si disponeva di procedere all’espropriazione per pubblica utilità di 1/18 dell’area censita a catasto terreni al fg. 41 mapp. 52, per la realizzazione della vasca Imhoff con l’indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa, dando atto dei termini di inizio e completamento lavori ed espropri;

Considerato che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere suddette;

Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune dal giorno 18/4/2000 al giorno 2/5/2000;

Rilevato che l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di esproprio è stato pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Novara n. 32 del 21/4/2000;

Accertato che entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul F.A.L non sono state presentate osservazioni;

Vista la delibera Giunta Comunale n. 94 del 25/5/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Sindaco pro-tempore è stato autorizzato all’emissione del presente decreto;

Accertato che i terreni non sono ubicati all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444;

Constato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dell’art. 5 - bis della legge n. 359/1992;

Visti i valori agricoli medi determinati ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, modificata dalla legge 10 gennaio 1977 n. 10;

Viste la legge 865/71, la legge 01/78, il D.L.vo 616/77, la legge regionale 56/77 e s.m.i. che ha delegato le funzioni amministrative in materia di espropri ai Comuni;

Ritenuta la propria competenza a determinare l’indennità provvisoria di esproprio ai sensi della L. 56/77 e s.m.i. citata;

decreta

Art. 1

L’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 16 della legge 865/71, agli aventi diritto per l’esproprio dei beni immobili in Comune di Arona necessari per la realizzazione di un impianto di raccolta e trattamento reflui in località Montrigiasco è indicata come di seguito:

Ditta iscritta a catasto: Istituto Bambini Spastici e Subnormali - Partita 3978 - foglio 41 - mappale 52 - coltura prato 3 - superficie mq. 1760 - superficie da espropriare pari a 1/18 - indennità a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 16 - 5° comma, legge 865/71 lire 156.933= Euro 81.049 - Indennità aggiuntiva per eventuale cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, 1° comma legge 865/71 lire 78.467= Euro 40.525=

Art. 2

Il Dirigente 2° Dipartimento ing. Mauro Marchisio è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto possono comunicare all’espropriante se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e conseguentemente depositata presso la Direzione Provinciale del Tesoro, Servizio Cassa Deposito e Prestiti di Roma, dando fin d’ora mandato alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 3

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell’indennità provvisoria.

Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4

All’atto della corresponsione dell’indennità, anche in caso di cessione volontaria non sarà operata la ritenuta del 20% in quanto le aree oggetto di esproprio non ricadono all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 1444/68, ai sensi dell’art. 11 della Legge 413/91.

Art. 5

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione, deve essere inserito per estratto, a cura e spese del Comune nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Arona, 13 giugno 2000

Il Sindaco
Mario Velati




Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del C.C. n. 38 del 26.5.2000: Approvazione Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 19/99 il Regolamento Edilizio Comunale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale composto da: testo comprendente n. 85 articoli, n. 16 allegati, n. 1 appendice all’art. 31, n. 1 appendice al Piano del Colore, n. 1 certificato con gli estremi di approvazione;

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale approvato è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte;

(omissis)

Il Dirigente del 2° Dipartimento
Mauro Marchisio




Comune di Bene Vagienna (Cuneo)

Avviso

Il Sindaco

Vista la Deliberazione Dirigenziale della Regione Piemonte in data 10/4/2000 n. 393

rende noto

che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 28 giugno al 12 luglio 2000 il piano particellare d’esecuzione relativo agli immobili da sottoporre a servitù di elettrodotto in via amministrativa, siti nel territorio di questo Comune e interessati dalla costruzione della linea elettrica n. 1200 alla tensione di 15 kV, con annessa offerta dell’indennizzo affinchè chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Bene Vagienna, 25 maggio 2000

Il Sindaco
Sergio Gazzera




Comune di Borgofranco D’Ivrea (Torino)

Nuove condizioni tariffarie

Si rende noto che, con provvedimento della Giunta Comunale n. 153 adottato in data 28 dicembre 1999, esecutivo, sono state approvate le nuove condizioni tariffarie a carico dell’utenza dell’acquedotto comunale, per l’anno 1999.

Uso domestico (annuali)
Da mc. 0 a mc. 50    L.    250
Da mc. 51 a mc. 75    L.    520
Da mc. 76 a mc. 115    L.    610
DA mc. 116 a mc. 150    L.    670
Oltre mc. 150    L.    775
Uso agricolo (annuali)
Da mc. 0 a mc. 120    L.    250
da mc. 121 fino a mc. 180    L.    520
oltre a mc. 180    L.    610
Uso allevamento animali
Consumo libero    L.    250
Uso artigianale (annuali)
Da mc. 0 a mc. 50    L.    520
Da mc. 51 a mc. 75    L.    600
Oltre mc. 75    L.    670
Uso commerciale (annuali)
Da mc. 0 a mc. 50    L.    520
Da mc. 51 a mc. 75    L.    620
Oltre mc. 75    L.    680
Uso industriale (annuali)
Da mc. 0 a mc. 75    L.    520
Oltre mc. 75    L.    770
Balmetti Forfettario annuale    L.    10.350
Bocche antincendio:
Case, abitazioni e stabil.
non infiammabili    L.    11.500
Teatri, cinema ecc.    L.    17.500

Borgofranco d’Ivrea, 8 giugno 2000

Il Responsabile del Servizio
Rosarita Collè




Comune di Bricherasio (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 3.2.2000. Declassificazione tratto strada ghiaie. Autorizzazione ai sigg. Ghigo Elio e altri alla permuta

Il Consiglio comunale

(omissis)

Vista l’istanza presentata in data Omissis dal sig. Omissis diretta ad ottenere l’autorizzazione alla permuta del tratto di Str. Ghiaie di proprietà comunale con nuovo tratto di strada realizzato dal suddetto in mappa al Fg. nn. 338-340;

Dato atto che l’area comunale richiesta in permuta costituisce area appartenente al demanio accidentale stradale di uso pubblico e che pertanto, per la sua dismissione dovranno seguirsi le norme di cui al D.Lgs. n. 285/92, modificato dal D.Lgs. n. 36C/93 e secondo le procedure di cui al DPR n. 495/95, nonchè della L.R. 21.11.1996 n. 86 “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico Delega alle Provincie ed ai Comuni”;

Vista la perizia tecnica predisposta in data 11.1.2000 del Responsabile dei Servizi Tecnici Geom. Falco Vilma da cui risulta la compensazione della permuta delle aree indicate in premessa;

(omissis)

delibera

1) di declassificare l’area comunale richiesta in permuta, distinta in mappa al Fg. 36 N. 341, quale bene appartenente al demanio accidentale stradale comunale e classificare la stessa area quale bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune.

2) di provvedere alla pubblicità del presente atto secondo quanto stabilito all’art. 3 della L.R. n. 86/96;

3) di accettare la richiesta di permuta inoltrata dal Sig. Omissis mediante stipula di atto pubblico a carico del richiedente.




Comune di Cannobio (Verbania)

Decreto 3/2000

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Cannobio è pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguiti descritti, siti nel territorio comunale, necessari per la Variante ai lavori di ristrutturazione e potenziamento delle reti di captazione-adduzione e distribuzione delle acque potabili:

- Foglio 9-mappale 186-mq. 1030. Proprietà attuale" Bergonzoli Vincenza (omissis).

- Foglio 9-mappale 86-mq, 1840. Proprietà attuale: Pedroni Franca (omissis) proprietaria per 126/288. Pedroni Silvia (omissis) proprietaria per 126/288, Secchi Olga (omissis) proprietaria per 36/288.

- Foglio 9-mappale 233-mq 3. Foglio 9-mappale 235-mq. 170. Proprietà attuale: Limido Franca (omissis) proprietaria per 100/1000. Franconi Rosa (omissis) proprietaria per 100/1000. Gallotti Augusto (omissis) proprietario per 200/1000. Gallotti Maria Yvonne (omissis) proprietaria per 100/1000. Gallotti Carlo (omissis) proprietario per 100/1000. Gallotti Giuseppina (omissis) proprietaria per 200/1000. Turato Laura (omissis) proprietaria per 200/1000. Zammaretti Santina (omissis) usufruttuaria parziale.

- Foglio 17-mappale 711-mq 510. Proprietà attuale: Flesca Ferdinando (omissis).

- Foglio 8-mappale 214-mq. 1390. Proprietà attuale: Franconi Maria Fu Giuseppe (omissis).

- Foglio 9-mappale 237-mq. 130. Foglio 9-mappale 232-mq. 69. Proprietà attuale: Secchi Angelica Alessandra Vittoria (omissis).

Art. 2 - Il presente Decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, verrà trascritto in termini di urgenza presso il competente Ufficio dei Registri immobiliari e verrà adempiuto, altresì, a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari disposta con il presente Decreto.

Art. 3 - L’estratto del presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia.

Cannobio, 10 giugno 2000

Il Capo Settore
Valerio Trisconi




Comune di Cannobio (Verbania)

Estratto deliberazione Consiglio comunale nr. 19 del 28.4.2000 “Approvazione regolamento edilizio comunale”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il regolamento edilizio comunale composto da n. 63 articoli e n. 12 allegati nel testo allegato al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante.

2) di dichiarare che il regolamento edilizio comunale approvato è conforme al regolamento tipo regionale salvo quanto disposto dal comma 4 art. 12 della citata Legge Regionale 19/99, in quanto recepite in vie transitorie le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale, e assumerà efficacia con la pubblicazione della deliberazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco    Il Segretario Generale
Albertella Giuseppe    Anna Molinatto




Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito - Adozione progetto piano di recupero di iniziativa privata realizzazione bassi fabbricati in Vicolo dei Monaci, 6 di proprietà Gallo Luigi e Gallo Mario

Il Sindaco

Visti gli artt. 27 e 30 della legge 5.8.1978, n. 457 e l’art. 47 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

Che con atto consiliare n. 28 del 26.5.2000 è stata contestualmente adottata la deliberazione di perimetrazione di area da assoggettare al piano di recupero realizzazione bassi fabbricati in Vicolo dei Monaci, 6 in zona “R2" del P.R.G.C., distinto a Catasto Terreni al Foglio XXIII/A mappali 484-485 ed il progetto del piano di recupero sopra indicato, presentato da Gallo Luigi e Gallo Mario.

Che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi elaborati tecnici sono pubblicati all’Albo Pretorio comunale e depositati in libera visione del pubblico presso la sede comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Cuneo.

Che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, 30 maggio 2000

Il Sindaco
Brunetto




Comune di Cardè (Cuneo)

Avviso di deposito e pubblicazione di variante al P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che la delibera del Consiglio Comunale in data 11.5.2000 n. 17, per l’adozione del progetto preliminare di variante strutturale al P.R.G.C. vigente ed i relativi elaborati, saranno pubblicati presso l’Albo Pretorio del Comune ed ivi depositati per trenta giorni consecutivi, dal 28-6-2000 al 27-7-2000, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Chiarimenti e delucidazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico Comunale durante l’orario di servizio (Tel. 0172-90101).

A far data dal 28-7-2000 al 26-8-2000 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte su carta legale.

Cardè, 28 giugno 2000

Il Responsabile del Servizio
Maria Donata Buonamico




Comune di Carpignano Sesia (Novara)

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29-5-2000 all’oggetto “Approvazione regolamento edilizio”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare l’allegato Regolamento Edilizio costituito da n. 70 articoli, corredato da n. 10 modelli e dall’appendice all’art. 31, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 19/99, che tale regolamento è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione

3. Di trasmettere il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3 comma 4 della citata L.R. n. 19/99

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile del Servizio
Giorgio Bertotti




Comune di Carpignano Sesia (Novara)

Avviso

La Commissione istituita presso il Comune di Carpignano Sesia ha formato la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione di n. 1 alloggio libero in P.le Italia di proprietà comunale ubicato in Comune di Carpignano Sesia.

Contro detta graduatoria è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Carpignano Sesia.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali.

Il Presidente della Commissione
Mara Minardi




Comune di Castellar (Cuneo)

Avviso

La Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 12.6.2000, dichiarata immediatamente esecutiva ha deliberato di classificare tra le strade comunali il seguente tratto di strada vicinale extraurbana di pianura:

Tratto di strada denominato “via di Pagno” dall’imbocco della strada comunale della Morra per un tratto di circa 320 metri lineari fino a tutto il mappale 56 del fg. 1 del Comune di Castellar su cui è di prossima costruzione il depuratore intercomunale della valle Bronda".

Il Sindaco
Liliana Borretta




Comune di Fara Novarese (Novara)

Estratto della deliberazione n. 23 in data 11/4/2000 - Approvazione regolamento edilizio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.99 n. 584-9691 comprendente 70 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice all’articolo 31;

2) Di dichiarare esplicitamente la conformità del Regolamento Comunale approvato con il presente atto al Regolamento tipo formato dalla Regione.

(omissis)




Comune di Maglione (Torino)

Avviso di adozione progetto preliminare di variante n. 2 al P.R.G.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 25.5.2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto di variante n. 2 al vigente P.R.G.

La predetta deliberazione è depositata, unitamente agli atti relativi, presso l’Ufficio Tecnico Comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 17.6.2000 e contemporaneamente pubblicata nell’albo pretorio del Comune.

Nel periodo di pubblicazione e deposito gli atti sono a disposizione di chiunque intende prendere visione durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Nei successivi trenta gironi chiunque potrà presentare, in carta libera, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Sindaco
Pier Franco Causone




Comune di Monterosso Grana (Cuneo)

Piano di recupero di libera iniziativa in zona R.2.6 del P.R.G.I. Adozione ai sensi art. 28 c. 2º L. 5/8/78 n. 457. Art. 43 c. 8º L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di adottare ai sensi dell’art. 28 comma 2 della Legge n. 457 del 5/8/1978 la proposta del piano di recupero di libera iniziativa presentata dal Sig. Lerda Remo, come sopra meglio identificato, ai sensi dell’art. 43 comma 8 della Legge R. 56/77 e s.m.i., il quale si compone di: Progetto, Documentazione fotografica, Schema di convenzione, Relazione tecnico illustrativa finanziaria.

(omissis)

delibera

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 comma 3º della Legge 127/97.




Comune di Novara - Assessorato alla Casa e Patrimonio

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di n. 2 alloggi ed una autorimessa siti in Novara

L’Assessorato alla Casa e Patrimonio, visti il vigente “Regolamento di alienazione degli immobili” così come approvato con la Deliberazione Consiliare n. 171 del 22.9.1998 e la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 22.5.2000 indice una gara per la vendita dei sottoelencati beni immobiliari di proprietà in parti uguali del Comune di Novara e della Comunità per Minori Santa Lucia di Novara e più precisamente:

Lotto n. 1: l’Unità immobiliare ad uso residenziale è ubicata in un immobile non dotato di ascensore sita in C.so Cavallotti n. 20 a Novara al piano 2º di superficie complessiva virtuale pari a mq. 205,60 così distinta: mq. 160,75 (sup. lorda di pavimento dell’alloggio); mq. 30,02 (veranda); mq. 14,83 (sottotetto e cantina).

L’unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 7370 così come segue: Fg. n. 162/G Mapp. 9536 sub. 6, cat. A/3 classe 2º consistenza vani 6 piano 2º rendita catastale L. 1.260.000.

Il Piano Regolatore classifica il compendio immobiliare come “Area residenziale del centro storico”.

L’unità immobiliare risulta essere vuota.

Lotto n. 2: Il lotto è costituito da un alloggio e da una autorimessa ubicati in un immobile condominiale di sette piani fuori terra oltre al piano attico e piano cantina seminterrata dotato di ascensore sito in Via Frasconi n. 13/15 a Novara.

L’unità immobiliare ad uso residenziale è ubicata al piano 2º dell’edificio sopra descritto ed ha una superficie complessiva virtuale pari a mq. 123.287 comprensiva di balconi e cantina.

L’unità immobiliare è individuata al N.C.E.U., del Comune di Novara alla partita n. 7370, così come segue: Fg. n. 162/H Mapp. n. 13625 sub. 7 cat. A/2 classe 2º consistenza vani 6 piano 2º rendita catastale L. 1.560.000.

L’autorimessa è ubicata nel cortile all’interno dell’edificio, ha una superficie lorda di pavimento pari a mq. 14,50 è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 7370 così come segue: Fg. n. 162/H Mapp. n. 13626 sub. 7 cat. C/6 classe 6º consistenza mq. 14,00 pianoterra rendita catastale L. 151.200.

Il Piano Regolatore classifica il compendio immobiliare come “Area residenziale di completamento”.

L’unità immobiliare risulta essere locata con contratto ad uso abitativo ai sensi della L. n. 392/1978 in scadenza il 30.6.2000 regolarmente disdettato.

Requisiti:

- offerta in carta bollata da L. 20.000 con l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo di acquisto proposto;

- prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari al 10% degli importi a base d’asta ovverossia:

Lotto n. 1: L. 18.250.000 (Euro 9.425,338)

Lotto n. 2: L. 24.500.000 (Euro 12.653,194)

- tutte le modalità e condizioni relative alla documentazione da presentare sono contenute nel bando integrale d’asta a disposizione presso l’Assessorato alla Cassa e Patrimonio del Comune di Novara.

Scadenza presentazione offerte:

ore 12.00 del giorno 8.7.2000.

Criterio di aggiudicazione:

l’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa che non potrà essere inferiore a:

Lotto n. 1: L. 182.500.000 (Euro 94.253,384)

Lotto n. 2: L. 245.000.000 (Euro 126.531,940).

Apertura buste ed aggiudicazione gara:

ore 10.00 del giorno 11.7.2000 presso la Sede Municipale di Via Rosselli n. 1.

Informazioni e richiesta di copia Bando integrale possono essere richieste all’Ufficio Patrimonio - Via Tornielli n. 5 - Comune di Novara - Tel. n. 0321/370406 e/o 0321/370404 - fax n. 0321/3702402 nei giorni e nelle ore di servizio.

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Funzionario Unità Demanio e Patrimonio Arch. Daniela Maresca.

Novara, 13 giugno 2000

Il Dirigente
Servizio Demanio e Patrimonio
Roberto Guasco




Comune di Pinerolo (Torino)

Occupazione d’urgenza di immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona DE 3.1 del P.R.G.C. - 2° stralcio funzionale

N. 29161 di prot.    N. 1 Reg. Decreti

Il Dirigente del Settore Segreteria

(omissis)

decreta

E’ pronunciata l’occupazione d’urgenza a favore del comune di Pinerolo degli immobili da espropriare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. della zona DE 3.1 del P.R.G.C. - 2° stralcio funzionale, indicati nell’allegata determinazione n. 539 del 9 giugno 2000, esecutiva, ed iscritti al catasto terreni del comune censuario di Pinerolo.

L’occupazione dovrà avvenire entro tre mesi da oggi e potrà durare per cinque anni. La pronuncia di occupazione perderà efficacia ove non venga eseguita entro il termine avanti fissato.

La compilazione dello stato di consistenza degli immobili avrà inizio alle ore 10,00 del giorno 27 luglio 2000 e proseguirà fino all’espletamento del compito da parte del tecnico incaricato.

In concomitanza con la redazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare un incaricato del comune si immetterà nel possesso degli immobili medesimi.

Per l’occupazione d’urgenza dei beni anzidetti il comune di Pinerolo corrisponderà agli aventi diritto, dalla data dell’avvenuta occupazione, l’indennità spettante a norma dell’art. 20 della legge 22/10/1971, n. 865.

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni di rilevazione dello stato di consistenza degli immobili predetti e della loro presa di possesso da parte dell’amministrazione comunale. Lo stesso sarà pubblicato all’albo pretorio del comune:

Pinerolo, 15 giugno 2000

Il Dirigente del Settore Segreteria
Danila Gilli




Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Avviso

Il Sindaco

Informa che con deliberazione n. 44 del 8.6.2000 il Consiglio Comunale ha approvato l’integrazione della precedente delibera n. 72 del 14.9.1998 (progetto preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale) consistente nella modifica dell’art. 13.2 nella forma di preliminare sostitutivo dell’art. 13.2.

Tale rettifica all’art. 13.2 è depositata presso l’Ufficio di Polizia Municipale per la durata di 30 giorni consecutivi a far data dal 30.6.2000 al 29.7.2000 con il seguente orario:

- giorni feriali: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

- giorni festivi e sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni chiunque può prendere visione e presentare nei successivi 30 giorni e cioè a partire dal 30.7.2000, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Rivarolo Canavese, 19 giugno 2000

Il Sindaco
Edoardo Gaetano




Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Approvazione Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente

Il Sindaco rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 8/6/2000, esecutiva il 24/6/2000 a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata dei proponenti: Bamax S.r.l. con sede in Torino - Sig. Balma Massimo di Bardonecchia - Sig. Gatti Sergio di Torino - Soc. Zuan S.r.l. con sede in Torino - Soc. Patmos sagl con sede in Svizzera - Merlin Ernesto di Cumiana T.se, Merlin Aldo di Sauze di Cesana - Sigg. Fra Henri Alphonse di Marsiglia (F), Giraudo Andrè Auguste, Giraudo Jean Pierre di La Penne Sur Huveaune (F) - Sigg. Merlin Pierrine Angele, Merlin Pauline Marthe, Manzon Eveline Marguerite, Merlin Celestine Seraphin di Marsiglia (F) - Sigg. Merlin Andrea, Sertorelli Rosalia di Sauze di Cesana - Sigg. Gastaldo Claudio, Milanesio Susanna di Vinovo - Merlin Agostino e Russo Maria Domenica di Lanzo T.se - Sigg. Merlin Michele e Trovato Maria di Caprie - Merlin Maria Teresa, Magnetti Enrico di Devesi di Ciriè - Merlin Carla di Cafasse - Merlin Mario di San Carlo Canavese - Merlin Luigi di Torino - Merlin Renato, Berton Grazia di Salassa - Merlin Piergiuseppe di Volpiano - Merlin Paolo di Caselle T.se - Soc. Carolina S.r.l. di Torino; relativo alla ricostruzione e ristrutturazione di fabbricati di cui al CT nel F. XX mappali vari, siti in Frazione Bessen Haut di Sauze di Cesana.

Il Sindaco
Giovanni Chiampo




Commissione assegnazione alloggi di E.R.P.S. c/o ATC - Biella

Avviso

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica

rende noto

che ha formato la Graduatoria definitiva relativa al bando di Concorso Generale n. 3, pubblicato dal Comune di Biella in data 28.12.98, per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Biella; l’ambito territoriale cui si riferisce il bando è il n. 25.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 28.3.1995, n. 46 come modificata dalla Legge Regionale 29 Luglio 1996, n. 51, e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Biella, presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella e presso tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Luigi Bove




Provincia di Alessandria

Consiglio Provinciale - Deliberazione n. 15 del 8 marzo 2000 - Cessione e declassificazione di una tratta della S.P. n. 232 “Di Moirano” a favore del Comune di Acqui Terme

(omissis)

L’art. 4 del nuovo codice della strada - D.Lgs. n. 285/92 - ha introdotto l’obbligo per tutti i Comuni di procedere alla delimitazione dei rispettivi centri abitati.

Ai sensi dell’art. 5 - 3º comma - del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal D.P.R. 610/92, la delimitazione del centro abitato individua l’ambito territoriale in cui è necessaria una particolare cautela da parte dell’utente della strada, nonchè i limiti territoriali di applicazione della normativa vigente all’interno ed all’esterno del centro abitato stesso ed i confini territoriali di competenza tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade.

A seguito di sopralluoghi effettuati dal personale tecnico della Provincia di Alessandria e del Comune di Acqui T., si è riscontrato che la delimitazione del centro abitato di Acqui T. dovrà essere aggiornata alla luce degli interventi di sviluppo edificatorio già realizzati e delle nuove aree pubbliche da realizzarsi in un futuro prossimo.

La suddetta ridelimitazione urbana interessa la S.P. 232 “di Moirano”.

L’art. 2 - 7º comma - del nuovo codice della strada stabilisce che le strade urbane sono sempre comunali qualora siano situate nell’interno dei centri abitati, con la sola eccezione di tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversino centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

La L.R. n. 86/96 all’art. 1 specifica che “la classificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione viene delegata rispettivamente alle Province ed ai Comuni” ed all’art. 2 - comma 2º - stabilisce inoltre che “i provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di più Enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi”.

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1) Cedere a titolo gratuito al Comune di Acqui T. e conseguentemente declassificare da strada provinciale la seguente tratta della S.P. 232 “di Moirano”, appartenente al demanio provinciale, così come indicata nella planimetria catastale che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Tratta di lunghezza ml. 700, dal passaggio a livello FF.SS. al termine di via Amendola, 19,00 m. prima del cippo indicante il Km. 0+000 collocato sul lato destro; alla progr.va Km. 0+700, 16,00 m. prima asse passo carraio del civico n. 78, per una sezione trasversale media di larghezza m. 5,00 di piano viabile asfaltato, m. 0,40 sui due lati di banchina, oltre a m. 0,30 di fosso, rispettivamente, per il 60% lato destro e l’80% lato sinistro dell’intera tratta in questione.

2) Dare atto che tutti gli atti autorizzativi e concessori facenti capo alla Provincia di Alessandria riferiti alla tratta in oggetto dovranno essere trasmessi al Comune di Acqui T. una volta che lo stesso avrà adottato provvedimento formale di acquisizione al demanio comunale e classificazione a strada comunale della tratta stessa.

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 - 3º comma - della Legge 142/90 con votazione unanime e separata.

Il Presidente    Il Segretario Generale
Mario Tribocco    Francesco Spampinato


















Provincia di Biella

Settore Tutela Ambientale - Determinazione dirigenziale n. 873 in data 16 aprile 1999

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto dal Sig. Ernesto Maggioni, in qualità di responsabile del “Consorzio Acquedotto San Nicolao -Curino”, in data 18 novembre 1998 presso gli Uffici del Settore Provinciale Tutela Ambientale, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acquedotto San Nicolao-Curino”,

(omissis)

la concessione in sanatoria di derivazione di moduli continui 0,0025 (lt./sec. 0,25) d’acqua da una sorgente tributaria del bacino del Rio Bisingana, ubicata in terreni distinti a catasto al Foglio n. 21 - mappale n. 20, in località Moia del Comune di Curino, da utilizzarsi per scopi potabili degli aderenti al Consorzio, con restituzione delle colature di rifiuto nello stesso bacino del Rio Bisingana, a mezzo degli scarichi privati a valle delle proprietà degli utilizzatori aderenti al Consorzio.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º febbraio 1980, data di inizio effettivo del prelievo dell’acqua, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra sitato e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º febbraio 1980 dell’annuo canone di L. 960 (Euro 0,49), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 21 dicembre 1961 n. 1501’ dal 3 ottobre 1981 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 l’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000 (258,22 Euro), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725 (Euro 269,44), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550 (Euro 273,48), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 578 di Rep. in data 18 novembre 1998

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 14 giugno 2000

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco




Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Subingresso nella titolarità del riconoscimento n. 1622 di derivazione d’acqua - Istanza 18.2.000

Estratto della determinazione dirigenziale - 8.5.2000 n. 14:

“(omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32
Tutela e valorizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina:

1. salvi i diritti dei terzi, il signor Fruttero Angelo, residente a Limone Piemonte Corso Nizza n. 5 (omissis) è riconosciuto titolare dell’utenza di derivazione d’acqua n. 1622 (precedentemente in capo al padre Fruttero Andrea, deceduto a Limone Piemonte il 1º gennaio 1997) al torrente Vermenagna, in comune di Limone Piemonte - regione Molino Sottano, di moduli medi 2,3 ad uso produzione di Kw. 12,42 di potenza nominale media e di moduli medi 0,01 per irrigare 24,1 are di terreno;

2. l’utenza continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla D.G.R. n. 125-3889 del 4 febbraio 1991, citata in premessa;

3. ai sensi del T.U. 1775/1933 - art. 20, 4º comma - l’utenza passa da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

4. di dare atto che la presente determinazione non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario

(omissis)".

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Cuneo (Cuneo)

Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche - Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5074 T. Ghiandone - Comune di Barge - Moresco Bartolomeo, Antonio, Carlo e Trecco Pietro - Istanza 14.6.94

Con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 10.9.98 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 10.9.1998, alla Ditta suddetta di derivare dal T. Ghiandone mod. max 0,20 (l/s 20) da prelevare per ore 35 ogni turno di 10 giorni, corrispondente ad una portata continua di mod. medi 0.0291 (l/s 2.91) ad uso irriguo.

Estratto del Disciplinare

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell’acqua e che può competere all’Amministrazione concedente e senza pregiudizio delle concessione anteriori ed in generale dei diritti dei terzi. La ditta renderà sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente di qualunque molestia giudiziale che potesse provenirle da terzi i quali si ritengono pregiudicati dalla presente concessione, fermi rimanendo tutti gli altri patti del presente disciplinare, salvi gli altri diritti che in virtù delle disposizioni vigenti derivino dall’Amministrazione dal carattere di revocabilità della concessione.

Registrato a Cuneo il 21.9.98 al n. 12244 serie 3ª. Esatte Lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 1 giugno 2000

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Cuneo (Cuneo)

Divisione Tecnica - Settore Idraulica - Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Derivazione n. 5154 T. Bronda - Comune di Pagno - Soleri Bruno in nome e per conto dei Sigg. Arnaudo Virginia, Rolando Lucia, Soleri Riccardo, Valla Pietro, Valla Pietro - Istanza 30.9.97

Con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 3.11.98 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 3.11.1998, alla Ditta suddetta di derivare dal T. Bronda mod. max 0,035 (l/s 3.5) da prelevare per ore 6 ogni turno di 2 giorni, corrispondente ad una portata continua di mod. 0,0044 (l/s 0.44) ad uso irriguo.

Estratto del Disciplinare

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell’acqua e che può competere all’Amministrazione concedente e senza pregiudizio delle concessione anteriori ed in generale dei diritti dei terzi. La ditta renderà sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente di qualunque molestia giudiziale che potesse provenirle da terzi i quali si ritengono pregiudicati dalla presente concessione, fermi rimanendo tutti gli altri patti del presente disciplinare, salvi gli altri diritti che in virtù delle disposizioni vigenti derivino dall’Amministrazione dal carattere di revocabilità della concessione.

Registrato a Cuneo il 17.11.98 al n. 14575 serie 3ª. Esatte Lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 1 giugno 2000

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Torino

Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 31-41084 del 16/2/2000

Il Dirigente dei Servizi, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 162-31-41084 del 16/2/2000:

“(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Chiaretta Adolfo, residente in Caselette Strada dei Prati, CF CHR DLF 54M31 L219E, la concessione alla derivazione d’acqua dal Fiume Dora Riparia (EAP 155) nel territorio del Comune di Caselette in misura di mod. max e medi 0.3 (l/sec. 30) mediante attingimento con pompa, per irrigare Ha 30.83.42 di terreni nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente delibera del canone di legge;

(omissis)"

- Disciplinare sottoscritto in data 14/9/1999:

“(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi.

A carico della Ditta concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opera necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6 - Condizioni particolari a cui dovrà
soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima di (D.M.V.) di 3300,61 l/sec.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore nimimo suindicato. E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di deposito di materiali nell’alveo o in prossimità dello stesso modificando l’altimetria dei luoghi e le sponde nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

La durata delle presenti disposizioni rispetta il termine di scadenza della concessione, ed essere sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanante con leggi e/o provvedimenti tendenti al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

L’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennità da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Art. 10 - Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, la ditta concessionaria, deve corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone di L. 22.500 (ventiduemila cinquecento) ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e della L. 5/1/1994 m. 36 e successive integrazioni, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo e per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. n. 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

(omissis)".

Per la ditta richiedente
Adolfo Chiaretta




Regione Piemonte

L.R. 25/1994 - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fonte Carlina” in Comune di Cannobio

Si rende noto

che con istanza l’Amministrazione comunale di Cannobio ha chiesto il rinnovo della concessione per acque minerali “Fonte Carlina” in Comune di Cannobio.

L’istanza in parola, corredata dalla planimetria della area interessata, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cannobio per il periodo di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/6/2000.

Eventuali opposizioni potranno essere presentante, durante il periodo di pubblicazione sopra citato alla Segreteria del Comune interessato, oppure alla Regione Piemonte-Settore Programmazione Interventi sulle Terme-Acque Minerali e Termali - Via Magenta 12 - 10128 Torino.

Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - P.zza Zumaglini, 14 - 13100 Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Artogna, Boscarola (e paralleli), Comba Bondale, Comba La Valle, Croso del Basalei, Croso della Pissa, Croso Passallo, Gula di Grampa, La Pichera, Rio Boscaiolo, Rio del Diavolo, Rio del Lavaggio, Rio del Teragno, Rio della Chiesa, Rio di Curgo, Rio di Valpiana, Rio Fornace (e paralleli), Rio Lantigon (e paralleli), Rio Oriolaccio Piccolo, Rio Polla, Rio Quare (e paralleli) e Rio Vargo Monga (e paralleli) in Valsesia, comuni di Campertogno (VC), Mollia (VC), Pila (VC), Piode (VC), Scopa (VC), Scopello (VC) e Vocca (VC)

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 20.03.1865 - allegato F

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’Impresa Meggiana s.a.s. di Teruggi A. - Via Pietre Grosse n. 16 - 13020 Piode (VC) con contratto in data 15.7.1999, rep. n. 745 registrato a Vercelli il 16.8.1999, al n. 5371 serie 3ª, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza, in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso