Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

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Comune di Sauze d’Oulx (Torino)

Statuto (Art. 4 Legge 142/90, aggiornata con la legge 265/99). Approvato dal C.C. con atto n. 2 del 27.1.2000. Vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 16.3.2000 provv. n. 842. Ripubblicato per trenta giorni all’albo pretorio dal 23.2.2000 al 24.3.2000. Diventato esecutivo il 24.3.2000

INDICE

Titolo I. Il Comune

Capo I. Elementi costitutivi del Comune.

Articolo 1. Denominazione e natura giuridica del Comune

Articolo 2. Popolazione - Territorio - Sede - Stemma - Gonfalone - Bollo

Articolo 3. Albo Pretorio - Pubblicazioni e notificazioni

Articolo 4. Finalità e compiti

Articolo 5. Programmazione e forme di cooperazione

Titolo II. Gli Organi del Comune;

Articolo 6. Organi del Comune

Capo I. Il Consiglio comunale

Articolo 7. Il Consiglio comunale

Articolo 8. Elezione - Composizione e durata in carica

Articolo 9. Competenze del Consiglio Comunale

Articolo 10. Prima adunanza del Consiglio Comunale

Articolo 11. Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale

Articolo 12. Deposito degli atti

Articolo 13. Consegna dell’avviso di convocazione

Articolo 14. Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

Articolo 15. Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale)

Articolo 16. Svolgimento delle sedute

Articolo 17. Votazioni

Articolo 17 bis. Diritti e doveri dei Consiglieri

Articolo 17 ter. Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Articolo 18. Commissioni consiliari

Articolo 18 bis. Gruppi consiliari

Articolo 19. Regolamento interno

Articolo 20. Sospensione e scioglimento del Consiglio comunale

Capo II. La Giunta Comunale

Articolo 21. La Giunta Comunale

Articolo 22. Nomina della Giunta

Articolo 22 bis. Composizione

Articolo 23. Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

Articolo 24. Durata in carica- Surrogazioni

Articolo 25. Competenze della Giunta Comunale

Articolo 26. Funzionamento della Giunta comunale

Articolo 27. Organizzazione della Giunta comunale

Articolo 28. Revoca della Giunta comunale

Articolo 29. Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

Articolo 30. Decadenza dalla carica Sindaco e di Assessore

Articolo 31. Revoca degli Assessori

Capo III. Il Sindaco

Articolo 32. Funzioni

Articolo 33. Elezione e durata in carica

Articolo 34. Competenze

Articolo 35. Ufficiale del Governo

Articolo 36. Il Vicesindaco

Articolo 37. Gli Assessori

Capo IV. I Consiglieri Comunali

Articolo 38. Il Consigliere comunale

Articolo 39. Funzioni e poteri

Articolo 40. Doveri del Consigliere comunale

Articolo 41. Dimissioni del Consiglio comunale

Articolo 42. Decadenza

Articolo 43. Procedure per la dichiarazione di decadenza del Consigliere comunale

Articolo 44. Il Consigliere anziano

Articolo 45. Gruppi consiliari

Articolo 46. Rappresentanti presso la Comunità Montana

Titolo III. Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

Capo I. Principi di carattere generale

Articolo 47. Istruttoria - Pareri

Articolo 48. Verbalizzazione

Titolo IV. L’Ordinamento Amministrativo del Comune

Capo I. L’Amministrazione comunale

Articolo 49. Principi e criteri informatori dell’azione amministrativa

Articolo 50. Organizzazione dell’azione amministrativa

Capo II. Principi e criteri fondamentali di gestione - Organi non elettivi

Articolo 51. Il Segretario comunale

Articolo 52. Funzioni attribuite al Segretario Comunale

Articolo 53. Pareri

Articolo 54. Il Vicesegretario

Titolo V. Uffici e Servizi

Capo I. Uffici

Articolo 55. Organizzazione del personale e delle strutture

Articolo 56. Individuazione dei servizi

Capo II. Servizi

Articolo 57. Servizi pubblici locali

Articolo 58. Istituzioni e Aziende speciali

Titolo VI. Il Principio della Cooperazione

Capo I. Principi

Articolo 59. Principi generali

Capo II. Le forme associative

Articolo 60. Convenzioni

Articolo 61. Consorzi

Articolo 62. Accordi di programma

Articolo 63. Unione e fusione di Comuni

Titolo VII. Gli Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini

Capo I. Partecipazione popolare

Articolo 64. Principi

Articolo 65. Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

Articolo 66. Forme di consultazione della popolazione

Articolo 67. Le petizioni

Articolo 68. Referendum [. ]

Capo II. Pubblicità degli atti e diritti di accesso

Articolo 69. Diritto di accesso e intervento nei procedimenti amministrativi e azione popolare

Articolo 70. diritto di informazione e pubblicità degli atti

Articolo 71. Interventi nel procedimento amministrativo

Capo III. Difensore civico

Articolo 72. Istituzione ed attribuzioni

Titolo VIII. Finanza e Contabilità

Capo I. Gestione economica

Articolo 73. Finanza locale

Articolo 74. Programmazione di bilancio e revisione del conto consuntivo

Articolo 75. Controllo interno di gestione

Capo II. I beni comunali e l’attività contrattuale

Articolo 76. Beni comunali

Articolo 77. Beni demaniali

Articolo 78. Beni patrimoniali

Articolo 79. Inventario

Articolo 80. I contratti

Titolo IX. I Controlli

Articolo 81. Controlli sugli organi

Articolo 82. Controlli sugli atti

Titolo X. Parte Normativa

Capo I. Le ordinanze del Sindaco

Articolo 83. Le ordinanze ordinarie

Articolo 84. Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti

Capo II. Attività regolamentare

Articolo 85. I regolamenti

Articolo 86. Ambito di applicazione dei Regolamenti

Titolo XI. Norme Transitorie e Finali

Articolo 87. Entrata in vigore dello Statuto

Articolo 88. Revisione dello Statuto

Statuto

Proposta di aggiornamento in seguito all’entrata in vigore delle leggi 120/99 e 265/99

Note di lettura

Le pagine seguenti illustrano lo Statuto del Comune di Sauze d’Oulx attualmente in vigore aggiornato con le nuove disposizioni a seguito dell’entrata in vigore della legge 120/99 e della legge 265/99 che hanno determinato significative modificazioni della legge 142/90.

Per facilitare l’esame del documento si sono utilizzati i seguenti criteri di redazione:

colonna unica (il testo originale era su due colonne) con titoli centrati;

testo dei nuovi articoli con evidenziazione in grassetto delle modifiche. Quando la proposta di modifica riguarda la cancellazione di parti del testo originario è stato inserito il simbolo [...] a significare, la soppressione di parti del comma interessato.

note a piè di pagina riportanti i testi integrali - o i soli rimandi- degli articoli della novellata legge 142/90 sulla cui base si sono formulate le proposte di modifica, nonché richiami di attenzione sulle nuove opportunità di carattere discrezionale scaturenti dall’entrata in vigore della nuova legge.

Titolo I.
Il Comune

Capo I.
Elementi costitutivi del Comune

Articolo 1
Denominazione e natura giuridica del Comune

1. Il Comune è denominato ab immemorabili Sauze d’Oulx.

L’onomastica trae origine da situazione geofisica di località posta a monte di Oulx, per cui:

- Sauze corrisponde ad una alterazione della parola Dessus (alto) espressa in lingua d’oc:

- Oulx ovvero Ad (fanum aut castrum) Martis, settima Mansio-onis (tappa - sosta) romana sulla via delle Gallie, deriva dal sostantivo latino Ultio - onis (vendetta) e corrisponde ad una località finitima ove era praticato il culto per Marte, dio della guerra, appellato anche Ultor-oris (vendicatore).

2. Il Comune di Sauze d’Oulx è ripartizione territoriale della repubblica italiana e circoscrizione di decentramento statale e regionale. Il Comune di Sauze d’Oulx è un Ente locale, territoriale.

3. Il Comune di Sauze d’Oulx è Ente dotato di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria ed organizzativa, nell’ambito dei principi fissati:

- dalla Costituzione;

- dalle leggi;

a) dello Stato;

b) della Regione;

- dal presente Statuto, fonte normativa primaria determinata dalla legge di principi 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune di Sauze d’Oulx esercita, mediante organi politici e burocratici [...], funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2
Popolazione - Territorio - Sede - Stemma -
Gonfalone - Bollo

1. Il Comune è costituito dalla popolazione e dai territori di:

- Sauze d’Oulx;

- Grand Villard;

- Richardette;

- Sportinia;

- Jouvenceaux;

- Tachier;

e confina:

- a Nord/Nord-Ovest con il Comune di Oulx;

- a Nord-Est con il Comune di Salbertrand;

- a Est con il comune di Pragelato;

- a Sud con il comune di Sestriere;

- a Ovest con il Comune di Cesana Torinese.

2. Il Capoluogo e la sede degli organi comunali sono fissati in Sauze d’Oulx.

3. La modifica della denominazione delle frazioni e borgate viene disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare con parere vincolante.

4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, concessi con D.P.R. 16 febbraio 1967, che determina le seguenti caratteristiche:

- stemma: trinciato nel primo d’azzurro al giglio d’oro; nel secondo d’argento al delfino azzurro. Ornamenti esteriori del Comune;

- gonfalone: drappo trinciato di bianco e d’azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Sauze d’Oulx. La parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatte e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d’argento.

5. E’ possibile esibire il gonfalone comunale nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. L’uso dello stemma per fini non istituzionali deve essere specificatamente autorizzato dal Comune, solo ove sussista un interesse pubblico.

7. Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto. Il Segretario comunale è il legale depositario della custodia e dell’uso del bollo; con specifici conferimenti di incarico rilasciati per iscritto dal Segretario comunale medesimo, la custodia e l’uso del bollo possono essere trasferiti in carico ai titolari dei servizi, che ne divengono direttamente responsabili. In tal caso i bolli devono riportare, in modo inequivocabile, l’identificazione dell’ufficio di provenienza.

Articolo 3
Albo Pretorio - Pubblicazioni e
notificazioni

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Il Comune dispone di uno o più dipendenti comunali, ai quali il Sindaco attribuisce, con proprio decreto, la qualifica di messo notificatore. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso. Il messo notifica gli atti della propria amministrazione, per i quali non siano prescritte speciali formalità, applicando le norme del codice di procedura civile. Il messo può notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche, che ne facciano richiesta al Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo il principio di trattazione cronologica della pratica.

Articolo 4
Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio. Cura unitariamente gli interesse collettivi, nel rispetto delle caratteristiche linguistiche, etniche, storiche e culturali. Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, ispirandosi ai valori e agli obiettivi singoli o associati, alle scelte politiche e all’attività amministrativa. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociale nelle quali si svolge la personalità umana.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia, costituzionalmente garantiti e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

3. Il Comune può intraprendere iniziative di gemellaggio con i Comuni italiani e stranieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, organizzare scambi e visite culturali, ricevere delegazioni.

Articolo 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi della collaborazione di formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1. la programmazione delle opere e dei servizi deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi dei costi, con la predisposizione di piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune può delegare, nelle forma di cui al successivo Titolo VI, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra Enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione dei servizi, quando le capacità comunali non consentano gestione ottimale.

Titolo II.
Gli Organi del Comune

Articolo 6
Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono:

- il Consiglio comunale;

- la Giunta comunale;

- il Sindaco.

Capo I.
Il Consiglio comunale

Articolo 7
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, per mandato della collettività, è l’organo di indirizzo e di controllo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune: le sue competenze sono stabilite dalla legge.

2. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 8
Elezione - Composizione e durata
in carica

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Articolo 9
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali individuati dalla legge.

2. Gli atti amministrativi fondamentali di cui al precedente comma 1., devono contenere l’indicazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e l’individuazione delle risorse necessarie all’azione da svolgere, nonché eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

3. Rimane facoltà del Consiglio comunale l’adozione di atti e contenuto meramente politico, consistenti in ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi d’interesse, anche riflesso, per la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui all’art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che nei casi in cui rappresentino atti d’indirizzo programmatico.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune salvo quelli attinenti alla variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di nullità.

5. Il Consiglio esamina almeno una volta l’anno, con le modalità previste dal regolamento, l’attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il regolamento definisce altresì le modalità con le quali il Consiglio partecipa alla definizione e all’adeguamento delle linee di cui al comma 5.

Articolo 10
Prima adunanza del Consiglio
Comunale

1. Il Sindaco, convoca la prima adunanza del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta stessa deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3. La prima adunanza del Consiglio comunale è riservata in linea di massima alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione dei componenti della Giunta [...].

4. La seduta è presieduta dal Sindaco neoeletto.

5. (Soppresso)

6. (Soppresso)

7. (Soppresso)

Articolo 11
Sessioni e convocazioni del Consiglio
Comunale

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d’urgenza, così come individuate nel Regolamento del Consiglio comunale.

2. (Soppresso)

3. (Soppresso)

4. (Soppresso)

5. (Soppresso)

6. (Soppresso)

7. (Soppresso)

Articolo 12
Deposito degli atti

(Soppresso)

Articolo 13
Consegna dell’avviso di convocazione

(Soppresso)

Articolo 14
Numero legale per la validità
delle sedute (quorum strutturale)

(Soppresso)

Articolo 15
Maggioranze richieste per l’approvazione
delle deliberazioni (quorum funzionale)

(Soppresso)

Articolo 16
Svolgimento delle sedute

(Soppresso)

Articolo 17
Votazioni

(Soppresso)

Articolo 17 bis
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ai Consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

5. Ai Consiglieri è fatto obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni consiliari riguardanti argomenti di interesse proprio, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado, allontanandosi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

7. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

Articolo 17 ter
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Nei casi previsti dalla legge la decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

2. Le dimissioni dei Consiglieri vanno indirizzate al Consiglio comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. In base alla legge esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La surroga dei consiglieri dimissionari avviene con le procedure di legge.

4. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a (tre) sedute consecutive del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.

5. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l’eventuale decadenza

Articolo 18
Commissioni consiliari

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite ai sensi di legge, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. bis La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

5. (Soppresso)

6. (Soppresso)

7. La delibera di istituzione delle commissioni consiliari dovrà essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Articolo 18 bis
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ovvero nei Candidati Sindaci non eletti [.]

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Articolo 19
Regolamento interno

1. L’organizzazione, il funzionamento, le modalità di convocazione e di votazione del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, sono determinati nel Regolamento del Consiglio comunale.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

a) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;

c) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari

d) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

e) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Articolo 20
Sospensione e scioglimento del
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sospeso e sciolto ai sensi di legge.

Capo II.
La Giunta Comunale

Articolo 21
La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l’organo collegiale che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e, in tal senso adotta gli atti non riservati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale e ai soggetti con competenze gestionali.

2. La Giunta definisce programmi, obiettivi, provvedimenti, indirizzi gestionali in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 22
Nomina della Giunta

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco e presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni [...].

2. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi. Non è possibile essere nominati Assessori per più di due mandati consecutivi.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

4. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco annunciato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

5. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 22 bis
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2 Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità alla carica di Assessore ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3 Al Sindaco ed agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

4 Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni ma non hanno diritto di voto.

Articolo 23
Ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di Sindaco e di Assessore

(Soppresso)

Articolo 24
Durata in carica- Surrogazioni

(Soppresso)

Articolo 25
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta esercita le attribuzioni di governo e le funzioni organizzative previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e, tra queste:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti e le bozze dei regolamenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e le eventuali convenzioni per la gestione associata di funzioni amministrative;

d) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

e) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente.

f) autorizza la decisione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la Magistratura giudicante ed il grado di appello e le nomine legali relative;

g) nomina i membri della Commissione per i concorsi pubblici; approva i verbali dei concorsi pubblici, presieduti dal Segretario comunale proclamandone i candidati idonei; approva i verbali di gara;

h) propone in sede di approvazione di PEG i criteri annuali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, di qualunque genere a Enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale;

i) delibera l’organizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, culturali, sociali, compatibilmente con le indicazioni del Consiglio comunale, in sede di approvazione di bilancio;

j) autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale;

k) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p) approva il PEG su proposta del Segretario o del Direttore Generale.

2. (Soppresso)

3. (Soppresso)

4. (Soppresso)

Articolo 26
Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale ha facoltà di stabilire l’ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta comunale stessa.

2. (Soppresso)

3. Alle sedute della Giunta comunale può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore del rendiconto finanziario, il quale potrà essere convocato a cadenze periodiche.

4. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salva diversa decisione della Giunta.

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

6. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

7. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e la collegialità delle sue decisioni.

8. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta, redige i verbali delle deliberazioni che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi, per lui, presiede la seduta, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio.

Articolo 27
Organizzazione della Giunta comunale

1. (Soppresso)

2. Gli Assessori, oltre all’attività quali membri della Giunta, sono preposti ai vari settori omogenei di attività del Comune, in base alle funzioni loro eventualmente delegate dal Sindaco. In mancanza di limitazioni espresse nell’atto di delega, devono intendersi conferiti all’Assessore, nell’ambito delle materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe conferite agli Assessori e le successive modifiche.

4. (Soppresso)

Articolo 28
Revoca della Giunta comunale

(Soppresso)

Articolo 29
Dimissioni del Sindaco o di
oltre la metà degli Assessori

(Soppresso)

Articolo 30
Decadenza dalla carica Sindaco
e di Assessore

(Soppresso)

Articolo 31
Revoca degli Assessori

(Soppresso)

Capo III.
Il Sindaco

Articolo 32
Funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta ad ogni effetto il Comune stesso.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita altresì le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

5. Il Sindaco può delegare agli Assessori proprie funzioni. [.]

6. Il Sindaco inoltre:

- esercita l’iniziativa politico-amministrativa;

- è responsabile verso il Consiglio comunale dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti;

- formula direttive a specificazione di tali indirizzi;

- è responsabile dell’azione amministrativa comunale, cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività;

- sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

Articolo 33
Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. La legge disciplina altresì i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

3. Sindaco assume le funzioni di capo del Comune e di Ufficiale del governo dopo la proclamazione di elezione.

Articolo 34
Competenze

1. Il Sindaco, esercitando le competenze di legge e quanto assegnato dal presente Statuto e di Regolamenti, con attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione, fra l’altro:

a) adotta gli atti di propria competenza nella forma del decreto, ove siano previste forme speciali;

b) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, stabilendone il relativo ordine del giorno;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. [.]

d) rappresenta il Comune nei provvedimenti giudiziali come attore o convenuto;

e) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

f) coordina e stimola l’attività della Giunta comunale e degli Assessori;

g) sentita la Giunta presenta, entro sessanta giorni dall’elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

h) concorda con la Giunta comunale o con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le azioni inerenti il Comune;

i) sospende l’adozione di atti specifici, concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all’esame della Giunta comunale;

j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto sentito il Consiglio comunale;

k) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;

m) nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

n) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito albo;

o) impartisce direttive generali al Segretario comunale, o al Direttore Generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;

p) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

q) nomina i responsabili di area o degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta professionalità;

r) fornisce al Segretario comunale le linee di indirizzo in merito agli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;

s) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi , Aziende speciali, Istituzioni e Società in cui partecipi il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

t) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

u) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

v) compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

w) dispone l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

x) conferisce specifici incarichi ai Consiglieri comunali.

Articolo 35
Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo. sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza, adottata ai sensi del comma 2., è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo , il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Il Sindaco previa comunicazione al Prefetto, può delegare gli atti di cui alle lett. a), b), c) d) del comma 1 e di cui all’art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad un Consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nelle frazioni.

8. Il Prefetto nomina, a spese del Comune, un Commissario per l’adempimento delle funzioni di cui al presente articolo, qualora risulti inadempienza da parte del Sindaco o di chi eserciti il mandato istituzionale.

8. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Articolo 36
Il Vicesindaco

1. Il Sindaco, con il decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi di legge.

3. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione dell’avvenuta nomina sia del Sindaco che del Vicesindaco al Prefetto ed all’organo regionale di controllo.

4. I provvedimenti emanati dal Vicesindaco devono contenere in calce la motivata attestazione del Segretario comunale sulla assenza o impedimento del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall’assessore anziano, tale essendo il più anziano d’età tra i componenti della Giunta comunale.

6. [...].

Articolo 37
Gli Assessori

(Soppresso)

Capo IV.
I Consiglieri Comunali

Articolo 38
Il Consigliere comunale

(Soppresso)

Articolo 39
Funzioni e poteri

(Soppresso)

Articolo 40.
Doveri del Consigliere comunale

(Soppresso)

Articolo 41
Dimissioni del Consiglio comunale

(Soppresso)

Articolo 42
Decadenza

(Soppresso)

Articolo 43
Procedure per la dichiarazione
di decadenza del Consigliere comunale

(Soppresso)

Articolo 44
Il Consigliere anziano

(Soppresso)

Articolo 45
Gruppi consiliari

(Soppresso)

Articolo 46
Rappresentanti presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio comunale nel proprio seno, con voto limitato, espresso in modo palese.

2. Tra i nominati deve essere presente la minoranza.

3. [...].

Titolo III.
Deliberazioni del Consiglio Comunale
e della Giunta Comunale

Capo I.
Principi di carattere generale

Articolo 47
Istruttoria - Pareri

1. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti del Consiglio comunale e della Giunta comunale, sono curati dai Responsabili dei servizi, sotto la responsabilità del Segretario comunale.

2. I pareri resi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, costituiscono atto preliminare alla proposta di deliberazione in osservanza al principio del giusto procedimento.

3. Ai sensi del presente Statuto per giusto procedimento si intende quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria, corredata da pareri tecnici, contabili [.] .

4. Tale istruttoria va altresì osservata per gli emendamenti alle proposte di deliberazioni presentate in corso di seduta, emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse, secondo la valutazione del Segretario comunale;

5. I pareri favorevoli si intendono normalmente motivati per relazione, con riferimento alla proposta di deliberazione cui ineriscono.

6. I pareri negativi devono essere motivati e non impediscono l’adozione delle deliberazioni a condizione che siano espresse le ragioni che inducono al contrario avviso l’organo deliberante, che in tal caso assume l’intera responsabilità dell’atto.

Articolo 48
Verbalizzazione

1. I processi verbali delle deliberazioni sono curati dal Segretario comunale.

2. I processi verbali devono indicare, nella premessa, i punti principali delle discussioni, desunti o da opportuni mezzi di riproduzione meccanica, o per rilevazione sintetica del Segretario comunale che agisce a suo insindacabile giudizio. I processi verbali devono, inoltre, riportare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta di deliberazione, con indicazione dei motivi che hanno determinato il voto, rilevata in sintesi dal Segretario comunale che agisce a suo insindacabile giudizio.

3. I processi verbali devono individuare i Consiglieri comunali astenuti, nonché coloro che abbiano votato contro la proposta di deliberazione, nel caso di votazione palese.

4. Ogni Consigliere comunale ha diritto che nel verbale risulti riportata in modo integrale la motivazione del suo voto, a condizione inderogabile che consegni opportuna memoria, scritta in modo leggibile e controfirmata.

5. I processi verbali delle deliberazioni sono letti all’adunanza, nella parte dispositiva, oggetto di votazione, ed approvati dalla medesima, seduta stante.

6. Gli atti a contenuto meramente politico, di cui all’art. 9, comma 3., del presente Statuto, vengono riportati in apposito verbale di seduta, redatto secondo le procedure di cui ai precedenti commi 1., 2., 3. e 4.

7. I verbali deliberativi e di seduta sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

8. Nei casi di astensione obbligatoria del Segretario comunale, le funzioni verbalizzanti sono assunte temporaneamente, su determinazione del Presidente, da un componente del Consiglio comunale o della Giunta comunale.

Titolo IV.
L’Ordinamento Amministrativo del Comune

Capo I.
L’Amministrazione comunale

Articolo 49
Principi e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sulla economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale, al Direttore generale, se istituito, e ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi o delle aree.

3. (Soppresso)

4. (Soppresso)

Articolo 50
Organizzazione dell’azione amministrativa

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro, per progetti-obiettivo e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

Capo II.
Principi e criteri fondamentali
di gestione - Organi non elettivi

Articolo 51
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Le incompatibilità con l’ufficio di Segretario comunale, sono stabilite dalla legge.

5. Il Segretario comunale può essere nominato Direttore Generale secondo le norme di legge e le procedure del presente statuto.

Articolo 52
Funzioni attribuite al Segretario
Comunale

1. Il Segretario comunale, nell’ambito dei principi di cui al precedente articolo:

a) sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina le attività, mediante direttive ed ordini;

b) [...]

c) è responsabile e cura l’istruttoria delle deliberazioni, [.] dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;

d) partecipa alle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale;

e) stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale;

f) presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici;

g) roga, nell’esclusivo interesse del Comune, di atti e contratti, con cura dei conseguenti adempimenti;

h) svolge le funzioni previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

Articolo 53
Pareri

(Soppresso)

Articolo 54
Il Vicesegretario

1. Il Sindaco può assegnare la funzione di Vicesegretario ad un dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali previsti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo V.
Uffici e Servizi

Capo I.
Uffici

Articolo 55
Organizzazione del personale e
delle strutture

1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le incompatibilità e le norme di accesso all’ufficio di dipendente comunale, le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale (se nominato) e gli organi amministrativi.

2. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, secondo quanto disposto dal Regolamento.

3. (soppresso)

4. (soppresso)

Articolo 56
Individuazione dei servizi

(Soppresso)

Capo II.
Servizi

Articolo 57
Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni e alla realizzazione di attività a fini sociali ed economici, possono essere riservati al Comune o possono essere svolti in partecipazione con soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. In tale caso il Comune prevede la possibilità di accordi e convenzioni con le Associazioni di volontariato e con le cooperative;

e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, ovvero di S.p.A. anche a prevalente capitale privato [.] qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

4. L’organizzazione dei servizi è oggetto di apposito atto di valenza regolamentare che stabilisce anche le modalità di esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune negli organi di gestione.

Articolo 58
Istituzioni e Aziende speciali

(Soppresso)

Titolo VI.
Il Principio della Cooperazione

Capo I.
Principi

Articolo 59
Principi generali

1. Il Comune promuove e favorisce le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto con gli altri Enti pubblici [.], al fine di coordinare la gestione dei servizi e l’organizzazione delle attività.

2. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, il Comune aderisce all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.), all’Unione Nazionale del Comuni e Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.), ad Associazioni che contribuiscono alla tutela degli interessi turistici.

Capo II.
Le forme associative

Articolo 60
Convenzioni

1. Il Comune incentiva l’approvazione di convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici ovvero di gestire in modo associato funzioni amministrative.

2. La delibera di approvazione di convenzione per la gestione di servizi è adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La convenzione viene sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

4. La Giunta approva le convenzioni con altri enti pubblici per l’esercizio associato di funzioni amministrative.

5. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 61
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi o l’esercizio associato di funzioni amministrative, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio, ovvero la partecipazione al medesimo, con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine, Il Consiglio comunale approva lo Statuto del Consorzio e la convenzione ad esso allargata, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

3. La convenzione deve:

- prevedere l’obbligo a carico del Consorzio della trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali;

- stabilire i fini e la durata del consorzio;

- stabilire le forme di consultazione degli enti contraenti;

- definire i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti contraenti;

4. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal rispettivo Statuto.

5. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Articolo 62
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. La definizione dell’accordo deve essere preceduta da una deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale.

3. Il Comune riconosce priorità, concertando i propri obiettivi, alla programmazione socio-economica della Comunità Montana.

4. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia, ovvero dei sindaci delle amministrazioni interessate e viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi di legge.

5. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Articolo 63
Unione e fusione di Comuni

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge e dal presente Statuto, una unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Qualora la Regione predisponga un programma di fusione del Comune o qualora il Comune si costituisca in unione con altro Comune contiguo [.]si applicano le disposizioni di legge, con le conseguenti modifiche statutarie.

Titolo VII.
Gli Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini

Capo I.
Partecipazione popolare

Articolo 64
Principi

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere della categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

Articolo 65
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. Il Comune, individuato l’interesse pubblico con deliberazione di cui all’art. 32, comma 2, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, favorisce l’attività delle Associazioni dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio regolarmente costituiti e dotati di personalità giuridica, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali, assistenziali e di promozione dell’attività turistica e sportiva.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa del Comune attraverso gli appositi consultivi alle Commissioni consiliari, la possibilità di accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico e alla soluzione dei problemi amministrativi. In particolare le Commissioni consiliari, qualora trattino di argomenti di interesse frazionale, dovranno favorire il confronto di idee con la rappresentanza della frazione.

3. Al fine di dare piena attuazione al Capo II e al Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consultive, per promuovere la partecipazione, garantire l’informazione e attuare l’elaborazione di soluzioni, a complemento delle specifiche competenze della Giunta comunale, nei confronti dei Consiglieri comunali e della popolazione.

4. E’ altresì favorita la formazione di organismi a base associativa, dotati di personalità giuridica, che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.

5. Il Comune interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1., in base ad apposito Regolamento approvato con i criteri dell’art. 85 del presente Statuto. La Giunta comunale ha facoltà di assegnare locali o strutture, anche a titolo di contributo non finanziario per le finalità di interesse collettivo esercitate.

Articolo 66
Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che il Comune ritenga di interesse generale ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, è data facoltà di avviare forme di consultazione della popolazione, identificandone le modalità esecutive sia nelle istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, miranti alla tutela di interessi collettivi, sia nei referendum.

2. Le consultazioni, avviate dal Comune, devono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute da ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte prodotte dai cittadini, singoli o associati, formano oggetto di attenzione da parte del Comune con riscontro ai proponenti.

Articolo 67
Le petizioni

1. Chiunque, in forma personale o associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi in modo tale da permetterne conoscenza.

Articolo 68
Referendum [...]

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini residenti ed elettori all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum [.] in materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dai referendum [.] consultivi le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune e, per 3 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum consultivi con esito negativo.

3. L’iniziativa dei referendum [.] viene determinata dal Consiglio comunale o su proposta di un numero di elettori pari almeno al 20% degli iscritti alle apposite liste del Comune. Le sottoscrizioni per i referendum consultivi devono essere autenticate nelle forme di legge.

4. Le modalità operative per i referendum [.] devono formare oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio comunale, viene depositata presso la Segreteria comunale a disposizione dei cittadini.

5. I referendum [.] sono validi se vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto e non possono coincidere con altre operazioni di voto.

Capo II.
Pubblicità degli atti e diritti di accesso

Articolo 69
Diritto di accesso e intervento nei
procedimenti amministrativi e azione popolare

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei singoli soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al comune. In caso di soccombenza le spese processuali sono a carico dell’elettore salvo che il comune non aderisca al ricorso costituendosi.

Articolo 70
diritto di informazione e pubblicità
degli atti

(Soppresso)

Articolo 71
Interventi nel procedimento amministrativo

(Soppresso)

Capo III
Difensore civico

Articolo 72
Istituzione ed attribuzioni

1. Presso il Comune è istituito l’ufficio del Difensore civico.

2. Spetta al Difensore civico, secondo le modalità di cui ai commi successivi e disciplinate dal Regolamento di cui al comma 21., segnalare, d’ufficio o a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati e di Associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento di pratiche presso il Comune.

3. Nei termini e con le modalità di legge i Consiglieri comunali, possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico relativamente al controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta.

4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dal Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

5. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

6. Il Difensore civico è nominato, a scrutinio segreto, con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

7. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

8. L’ufficio del Difensore civico è incompatibile con:

- ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione;

- lo stato di membro del Parlamento, Consigliere regionale, provinciale, comunale o di Comunità Montana;

- le funzioni di amministratore di Azienda, Consorzio, Ente o Società dipendenti o controllati dallo Stato o altro Ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

- la qualità di componente di Comitato Regionale di Controllo.

9. L’incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio di Difensore civico se l’interessato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali.

10. Il titolare dell’ufficio di Difensore civico ha l’obbligo di residenza in un Comune della Comunità Montana Alta Valle Susa.

11. Il Difensore civico dura in carica per un periodo di 5 anni e può essere rieletto una sola volta.

12. Il Difensore civico può essere dispensato dall’ufficio solo nel caso di dimissioni volontarie.

13. Il Difensore civico decade dall’ufficio per perdita della cittadinanza italiana o per una delle cause previste dai precedenti commi 8., 9. e 10.

14. La dichiarazione di decadenza dall’ufficio di Difensore civico è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione motivata, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

15. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del successore all’ufficio di Difensore civico nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento di cui al comma 21.

16. Il Difensore civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2., invia relazioni dettagliate al Sindaco e al Segretario comunale per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi in cui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

17. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti.

18. Il Difensore civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del Consiglio comunale, su questioni iscritte all’ordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze.

19. La Giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore civico, la sede e i criteri di assegnazione del personale dal medesimo funzionalmente dipendente.

20. Al Difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legge per i Consiglieri comunali.

21. Il Regolamento, approvato con i criteri dell’art. 85 del presente Statuto, disciplina le modalità di nomina, di elezione o di surrogazione e le procedure di intervento del Difensore civico.

Titolo VIII.
Finanza e Contabilità

Capo I.
Gestione economica

Articolo 73
Finanza locale

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalle leggi tributarie.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabili per lo sviluppo della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del Comune.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. (Soppresso)

6. (Soppresso)

7. Il Regolamento di contabilità definisce sulla base dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e di attuazione dei procedimenti di carattere finanziario e contabile.

8. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità di nomina del Revisore, le procedure di controllo di gestione e di revisione nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica dell’Ente.

Articolo 74
Programmazione di bilancio e revisione
del conto consuntivo

(Soppresso)

Articolo 75
Controllo interno di gestione

(Soppresso)

Capo II.
I beni comunali e l’attività contrattuale

Articolo 76
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Articolo 77
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che appartengono alle fattispecie indicate negli art. 822 e 824 del Codice Civile. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è competente per la loro classificazione.

Articolo 78
Beni patrimoniali

1. I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Articolo 79
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal Regolamento di contabilità.

2. (Soppresso)

3. (Soppresso)

4. (Soppresso)

Articolo 80
I contratti

1. Nell’ambito dei principi di legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall’apposito Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. (Soppresso)

3. (Soppresso)

4. (Soppresso)

5. (Soppresso)

6. (Soppresso)

Titolo IX.
I Controlli

Articolo 81
Controlli sugli organi

1. La disciplina dei controlli e della vigilanza sugli organi comunali è stabilita dalla legge.

Articolo 82
Controlli sugli atti

1. La disciplina del controllo sugli atti del Comune è stabilita dalla legge.

2. (Soppresso)

Titolo X.
Parte Normativa

Capo I.
Le ordinanze del Sindaco

Articolo 83
Le ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in Regolamenti comunali ed in leggi e Regolamenti generali, i Responsabili degli uffici e dei servizi, emettono ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

2. (Soppresso)

Articolo 84
Le ordinanze straordinarie o contingibili
ed urgenti

1. Nelle materie di competenza, il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, adotta motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico.

2. Il provvedimento deve essere contenuto nei limiti richiesti dall’entità e dalla natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

3. Di regola l’ordinanza ha la forma scritta e deve essere notificata a mezzo di Messo comunale agli interessati. L’efficacia di tali provvedimento deve essere limitata nel tempo, in rapporto alle necessità specifiche.

4. Se i destinatari non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d’ufficio, con il recupero forzoso delle spese sostenute e, ove occorra, con l’assistenza della forza pubblica, il cui impiego deve essere chiesto al Prefetto.

5. Quando l’ordinanza abbia carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio.

Capo II.
Attività regolamentare

Articolo 85
I regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto relativamente alle materie di propria competenza.

2. (Soppresso)

3. I Regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla Esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di adozione.

Articolo 86
Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono subordinati ai seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati o disapplicati che da Regolamenti posteriori determinati con deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.

Titolo XI.
Norme Transitorie e Finali

Articolo 87
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Con l’entrata in vigore dello Statuto cessa l’applicazione del regime transitorio disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti che vi hanno sede, affidandone alla Giunta comunale l’esecuzione.

4. Fino all’adozione dei Regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente Statuto, restano in vigore le norme ed i Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con le norme statutarie.

Articolo 88
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente.

3. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio comunale.