Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

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Comune di San Cristoforo (Alessandria)

Statuto Comunale

Titolo I
Elementi Costitutivi

Articolo 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di San Cristoforo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il comune rappresenta la comunità di San Cristoforo nei rapporti con lo Stato, con la regione Piemonte, con la provincia di Alessandria e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità nazionale ed internazionale

4. Il Comune di San Cristoforo è ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune si pone al servizio dei propri amministrati e si impegna alla tutela dei valori umani e sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai diritti della persona senza distinzione di origine, condizione, età e religione, ai valori della famiglia e di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell’ente.

2. Il comune tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità. Tutela, conserva e valorizza le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; promuove le attività sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.

3. Il comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali ad assicurare nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

4. Il comune favorisce la funzione sociale dell’iniziativa economica in particolare nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

5. Il comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, e ridurre le spese

Articolo 3
Funzione proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Legge Regionale;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione

socioeconomica e della pianificazione territoriale.

Articolo 4
Funzione delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

3. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare, direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Articolo 5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato nonché degli obiettivi generali della programmazione economica e territoriale indicati dalla regione avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione e complementarità.

Articolo 6
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal terreno circoscritto alla mappa catastale, fogli dal n. 1 al n. 5.

2. Il territorio del Comune si estende per ha. 359 confinante con i Comuni di Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Francavilla Bisio, Gavi, Montaldeo, Parodi Ligure.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Irmo Ferrari n. 16/C.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nell’immobile comunale sito nel piazzale del Castello (Carpeneto Spinola). In casi eccezionali e per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 7
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

3. Lo statuto e le sue modifiche é pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dall’art. 4 comma 3 della legge 8 giugno 1990 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome San Cristoforo e con lo stemma approvato dal Consiglio Comunale in fase di riconoscimento.

Articolo 9
Cittadinanze onorarie

1. Il Consiglio Comunale concede la cittadinanza onoraria a chi abbia acquisito particolari benemerenze nei confronti della comunità di San Cristoforo in campo sociale, culturale ed economico.

2. Il titolo onorifico non comporta l’acquisizione di alcun diritto.

Articolo 10
Pari opportunità

1. Il Comune, riconosce nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, e a tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle cariche tecniche o in quelle elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Titolo II
Ordinamento istituzionale

Capo I
Consiglio Comunale

Articolo 11
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

Articolo 12
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco

3. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica del Consiglio Comunale, e la posizione giuridica dei consiglieri.

Articolo 13
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo.

2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la determinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

4. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione.

e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari.

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione e di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina degli stessi presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 14
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione e le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato.

3. Il Consiglio Comunale è convocato:

- dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento

- su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, rimozione, decadenza o decesso nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

7. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8. Viene dichiarato decaduto il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi a sei sessioni consecutive.

Articolo 15
Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in concomitanza con la sessione di approvazione del bilancio consuntivo, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Articolo 16
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee, e, quando occorra, speciali: ai fini di indagine, di inchiesta e di studio, nel rispetto del criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto, le forme di pubblicità dei lavori e la durata delle commissioni verranno disciplinate nel regolamento di funzionamento del consiglio.

Il regolamento disciplina altresì le modalità di nomina delle commissioni.

3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Articolo 17
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincoli di mandato, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati eletti consiglieri comunali.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni, o altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del consiglio per sei volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Articolo 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutti gli atti e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale

Articolo 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale indicando il nome del relativo capo gruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre Consiglieri.

Capo II
Sindaco e Giunta

Articolo 20
Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, è responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

5. Presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, dinnanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

Articolo 21
Attribuzioni amministrative

1. Il Sindaco:

a) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi di governo;

b) revoca uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

c) coordina l’attività dei singoli Assessori;

d) fa pervenire al Segretario Comunale e al Vice Sindaco l’atto di dimissioni affinché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta e del Consiglio;

e) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

f) nomina il Segretario Comunale

g) ha facoltà generale di delega agli Assessori per quegli atti e provvedimenti concernenti le sue competenze ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) adotta, con potestà di delega, ordinanze ordinarie;

l) convoca i comizi per il referendum;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Segretario Comunale;

n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali sentite le istanze di partecipazione, con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 36, comma 3, della Legge 8/6/1990, n. 142;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta;

p) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero

entro i termini di scadenza del precedente incarico;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

2. Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio, alla Giunta ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

e) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

Articolo 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della richiesta;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 24
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Articolo 25
Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, ad ogni Assessore, tramite proprio provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Articolo 26
Vicesindaco

1. Il Vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano d’età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Articolo 27
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di impulso, di gestione ordinaria e di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 28
Nomina della Giunta

1. La Giunta, tra cui il Vice Sindaco, è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Il Vice Sindaco e gli Assessori, escluso il caso di dimissioni singole, restano in carica, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino al giorno della proclamazione del nuovo Sindaco.

4. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale, provvede con suo decreto alla sostituzione.

5. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 29
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice sindaco.

2. Il Sindaco può nominare Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, n. 2 cittadini prescelti al di fuori dei Consiglieri Comunali, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori non Consiglieri devono possedere particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative che motivano la scelta.

Articolo 30
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti 2 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Articolo 31
Attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione e gestione del comune, nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso. Inoltre adotta tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o che non sono attribuiti dallo statuto al Sindaco o al Segretario.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La Giunta in particolare nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i piani esecutivi che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, e che non siano riservati ai responsabili dei servizi;

c) elabora linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi e per le selezioni pubbliche riservate;

g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h) é autorizzata a stare in giudizio come attore o convenuto qualunque sia la magistratura giudicante;

i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

m) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi;

n) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell’ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario Comunale;

p) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale;

q) provvede all’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamando gli aggiudicatari e i candidati risultati idonei.

Articolo 32
Deliberazioni degli organi collegiali

1. In prima convocazione il Consiglio Comunale delibera validamente con la presenza di n. 7 componenti.

In seconda convocazione il Consiglio Comunale delibera validamente con l’intervento di almeno 5 componenti.

2. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Per l’approvazione del bilancio di previsione non è richiesta alcuna maggioranza qualificata.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese. I regolamenti stabiliscono i casi in cui gli organi collegiali votano a scrutinio segreto.

6. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni comunali sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

7. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

9. Le modalità della votazione segreta vengono demandate all’apposito regolamento per il funzionamento degli organi.

Articolo 33
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale, contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 3.

Titolo III
Organi Burocratici ed uffici

Capo I
Segretario Comunale

Articolo 34
Princpi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale é nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed é scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Articolo 35
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:

a) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo.

d) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

e) roga contratti del Comune nei quali l’ente é parte quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra attribuzione conferitagli dallo statuto, dal regolamento o dal Sindaco.

f) nel caso del conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51 bis della legge 142/1990 aggiunto all’art. 6 comma 10, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

g) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’ente.

h) il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

i) autorizza, previa deliberazione d’impegno della Giunta, le missioni, le prestazioni straordinarie, nonché i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

l) adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

m) esercita inoltre tutte le funzioni attribuitegli dal Sindaco, dai regolamenti, e dal presente Statuto.

Articolo 36
Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale indicandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo I
Uffici

Articolo 37
Albo Pretorio

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione

4. Il Comune anche mediante pubblicazioni annuali deve garantire la massima informazione ai cittadini.

Articolo 38
Ordinamento uffici

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Articolo 39
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve conformarsi ai seguenti principi:

a) organizzazione del servizio per progetti, programmi ed obiettivi.

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

2. L’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato.

Articolo 40
Personale

1. Con apposito regolamento relativo al personale sono disciplinati:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) modalità organizzative della commissione di disciplina;

e) criteri per la verifica dei carichi di lavoro;

f) attribuzioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa

2. Il dipendente non può svolgere attività lavorativa che possa far sorgere un conflitto di interessi con l’ente.

3. Lo svolgimento di attività lavorativa, quando sia conciliabile con l’osservanza dei doveri d’ufficio, è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento organico del personale, previa verifica da parte della Giunta delle condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 41
Diritti e doveri per personale

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Articolo 42
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di settore/servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

I responsabili di settore/servizio sono responsabili della gestione e dei relativi risultati

2. Al Sindaco compete la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi così come previsti dall’organigramma del comune.

Alla giunta compete l’affidamento degli obiettivi di gestione ai responsabili dei servizi in sede di adozione del Piano Economico di Gestione o del Piano delle risorse e degli obiettivi.

3. I responsabili dei settori/servizi possono essere individuati tra:

- dipendenti dell’ente in possesso di profilo e categoria professionalmente idonea;

- soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura anche al di fuori della dotazione organica dei posti di dirigente e di alta specializzazione;

- dipendente di altro comune autorizzato a prestare la propria collaborazione con il comune.

Articolo 43
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Qualora l’inerzia permanga il Sindaco, può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Articolo 44
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione. Vengono altresì revocati per responsabilità particolarmente gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

Titolo IV
Servizi

Capo I
Attribuzioni in gestione

Articolo 45
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 46
Azienda speciale

Per la gestione di servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di Consigliere Comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa.

Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in una delle forme previste dalla legge.

L’organizzazione, il funzionamento ed il controllo contabile, effettuato attraverso apposito organi di revisione dei conti, sono disciplinati dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

Articolo 47
Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1, determina altresì la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

b. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organo.

c. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Capo II
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Articolo 48
Principio di collaborazione

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 49
Concessioni a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti medianti concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi é decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Articolo 50
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni od enti pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 51
Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Articolo 52
Società

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 53
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di consorzi tra enti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala secondo le norme previste per le aziende speciali e qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste negli articoli precedenti.

2. La convenzione, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva a maggioranza assoluta dei componenti anche lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 54
Unione dei comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Titolo V
Controllo interno

Articolo 55
Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

5. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Articolo 56
Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Titolo VI
Partecipazione popolare

Capo I
L’iniziativa politica ed amministrativa

Articolo 57
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e in particolare modo le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplici di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Articolo 58
Difensore Civico

Il Comune ha la facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, per l’istituzione del difensore civico.

L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti, verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

Articolo 59
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di diritti ed interessi legittimi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario o responsabile del servizio, responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro il quale le decisioni devono essere adottate.

3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli interessati al procedimento che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali costituiti in associazioni o comitati.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

7. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

8. Il funzionario o responsabile del servizio, responsabile dell’istruttoria, entro i termini che saranno definiti in applicazione della Legge 7.8.1990, n. 241 dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

10. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

11. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

Capo II
Forme di partecipazione

Articolo 60
Istanze

1. Chiunque, singolo cittadino o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta dell’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile del servizio.

Articolo 61
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 60 giorni dal ricevimento.

4. Se il termine previsto al comma 3° non viene rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita, al soggetto proponente, la comunicazione.

6. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all’albo pretorio del Comune.

Articolo 62
Proposte

1. Qualora un numero di cittadini elettori del comune non inferiore a 80 unità avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente, e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti dell’iniziativa e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’albo pretorio del comune e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ammissibili se dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Articolo 63
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi, diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza, l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicati.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Articolo 64
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Soggetti promotori dei referendum sono:

a) il 25% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

3. Non possono proporsi referendum in materia di tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- statuto comunale

- regolamento del Consiglio Comunale

- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato

5. Per la validità dei referendum dovrà partecipare alla votazione almeno il 50% + 1 dei cittadini elettori del Comune. Per l’assenso alla formula referendaria proposta si dovrà ottenere la maggioranza dei voti validi espressi.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale alla deliberazione dei relativi e conseguenti atti di indirizzo.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

8. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Titolo VII
Associazionismo e partecipazione

Articolo 65
Principi generali

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune valorizza altresì autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 67, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 66
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 67
Contributi

1. Il Comune mediante deliberazione della Giunta Comunale può erogare alle associazioni, presenti sul territorio con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Titolo VIII
L’Azione Popolare

Articolo 68
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso quegli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 69
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Articolo 70
L’Azione sostitutiva

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell’ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azione. Nel caso che ritenga non sussistano elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Titolo IX
Funzione normativa

Articolo 71
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali, regionali e dello statuto tenendo conto della altre disposizioni regolamentari nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 60 - 61 - 62 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. I regolamenti vengono deliberati o modificati attraverso la volontà della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

Articolo 72
Adeguamento delle normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro quattro mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 73
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo statuto entro un anno. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme precedentemente adottate e che risultano compatibili con la legge e con quanto contenuto nel presente Statuto.