Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

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Comune di Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)

Statuto (Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 in data 7 febbraio 2000, esecutiva per decorrenza termini)

INDICE

PARTE Iº - ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I: IL COMUNE

art. 1 - denominazione e natura giuridica e autonomia del Comune

art. 2 - territorio e sede comunale

art. 3 - segni distintivi

art. 4 - funzioni

art. 5 - programmazione e forme di cooperazione

art. 6 - albo pretorio

PARTE IIº - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

art. 7 - organi

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 8 - elezione composizione e durata

art. 9 - i consiglieri

art. 10 - prerogative delle minoranze consiliari

art. 11 - prima seduta del consiglio

art. 12 - presidenza del consiglio

art. 13 - attribuzioni del sindaco quale presidente del consiglio

art. 14 - consegna dell’avviso di convocazione

art. 15 - numero legale per la validità delle sedute

art. 16 - numero legale per la validità delle deliberazioni

art. 17 - pubblicità delle sedute

art. 18 - delle votazioni

art. 19 - commissioni consiliari permanenti

art. 20 - commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

art. 21 - competenze del consiglio

art. 22 - gruppi consiliari

art. 23 - rappresentanti presso la comunità montana

art. 24 - dimissioni

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

art. 25 - composizione

art. 26 - funzionamento della giunta

art. 27 - competenze della giunta

art. 28 - revoca degli assessori

CAPO III - IL SINDACO

art. 29 - il Sindaco

art. 30 - competenze del sindaco

art. 31 - il vice sindaco

art. 32 - deleghe ed incarichi

art. 33 - cessazione dalla carica di sindaco

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 34 - Mozione di sfiducia

Art. 35 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 36 - ordinamento degli uffici e dei servizi

art. 37 - indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

art. 38 - incarichi ed indirizzi di gestione

art. 39 - Il segretario comunale

art. 40 - il vice segretario

art. 41 - il direttore generale

art. 42 - gestione amministrativa

art. 43 - autorizzazione, concessioni e licenze di competenza dei funzionari direttivi

art. 44 - le determinazioni ed i decreti

TITOLO III - SERVIZI

art. 45 - i servizi pubblici locali

art. 46 - gestione in economia

art. 47 - azienda speciale

art. 48 - istituzioni

art. 49 - società a prevalente capitale locale

art. 50 - gestione dei servizi in forma associata

PARTE IIIº - ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I - FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I - GESTIONE ECONOMICA

art. 51 - finanza locale

art. 52 - bilancio e programmazione finanziaria

art. 53 - risultati di gestione

CAPO II - CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

art. 54 - revisione economico-finanziaria

art. 55 - funzioni e responsabilità del revisore

art. 56 - forme di controllo economico interno della gestione

art. 57- controllo di gestione e controllo di qualità

CAPO III - PROPRIETA’ COMUNALE

art. 58 - beni comunali

art. 59 - beni demaniali

art. 60 - beni patrimoniali

art. 61 - inventario

CAPO IV - CONTRATTI

art. 62 - scelta del contraente

PARTE IV - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

art. 63 - organizzazione sovracomunale

CAPO II - FORME DI COLLABORAZIONE

art. 64 - principio di collaborazione

art. 65 - convenzioni

art. 66 - consorzi

art. 67 - unione di Comuni

art. 68 - accordi di programma

TITOLO II - PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI INFORMAZIONE

art. 69 - partecipazione

art. 70 - libere forme associative

art. 71 - consulte tecniche di settore

art. 72 - proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

art. 73 - istanze

art. 74 - petizioni

art. 75 - referendum comunale

art. 76 - diritto di accesso

art. 77 - diritto di informazione

TITOLO III - DIFENSORE CIVICO

art. 78 - difensore civico

art. 79 - rapporti con il Consiglio

TITOLO IV - FUNZIONE NORMATIVA

art. 80 - Statuto

art. 81 - regolamento

art. 82- adeguamento delle forme normative comunali a leggi sopravvenute

art. 83 - ordinanze

art. 84 - norme transitorie e finali

STATUTO DEL COMUNE DI BANNIO ANZINO

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 7 febbraio 2000

- esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Verbania per decorrenza di termine il 14 marzo 2000 (Protocollo Co.Re.Co.-Sezione Novara n. 733/5 del 14 febbraio 2000, scadenza 13 marzo 2000).

PARTE Iº
ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I
IL COMUNE

Art. 1
DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E AUTONOMIA DEL COMUNE.

1. Il Comune di Bannio Anzino, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Art. 2
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La Circoscrizione del Comune di Bannio Anzino è costituita da tutte le frazioni geografiche riconosciute dal censimento della popolazione e storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 38,96 ed è confinante con i Comuni di Calasca Castiglione, Vanzone con San Carlo, Ceppo Morelli, Carcoforo, Fobello e Rimella.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nella località Bannio che è il Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 3
SEGNI DISTINTIVI

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, nonché riconosciuti nelle forme di legge.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dal vigile in alta uniforme.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4
FUNZIONI

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della Costituzione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale. Regionale e statale.

4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

5. Un apposito Regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato r la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di Handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) la valorizzazione delle autonome forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico finanziario, informazioni sui dati di cui è in possesso l’Amministrazione, consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

f) tutela i valori della pace, dei diritti civili, umani e religiosi.

7. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare, di protezione civile, ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 5
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e diretta da criteri di economicità e di pubblicità.

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia con la Regione e con altri enti locali ed economici sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune delega proprie funzioni alla Comunità Montana e collabora con essa nel raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4.

Art. 6
ALBO PRETORIO

1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

4. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

PARTE IIº
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I°
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA.

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 (dodici) Consiglieri.

2. L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6. La durata in carica del Consiglio Comunale e stabilita dalla legge.

7. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’Organo, il Consiglio Comunale adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 9
I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare, o, secondo le norme del Regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla approvazione del Bilancio, del conto di bilancio.

6. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Art. 10
PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in Comunità Montana, in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero di uno o superiore.

Art. 11
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

2. E’ presieduta dal Sindaco neo eletto o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e la nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Art. 13
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco quale presidente del Consiglio:

a) Rappresenta il Consiglio Comunale;

b) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) Decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale:

f) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g) Insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

i) Esercita ogni altra funzione demandategli dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente.

2. Il Sindaco esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 14
CONSEGNA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del codice di procedura civile. In casi eccezionali ed a consiglieri residenti fuori Comune l’avviso può essere notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica o a mezzo fax.

Art. 15
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’
DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

b) coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 16
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’
DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) le schede bianche e quelle nulle.

3. In caso di votazione a scrutinio segreto le deliberazioni sono adottate dal C.C. con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

4. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 17
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 18
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 19
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio delle proprie funzioni può articolarsi in commissioni consiliari permanenti.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

4. Le commissioni consiliari permanenti nell’ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

5. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull’andamento delle Aziende speciali, delle istituzioni , delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

6. Le Commissioni possono disporre per l’esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli Uffici e dei servizi ed il Segretario Comunale, i quali hanno l’obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

7. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l’approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

8. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi diversi previsti dal Regolamento.

10. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

11. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d’ufficio, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 20
COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI.

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.

4. E’ in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

Art. 21
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) Atti normativi:

- Statuto dell’Ente, delle Aziende speciali e delle istituzioni e relative variazioni;

- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare;

b) Atti di programmazione:

- Programmi;

- Piani finanziari;

- Relazioni previsionali e programmatiche;

- Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;

- Piani territoriali e piani urbanistici, ivi compresi le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;

- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

- Ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;

- Conti consuntivi;

c) Atti di decentramento:

- Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) Atti relativi al personale:

- Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

- Convenzioni fra Comuni, fra Comune e Comunità Montana, e fra Comune e Provincia;

- Accordi di programma;

- Costituzione o modificazioni di tutte le forme associative fra enti locali;

f) Atti relativi a spese pluriennali:

- Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti:

- Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

- Atti di in dirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- Assunzione diretta di pubblici servizi;

- Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;

- Concessione di pubblici servizi;

- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) Atti relativi alla disciplina dei tributi:

- Atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge;

- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;

- Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;

j) Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

- Contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

- Emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;

- Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;

- Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

k) Atti di nomina:

- Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed istituzioni;

- Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;

- Nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;

- Nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta;

l) Atti elettorali e politico - amministrativi:

Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;

- Surrogazione dei consiglieri;

- Approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente;

- Approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;

- Nomina della commissione elettorale comunale;

- Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;

- Esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 22
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 23
RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei Capigruppo consiliari.

2. Tra i designati deve essere presente la minoranza.

3. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresentanti saranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i Capigruppo Consiliari.

Art. 24
DIMISSIONI

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Sindaco.

2. La presa d’atto delle dimissioni compete al Consiglio Comunale.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da due a quattro, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono fare parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, e parenti e affini fino al terzo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

6. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

8. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità..

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà (con arrotondamento all’unità superiore) dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari e dirigenti del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 27
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione del personale.

4. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di ATTRIBUZIONI DI GOVERNO,

a) propone al Consiglio i Regolamenti non di propria competenza;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi e materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

f) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

l) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

5. La Giunta, altresì, nell’esercizio di ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 28
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 29
IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente:

3. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5. Presiede il Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

7. Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

8. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: <Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini>.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 30
COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione , secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e le proposizione delle liti.

11. Il Sindaco è responsabile Comunale della protezione civile.

12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 31
IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco, provvede l’Assessore più anziano di età.

3. Il Vice Sindaco è l’assessore che a tale funzione è designato nel documento programmatico.

4. Delle deleghe rilasciate al vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

5. Il Vice Sindaco presiede il Consiglio Comunale in casi di assenza anche temporanea, impedimento, o sospensione dalla carica del Sindaco.

Art. 32
DELEGHE ED INCARICHI

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, , gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato la delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 33
CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, il Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, ha l’obbligo di riunire il Consiglio entro i dieci giorni successivi.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO IV
NORME COMUNI

Art. 34
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti del consiglieri assegnati - con arrotondamento all’unità superiore -, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 35
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E
CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo dell’espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli Amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
Organizzazione Amministrativa

Art. 36
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in aree in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni fra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’Ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’Ente.

Art. 37
INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio provvede a:

a) Definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;

b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) Fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) Definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno del personale.

Art. 38
INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dai regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative e per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma da parte del Sindaco.

9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

10. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 39
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai /regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità su singoli atti.

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.

4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità e snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

7. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.

8. Il Segretario Comunale è capo del personale e ne è responsabile.

9. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’ente secondo le modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

10. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario Comunale saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

11. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

12. Il Segretario Comunale per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

13. Il Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell’interesse del Comune gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Art. 40
IL VICE SEGRETARIO

1. Il Comune non ha un Vice Segretario.

Art. 41
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

5. Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.

6. A tal fine il Direttore:

a) Collabora con l’Amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b) Predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c) Verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) Sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) Definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.

7. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relazione alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

8. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

9. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo.

10. Compete i tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico.

Art. 42
GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell’attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

3. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco in particolare:

a) Assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, alla attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione di sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge o in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) Espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) Curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della struttura ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;

d) Esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) Assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) Esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

4. Sono di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitivi, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 43
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE DI COMPETENZA DEI FUNZIONARI DIRETTIVI INCARICATI DAL SINDACO

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) Il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, dio regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) L’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell’ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 44
LE DETERMINAZIONI ED I DECRETI

1. Gli atti dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa , dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

4. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni.

5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

6. Tutti gli atti del Sindaco, dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 45
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. l Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici, o delegati o per il tramite della Comunità Montana.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperti all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione di servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

10. Per i servizi pubblici locali, per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

11. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

12. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 46
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 47
AZIENDA SPECIALE

1. L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda.

5. Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

6. Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

7. La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell’azienda.

8. Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 48
ISTITUZIONE

1. L’istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Sono organi dell’istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

5. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

6. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

7. I bilanci preventivi e consuntivi dell’istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

8. L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’istituzione.

Art. 49
SOCIETA’ A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Il Consiglio Comunale può affidare la gestione di un servizio pubblico locale ad una società a prevalente capitale pubblico locale.

2. Per società a prevalente capitale pubblico locale si intende una società nella quale la maggioranza del 50% più uno del capitale sia detenuta o dal Comune di Bannio Anzino da solo, o dal Comune di Bannio Anzino insieme con altri comuni vicini, la Comunità Montana, la Provincia, la Camera di Commercio, altri enti locali o enti pubblici economici.

3. Nel caso di istituzione di nuova società, l’eventuale partecipazione di soggetti privati alla società dovrà essere subordinata alle seguenti regole:

- i soggetti privati che partecipino come soci dovranno rispondere a requisiti di idoneità morale e di capacità finanziaria, e dovranno trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione antimafia per essere contraenti con Pubbliche Amministrazioni;

- salvo casi eccezionali, dipendenti da particolari ragioni di ordine tecnico o finanziario, deve essere consentito a tutti i soggetti privati, che posseggano i requisiti e che rispondano alle condizioni previsti al punto precedente di concorrere su un piano di parità per acquisire la partecipazione di minoranza alla società.

4. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 50
GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgano di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con e risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione di servizi.

4. Il Comune gestisce in forma associata con i Comuni di Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo l’Ufficio Tecnico Comunale Convenzionato, per la gestione della edilizia pubblica e privata. L’Ufficio Tecnico Comunale Convenzionato utilizza per il proprio funzionamento personale dipendente dalla Comunità Montana.

5. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

6. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

7. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

8. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate. E di competenza del Consiglio Comunale.

PARTE III
ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 51
FINANZA LOCALE

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente, e rapportandola, ove possibile, alle esigenze e realtà locali esistenti.

3. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali;

i) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 52
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l’anno successivo va deliberato di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo che disposizioni di legge statali stabiliscano un termine diverso. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell’annualità, dell’universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

4. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta potrà approvare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

5. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.

6. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell’Ufficio di ragioneria.

Art. 53
RISULTATI DI GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

2. La Giunta Municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio Comunale per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

3. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

4. Il conto consuntivo deve essere deliberato di norma dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 54
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

2. Il revisore del conto è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 55
FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DEL REVISORE

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Il revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo

3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.

4. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell’ente.

5. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.

6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’Ente.

7. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

8. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 56
FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione economica dei costi e singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo - Sindaco ed assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - consiglio e consiglieri comunali, capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell’attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore nei limiti predeterminati dal precedente art. 53.

2. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore è dato e consiste nell’indagine a campione.

3. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;

b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

4. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del revisore può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

Art. 57
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA’

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità,

2. Per i servizi gestiti direttamente dall’Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all’utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

CAPO III
PROPRIETA’ COMUNALE

Art. 58
BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

3. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

4. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

5. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 59
BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

Art. 60
BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali sono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 61
INVENTARIO

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell’ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L’attività gestionale dei beni che si esplica attraverso gli atti che concernono l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell’ambito dei principi di legge.

CAPO IV
CONTRATTI

Art. 62
SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d’opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, in altre parole da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

PARTE IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 63
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 64
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L’attività dell’ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 65
CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l’amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con la Comunità Montana, l’A.S.L., ed altri Enti del settore pubblico.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, è quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

4. La stipulazione della Convenzione può essere affidata al responsabile dell’ufficio competente per materia.

Art. 66
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, in altre parole per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal terzo comma del precedente art. 74 deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 67
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 73 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali enti.

Art. 68
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in legge speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso all’adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo previa deliberazione d’intenti del Consiglio Comunale con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

4. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l’Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana concertando i propri obiettivi, con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Art. 69
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente, oltre che a promuovere la collaborazione fra esse.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 70
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi nel territorio con i fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) Sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) Definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c) Può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

d) Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell’Albo delle Associazioni..

5. L’Albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 71
CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

1. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, consulte permanenti con le finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’ente.

2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e pluriennale.

Art. 72
PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE E FORME DI
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a ¼ possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia libera partecipazione dei cittadini.

6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 73
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione è fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza. Quando l’oggetto delle istanze è rivolto a materie già oggetto di pubblicazione o pubblicizzazione la risposta è rinviata a tali atti qualora sufficienti.

Art. 74
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al 3° comma dell’art. 80 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 75
REFERENDUM COMUNALI

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle norme ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti ai cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

4. Il Difensore Civico, o in sua mancanza, il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

5. Il Difensore Civico, o un sua mancanza, il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno, o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con alte operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

12. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 76
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che, disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 77
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 L. 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 78
DIFENSORE CIVICO

1. Per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’ente e della sua efficacia può essere istituito presso la Comunità Montana, concordemente con altri Comuni che vi fanno parte, il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Ove nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda il Difensore civico ne informa i capigruppo consiliari.

3. Il Difensore Civico è eletto da tutti i consiglieri comunali costituenti i Consigli dei Comuni della Valle Anzasca, presso la Sede della Comunità Montana a maggioranza assoluta.

4. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Presidente, di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

5. Può essere nominato Difensore Civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l’esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune d’Italia, sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

6. L’Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché di membro della Comunità Montana o dell’A.S.L.;

b) la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

c) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione comunale.

7. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l’adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

8. Al Difensore Civico, al momento della nomina, è assegnata un’indennità mensile oltre all’eventuale e documentato rimborso spese.

Art. 79
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

TITOLO IV
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 80
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno un sesto dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 81
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 82 del presente Statuto.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 88.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 82
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi, e dello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Nel caso di entrata in vigore di nuove disposizioni statali o regionali che incidano sul testo dello Statuto o sul suo contenuto, previa presa d’atto del Consiglio Comunale, si procede come segue:

a) se le nuove disposizioni non modificano il contenuto dello Statuto, e si esauriscono nella modifica di disposizioni di legge alle quali lo Statuto fa rinvio, il Sindaco procede, senza la necessità di una revisione dello Statuto, alla collazione di un testo di Statuto che contenga i nuovi riferimenti normativi;

b) se le nuove disposizioni modificano direttamente e immediatamente il contenuto dello Statuto, senza che vi sia necessità di un intervento di coordinamento del contenuto della restante parte dello Statuto con la parte modificata, il Sindaco procede alla collazione di un testo di Statuto modificato dalle nuove disposizioni normative, senza la necessità di esperire la procedura di revisione dello Statuto;

c) se le nuove disposizioni richiedono l’esperimento della procedura di revisione dello Statuto, nel caso che esse comportino l’attribuzione di nuove competenze agli organi comunali (senza identificare l’organo competente ad esercitarle) nelle more della procedura di revisione sono esercitate dalla Giunta comunale tutte le nuove competenze, salvo quelle di carattere meramente tecnico e di esecuzione di deliberazioni di altri organi comunali, che sono esercitate dal Segretario Comunale o dal Sindaco.

Art. 83
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili, e, devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma due dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa è pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art. 84
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore