Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

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Comune di Arborio (Vercelli)

Statuto

Titolo I
Principi Generali

Articolo 1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Arborio:

a) si riconosce quale ente naturale di spontanea aggregazione civile e sociale, costitutivo di un più complesso sistema statuale, repubblicano, unitario ed indivisibile;

b) è ente autonomo locale con rappresentatività generale della Comunità, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

c) rivendica uno specifico ed autonomo ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale;

d) rivendica ed assume un ruolo primario nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo il quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di cooperazione e collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della Comunità.

2. Tutti gli atti normativi e regolamentari del Comune si conformano allo Statuto.

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità e ne cura gli interessi, ispirandosi ai valori della Costituzione e della tradizione locale.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione della Comunità all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) recupero, tutela e valorizzazione del territorio, delle risorse naturali ed ambientali e del patrimonio storico della Comunità;

b) valorizzazione delle tradizioni culturali e linguistiche della Comunità;

c) tutela attiva della persona nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

d) promozione della attività culturali e sportive della popolazione;

e) promozione della autonoma iniziativa sussidiaria dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3:
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 2.320 ettari, confina con i comuni di Ghislarengo, Sillavengo, Landiona, Vicolungo, Recetto, Greggio, Villarboit, San Giacomo Vercellese e Rovasenda;

2 La Casa civica, sede comunale, è ubicata in Corso Re Umberto I al civico n. 75.

3. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella Casa comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 4
Identificazione, stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di: “Arborio”

2. Lo stemma del comune è come descritto dal relativo decreto del consiglio dei ministri.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione della Comunità ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4. L’uso e la riproduzione del nome e dello stemma del comune per fini non istituzionali, sono vietati. La Giunta ne può autorizzare l’uso la riproduzione per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5:
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione dei comuni vicini.

Articolo 6:
Albo Pretorio

1. Nell’atrio della Casa comunale è individuato un apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, detto “Albo Pretorio” da destinarsi alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Titolo II
Organi

Capo I
Degli Organi in Generale

Articolo 7:
Organi

1. Sono Organi del comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

5. I membri degli organi del comune hanno diritto di espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 8
Divieto di mandato imperativo

1. Ai membri degli organi del comune non può essere conferito alcun mandato imperativo; se dato, non è obbligatorio.

Articolo 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la redazione dei verbali degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario; quelli della giunta dal presidente e dal segretario.

Capo II
Del Consiglio

Articolo 10
Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. La presidenza del consiglio è attribuita al Sindaco od, in caso di suo impedimento, al Consigliere anziano.

3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità ed economicità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

8. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio, quest’ultimo si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 11
Competenze del consiglio.

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto, i regolamenti, criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comune e provincia, la costituzione e le modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla amministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mere esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare;

l) la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge o quando deve essere rappresentata la minoranza consiliare;

m) l’esame e la condizione degli eletti;

n) la surrogazione dei consiglieri;

o) l’approvazione degli indirizzi generali di governo e la contestuale presa d’atto dei nominativi degli assessori;

p) l’approvazione, o la reiezione, della mozione di sfiducia;

q) la nomina delle commissione elettorale;

r) l’accettazione o il rifiuto dei lasciti;

s) la disciplina del funzionamento degli organi;

t) la costituzione delle commissioni consiliari.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 12
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto delle gestione, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e delle modifiche allo Statuto.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa, sentita la giunta, o su richiesta di almeno un quinto dei consilieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri entro quattro giorni prima della seduta se trattasi di sessione ordinaria, due giorni prima se trattasi di sessione straordinaria e dodici ore prima se trattasi di sessione d’urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. Per quanto non qui previsto, si fa riferimento al Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 13
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, dal sindaco, di concerto con la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti in forma scritta, nei termini indicati dal Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 14
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’invio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Le modalità e le forme di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni, in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alla elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I capigruppo consiliari, qualora non abbiano eletto un domicilio nel territorio comunale, sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione relativa alle questioni sottoposte alla deliberazione del consiglio.

Articolo 17
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni temporanee di indagine o di inchiesta.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dalla deliberazione istitutiva.

3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è attribuita alle opposizioni.

Capo III
Del Sindaco

Articolo 18
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità dettate dalla legge ed è membro del consiglio.

2. La legge disciplina i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica del Sindaco.

3. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, entro quarantacinque giorni dall’insediamento provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, ad eccezione degli uffici delle forze armate e di polizia, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

8. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto della Comunità.

9. Il Giuramento avviene in forma solenne alla presenza della Bandiera Nazionale, dalla bandiera dell’Unione europea e del Gonfalone del Comune secondo la formula seguente: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse e per il pubblico bene della Comunità di Arborio”.

10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla, e per questa Comunità, dalla spalla destra al fianco sinistro.

11. All’atto del giuramento il Sindaco indossa la fascia tricolore.

Articolo 19
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio

2. Il Sindaco in particolare:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio;

c) convoca i comizi per i referenda previsti dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo, e lo revoca previa deliberazione della giunta;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i principi ed i criteri previsti dallo Statuto e dal regolamento;

f) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali.

Articolo 20
Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 21
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce, sentita la giunta, gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazione, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Articolo 22
Attribuzioni statali

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.

Articolo 23
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del medesimo dall’esercizio della funzione.

2. Il Vice Sindaco, quando sostituisce il sindaco, esercita anche le funzioni di cui al precedente articolo.

Articolo 24
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, e quindi computando a tal fine anche il sindaco.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, e quindi senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 25
Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. In tal caso il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

3. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio e composta da soggetti estranei ad esso, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

4. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dall’assessore più anziano di età che non sia contemporaneamente investito della carica di vice sindaco.

5. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

6. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.

Capo IV
Della Giunta

Articolo 26
Giunta

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco nel governo del comune e impronta la propria attività ai principi dalla trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

2. La Giunta riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

Articolo 27:
Composizione

1. La Giunta è composta dal sindaco e, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri od anche fra cittadini italiani non facenti parte del consiglio, purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni non facenti parte del consiglio possono partecipare alla sedute del consiglio medesimo ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto.

Articolo 28:
Nomina

1. I componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari qualora la giunta risulti composta da meno di due assessori.

3. Le cause di incompatibilità la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti dalla decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio. Il Sindaco non può procedere alla revoca degli assessori dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio.

Articolo 29:
Funzionamento

1. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il Sindaco coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4. Le sedute sono valide se sono presenti due componenti nel caso in cui gli assessori nominati sono due, ovvero, se sono presenti tre componenti nel caso in cui gli assessori nominati sono tre e quattro.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Le sedute della Giunta sono segrete.

Articolo 30
Competenze

1. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio che non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o dei funzionari dirigenti.

2. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del dirigente dell’ufficio o del servizio interessati;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) accetta o rifiuta le donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referenda e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla provincia, dalla regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;

n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

o) approva il Piano esecutivo di gestione su proposta del direttore generale.

Titolo III
Istituti di Partecipazione e Diritti
dei Cittadini

Capo I
Della Partecipazione

Articolo 31
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini della Comunità, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Capo II
Dell’Associazionismo e del Volontariato

Articolo 32
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta, a istanza delle interessate, registra le associazioni a rilevanza comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto sociale e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio alla Giunta.

Articolo 33
Diritti della associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, limitatamente al settore in cui essa opera ed a richiesta del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata in merito alle iniziative dell’ente.

2. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Articolo 34
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito od a canone di favore.

3. Per l’erogazione dei contributi o la concessione di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è data priorità alle associazioni registrate presso il Comune.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura del Comune devono redigere e trasmettere alla Giunta, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Articolo 35
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita individuale, civile, sociale e culturale della Comunità, nonché per la tutela del patrimonio storico e dell’ambiente.

Capo III
Delle Modalità di Partecipazione

Articolo 36
Consultazioni e sedute consiliari aperte

1. La Giunta può indire consultazioni della popolazione nelle materie di esclusiva competenza comunale allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

3. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento o, nelle more della sua adozione, nella deliberazione di indizione.

4. Alle consultazioni sono chiamati gli elettori residenti iscritti nelle liste elettorali, nonché i giovani residenti che abbiano compito, o compiano, sedici anni alla data della consultazione.

5. La consultazione è valida se alla stessa ha partecipato almeno il quaranta per cento degli aventi diritto.

6. Qualora le indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione non vengano recepite dall’amministrazione comunale, il Consiglio deve darne adeguata motivazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a consultazione, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio e la giunta in carica non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

8. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

9. Nell’ambito dell’istituto della consultazione, o per altri straordinari motivi, possono essere convocate dal Sindaco sedute aperte del consiglio.

10. Nelle sedute aperte del consiglio possono intervenire e prendere la parola tutti i cittadini della Comunità. In tali sedute il consiglio non assume deliberati ed opera senza l’assistenza del segretario comunale.

Articolo 37
Istanze

1. Qualsiasi cittadino della Comunità, singolo o associato, può sollecitare gli organi del comune ad attivarsi in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività dell’amministrazione di loro competenza.

2. L’istanza può essere rivolta senza particolari formalità, ad eccezione della forma scritta.

Articolo 38
Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva, a nome di almeno cinquanta cittadini della Comunità, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comunale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. L’organo competente può sentire i presentatori e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro novanta giorni dal ricevimento della petizione.

5. Il contenuto dalla decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzata mediante affissione all’Albo Pretorio.

Articolo 39
Proposte

1. Qualora un numero di elettori residenti non inferiore a cento, avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro centoventi giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’Albo Pretorio e sono comunicate formalmente al primo dei firmatari della proposta.

Articolo 40
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengono indetti referenda per abrogare uno o più atti collegiali o monocratici degli organi del comune in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referenda in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statati o regionali e quando sullo stesso atto è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Gli atti possono essere sottoposti a referendum abrogativo unicamente nel loro complesso e non per parti.

4. Il Consiglio stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5. Il Consiglio deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. I referenda non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Articolo 41
Azione popolare

1. Ciascun elettore della Comunità può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi a promosso l’azione od il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Articolo 42
Accesso agli atti

1. Tutti gli atti definitivi dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Ai cittadini, singoli od associati, che ne abbiano un legittimo interesse è garantita la libertà di accesso agli atti di cui al primo comma ed il rilascio di copie secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 43
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dispositivi degli organi del comune, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Capo IV
Del Procedimento Amministrativo

Articolo 44
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia direttamente coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura e di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito.

3. Qualora non sia stato reso pubblico il nome del responsabile della procedura o del delegato ad adottare le decisioni in merito è inteso che tale funzionario si identifica nel Segretario comunale.

Articolo 45
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine di novanta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento dalla comunicazione.

Articolo 46
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non inferiore a quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

Articolo 47
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta.

2. Il tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo IV
Servizi

Articolo 48
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 49
Forme di gestione dei servizi
pubblici

1. Il Consiglio può deliberare l’istituzione di pubblici servizi.

2. L’esercizio e la gestione dei pubblici servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno ed economico provvedervi diversamente;

b) in concessione a terzi, quando lo richiedano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalentemente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Articolo 50
Società per azioni o a
responsabilità limitata

1. Il Consiglio può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici.

2. L’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera, oltre ai primari fini della economicità, gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non posso essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a controllare che l’interesse della Comunità sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla Società e, qualora risulti non adeguatamente tutelato, può deliberare la cessazione della partecipazione dell’ente alla Società medesima.

Articolo 51
Convenzioni

1. Il Consiglio, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali od altri enti pubblici al fine di svolgere o fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, ovvero la delega di funzioni del comune a favore di uno dei partecipanti alla convenzione o viceversa.

Articolo 52
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’Albo Pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Il Consiglio comunale provvede a controllare che l’interesse della Comunità sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dal Consorzio e, qualora risulti non adeguatamente tutelato, può deliberare la cessazione della partecipazione del Comune al Consorzio medesimo.

Articolo 53
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmo di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma viene definito fra tutte le Amministrazioni interessate in un’apposita conferenza che provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come modificato dall’articolo 17, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo V
Uffici e Personale

Capo I
Degli Uffici

Articolo 54
Principi generali di organizzazione.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di imparzialità, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. I regolamenti organizzativi degli uffici e dei servizi sono improntati al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo, intesi quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, spettano agli organi elettivi; mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Articolo 55
Organizzazione degli uffici e
del personale

1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa e delle capacità di bilancio, determina la dotazione organica, nonché l’organizzazione e gestione del personale in funzione alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all’economicità.

3. Nella organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Articolo 56
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso apposito regolamento di organizzazione, disciplina, in conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, di funzionalità e flessibilità della struttura e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Nelle materie soggette a riserva di legge il regolamento tiene conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Articolo 57
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio esclusivo della Nazione, in generale, e della Comunità, in particolare.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il direttore generale, o il dirigente, e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati e conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo II
Del Personale Dirigente e Direttivo

Articolo 58
Direttore generale

1. Le funzioni di direttore generale sono conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Articolo 59
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il direttore generale è revocato dal Sindaco, previa delibera della giunta, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta o ne venga comunque meno la fiducia in esso. In tal caso il Sindaco promuoverà, secondo la normativa vigente, anche la revoca del Segretario comunale al quale sono statutariamente connesse le funzioni di direttore generale.

Articolo 60
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta.

2. Il direttore generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Articolo 61
Direzione degli uffici e dei servizi.

1. La direzione degli uffici e dei servizi è demandata ai dirigenti.

2. Ai dirigenti competono tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune.

3. I dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Articolo 62
Funzioni dei dirigenti degli uffici
e dei servizi

1. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.

2. I dirigenti in particolare e secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

c) rilasciano le autorizzazioni e le concessioni, o analoghi provvedimenti, commerciali e di polizia amministrativa, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

d) adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale e ne curano l’esecuzione;

e) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

f) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

g) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

h) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;

i) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di competenza del sindaco quale ufficiale del Governo;

j) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

k) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

l) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

n) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può attribuire le funzioni di cui al presente articolo ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Articolo 63
Incarichi dirigenziali e di alta
specializzazione

1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o di diritto privato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste del regolamento, titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 64
Collaborazione esterne

1. Il regolamento organizzativo degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3. Il medesimo regolamento può altresì prevedere, nell’ambito della capacità di bilancio, la costituzione di uffici di segreteria posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per le funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite costituiti da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato e comunque di durata non superiore al mandato del sindaco.

Capo III
Del Segretario Comunale

Articolo 65
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. La nomina del segretario avrà la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato.

3. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del sindaco, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.

5. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

7. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti degli organi del comune, ai singoli consiglieri ed assessori, nonché agli uffici, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

8. Il Segretario comunale può essere revocato con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 66
Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e del consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referenda e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori i dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

5. Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Capo IV
Della Responsabilità

Articolo 67
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il segretario comunale o il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte di conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Articolo 68
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, Il segretario e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti di organi collegiali, sono responsabili, in solido, i membri del collegio che hanno partecipato all’atto. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso.

Articolo 69
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunale, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Articolo 70
Tutela

1. Il comune assicura i propri amministratori contro tutti i rischi, diretti ed indiretti, conseguenti all’espletamento del loro mandato.

Capo V
Della Finanza e della Contabilità

Articolo 71
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 72
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare la formazione della famiglia e le categorie più deboli della popolazione, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Articolo 73
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario comunale, dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio, con priorità al patrimonio arboreo e naturalistico ed al demanio forestale, o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 74
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Articolo 75
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa, esaustiva anche ai fini del comma 2 dell’articolo 26 del presente Statuto, con cui esprime le valutazioni di efficaci dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 76
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile sul procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 77
Revisione dei conti

1. Il Consiglio elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 78
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 79
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Titolo VI
Disposizioni Finali

Capo I
Della Revisione Statutaria

Articolo 80
Iniziativa

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate:

a) dalla giunta;

b) da parte di almeno due quinti dei membri del consiglio;

c) da parte di almeno il venticinque per cento di elettori residenti.

Articolo 81
Quorum funzionale

1. Le modifiche allo Statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, e quindi senza computare a tal fine il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le modifiche sono approvate se in due sedute successive, da tenersi in giorni diversi ed entro un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data della seduta risultata infruttuosa, ottengano, in ambedue le sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Capo II
Della Entrata in Vigore

Articolo 82
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

3. Lo Statuto, munito del sigillo comunale e firmato in ogni sua pagina dal Sindaco, dal Consigliere anziano e dal Segretario, viene depositato nella Casa comunale e di esso ne sarà data adeguata pubblicità e diffusione presso la Comunità.