Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 20 - 192
Criteri e modalita di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie
previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui
al D.Lgs. n. 22/97
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle
garanzie finanziarie per le attività di deposito preliminare, trattamento,
incenerimento, discarica, messa in riserva e recupero soggette ad autorizzazione
con procedura ordinaria, di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non
pericolosi, di cui allAllegato A alla presente deliberazione, quale parte
integrante;
- di approvare i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione
dellammontare delle garanzie finanziarie di cui allAllegato B, alla presente
deliberazione, quale parte integrante;
- di approvare lo schema di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia
degli obblighi derivanti dallesercizio di operazioni relative a smaltimento
o recupero di rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche
ed integrazioni, di cui allAllegato C alla presente deliberazione, quale
parte integrante;
- di revocare le D.G.R. n. 533-30545 del 30 novembre 1993, n. 18-33245
del 28 marzo 1994, n. 74-41667 del 12 dicembre1994;
- di individuare le Amministrazioni provinciali competenti per territorio
quali Enti Beneficiari delle suddette garanzie.
(omissis)
Allegato A
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie
per lesercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste
dal D. Lgs. n. 22/97.
1) Lobbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti
pubblici e privati in possesso di autorizzazione ai sensi dellart. 28
e/o dellart. 29 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dellatto
autorizzativo, prima dellinizio delle operazioni di smaltimento o di recupero,
i soggetti che svolgono le seguenti attività:
* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo C o 2° categoria
tipo SP;
* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo B;
* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo A;
* Stoccaggio definitivo in discarica di 1° categoria;
* Stoccaggi di cui allart. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di deposito preliminare
di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti
nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C);
* Trattamento tramite incenerimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi
e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento;
* Trattamento tramite impianti diversi dallincenerimento di rifiuti urbani,
speciali, pericolosi e non, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.
3) Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei
modi previsti dallart.1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 , ed in particolare
:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dellarticolo 54 del regolamento
per lamministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui allart.
5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche
e integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente
autorizzate allesercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio
della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi.
4) Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine di
60 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo degli
impianti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28, o dellart. 29, del D.Lgs.
n. 22/97. In ogni caso lefficacia dellautorizzazione rilasciata è sospesa
fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie
prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione
delle stesse.
Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini
è facoltà dellautorità competente al rilascio dellautorizzazione prevedere
la diffida e successivamente la revoca dellautorizzazione.
Per le attività già in esercizio al momento della emanazione della presente
deliberazione, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie,
le stesse dovranno essere prestate entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.P.
5) Lammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori
di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica
annuale da parte della compagnia di assicurazione o dellazienda di credito
sulla base dellindice ISTAT.
6) La durata delle garanzie finanziarie, relativamente allattività di
gestione e sistemazione finale dellimpianto, deve essere pari alla durata
dellautorizzazione, maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie
possono essere escusse per ulteriori dodici mesi.
7) La durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura
degli impianti di discarica di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non,
deve essere pari a 30 anni.
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento,
comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte
del titolare dellautorizzazione allesercizio della discarica o dal responsabile
della gestione, e attestati dalla Provincia competente.
8) La Provincia, quale ente beneficiario, può escutere limporto delle
garanzie finanziarie presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento
provinciale che dispone, motivandola, lescussione della garanzia e la
misura della stessa.
9) Le garanzie finanziarie in questione possono essere riscosse dallEnte
beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli
obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti
e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti
adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la
sospensione dellattività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento
dei rifiuti, al ripristino ambientale e alleventuale sistemazione finale
dellarea occupata dallimpianto chiuso.
Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica
potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di 30 anni
dalla chiusura dellimpianto.
10) Il pagamento dellimporto garantito sarà eseguito dal fidejussore entro
30 giorni dalla notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola,
lescussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che,
ai sensi dellart. 1944 del Codice Civile, lAgenzia di Credito/Società
di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della
Ditta autorizzata.
11) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso
in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione
ISO14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono
ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di
cui al Reg. CEE 1836/93.
12) Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle
operazioni di chiusura, sistemazione e recupero da prestarsi per gli impianti
di discarica, si deve fare riferimento alla vasca in coltivazione.
13) La prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
è richiesta esclusivamente per le vasche in esercizio.
14) Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto,
alla data di emanazione della presente deliberazione, il 90% della capacità
autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti viene
ridotto nella misura del 40%.
Allegato B
Valori e parametri di riferimento per la determinazione dellammontare
delle garanzie finanziarie
A) Discariche di rifiuti pericolosi
Lammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti
dallattività di smaltimento devono prevedere:
a1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dellarea
occupata dallimpianto chiuso, Lire 100.000 al mq. sulla superficie effettiva
finale di ricopertura e Lire 22.000 al mc. corrispondente alla capacità
totale di riempimento.
a2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni,
lammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie
della copertura dellarea di discarica per:
Lire 60.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura
e Lire 10.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento,
comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte
del titolare dellautorizzazione allesercizio della discarica o dal responsabile
della gestione, e attestati dalla Provincia competente.
B) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi
Lammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:
b1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dellarea
occupata dallimpianto chiuso, Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie
effettiva finale di ricopertura e Lire 1.100 al mc. corrispondente alla
capacità totale di riempimento;
b2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni,
lammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie
della copertura dellarea di discarica per:
Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura.
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento,
comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte
del titolare dellautorizzazione allesercizio della discarica o dal responsabile
della gestione, e attestati dalla Provincia competente.
C) Discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani
Lammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:
d1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dellarea
occupata dallimpianto chiuso: Lire 10.000 al mq. calcolato al piano campagna
di superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 1.000 al mc. calcolato
sulla capacità totale di riempimento;
d2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni,
lammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie
della copertura dellarea di discarica entrata in esercizio per:
Lire 60.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura
dellarea di discarica entrata in esercizio, sulla base degli atti di collaudo,
e lire 10.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento,
comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte
del titolare dellautorizzazione allesercizio della discarica o dal responsabile
della gestione, e attestati dalla Provincia competente.
D) Stoccaggi di cui allart. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 -
allegato C - autorizzate ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. 22/97)
Lammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità
massima di stoccaggio autorizzata per :
* Lire 3.000 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
500;
* Lire1.500 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
500;
* Lire 500 al Kg per rifiuti speciali pericolosi;
* Lire 300 al Kg per rifiuti speciali non pericolosi.
E) Attività di recupero di cui allAllegato C, punti da R1 a R12, autorizzate
ai sensi dellart. 28 del D. Lgs. n. 22/97.
Lammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando
la capacità massima di messa in riserva (R13) autorizzata per :
* Lire 500 al Kg. per rifiuti pericolosi;
* Lire 300 al Kg. per rifiuti non pericolosi.
F) Trattamento ex art. 28 tramite incenerimento di rifiuti urbani, speciali
, pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di
immagazzinamento
IMMAGAZZINAMENTO
Lammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo
globale di rifiuti presenti nellimpianto di incenerimento e deve essere
calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento
e delle capacità dei sistemi di contenimento costituenti limpianto stesso
per:
* Lire 3.000 al Kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
500;
* Lire1.500 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
500;
* Lire 500 al Kg. per rifiuti pericolosi;
* Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi;
* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.
INCENERIMENTO
Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale
assicurato di Lire 5 miliardi.
G) Trattamento tramite impianti diversi dallincenerimento di rifiuti urbani,
speciali, pericolosi e non, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.
Lammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo
globale di rifiuti presenti nellimpianto e deve essere calcolato moltiplicando
la somma della capacità massima di immagazzinamento e delle capacità massima
dei sistemi di contenimento costituenti limpianto stesso per:
* Lire 500 al Kg. per rifiuti speciali pericolosi;
* Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi;
* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.
Allegato C
Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria
o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dallesercizio
di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del
d. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Premesso che :
1. con deliberazione n............................ del ...................
la Giunta ....................... di .............................. ha
autorizzato la Ditta..................... domiciliata in ................................
C.F. ..................................... (in seguito denominata contraente),
allesercizio delle operazioni di ...................................,
presso limpianto ubicato nel Comune di ......................;
2. che a garanzia delladempimento degli obblighi a lui derivanti dalle
leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1 , il contraente
e tenuto a prestare una garanzia di Lire ......................................
(Lire............................................), da rivalutarsi annualmente
secondo lindice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria
/ fidejussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità
civile verso i terzi e verso operai in relazione allesercizio dellattività
di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli
eventualmente impiegati nellattività medesima;
5. che è denominato Ente garantito la provincia (competente per territorio);
ciò premesso:
la società di assicurazioni................................. (in seguito
denominata Società), domiciliata in ......................................,
/ la Banca-Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata
in ............................................., con la presente polizza,
alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui allart.
1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente
- il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi
con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente
contratto - a favore dellEnte garantito fino a concorrenza dellimporto
massimo di Lire .................................. (Lire .............................),
a garanzia delle obbligazioni derivanti dallesercizio dellattività autorizzata,
a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento
di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La presente polizza ha la durata di anni ................. a partire dal
.........................
condizioni generali di assicurazione
Art. 1.
La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del
Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel
periodo di durata indicato in polizza.
La durata della polizza deve essere pari alla durata dellautorizzazione
maggiorata di un anno.
Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi,
senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente
derivanti dal proseguimento dellattività a seguito di rinnovo o proroga
dellautorizzazione.
Art.2.
La società/Banca-Agenzia di Credito, fino a concorrenza dellammontare
della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa,
non oltre limporto massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente
per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto
a corrispondere allente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino
ambientale e leventuale sistemazione finale dellarea.
Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dellindice ISTAT di
adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse
insufficiente, lente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione
della cauzione.
Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare
il rilascio della copertura in aumento al massimale.
Art. 3.
Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via
anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente
per lestinzione anticipata della garanzia.
Art. 4 -
Il pagamento, nei limiti dellimporto garantito con la presente polizza,
sarà eseguito dalla società /banca- Agenzia di credito, entro 30 giorni
dalla notifica della delibera della Giunta provinciale di ..........................,
che dispone, motivandola, lescussione della garanzia e la misura della
stesa, restando inteso che ai sensi dellart. 1944 del Codice civile la
società/Banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva
escussione del contraente. La Società/Banca-Agenzia di credito rinunzia
sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui allart. 1957 del
codice civile.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno
di preventivo consenso da parte di questultimo, che nulla potrà eccepire
in merito al pagamento stesso.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero
totalmente o parzialmente non dovute.
Art. 5
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, allEnte Garantito
in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati
solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 6
Leventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del
premio non potrà in nessun caso essere opposto allente garantito e non
possono essere posti a carico dellente stesso.
Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente
garanzia non potranno essere posti a carico dellente garantito.
Art. 7
Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca - Agenzia di credito,
dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata
alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della
polizza stessa.
Art. 8
Il foro competente è esclusivamente quello dellautorità giudiziaria del
luogo dove ha sede lente garantito per qualsiasi controversia che possa
sorgere nei confronti di esso.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA
Durata della garanzia.
Delimitazione della garanzia.
Calcolo del premio
Pagamento del risarcimento.
Surrogazione.
Pagamento del premio ed altri oneri.
Forma delle comunicazioni alla Società.
Foro competente.
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