Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato alla Sanità

Adesione alle iniziative formative ed alla integrazione nei servizi di emergenza sanitaria

Si invitano i medici interessati alla frequenza dei corsi sotto citati a far pervenire domanda di ammissione, redatta secondo lo schema di seguito pubblicato.

Nell’ambito della programmazione delle attività formative di competenza dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, questa Amministrazione prevede di attivare corsi di formazione di n. 300 ore, organizzati ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 484/1996, per medici da utilizzare nei servizi di emergenza sanitaria secondo le seguenti modalità.

1) Saranno prioritariamente ammessi ai corsi, in ottemperanza al D.P.R. 484/1996, i medici di Continuità Assistenziale, titolari e non, inseriti nella graduatoria regionale pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 3.5.2000 in base al punteggio posseduto della graduatoria stessa, secondo il seguente ordine:

a) medici titolari a tempo indeterminato di Continuità assistenziale;

b) medici incaricati temporanei di Continuità assistenziale;

c) medici reperibili di Continuità assistenziale.

2) Potranno essere ammessi alla frequenza dei corsi, sulla base della programmazione regionale in via di definizione, stante il perdurare della situazione richiamata nella D.G.R. n. 42-28004 del 2.8.1999 (“Accordo regionale per l’inserimento dei medici all’interno del servizio 118 con possibilità di accesso ai corsi ex art. 66 D.P.R. 484/96 anche da parte di medici non iscritti in graduatoria regionale”), anche medici non in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 66 del D.P.R. 484/1996, pur se non iscritti nella graduatoria regionale, con riserva dei posti disponibili nella misura dell’80% ai residenti in Piemonte e 20% ai non residenti.

Tali medici saranno inseriti secondo il seguente ordine, previsto nel sopra citato Accordo regionale:

a) anzianità di laurea;

b) voto di laurea;

c) voto di abilitazione;

d) età anagrafica.

Le domande, da formularsi secondo lo schema di seguito pubblicato, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine per la presentazione della domande è di 30 gg. a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato. A tal fine fa fede il timbro postale.

Le domande dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Regione Piemonte - Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane - Corso Regina Margherita, 153 bis - 10122 Torino.

La domanda, in carta semplice, redatta, a macchina o in stampatello, deve essere sottoscritta a pena di esclusione.

Nella domanda di ammissione, i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, quanto segue:

- cognome e nome;

- luogo di nascita;

- data di nascita;

- residenza al momento della pubblicazione del presente comunicato;

- domicilio presso il quale inviare comunicazioni;

- di essere iscritti nella graduatoria definitiva pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 3.5.2000 indicando il numero di posizione ed il relativo punteggio ovvero di non essere iscritti in tale graduatoria;

- di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito ed il voto riportato;

- di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale indicando l’università che lo ha rilasciato, la data del conseguimento ed il voto riportato;

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e di essere a conoscenza che la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o di falsi documenti. Le dichiarazioni false ovvero la falsità dei documenti comportano la responsabilità del dichiarante ai sensi delle norme penali;

- di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 675/1996.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso la Regione Piemonte per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’ammissione al corso.

La Regione Piemonte si riserva, altresì, la facoltà di accogliere le preferenze di sede formativa segnalate, compatibilmente con le esigenze organizzative.

Il Direttore Regionale
Controllo delle Attività Sanitarie
Ciriaco Ferro

Allegato