Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2000, n. 34 - 251

Gestione delle lungodegenze postacuzie superiori ai 60 gg., ad integrazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 70-1459 del 18.09.1995

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

Considerato che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995 disciplinava “le tariffe ospedaliere da riconoscersi agli erogatori pubblici e privati del S.S.R.”.

Precisato che nella deliberazione di cui al precedente alinea, si prevedeva, quanto agli erogatori privati ex L.R. 5/87, in merito ai “trasferimenti interni”, che “I trasferimenti interni alla stessa struttura durante un episodio sono considerati normali e sono a carico della Casa di Cura. Un trasferimento che comporta un pagamento ulteriore (da e a specialità di lungodegenza, neuropsichiatria e recupero funzionale) richiede l’approvazione della struttura pagante sulla base di una documentazione composta da una copia della cartella clinica ed una relazione sulla necessità di trasferimento. Solo dopo l’approvazione della Direzione Sanitaria della struttura pagante, la struttura erogante è autorizzata ad effettuare il trasferimento. Gli estremi dell’approvazione devono essere indicati sulla scheda nosologica. Nel caso la Direzione Sanitaria non risponda entro cinque giorni lavorativi dalla data certa della richiesta da parte della struttura erogante questa può, in forma provvisoria effettuare il trasferimento”.

Visto che nel determinare le prestazioni di lungodegenza postacuzie, si stabiliva di applicare un abbattimento del 40% nei casi in cui il tempo di degenza, presso il reparto, fosse superiore ai sessanta giorni. A motivazione di ciò, si riteneva che il Paziente potesse risultare stabilizzato nel periodo di ricovero in lungodegenza giudicato congruo, ossia, nel periodo di sessanta giorni, in quanto si adduceva che tale periodo di trattamento in lungodegenza avrebbe potuto essere, di norma, sufficiente per la risoluzione del caso clinico e comunque, il minor consumo di risorse impiegato per il trattamento di Pazienti si presumeva giustificato, poiché i pazienti erano ormai stabilizzati.

Dall’analisi dell’attività di ricovero della fattispecie in oggetto è emerso che, per alcune categorie di pazienti che non rientrano nella casistica sopra considerata, si è resa necessaria una degenza ulteriore per la risoluzione del caso clinico.

Pertanto, si rende necessario individuare in merito un’adeguata soluzione, sia sotto l’aspetto procedurale che sotto l’aspetto economico.

Il prolungamento della degenza oltre i sessanta giorni, per quei pazienti che si trovino in critiche condizioni di salute, in quanto portatori di particolari casi clinici, sarà oggetto di riconoscimento di quota intera, nei reparti di lungodegenza (codice 60), sempreché venga utilizzata la procedura ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, di cui all’Allegato B capitolo “Trasferimenti interni”. In particolare, il proseguimento deve essere oggetto di approvazione della Azienda Sanitaria Locale pagante, sulla base di una documentazione composta da una copia della cartella clinica e da una relazione sullo stato di salute del Paziente e delle cause che richiedono il proseguimento del ricovero, con le caratteristiche clinico - assistenziali già assicurate nei primi sessanta giorni. La A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura deve pronunciarsi entro cinque giorni lavorativi, dalla data della richiesta di approvazione, effettuata non prima del 55° e non oltre il 60° giorno della degenza, dandone contemporanea comunicazione alla A.S.L. di residenza dell’Assistito.

Nel caso in cui non ci sia approvazione della A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, nel termine di cinque giorni, non sarà oggetto di abbattimento tariffario il periodo trascorso tra la data di richiesta di proseguimento della degenza, nei termini e modalità come sopra specificati e la data di formalizzazione del parere, da parte dell’A.S.L. stessa.

Il pagamento delle giornate di ricovero in lungodegenza (codice 60) eccedenti il limite dei sessanta giorni, ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, ed autorizzate dalla A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, sarà a tariffa piena.

L’approvazione al prolungamento della degenza deve comportare la definizione dei giorni ulteriori autorizzati che non possono eccedere il numero di sessanta; oltre tale termine, permanendo necessità degenziali per il Paziente, la Direzione Sanitaria della Casa di Cura comunica in tempo utile alla A.S.L. di residenza dell’Assistito il protrarsi delle necessità degenziali, affinché la A.S.L. possa prendersi in carico il Paziente o attraverso una gestione diretta del caso oppure facendosi carico dell’onere degenziale presso la struttura sanitaria ospitante a tariffa piena abbattuta del 20%.

Per tutti gli altri ricoveri in lungodegenza (codice 60), si conferma l’abbattimento del 40%, oltre il 60° giorno di degenza.

Acquisito il sottocitato parere espresso nella seduta del 18/05/2000 dal CO.RE.S.A., sentito obbligatoriamente ai sensi della L.R. n. 30/84 e successive modificazioni ed integrazioni, formulato con la seguente motivazione:

“Favorevole, con le seguenti indicazioni:

La non precisazione del tempo di presa in carico, oltre il 120° giorno di ricovero, da parte dell’A.S.L., può prefigurare un eccesso nell’erogazione della tariffa piena sanitaria per ricoveri di lunga degenza al limite dell’opinabile.

Sarebbe perciò più prudente, oltre tale termine, prevedere una attenuazione dell’abbattimento della tariffa piena (20%).

Si coglie, inoltre l’occasione affinché si raccomandi alle A.S.L. che prenderanno in carico diretto: pazienti, con eventuali soluzioni alternative al ricovero già in essere, di evitare mobiltà esasperate (distanze abnormi tra residenza e luogo di ricovero), di ricovero di non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, per i quali è richiesta, o auspicata una più assidua assistenza da parte dei loro familiari o parenti."

Tutto quanto sopra premesso, il Relatore propone alla Giunta Regionale:

- di definire, per la gestione delle lungodegenze postacuzie superiori ai sessanta giorni, ad integrazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, quanto segue:

- Il prolungamento della degenza oltre i sessanta giorni, per quei pazienti che si trovino in critiche condizioni di salute, in quanto portatori di particolari casi clinici, sarà oggetto di riconoscimento di quota intera, nei reparti di lungodegenza (codice 60), sempreché venga utilizzata la procedura ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, di cui all’Allegato B capitolo “Trasferimenti interni”. In particolare, il proseguimento deve essere oggetto di approvazione della Azienda Sanitaria Locale pagante, sulla base di una documentazione composta da una copia della cartella clinica e da una relazione sullo stato di salute del Paziente e delle cause che richiedono il proseguimento del ricovero, con le caratteristiche clinico - assistenziali già assicurate nei primi sessanta giorni. La A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura deve pronunciarsi entro cinque giorni lavorativi, dalla data della richiesta di approvazione, effettuata non prima del 55° e non oltre il 60° giorno della degenza, dandone contemporanea comunicazione alla A.S.L. di residenza dell’Assistito.

- Nel caso in cui non ci sia approvazione della A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, nel termine di cinque giorni, non sarà oggetto di abbattimento tariffario il periodo trascorso tra la data di richiesta di proseguimento della degenza, nei termini e modalità come sopra specificati e la data di formalizzazione del parere, da parte dell’A.S.L. stessa.

- Il pagamento delle giornate di ricovero in lungodegenza (codice 60) eccedenti il limite dei sessanta giorni, ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, ed autorizzate dalla A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, sarà a tariffa piena.

- L’approvazione al prolungamento della degenza deve comportare la definizione dei giorni ulteriori autorizzati che non possono eccedere il numero di sessanta; oltre tale termine, permanendo necessità degenziali per il Paziente, la Direzione Sanitaria della Casa di Cura comunica in tempo utile alla A.S.L. di residenza dell’Assistito il protrarsi delle necessità degenziali, affinché la A.S.L. possa prendersi in carico il Paziente o attraverso una gestione diretta del caso oppure facendosi carico dell’onere degenziale presso la struttura sanitaria ospitante a tariffa piena abbattuta del 20%.

- Per tutti gli altri ricoveri in lungodegenza (codice 60), si conferma l’abbattimento del 40%, oltre il 60° giorno di degenza.

Vista la L. n. 833/78;

vista la L.R. n. 5/87;

vista la D.G.R. n. 54 - 34675 del 16/01/1990 e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 156 - 21885 del 06/08/1997 e s.m.i.;

visto il sottocitato parere espresso nella seduta del 18/05/2000 dal CO.RE.S.A., sentito obbligatoriamente ai sensi della L.R. n. 30/84 e successive modificazioni ed integrazioni, formulato con la seguente motivazione:

“Favorevole, con le seguenti indicazioni:

La non precisazione del tempo di presa in carico, oltre il 120° giorno di ricovero, da parte dell’A.S.L., può prefigurare un eccesso nell’erogazione della tariffa piena sanitaria per ricoveri di lunga degenza al limite dell’opinabile.

Sarebbe perciò più prudente, oltre tale termine, prevedere una attenuazione dell’abbattimento della tariffa piena (20%).

Si coglie, inoltre l’occasione affinché si raccomandi alle A.S.L. che prenderanno in carico diretto: pazienti, con eventuali soluzioni alternative al ricovero già in essere, di evitare mobiltà esasperate (distanze abnormi tra residenza e luogo di ricovero), di ricovero di non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, per i quali è richiesta, o auspicata una più assidua assistenza da parte dei loro familiari o parenti."

La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di definire per la gestione delle lungodegenze postacuzie superiori ai sessanta giorni, ad integrazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, quanto segue:

- Il prolungamento della degenza oltre i sessanta giorni, per quei pazienti che si trovino in critiche condizioni di salute, in quanto portatori di particolari casi clinici, sarà oggetto di riconoscimento di quota intera, nei reparti di lungodegenza (codice 60), sempreché venga utilizzata la procedura ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, di cui all’Allegato B capitolo “Trasferimenti interni”. In particolare, il proseguimento deve essere oggetto di approvazione della Azienda Sanitaria Locale pagante, sulla base di una documentazione composta da una copia della cartella clinica e da una relazione sullo stato di salute del Paziente e delle cause che richiedono il proseguimento del ricovero, con le caratteristiche clinico - assistenziali già assicurate nei primi sessanta giorni. La A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura deve pronunciarsi entro cinque giorni lavorativi, dalla data della richiesta di approvazione, effettuata non prima del 55° e non oltre il 60° giorno della degenza, dandone contemporanea comunicazione alla A.S.L. di residenza dell’Assistito.

- Nel caso in cui non ci sia approvazione della A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, nel termine di cinque giorni, non sarà oggetto di abbattimento tariffario il periodo trascorso tra la data di richiesta di proseguimento della degenza, nei termini e modalità come sopra specificati e la data di formalizzazione del parere, da parte dell’A.S.L. stessa.

- Il pagamento delle giornate di ricovero in lungodegenza (codice 60) eccedenti il limite dei sessanta giorni, ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, ed autorizzate dalla A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, sarà a tariffa piena.

- L’approvazione al prolungamento della degenza deve comportare la definizione dei giorni ulteriori autorizzati che non possono eccedere il numero di sessanta; oltre tale termine, permanendo necessità degenziali per il Paziente, la Direzione Sanitaria della Casa di Cura comunica in tempo utile alla A.S.L. di residenza dell’Assistito il protrarsi delle necessità degenziali, affinché la A.S.L. possa prendersi in carico il Paziente o attraverso una gestione diretta del caso oppure facendosi carico dell’onere degenziale presso la struttura sanitaria ospitante a tariffa piena abbattuta del 20%.

- Per tutti gli altri ricoveri in lungodegenza (codice 60), si conferma l’abbattimento del 40%, oltre il 60° giorno di degenza.

(omissis)