Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2000, n. 34 - 251
Gestione delle lungodegenze postacuzie superiori ai 60 gg., ad integrazione
di quanto stabilito con D.G.R. n. 70-1459 del 18.09.1995
A relazione dell Assessore DAmbrosio :
Considerato che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento D.G.R. n.
70 - 1459 del 18/09/1995 disciplinava le tariffe ospedaliere da riconoscersi
agli erogatori pubblici e privati del S.S.R..
Precisato che nella deliberazione di cui al precedente alinea, si prevedeva,
quanto agli erogatori privati ex L.R. 5/87, in merito ai trasferimenti
interni, che I trasferimenti interni alla stessa struttura durante un
episodio sono considerati normali e sono a carico della Casa di Cura. Un
trasferimento che comporta un pagamento ulteriore (da e a specialità di
lungodegenza, neuropsichiatria e recupero funzionale) richiede lapprovazione
della struttura pagante sulla base di una documentazione composta da una
copia della cartella clinica ed una relazione sulla necessità di trasferimento.
Solo dopo lapprovazione della Direzione Sanitaria della struttura pagante,
la struttura erogante è autorizzata ad effettuare il trasferimento. Gli
estremi dellapprovazione devono essere indicati sulla scheda nosologica.
Nel caso la Direzione Sanitaria non risponda entro cinque giorni lavorativi
dalla data certa della richiesta da parte della struttura erogante questa
può, in forma provvisoria effettuare il trasferimento.
Visto che nel determinare le prestazioni di lungodegenza postacuzie, si
stabiliva di applicare un abbattimento del 40% nei casi in cui il tempo
di degenza, presso il reparto, fosse superiore ai sessanta giorni. A motivazione
di ciò, si riteneva che il Paziente potesse risultare stabilizzato nel
periodo di ricovero in lungodegenza giudicato congruo, ossia, nel periodo
di sessanta giorni, in quanto si adduceva che tale periodo di trattamento
in lungodegenza avrebbe potuto essere, di norma, sufficiente per la risoluzione
del caso clinico e comunque, il minor consumo di risorse impiegato per
il trattamento di Pazienti si presumeva giustificato, poiché i pazienti
erano ormai stabilizzati.
Dallanalisi dellattività di ricovero della fattispecie in oggetto è emerso
che, per alcune categorie di pazienti che non rientrano nella casistica
sopra considerata, si è resa necessaria una degenza ulteriore per la risoluzione
del caso clinico.
Pertanto, si rende necessario individuare in merito unadeguata soluzione,
sia sotto laspetto procedurale che sotto laspetto economico.
Il prolungamento della degenza oltre i sessanta giorni, per quei pazienti
che si trovino in critiche condizioni di salute, in quanto portatori di
particolari casi clinici, sarà oggetto di riconoscimento di quota intera,
nei reparti di lungodegenza (codice 60), sempreché venga utilizzata la
procedura ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, di cui allAllegato B
capitolo Trasferimenti interni. In particolare, il proseguimento deve
essere oggetto di approvazione della Azienda Sanitaria Locale pagante,
sulla base di una documentazione composta da una copia della cartella clinica
e da una relazione sullo stato di salute del Paziente e delle cause che
richiedono il proseguimento del ricovero, con le caratteristiche clinico
- assistenziali già assicurate nei primi sessanta giorni. La A.S.L. ove
ha sede la Casa di Cura deve pronunciarsi entro cinque giorni lavorativi,
dalla data della richiesta di approvazione, effettuata non prima del 55°
e non oltre il 60° giorno della degenza, dandone contemporanea comunicazione
alla A.S.L. di residenza dellAssistito.
Nel caso in cui non ci sia approvazione della A.S.L. ove ha sede la Casa
di Cura, nel termine di cinque giorni, non sarà oggetto di abbattimento
tariffario il periodo trascorso tra la data di richiesta di proseguimento
della degenza, nei termini e modalità come sopra specificati e la data
di formalizzazione del parere, da parte dellA.S.L. stessa.
Il pagamento delle giornate di ricovero in lungodegenza (codice 60) eccedenti
il limite dei sessanta giorni, ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, ed
autorizzate dalla A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, sarà a tariffa piena.
Lapprovazione al prolungamento della degenza deve comportare la definizione
dei giorni ulteriori autorizzati che non possono eccedere il numero di
sessanta; oltre tale termine, permanendo necessità degenziali per il Paziente,
la Direzione Sanitaria della Casa di Cura comunica in tempo utile alla
A.S.L. di residenza dellAssistito il protrarsi delle necessità degenziali,
affinché la A.S.L. possa prendersi in carico il Paziente o attraverso una
gestione diretta del caso oppure facendosi carico dellonere degenziale
presso la struttura sanitaria ospitante a tariffa piena abbattuta del 20%.
Per tutti gli altri ricoveri in lungodegenza (codice 60), si conferma labbattimento
del 40%, oltre il 60° giorno di degenza.
Acquisito il sottocitato parere espresso nella seduta del 18/05/2000 dal
CO.RE.S.A., sentito obbligatoriamente ai sensi della L.R. n. 30/84 e successive
modificazioni ed integrazioni, formulato con la seguente motivazione:
Favorevole, con le seguenti indicazioni:
La non precisazione del tempo di presa in carico, oltre il 120° giorno
di ricovero, da parte dellA.S.L., può prefigurare un eccesso nellerogazione
della tariffa piena sanitaria per ricoveri di lunga degenza al limite dellopinabile.
Sarebbe perciò più prudente, oltre tale termine, prevedere una attenuazione
dellabbattimento della tariffa piena (20%).
Si coglie, inoltre loccasione affinché si raccomandi alle A.S.L. che prenderanno
in carico diretto: pazienti, con eventuali soluzioni alternative al ricovero
già in essere, di evitare mobiltà esasperate (distanze abnormi tra residenza
e luogo di ricovero), di ricovero di non autosufficienti o parzialmente
autosufficienti, per i quali è richiesta, o auspicata una più assidua assistenza
da parte dei loro familiari o parenti."
Tutto quanto sopra premesso, il Relatore propone alla Giunta Regionale:
- di definire, per la gestione delle lungodegenze postacuzie superiori
ai sessanta giorni, ad integrazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 70
- 1459 del 18/09/1995, quanto segue:
- Il prolungamento della degenza oltre i sessanta giorni, per quei pazienti
che si trovino in critiche condizioni di salute, in quanto portatori di
particolari casi clinici, sarà oggetto di riconoscimento di quota intera,
nei reparti di lungodegenza (codice 60), sempreché venga utilizzata la
procedura ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, di cui allAllegato B
capitolo Trasferimenti interni. In particolare, il proseguimento deve
essere oggetto di approvazione della Azienda Sanitaria Locale pagante,
sulla base di una documentazione composta da una copia della cartella clinica
e da una relazione sullo stato di salute del Paziente e delle cause che
richiedono il proseguimento del ricovero, con le caratteristiche clinico
- assistenziali già assicurate nei primi sessanta giorni. La A.S.L. ove
ha sede la Casa di Cura deve pronunciarsi entro cinque giorni lavorativi,
dalla data della richiesta di approvazione, effettuata non prima del 55°
e non oltre il 60° giorno della degenza, dandone contemporanea comunicazione
alla A.S.L. di residenza dellAssistito.
- Nel caso in cui non ci sia approvazione della A.S.L. ove ha sede la Casa
di Cura, nel termine di cinque giorni, non sarà oggetto di abbattimento
tariffario il periodo trascorso tra la data di richiesta di proseguimento
della degenza, nei termini e modalità come sopra specificati e la data
di formalizzazione del parere, da parte dellA.S.L. stessa.
- Il pagamento delle giornate di ricovero in lungodegenza (codice 60) eccedenti
il limite dei sessanta giorni, ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, ed
autorizzate dalla A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, sarà a tariffa piena.
- Lapprovazione al prolungamento della degenza deve comportare la definizione
dei giorni ulteriori autorizzati che non possono eccedere il numero di
sessanta; oltre tale termine, permanendo necessità degenziali per il Paziente,
la Direzione Sanitaria della Casa di Cura comunica in tempo utile alla
A.S.L. di residenza dellAssistito il protrarsi delle necessità degenziali,
affinché la A.S.L. possa prendersi in carico il Paziente o attraverso una
gestione diretta del caso oppure facendosi carico dellonere degenziale
presso la struttura sanitaria ospitante a tariffa piena abbattuta del 20%.
- Per tutti gli altri ricoveri in lungodegenza (codice 60), si conferma
labbattimento del 40%, oltre il 60° giorno di degenza.
Vista la L. n. 833/78;
vista la L.R. n. 5/87;
vista la D.G.R. n. 54 - 34675 del 16/01/1990 e s.m.i.;
visto il D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni;
vista la D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 156 - 21885 del 06/08/1997 e s.m.i.;
visto il sottocitato parere espresso nella seduta del 18/05/2000 dal CO.RE.S.A.,
sentito obbligatoriamente ai sensi della L.R. n. 30/84 e successive modificazioni
ed integrazioni, formulato con la seguente motivazione:
Favorevole, con le seguenti indicazioni:
La non precisazione del tempo di presa in carico, oltre il 120° giorno
di ricovero, da parte dellA.S.L., può prefigurare un eccesso nellerogazione
della tariffa piena sanitaria per ricoveri di lunga degenza al limite dellopinabile.
Sarebbe perciò più prudente, oltre tale termine, prevedere una attenuazione
dellabbattimento della tariffa piena (20%).
Si coglie, inoltre loccasione affinché si raccomandi alle A.S.L. che prenderanno
in carico diretto: pazienti, con eventuali soluzioni alternative al ricovero
già in essere, di evitare mobiltà esasperate (distanze abnormi tra residenza
e luogo di ricovero), di ricovero di non autosufficienti o parzialmente
autosufficienti, per i quali è richiesta, o auspicata una più assidua assistenza
da parte dei loro familiari o parenti."
La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole,
allunanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
delibera
- di definire per la gestione delle lungodegenze postacuzie superiori ai
sessanta giorni, ad integrazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 70 -
1459 del 18/09/1995, quanto segue:
- Il prolungamento della degenza oltre i sessanta giorni, per quei pazienti
che si trovino in critiche condizioni di salute, in quanto portatori di
particolari casi clinici, sarà oggetto di riconoscimento di quota intera,
nei reparti di lungodegenza (codice 60), sempreché venga utilizzata la
procedura ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, di cui allAllegato B
capitolo Trasferimenti interni. In particolare, il proseguimento deve
essere oggetto di approvazione della Azienda Sanitaria Locale pagante,
sulla base di una documentazione composta da una copia della cartella clinica
e da una relazione sullo stato di salute del Paziente e delle cause che
richiedono il proseguimento del ricovero, con le caratteristiche clinico
- assistenziali già assicurate nei primi sessanta giorni. La A.S.L. ove
ha sede la Casa di Cura deve pronunciarsi entro cinque giorni lavorativi,
dalla data della richiesta di approvazione, effettuata non prima del 55°
e non oltre il 60° giorno della degenza, dandone contemporanea comunicazione
alla A.S.L. di residenza dellAssistito.
- Nel caso in cui non ci sia approvazione della A.S.L. ove ha sede la Casa
di Cura, nel termine di cinque giorni, non sarà oggetto di abbattimento
tariffario il periodo trascorso tra la data di richiesta di proseguimento
della degenza, nei termini e modalità come sopra specificati e la data
di formalizzazione del parere, da parte dellA.S.L. stessa.
- Il pagamento delle giornate di ricovero in lungodegenza (codice 60) eccedenti
il limite dei sessanta giorni, ex D.G.R. n. 70 - 1459 del 18/09/1995, ed
autorizzate dalla A.S.L. ove ha sede la Casa di Cura, sarà a tariffa piena.
- Lapprovazione al prolungamento della degenza deve comportare la definizione
dei giorni ulteriori autorizzati che non possono eccedere il numero di
sessanta; oltre tale termine, permanendo necessità degenziali per il Paziente,
la Direzione Sanitaria della Casa di Cura comunica in tempo utile alla
A.S.L. di residenza dellAssistito il protrarsi delle necessità degenziali,
affinché la A.S.L. possa prendersi in carico il Paziente o attraverso una
gestione diretta del caso oppure facendosi carico dellonere degenziale
presso la struttura sanitaria ospitante a tariffa piena abbattuta del 20%.
- Per tutti gli altri ricoveri in lungodegenza (codice 60), si conferma
labbattimento del 40%, oltre il 60° giorno di degenza.
(omissis)