Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 37 - 208

L.R. 41/2000-Determinazione indennita’ mensile e modalita’ assegnazione delle stessa al personale addetto guida automezzi in dotazione agli amministratori

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di determinare, in applicazione di quanto previsto all’art. 1 della Legge regionale n° 41 del 7 aprile 2000, la misura dell’indennità mensile, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale addetto agli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio per l’anno 2000, cosi’ come stabilito nell’allegato A), unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono inoltre determinate le specifiche modalità di erogazione;

* di stabilire che, la misura dell’indennità stessa, venga diversificata secondo parametri riferiti alla serie storica delle ore straordinarie effettuate dal personale prima citato durante gli ultimi 3 anni e/o a condizioni maggiormente disagiate di svolgimento dell’attività lavorativa quali l’essere addetti ad amministratori residenti in altre province o con impegni che rendano necessarie prestazioni lavorative in orari serali, o ancora a disagi relativi a un impegno più intensivo dovuto a necessità di frequenti spostamenti per impegni istituzionali dell’amministratore sul territorio, venga suddivisa in una parte fissa ed in una variabile;

* di stabilire che nel caso in cui l’attribuzione della parte variabile dell’indennità agli addetti comporti un’ulteriore integrazione delle somme destinate a tale scopo, le stesse verranno reperite mediante prelievo da risorse non spese dei budgets degli uffici di comunicazione;

* di procedere all’assegnazione dell’indennità sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario a partire dal mese successivo all’entrata in vigore della già citata L.R. 41/00, ovvero a partire dal mese di maggio 2000 prevedendo, esclusivamente per l’anno in corso, che la parte variabile dell’indennità mensile, da erogarsi secondo le modalità stabilite nell’allegato A), venga rapportata ai mesi di effettiva assegnazione dell’indennità;

* di stabilire che, dal momento dell’attribuzione dell’indennità, il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione degli Amministratori prima citati, non potrà più avvalersi della facoltà di sostituire il pagamento delle ore effettuate oltre il normale orario di lavoro con un numero pari di ore di riposo compensativo, ferma restando la possibilità, per lo stesso, di usufruire dei permessi stabiliti dalle normative contrattuali.

Alla spesa complessiva, quantificata per l’anno 2000 in lire 455.000.000, si fa fronte, anche mediante incremento, se necessario, con le risorse del capitolo 10118 del bilancio di previsione per l’anno 2000.

(omissis)