Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 15 - 187
Dipendente Dr. Michele Pante; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza
tecnica a favore del Comune di Orbassano ai sensi degli artt. 3 e 6 della
L.R. n. 10/1989.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
A relazione dell Assessore Burzi:
Con lettera prot. n. 9963 del 18.04.2000 il Sindaco del Comune di Orbassano,
ha comunicato lintenzione di conferire un ulteriore incarico di consulenza
tecnica al Dr. Michele Pante, funzionario regionale assegnato alla Direzione
Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale. La collaborazione,
che avrà una durata prevista dal 1° aprile al 31 marzo 2000, è richiesta
in materia di controllo di gestione, verifiche di efficacia, efficienza
ed economicità degli uffici comunali, verifica del rispetto del piano di
transizione alleuro.
Lart. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che lassunzione, da parte
del dipendente regionale, di incarichi (tra i quali anche gli incarichi
per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti
dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico può essere
autorizzata, valutata la compatibilità rispetto allosservanza dellorario
di lavoro e agli interessi della Regione, e verificata lassenza di situazioni
conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nellambito
dellAmministrazione Regionale.
Lart. 3 del Regolamento attuativo della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R.
n. 2265 del 23.3.1990, prevede che non possono essere autorizzate collaborazioni
per i casi di cui alle lett. a/b/d/ dellart. 3 della L.R. 10/89, quando
il funzionario abbia titolo, in relazione ai compiti distituto ed alle
funzioni assegnategli, ad intervenire nelliter procedurale del provvedimento
per cui è richiesta la sua collaborazione.
Inoltre lart. 4, comma 1, dello stesso Regolamento stabilisce che ogni
anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui
allart. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili
per ogni dipendente;
rilevato che per lanno 2000 con D.G.R. n. 19-29189 del 24.01.2000 è stato
stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun
dipendente per ogni categoria di incarichi di cui allart. 3 della L.R.
10/1989 e che, per il caso di specie, il limite è di 4 incarichi;
precisato che per il corrente anno è stato autorizzato al dipendente sopracitato
già un incarico di consulenza tecnica;
ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge
per la concessione dellautorizzazione in quanto trattasi di incarico conferito
e svolto a favore di un Ente Pubblico;
visto che il Direttore della Direzione Amministrazione e Personale del
Consiglio Regionale con nota del 17 maggio 2000 ha espresso parere favorevole
alladozione del provvedimento ed ha posto il visto allautorizzazione;
dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dellart. 3 della legge
sopracitata, lo svolgimento dellincarico deve avvenire fuori dallorario
di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate
presso la Regione entro i 90 giorni successivi allassenza;
dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3,
lassunzione dellincarico di cui trattasi comporta per il dipendente il
diritto a percepire compensi, indennità o rimborsi spese eventualmente
corrisposti, che saranno liquidati dallEnte direttamente al dipendente,
con lobbligo di dare notizia allAmministrazione regionale delle somme
a tale titolo erogate;
tutto ciò premesso e considerato;
visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10;
visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R.
n. 2265 del 23.3.1990;
visto lart. 17 comma 1 lett. l) della L.R. n. 51/1997;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10,
il Dr Michele Pante a svolgere lincarico di consulenza tecnica a favore
del Comune di Orbassano.
Lo svolgimento dellincarico deve avvenire fuori dallorario di servizio
oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione
entro i 90 giorni successivi allassenza.
Lassunzione dellincarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire
gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati
direttamente al dipendente, con lobbligo di dare notizia allAmministrazione
Regionale delle somme a tale titolo erogate.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
ai sensi dellart. 65 dello Statuto.