Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 15 - 187

Dipendente Dr. Michele Pante’; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Comune di Orbassano ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

A relazione dell’ Assessore Burzi:

Con lettera prot. n. 9963 del 18.04.2000 il Sindaco del Comune di Orbassano, ha comunicato l’intenzione di conferire un ulteriore incarico di consulenza tecnica al Dr. Michele Pante’, funzionario regionale assegnato alla Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale. La collaborazione, che avrà una durata prevista dal 1° aprile al 31 marzo 2000, è richiesta in materia di controllo di gestione, verifiche di efficacia, efficienza ed economicità degli uffici comunali, verifica del rispetto del piano di transizione all’euro.

L’art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l’assunzione, da parte del dipendente regionale, di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico può essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all’osservanza dell’orario di lavoro e agli interessi della Regione, e verificata l’assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell’ambito dell’Amministrazione Regionale.

L’art. 3 del Regolamento attuativo della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, prevede che non possono essere autorizzate collaborazioni per i casi di cui alle lett. a/b/d/ dell’art. 3 della L.R. 10/89, quando il funzionario abbia titolo, in relazione ai compiti d’istituto ed alle funzioni assegnategli, ad intervenire nell’iter procedurale del provvedimento per cui è richiesta la sua collaborazione.

Inoltre l’art. 4, comma 1, dello stesso Regolamento stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all’art. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l’anno 2000 con D.G.R. n. 19-29189 del 24.01.2000 è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all’art. 3 della L.R. 10/1989 e che, per il caso di specie, il limite è di 4 incarichi;

precisato che per il corrente anno è stato autorizzato al dipendente sopracitato già un incarico di consulenza tecnica;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell’autorizzazione in quanto trattasi di incarico conferito e svolto a favore di un Ente Pubblico;

visto che il Direttore della Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale con nota del 17 maggio 2000 ha espresso parere favorevole all’adozione del provvedimento ed ha posto il visto all’autorizzazione;

dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della legge sopracitata, lo svolgimento dell’incarico deve avvenire fuori dall’orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all’assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l’assunzione dell’incarico di cui trattasi comporta per il dipendente il diritto a percepire compensi, indennità o rimborsi spese eventualmente corrisposti, che saranno liquidati dall’Ente direttamente al dipendente, con l’obbligo di dare notizia all’Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l’art. 17 comma 1 lett. l) della L.R. n. 51/1997;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Dr Michele Pante’ a svolgere l’incarico di consulenza tecnica a favore del Comune di Orbassano.

Lo svolgimento dell’incarico deve avvenire fuori dall’orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all’assenza.

L’assunzione dell’incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati direttamente al dipendente, con l’obbligo di dare notizia all’Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.