Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 38 - 209
Regolamento sullutilizzazione degli automezzi regionali
A relazione dell Assessore Burzi :
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 Disposizioni concernenti
lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia
statutaria delle Regioni;
considerato che detta legge costituzionale ha, tra laltro, modificato
lart. 121 della Costituzione per ciò che concerne la potestà regolamentare
delle regioni;
considerato che la proposta di deliberazione di cui alloggetto ha contenuto
di regolamento interno e rientra comunque nella potestà della Giunta regionale
e non necessita di emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale;
vista la legge regionale 1/99;
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di rito,
delibera
di approvare il regolamento per lutilizzazione degli automezzi regionali,
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante.
(omissis)
Allegato
REGOLAMENTO SULLUTILIZZAZIONE DEGLI AUTOMEZZI REGIONALI
Sommario
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Principi generali)
Art. 3 (Autoparco centrale e parchi automezzi decentrati)
Art. 4 (Autovetture di rappresentanza degli organi politici)
Art. 5 (Responsabile del parco automezzi)
Art. 6 (Compiti del responsabile del parco automezzi)
Art. 7 (Autorizzazione allutilizzazione degli automezzi)
Art. 8 (Assegnazione di autoveicoli con conducente)
Art. 9 (Consegna e utilizzazione degli automezzi)
Art. 10 (Restituzione degli automezzi dopo lutilizzazione)
Art. 11 (Ruolino di viaggio)
Art. 12 (Spese per lutilizzazione degli automezzi)
Art. 13 (Adempimenti connessi alla manutenzione dei veicoli)
Art. 14 (Sinistri)
Art. 15 (Responsabilità per le sanzioni pecuniarie e i danni)
Art. 16 (Danni erariali)
Art. 17 (Norme interne di attuazione)
Art. 18 (Norma transitoria)
Art. 19 (Abrogazione di norme)
Art. 1.
1. Il presente regolamento disciplina lutilizzazione degli automezzi regionali.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati automezzi regionali
tutti gli automezzi di proprietà della Regione Piemonte e quelli che essa
utilizza in virtù di un contratto di noleggio, comodato, leasing o ad altro
titolo.
Art. 2.
1. Gli automezzi regionali sono destinati esclusivamente allespletamento
delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati alla Regione, anche
in relazione ad esigenze di rappresentanza. Rientra in tale ipotesi anche
il trasporto di soggetti esterni allEnte, se necessario per il regolare
ed efficiente svolgimento delle funzioni e dei servizi anzidetti.
2. Lutilizzazione degli automezzi regionali è consentita solamente ai
dipendenti regionali che ne abbiano necessità per lefficiente e regolare
espletamento dei compiti loro affidati e non possano valersi allo scopo
dei mezzi pubblici di linea o della propria vettura, con diritto al rimborso
dei relativi oneri.
3. LAmministrazione regionale può dare in comodato gli automezzi di sua
proprietà ad altri soggetti, per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse. In tal caso il contratto deve prevedere che tutti i costi di
gestione dellautomezzo sono a carico del comodatario.
4. E assolutamente vietato lutilizzo degli automezzi regionali per motivi
diversi da quelli indicati nei commi precedenti o, comunque, per motivi
personali o privati.
5. Salvi i casi previsti nellarticolo 4, nessun autoveicolo regionale
può essere riservato alluso esclusivo di una sola persona.
Art. 3 .
1. Gli automezzi assegnati allautoparco centrale sono messi a disposizione
della generalità degli uffici e degli organi facenti capo alla Giunta regionale.
2. Possono inoltre essere costituiti, con deliberazione della Giunta regionale,
parchi automezzi decentrati, ai quali sono assegnati uno o più automezzi,
a disposizione:
a) di uffici decentrati sul territorio regionale aventi esigenze di trasporto
a carattere continuativo, che non possano essere soddisfatte con i mezzi
pubblici di linea o le autovetture private dei dipendenti, con diritto
di questi ultimi al rimborso dei relativi oneri;
b) di altri uffici i quali, per lespletamento dei compiti loro affidati,
abbiano la necessità di poter utilizzare gli automezzi con la massima tempestività,
se tale esigenza ha carattere continuativo e non può essere assicurata
dallautoparco centrale.
Art. 4.
1. Per le esigenze di rappresentanza degli organi politici dellEnte, è
assegnata unautovettura alluso esclusivo del Presidente della Giunta
regionale e a ciascuno degli altri componenti della Giunta regionale. Il
Presidente della Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle autovetture
di rappresentanza da assegnare ai componenti della Giunta regionale. Lufficio
regionale incaricato della gestione degli automezzi mantiene un parco di
autovetture di riserva, destinate alla sostituzione di quelle assegnate
agli organi politici in caso di temporanea indisponibilità.
2. Alle esigenze di rappresentanza degli altri organi e uffici regionali
si provvede con apposite vetture dellautoparco centrale.
Art. 5.
1. Per lautoparco centrale e per ciascun parco automezzi decentrato è
individuato un responsabile, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
2. E responsabile dellautoparco centrale il dirigente preposto allufficio
a cui compete la gestione dello stesso.
3. E responsabile del parco automezzi decentrato il dipendente regionale
designato dal dirigente dellufficio al quale sono assegnati gli automezzi;
la responsabilità compete a tale dirigente nel caso non abbia provveduto
ad alcuna designazione o non abbia sostituito il responsabile cessato dal
servizio o trasferito ad altra struttura. La designazione e la revoca del
responsabile del parco decentrato sono efficaci a partire dal momento in
cui sono state comunicate, per iscritto, allufficio incaricato della gestione
degli automezzi.
4. Se alla guida di unautovettura sono stati assegnati, in via permanente,
uno o più dipendenti, spettano ad essi per tale vettura i compiti e le
responsabilità previste in capo al responsabile del parco automezzi, salvo
sia stato individuato un responsabile ai sensi del comma 3.
Art. 6.
1. Il responsabile del parco automezzi:
a) provvede alla custodia degli automezzi che gli sono stati affidati,
stabilisce il luogo nel quale essi debbono essere riposti quanto non vengono
utilizzati, ne custodisce personalmente le chiavi, cura la conservazioni
dei documenti e delle dotazioni di bordo;
b) provvede alla consegna degli automezzi agli utilizzatori ed al loro
ritiro al termine dellutilizzazione, oltre che ai connessi adempimenti
previsti dal presente regolamento e dalle norme interne;
c) cura gli altri adempimenti tecnici, contabili ed amministrativi previsti
dal regolamento e dalle norme interne.
Art. 7.
1. Lutilizzazione di un automezzo ragionale da parte di un dipendente,
nei casi consentiti dallarticolo 2, deve essere autorizzata dal dirigente
dellufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il dirigente, nel concedere lautorizzazione di cui al comma 1, deve
verificare che il dipendente sia in possesso di una valida patente di guida
e degli altri requisiti previsti dalla legge per la guida dei veicoli a
motore. Sussistendo tali requisiti, possono essere autorizzati tutti i
soggetti legati alla Regione da un rapporto di lavoro dipendente, anche
a tempo determinato.
3. Lautorizzazione deve essere redatta sul modulo alluopo predisposto
dallufficio a cui compete la gestione degli automezzi (scheda di viaggio),
e deve contenere:
a) le generalità del dipendente che condurrà il veicolo (nel prosieguo
denominato, per brevità, dipendente autorizzato);
b) il giorno e larco orario durante il quale è prevista lutilizzazione
del veicolo;
c) il motivo dellutilizzazione;
d) la località o le località da raggiungere e la percorrenza chilometrica
prevista.
4. Non è necessaria lautorizzazione di cui al comma 1 per lutilizzazione
dei veicoli da parte dei dipendenti assegnati in via permanente alla guida
degli stessi.
Art. 8.
1. Ordinariamente i veicoli regionali sono condotti dal dipendente autorizzato.
Tuttavia, qualora questi non possa condurre personalmente il veicolo, può
essere assegnato quale conducente un dipendente con mansioni di autista.
Si può ricorrere a tale servizio solo per lutilizzazione dei veicoli dellautoparco
centrale e subordinatamente alla disponibilità di personale.
2. In tal caso, lassegnazione del conducente deve essere richiesta dal
dirigente responsabile dellufficio al quale è addetto il dipendente autorizzato.
Nella richiesta devono essere esplicitati i motivi per i quali esso non
può condurre personalmente il veicolo.
3. Le richieste di cui al comma 2 devono essere fatte pervenire allufficio
competente per la gestione del servizio entro e non oltre le ore 12 del
giorno precedente a quello di inizio dellutilizzazione del veicolo.
4. Ove possibile, lufficio competente può coordinare le assegnazioni,
in modo da soddisfare, con un solo conducente e un solo veicolo, più richieste.
Art. 9.
1. Il responsabile del parco automezzi può consegnare gli automezzi regionali
solamente ai dipendenti che esibiscono una regolare autorizzazione, rilasciata
ai sensi dellarticolo 7. In tal caso, annota sulla scheda di viaggio il
numero di targa dellautomezzo consegnato, nonché il giorno e lora della
consegna, e vi appone la propria firma.
2. Il conducente è personalmente responsabile per luso e la conservazione
del veicolo e delle sue dotazioni di bordo ed è soggetto agli obblighi
di cui allarticolo 15, a partire dal momento in cui ha preso in consegna
il veicolo, ai sensi del comma 1, e fino alla restituzione dello stesso,
ai sensi dellarticolo 10.
3. E fatto assoluto divieto di concedere la guida dellautomezzo a soggetti
estranei allAmministrazione. In caso di violazione di tale divieto, oltre
alle altre conseguenze di legge, gravano sul responsabile gli obblighi
di cui allarticolo 15 per i danni e le sanzioni amministrative imputabili
al conducente non autorizzato.
Art. 10 .
1. Terminata lutilizzazione autorizzata, il conducente deve restituire
il veicolo al responsabile del competente parco automezzi. E fatto divieto
di trattenere il veicolo oltre il tempo strettamente necessario per le
esigenze di utilizzazione; il responsabile del parco automezzi deve segnalare
con la massima tempestività lingiustificato trattenimento al dirigente
dellufficio al quale il veicolo è assegnato.
2. Il responsabile del parco automezzi, nel ricevere in restituzione il
veicolo, deve verificare:
a) la integrale e corretta compilazione della scheda di viaggio, ai sensi
del comma 3;
b) la integrale e corretta compilazione del ruolino di viaggio, ai sensi
dellarticolo 11;
c) lo stato del veicolo, contestando al conducente i danni e i deterioramenti
riscontrati e segnalando immediatamente gli stessi al dirigente dellufficio
al quale il veicolo è assegnato ed al dirigente dellufficio al quale il
conducente è addetto.
3. Qualora, a seguito della mancata effettuazione delle verifiche di cui
al comma 2, non sia possibile risalire al conducente del veicolo in un
determinato momento e non si possano quindi ascrivere allo stesso le obbligazioni
di cui allarticolo 15, queste ultime gravano sul responsabile del parco
automezzi.
4. Unitamente al veicolo, il conducente restituisce al responsabile del
parco automezzi la scheda di viaggio, apponendovi la propria firma dopo
averla completata con le proprie generalità e con le seguenti indicazioni:
a) chilometraggio indicato dal contachilometri del veicolo al momento della
partenza;
b) chilometraggio indicato dal contachilometri del veicolo al momento dellarrivo;
c) itinerario effettuato e relativa percorrenza chilometrica;
d) importo delle spese di cui allarticolo 12, sostenute per lutilizzazione
del veicolo.
5. Effettuate le verifiche di cui al comma 2, il responsabile del parco
automezzi annota sulla scheda di viaggio la data e lora di restituzione
del veicolo.
Art. 11.
1. Ciascun automezzo regionale è munito di un ruolino di viaggio, predisposto
dallufficio a cui compete la gestione degli automezzi. In esso sono registrati
in stretto ordine cronologico tutti i viaggi effettuati, con lindicazione
per ciascuno di essi:
a) della data e dellora di partenza, nonché del chilometraggio indicato
dal contachilometri del veicolo al momento della partenza;
b) della data e dellora di arrivo, nonché del chilometraggio indicato
dal contachilometri del veicolo al momento dellarrivo;
c) dellitinerario effettuato e della relativa percorrenza chilometrica;
d) dei rifornimenti di carburante effettuati durante il percorso, espressi
come numero dei buoni carburante utilizzati o, in mancanza, prezzo del
carburante acquistato;
e) dellimporto delle spese di cui allarticolo 12, sostenute per lutilizzazione
del veicolo.
2. Il conducente è tenuto allintegrale, corretta e fedele compilazione
del ruolino di viaggio; deve inoltre apporre, in corrispondenza di ogni
registrazione, il proprio numero di matricola e la propria firma. Nella
compilazione non sono ammesse cancellature, abrasioni o interlineature;
le eventuali correzioni devono essere fatte in modo che rimangano leggibili
le scritture originarie.
3. Il dipendente che, ai sensi del comma 2, firma la registrazione, è considerato
a tutti gli effetti conducente del veicolo.
4. Al termine di ogni anno, il ruolino di viaggio deve essere restituito
allufficio a cui compete la gestione degli automezzi regionali, previa
compilazione dellapposito quadro riepilogativo finale. Sulla pagina finale
del ruolino deve essere inoltre apposto il visto del dirigente dellufficio
al quale il veicolo è assegnato.
Art. 12 .
1. La provvista di carburante per gli automezzi regionali viene effettuata,
di regola, mediante buoni carburante prepagati, tessere carburante o analoghi
titoli e documenti di legittimazione. Il responsabile del parco automezzi,
con le modalità stabilite dalle norme interne, prende in consegna e custodisce
tali titoli e documenti, li distribuisce ai conducenti in occasione dei
singoli viaggi, ritirando quelli non utilizzati, e cura la tenuta dei registri
di carico e scarico previsti dalle norme interne.
2. Il conducente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lutilizzazione
del veicolo, se di tenue valore, necessarie ed indilazionabili. Possono
essere rimborsati:
a) i pedaggi autostradali e assimilati, salvo che fossero disponibili ed
utilizzabili tessere, dispositivi automatici o altri sistemi per laddebito
diretto del pedaggio allAmministrazione regionale;
b) i rifornimenti di carburante, qualora non si sia potuto provvedere ai
sensi del comma 1, nonché i rifornimenti di altri materiali di consumo
per i quali non si sia potuto provvedere ai sensi dellarticolo 13, nella
misura strettamente necessaria per lutilizzazione del veicolo;
c) le piccole riparazioni e le altre spese urgenti ed indifferibili, strettamente
indispensabili per lutilizzazione del veicolo, quando non si sia potuto
provvedere ai sensi dellarticolo 13, escluse comunque le spese per prestazioni
fruibili senza ulteriori addebiti in forza di convenzioni stipulate dalla
Regione.
3. Al rimborso delle suddette spese provvede la competente cassa economale,
a seguito di richiesta del conducente, vistata dal dirigente dellufficio
al quale esso è assegnato. Alla richiesta devono essere allegate le pezze
giustificative della spesa e una copia della pagina del ruolino di viaggio,
da cui risulti lavvenuta annotazione della spesa ai sensi dellarticolo
11, comma 1, lettera e). Allattestazione di conformità alloriginale di
tale copia provvede il responsabile del parco automezzi che detiene il
ruolino di viaggio.
Art. 13.
1. Il responsabile del parco automezzi deve, con le modalità previste dalle
norme interne, sottoporre i veicoli che gli sono stati affidati ai controlli
periodici di funzionalità e sicurezza e far eseguire gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, i rifornimenti dei materiali di
consumo diversi dal carburante e ogni altro intervento necessario ad assicurare
la funzionalità e la sicurezza del veicolo. Provvede, personalmente o a
mezzo di altri dipendenti dellufficio al quale è addetto, a condurre i
veicoli presso le officine o le imprese ove devono essere effettuati i
suddetti interventi e controlli, al loro ritiro e allattestazione di tali
movimenti ai fini del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. E fatto obbligo al responsabile del parco automezzi di segnalare con
la massima tempestività allufficio competente per la gestione degli automezzi
ogni inadempimento o irregolarità che abbia potuto rilevare a carico delle
officine o imprese tenute alleffettuazione dei controlli periodici, della
manutenzione e, in generale, di ogni altro lavoro, intervento o servizio
sui veicoli ad esso affidati.
3. Il responsabile del parco automezzi non deve consentire lutilizzazione
dei veicoli che gli sono stati affidati, se in contrasto con larticolo
79 del codice della strada, né la loro circolazione qualora non risultino
muniti della prescritta documentazione di bordo - compresi i contrassegni
attestanti il regolare pagamento delle tasse automobilistiche e la copertura
assicurativa obbligatoria contro la responsabilità civile - o non siano
stati sottoposti alla revisione obbligatoria di cui allarticolo 80 del
codice della strada. Deve inoltre segnalare con la massima tempestività
tali circostanze allufficio a cui compete la gestione degli automezzi.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente regolamento
o dalle norme interne, non è consentito il ricorso diretto ad officine
o ad imprese esterne da parte del responsabile del parco automezzi, del
conducente o di altri soggetti, senza lautorizzazione dellufficio a cui
compete la gestione degli automezzi.
Art. 14.
1. In caso di sinistro occorso durante la guida di un automezzo regionale,
il conducente deve provvedere agli adempimenti previsti dalla legge e dalla
polizza di assicurazione contro la responsabilità civile, osservando tutte
le cautele necessarie per la sollecita definizione della pratica ed il
pieno soddisfacimento dei diritti della Regione. A tale fine, esso è autorizzato
a sottoscrivere leventuale constatazione amichevole dincidente.
2. Il conducente deve segnalare allufficio a cui compete la gestione degli
automezzi ogni sinistro occorso al veicolo, anche se di lieve entità. Allo
scopo, trasmette a detto ufficio, entro tre giorni lavorativi da quello
in cui il sinistro si è verificato:
a) una circostanziata relazione sui fatti, da lui sottoscritta e vistata
dal dirigente dellufficio al quale è assegnato. La relazione deve contenere,
tra laltro: il giorno, lora e il luogo in cui si è verificato il sinistro;
le generalità delle eventuali controparti coinvolte; la descrizione particolareggiata
della dinamica dellincidente e i danni riportati dal veicolo;
b) le copie in suo possesso delleventuale constatazione amichevole dincidente;
c) una copia della scheda di viaggio, debitamente compilata, riferita al
viaggio in occasione del quale si è verificato il sinistro;
d) una copia della propria patente di guida, da cui risulti il tipo e la
validità della medesima.
Art. 15.
1. Il conducente del veicolo deve tenere indenne lAmministrazione dalle
obbligazioni di cui allarticolo 2054, terzo comma, del codice civile e
allarticolo 196 del codice della strada, provvedendo personalmente a pagare,
con le modalità ed entro i termini prescritti, quanto dovuto in virtù di
tali norme, compresi gli interessi, le maggiorazioni, le spese di riscossione
ed ogni altro onere accessorio, quandanche il soggetto creditore si fosse
rivolto esclusivamente allAmministrazione. LAmministrazione ha comunque
la facoltà di provvedere, nel proprio esclusivo interesse, al pagamento;
in tal caso il conducente deve rimborsare la relativa spesa entro 15 giorni
dalla richiesta.
2. LAmministrazione regionale trasmette i verbali di contestazione, le
cartelle di iscrizione a ruolo, gli avvisi di mora ed ogni altro atto che
gli sia stato notificato in relazione ad una sanzione pecuniaria amministrativa,
al soggetto al quale sono ascritti gli obblighi di cui al comma 1. Questultimo
deve provvedere al pagamento, con le modalità e nei termini prescritti.
3. Il soggetto al quale sono stati trasmessi gli atti di cui al comma 2
ha altresì lonere di proporre in proprio i ricorsi, le opposizioni ed
ogni altra impugnazione contro gli stessi. A tal fine non può chiedere
lintervento né lassistenza degli uffici regionali.
4. LAmministrazione regionale può procedere alla riscossione di quanto
ad essa dovuto, ai sensi del presente articolo, utilizzando la procedura
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Può inoltre portare in
compensazione il credito, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice
civile, detraendone lammontare dalla retribuzione o dalle altre competenze
dovute al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, nei limiti di
legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto
compatibili, anche alle penalità per il mancato od irregolare pagamento
delle tariffe di sosta o di pedaggio e, in generale, ad ogni altra obbligazione
per la quale sia prevista la responsabilità solidale del proprietario del
veicolo o del datore di lavoro del conducente.
Art. 16.
1. Il dirigente preposto allufficio al quale è addetto il conducente del
veicolo deve provvedere alla denuncia, alla competente Procura presso la
Corte dei Conti, dei danni erariali di cui il conducente stesso sia presunto
responsabile. Nel caso in cui il danno sia addebitabile al responsabile
del parco automezzi, alla denuncia provvede il dirigente preposto allufficio
al quale esso è addetto.
2. Qualora non risulti possibile identificare il soggetto al quale sono
addebitabili i danni, il dirigente dellufficio a cui è assegnato il veicolo
deve redigere apposito verbale, nel quale da atto della circostanza ed
espone i motivi della mancata identificazione.
3. Copia delle denuncie di cui al comma 1 e dei verbali di cui al comma
2 deve essere trasmessa allufficio a cui compete la gestione degli automezzi.
Art. 17.
1. Le norme interne, necessarie per lattuazione delle disposizioni contenute
nel presente regolamento, sono adottate dal dirigente dellufficio a cui
compete la gestione degli automezzi, in conformità agli indirizzi e agli
obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politica ai sensi dellarticolo
17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51.
Art. 18.
1. Allentrata in vigore del presente regolamento sono confermati i responsabili
dei parchi automezzi decentrati incaricati in forza della normativa precedente,
fino a diversa determinazione dei dirigenti competenti, ai sensi dellarticolo
5.
Art. 19.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regolamento sullutilizzo del parco automezzi di proprietà della
Regione, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 14.12.1972;
b) le norme interne attuative del predetto regolamento, approvate dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 116-1074 del 7.10.1980.
(Ambito di applicazione)
(Principi generali)
(Autoparco centrale e parchi automezzi decentrati)
(Autovetture di rappresentanza degli organi politici)
(Responsabile del parco automezzi)
(Compiti del responsabile del parco automezzi)
(Autorizzazione allutilizzazione degli automezzi)
(Assegnazione di autoveicoli con conducente)
(Consegna e utilizzazione degli automezzi)
(Restituzione degli automezzi dopo lutilizzazione)
(Ruolino di viaggio)
(Spese per lutilizzazione degli automezzi)
(Adempimenti connessi alla manutenzione dei veicoli)
(Sinistri)
(Responsabilità per le sanzioni pecuniarie e i danni)
(Danni erariali)
(Norme interne di attuazione)
(Norma transitoria)
(Abrogazione di norme)