Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 38 - 209

Regolamento sull’utilizzazione degli automezzi regionali

A relazione dell’ Assessore Burzi :

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”;

considerato che detta legge costituzionale ha, tra l’altro, modificato l’art. 121 della Costituzione per ciò che concerne la potestà regolamentare delle regioni;

considerato che la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ha contenuto di regolamento interno e rientra comunque nella potestà della Giunta regionale e non necessita di emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale;

vista la legge regionale 1/99;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di rito,

delibera

di approvare il regolamento per l’utilizzazione degli automezzi regionali, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO SULL’UTILIZZAZIONE DEGLI AUTOMEZZI REGIONALI

Sommario

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Principi generali)

Art. 3 (Autoparco centrale e parchi automezzi decentrati)

Art. 4 (Autovetture di rappresentanza degli organi politici)

Art. 5 (Responsabile del parco automezzi)

Art. 6 (Compiti del responsabile del parco automezzi)

Art. 7 (Autorizzazione all’utilizzazione degli automezzi)

Art. 8 (Assegnazione di autoveicoli con conducente)

Art. 9 (Consegna e utilizzazione degli automezzi)

Art. 10 (Restituzione degli automezzi dopo l’utilizzazione)

Art. 11 (Ruolino di viaggio)

Art. 12 (Spese per l’utilizzazione degli automezzi)

Art. 13 (Adempimenti connessi alla manutenzione dei veicoli)

Art. 14 (Sinistri)

Art. 15 (Responsabilità per le sanzioni pecuniarie e i danni)

Art. 16 (Danni erariali)

Art. 17 (Norme interne di attuazione)

Art. 18 (Norma transitoria)

Art. 19 (Abrogazione di norme)

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione degli automezzi regionali.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati automezzi regionali tutti gli automezzi di proprietà della Regione Piemonte e quelli che essa utilizza in virtù di un contratto di noleggio, comodato, leasing o ad altro titolo.

Art. 2.
(Principi generali)

1. Gli automezzi regionali sono destinati esclusivamente all’espletamento delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati alla Regione, anche in relazione ad esigenze di rappresentanza. Rientra in tale ipotesi anche il trasporto di soggetti esterni all’Ente, se necessario per il regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni e dei servizi anzidetti.

2. L’utilizzazione degli automezzi regionali è consentita solamente ai dipendenti regionali che ne abbiano necessità per l’efficiente e regolare espletamento dei compiti loro affidati e non possano valersi allo scopo dei mezzi pubblici di linea o della propria vettura, con diritto al rimborso dei relativi oneri.

3. L’Amministrazione regionale può dare in comodato gli automezzi di sua proprietà ad altri soggetti, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. In tal caso il contratto deve prevedere che tutti i costi di gestione dell’automezzo sono a carico del comodatario.

4. E’ assolutamente vietato l’utilizzo degli automezzi regionali per motivi diversi da quelli indicati nei commi precedenti o, comunque, per motivi personali o privati.

5. Salvi i casi previsti nell’articolo 4, nessun autoveicolo regionale può essere riservato all’uso esclusivo di una sola persona.

Art. 3 .
(Autoparco centrale e parchi automezzi decentrati)

1. Gli automezzi assegnati all’autoparco centrale sono messi a disposizione della generalità degli uffici e degli organi facenti capo alla Giunta regionale.

2. Possono inoltre essere costituiti, con deliberazione della Giunta regionale, parchi automezzi decentrati, ai quali sono assegnati uno o più automezzi, a disposizione:

a) di uffici decentrati sul territorio regionale aventi esigenze di trasporto a carattere continuativo, che non possano essere soddisfatte con i mezzi pubblici di linea o le autovetture private dei dipendenti, con diritto di questi ultimi al rimborso dei relativi oneri;

b) di altri uffici i quali, per l’espletamento dei compiti loro affidati, abbiano la necessità di poter utilizzare gli automezzi con la massima tempestività, se tale esigenza ha carattere continuativo e non può essere assicurata dall’autoparco centrale.

Art. 4.
(Autovetture di rappresentanza degli organi politici)

1. Per le esigenze di rappresentanza degli organi politici dell’Ente, è assegnata un’autovettura all’uso esclusivo del Presidente della Giunta regionale e a ciascuno degli altri componenti della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle autovetture di rappresentanza da assegnare ai componenti della Giunta regionale. L’ufficio regionale incaricato della gestione degli automezzi mantiene un parco di autovetture di riserva, destinate alla sostituzione di quelle assegnate agli organi politici in caso di temporanea indisponibilità.

2. Alle esigenze di rappresentanza degli altri organi e uffici regionali si provvede con apposite vetture dell’autoparco centrale.

Art. 5.
(Responsabile del parco automezzi)

1. Per l’autoparco centrale e per ciascun parco automezzi decentrato è individuato un responsabile, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.

2. E’ responsabile dell’autoparco centrale il dirigente preposto all’ufficio a cui compete la gestione dello stesso.

3. E’ responsabile del parco automezzi decentrato il dipendente regionale designato dal dirigente dell’ufficio al quale sono assegnati gli automezzi; la responsabilità compete a tale dirigente nel caso non abbia provveduto ad alcuna designazione o non abbia sostituito il responsabile cessato dal servizio o trasferito ad altra struttura. La designazione e la revoca del responsabile del parco decentrato sono efficaci a partire dal momento in cui sono state comunicate, per iscritto, all’ufficio incaricato della gestione degli automezzi.

4. Se alla guida di un’autovettura sono stati assegnati, in via permanente, uno o più dipendenti, spettano ad essi per tale vettura i compiti e le responsabilità previste in capo al responsabile del parco automezzi, salvo sia stato individuato un responsabile ai sensi del comma 3.

Art. 6.
(Compiti del responsabile del parco automezzi)

1. Il responsabile del parco automezzi:

a) provvede alla custodia degli automezzi che gli sono stati affidati, stabilisce il luogo nel quale essi debbono essere riposti quanto non vengono utilizzati, ne custodisce personalmente le chiavi, cura la conservazioni dei documenti e delle dotazioni di bordo;

b) provvede alla consegna degli automezzi agli utilizzatori ed al loro ritiro al termine dell’utilizzazione, oltre che ai connessi adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle norme interne;

c) cura gli altri adempimenti tecnici, contabili ed amministrativi previsti dal regolamento e dalle norme interne.

Art. 7.
(Autorizzazione all’utilizzazione degli automezzi)

1. L’utilizzazione di un automezzo ragionale da parte di un dipendente, nei casi consentiti dall’articolo 2, deve essere autorizzata dal dirigente dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.

2. Il dirigente, nel concedere l’autorizzazione di cui al comma 1, deve verificare che il dipendente sia in possesso di una valida patente di guida e degli altri requisiti previsti dalla legge per la guida dei veicoli a motore. Sussistendo tali requisiti, possono essere autorizzati tutti i soggetti legati alla Regione da un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato.

3. L’autorizzazione deve essere redatta sul modulo all’uopo predisposto dall’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi (scheda di viaggio), e deve contenere:

a) le generalità del dipendente che condurrà il veicolo (nel prosieguo denominato, per brevità, dipendente autorizzato);

b) il giorno e l’arco orario durante il quale è prevista l’utilizzazione del veicolo;

c) il motivo dell’utilizzazione;

d) la località o le località da raggiungere e la percorrenza chilometrica prevista.

4. Non è necessaria l’autorizzazione di cui al comma 1 per l’utilizzazione dei veicoli da parte dei dipendenti assegnati in via permanente alla guida degli stessi.

Art. 8.
(Assegnazione di autoveicoli con conducente)

1. Ordinariamente i veicoli regionali sono condotti dal dipendente autorizzato. Tuttavia, qualora questi non possa condurre personalmente il veicolo, può essere assegnato quale conducente un dipendente con mansioni di autista. Si può ricorrere a tale servizio solo per l’utilizzazione dei veicoli dell’autoparco centrale e subordinatamente alla disponibilità di personale.

2. In tal caso, l’assegnazione del conducente deve essere richiesta dal dirigente responsabile dell’ufficio al quale è addetto il dipendente autorizzato. Nella richiesta devono essere esplicitati i motivi per i quali esso non può condurre personalmente il veicolo.

3. Le richieste di cui al comma 2 devono essere fatte pervenire all’ufficio competente per la gestione del servizio entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello di inizio dell’utilizzazione del veicolo.

4. Ove possibile, l’ufficio competente può coordinare le assegnazioni, in modo da soddisfare, con un solo conducente e un solo veicolo, più richieste.

Art. 9.
(Consegna e utilizzazione degli automezzi)

1. Il responsabile del parco automezzi può consegnare gli automezzi regionali solamente ai dipendenti che esibiscono una regolare autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 7. In tal caso, annota sulla scheda di viaggio il numero di targa dell’automezzo consegnato, nonché il giorno e l’ora della consegna, e vi appone la propria firma.

2. Il conducente è personalmente responsabile per l’uso e la conservazione del veicolo e delle sue dotazioni di bordo ed è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 15, a partire dal momento in cui ha preso in consegna il veicolo, ai sensi del comma 1, e fino alla restituzione dello stesso, ai sensi dell’articolo 10.

3. E’ fatto assoluto divieto di concedere la guida dell’automezzo a soggetti estranei all’Amministrazione. In caso di violazione di tale divieto, oltre alle altre conseguenze di legge, gravano sul responsabile gli obblighi di cui all’articolo 15 per i danni e le sanzioni amministrative imputabili al conducente non autorizzato.

Art. 10 .
(Restituzione degli automezzi dopo l’utilizzazione)

1. Terminata l’utilizzazione autorizzata, il conducente deve restituire il veicolo al responsabile del competente parco automezzi. E’ fatto divieto di trattenere il veicolo oltre il tempo strettamente necessario per le esigenze di utilizzazione; il responsabile del parco automezzi deve segnalare con la massima tempestività l’ingiustificato trattenimento al dirigente dell’ufficio al quale il veicolo è assegnato.

2. Il responsabile del parco automezzi, nel ricevere in restituzione il veicolo, deve verificare:

a) la integrale e corretta compilazione della scheda di viaggio, ai sensi del comma 3;

b) la integrale e corretta compilazione del ruolino di viaggio, ai sensi dell’articolo 11;

c) lo stato del veicolo, contestando al conducente i danni e i deterioramenti riscontrati e segnalando immediatamente gli stessi al dirigente dell’ufficio al quale il veicolo è assegnato ed al dirigente dell’ufficio al quale il conducente è addetto.

3. Qualora, a seguito della mancata effettuazione delle verifiche di cui al comma 2, non sia possibile risalire al conducente del veicolo in un determinato momento e non si possano quindi ascrivere allo stesso le obbligazioni di cui all’articolo 15, queste ultime gravano sul responsabile del parco automezzi.

4. Unitamente al veicolo, il conducente restituisce al responsabile del parco automezzi la scheda di viaggio, apponendovi la propria firma dopo averla completata con le proprie generalità e con le seguenti indicazioni:

a) chilometraggio indicato dal contachilometri del veicolo al momento della partenza;

b) chilometraggio indicato dal contachilometri del veicolo al momento dell’arrivo;

c) itinerario effettuato e relativa percorrenza chilometrica;

d) importo delle spese di cui all’articolo 12, sostenute per l’utilizzazione del veicolo.

5. Effettuate le verifiche di cui al comma 2, il responsabile del parco automezzi annota sulla scheda di viaggio la data e l’ora di restituzione del veicolo.

Art. 11.
(Ruolino di viaggio)

1. Ciascun automezzo regionale è munito di un ruolino di viaggio, predisposto dall’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi. In esso sono registrati in stretto ordine cronologico tutti i viaggi effettuati, con l’indicazione per ciascuno di essi:

a) della data e dell’ora di partenza, nonché del chilometraggio indicato dal contachilometri del veicolo al momento della partenza;

b) della data e dell’ora di arrivo, nonché del chilometraggio indicato dal contachilometri del veicolo al momento dell’arrivo;

c) dell’itinerario effettuato e della relativa percorrenza chilometrica;

d) dei rifornimenti di carburante effettuati durante il percorso, espressi come numero dei buoni carburante utilizzati o, in mancanza, prezzo del carburante acquistato;

e) dell’importo delle spese di cui all’articolo 12, sostenute per l’utilizzazione del veicolo.

2. Il conducente è tenuto all’integrale, corretta e fedele compilazione del ruolino di viaggio; deve inoltre apporre, in corrispondenza di ogni registrazione, il proprio numero di matricola e la propria firma. Nella compilazione non sono ammesse cancellature, abrasioni o interlineature; le eventuali correzioni devono essere fatte in modo che rimangano leggibili le scritture originarie.

3. Il dipendente che, ai sensi del comma 2, firma la registrazione, è considerato a tutti gli effetti conducente del veicolo.

4. Al termine di ogni anno, il ruolino di viaggio deve essere restituito all’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi regionali, previa compilazione dell’apposito quadro riepilogativo finale. Sulla pagina finale del ruolino deve essere inoltre apposto il visto del dirigente dell’ufficio al quale il veicolo è assegnato.

Art. 12 .
(Spese per l’utilizzazione degli automezzi)

1. La provvista di carburante per gli automezzi regionali viene effettuata, di regola, mediante buoni carburante prepagati, tessere carburante o analoghi titoli e documenti di legittimazione. Il responsabile del parco automezzi, con le modalità stabilite dalle norme interne, prende in consegna e custodisce tali titoli e documenti, li distribuisce ai conducenti in occasione dei singoli viaggi, ritirando quelli non utilizzati, e cura la tenuta dei registri di carico e scarico previsti dalle norme interne.

2. Il conducente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’utilizzazione del veicolo, se di tenue valore, necessarie ed indilazionabili. Possono essere rimborsati:

a) i pedaggi autostradali e assimilati, salvo che fossero disponibili ed utilizzabili tessere, dispositivi automatici o altri sistemi per l’addebito diretto del pedaggio all’Amministrazione regionale;

b) i rifornimenti di carburante, qualora non si sia potuto provvedere ai sensi del comma 1, nonché i rifornimenti di altri materiali di consumo per i quali non si sia potuto provvedere ai sensi dell’articolo 13, nella misura strettamente necessaria per l’utilizzazione del veicolo;

c) le piccole riparazioni e le altre spese urgenti ed indifferibili, strettamente indispensabili per l’utilizzazione del veicolo, quando non si sia potuto provvedere ai sensi dell’articolo 13, escluse comunque le spese per prestazioni fruibili senza ulteriori addebiti in forza di convenzioni stipulate dalla Regione.

3. Al rimborso delle suddette spese provvede la competente cassa economale, a seguito di richiesta del conducente, vistata dal dirigente dell’ufficio al quale esso è assegnato. Alla richiesta devono essere allegate le pezze giustificative della spesa e una copia della pagina del ruolino di viaggio, da cui risulti l’avvenuta annotazione della spesa ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e). All’attestazione di conformità all’originale di tale copia provvede il responsabile del parco automezzi che detiene il ruolino di viaggio.

Art. 13.
(Adempimenti connessi alla manutenzione dei veicoli)

1. Il responsabile del parco automezzi deve, con le modalità previste dalle norme interne, sottoporre i veicoli che gli sono stati affidati ai controlli periodici di funzionalità e sicurezza e far eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i rifornimenti dei materiali di consumo diversi dal carburante e ogni altro intervento necessario ad assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo. Provvede, personalmente o a mezzo di altri dipendenti dell’ufficio al quale è addetto, a condurre i veicoli presso le officine o le imprese ove devono essere effettuati i suddetti interventi e controlli, al loro ritiro e all’attestazione di tali movimenti ai fini del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.

2. E’ fatto obbligo al responsabile del parco automezzi di segnalare con la massima tempestività all’ufficio competente per la gestione degli automezzi ogni inadempimento o irregolarità che abbia potuto rilevare a carico delle officine o imprese tenute all’effettuazione dei controlli periodici, della manutenzione e, in generale, di ogni altro lavoro, intervento o servizio sui veicoli ad esso affidati.

3. Il responsabile del parco automezzi non deve consentire l’utilizzazione dei veicoli che gli sono stati affidati, se in contrasto con l’articolo 79 del codice della strada, né la loro circolazione qualora non risultino muniti della prescritta documentazione di bordo - compresi i contrassegni attestanti il regolare pagamento delle tasse automobilistiche e la copertura assicurativa obbligatoria contro la responsabilità civile - o non siano stati sottoposti alla revisione obbligatoria di cui all’articolo 80 del codice della strada. Deve inoltre segnalare con la massima tempestività tali circostanze all’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente regolamento o dalle norme interne, non è consentito il ricorso diretto ad officine o ad imprese esterne da parte del responsabile del parco automezzi, del conducente o di altri soggetti, senza l’autorizzazione dell’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi.

Art. 14.
(Sinistri)

1. In caso di sinistro occorso durante la guida di un automezzo regionale, il conducente deve provvedere agli adempimenti previsti dalla legge e dalla polizza di assicurazione contro la responsabilità civile, osservando tutte le cautele necessarie per la sollecita definizione della pratica ed il pieno soddisfacimento dei diritti della Regione. A tale fine, esso è autorizzato a sottoscrivere l’eventuale constatazione amichevole d’incidente.

2. Il conducente deve segnalare all’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi ogni sinistro occorso al veicolo, anche se di lieve entità. Allo scopo, trasmette a detto ufficio, entro tre giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato:

a) una circostanziata relazione sui fatti, da lui sottoscritta e vistata dal dirigente dell’ufficio al quale è assegnato. La relazione deve contenere, tra l’altro: il giorno, l’ora e il luogo in cui si è verificato il sinistro; le generalità delle eventuali controparti coinvolte; la descrizione particolareggiata della dinamica dell’incidente e i danni riportati dal veicolo;

b) le copie in suo possesso dell’eventuale constatazione amichevole d’incidente;

c) una copia della scheda di viaggio, debitamente compilata, riferita al viaggio in occasione del quale si è verificato il sinistro;

d) una copia della propria patente di guida, da cui risulti il tipo e la validità della medesima.

Art. 15.
(Responsabilità per le sanzioni pecuniarie e i danni)

1. Il conducente del veicolo deve tenere indenne l’Amministrazione dalle obbligazioni di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile e all’articolo 196 del codice della strada, provvedendo personalmente a pagare, con le modalità ed entro i termini prescritti, quanto dovuto in virtù di tali norme, compresi gli interessi, le maggiorazioni, le spese di riscossione ed ogni altro onere accessorio, quand’anche il soggetto creditore si fosse rivolto esclusivamente all’Amministrazione. L’Amministrazione ha comunque la facoltà di provvedere, nel proprio esclusivo interesse, al pagamento; in tal caso il conducente deve rimborsare la relativa spesa entro 15 giorni dalla richiesta.

2. L’Amministrazione regionale trasmette i verbali di contestazione, le cartelle di iscrizione a ruolo, gli avvisi di mora ed ogni altro atto che gli sia stato notificato in relazione ad una sanzione pecuniaria amministrativa, al soggetto al quale sono ascritti gli obblighi di cui al comma 1. Quest’ultimo deve provvedere al pagamento, con le modalità e nei termini prescritti.

3. Il soggetto al quale sono stati trasmessi gli atti di cui al comma 2 ha altresì l’onere di proporre in proprio i ricorsi, le opposizioni ed ogni altra impugnazione contro gli stessi. A tal fine non può chiedere l’intervento né l’assistenza degli uffici regionali.

4. L’Amministrazione regionale può procedere alla riscossione di quanto ad essa dovuto, ai sensi del presente articolo, utilizzando la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Può inoltre portare in compensazione il credito, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile, detraendone l’ammontare dalla retribuzione o dalle altre competenze dovute al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, nei limiti di legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche alle penalità per il mancato od irregolare pagamento delle tariffe di sosta o di pedaggio e, in generale, ad ogni altra obbligazione per la quale sia prevista la responsabilità solidale del proprietario del veicolo o del datore di lavoro del conducente.

Art. 16.
(Danni erariali)

1. Il dirigente preposto all’ufficio al quale è addetto il conducente del veicolo deve provvedere alla denuncia, alla competente Procura presso la Corte dei Conti, dei danni erariali di cui il conducente stesso sia presunto responsabile. Nel caso in cui il danno sia addebitabile al responsabile del parco automezzi, alla denuncia provvede il dirigente preposto all’ufficio al quale esso è addetto.

2. Qualora non risulti possibile identificare il soggetto al quale sono addebitabili i danni, il dirigente dell’ufficio a cui è assegnato il veicolo deve redigere apposito verbale, nel quale da atto della circostanza ed espone i motivi della mancata identificazione.

3. Copia delle denuncie di cui al comma 1 e dei verbali di cui al comma 2 deve essere trasmessa all’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi.

Art. 17.
(Norme interne di attuazione)

1. Le norme interne, necessarie per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono adottate dal dirigente dell’ufficio a cui compete la gestione degli automezzi, in conformità agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politica ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51.

Art. 18.
(Norma transitoria)

1. All’entrata in vigore del presente regolamento sono confermati i responsabili dei parchi automezzi decentrati incaricati in forza della normativa precedente, fino a diversa determinazione dei dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 5.

Art. 19.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il regolamento sull’utilizzo del parco automezzi di proprietà della Regione, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 14.12.1972;

b) le norme interne attuative del predetto regolamento, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 116-1074 del 7.10.1980.