Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Codice 15.9
D.D. 20 aprile 2000, n. 297

L.R. 55/84, art. 4-DCR n. 75-29881 del 10/04/2000, lett. A): riparto effettivo delle somme a favore delle Province piemontesi - DGR 39-29941 del 13/4/2000 di assegnazione ed accantonamento fondi a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro: lire 2.800.000.000 sul cap. 11100/2000, lire 450.000.000 sul cap. 11110/2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di stabilire il riparto effettivo, in esecuzione della DGR n. 75-29881 del 10/4/2000, della somma globale di lire 3.250.000.000, a favore delle Province piemontesi, allo scopo di sostenere gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 8 e 7 bis della L.R. 55/84, così come indicato nella sottostante tabella:


Provincia N.

Disoccupati

%

art. 8 LR 55/84

art. 7 bis LR 55/84

Alessandria

28.034

9.50

266.000.000

42.750.000

Asti

11.717

3.98

111.440.000

17.910.000

Biella

7.218

2.45

68.600.000

11.025.000

Cuneo

25.460

8.63

241.640.000

38.835.000

Novara

17.198

5.82

162.960.000

26.190.000

Torino

187.051

63.38

1.774.640.000

285.210.000

Verbania

9.691

3.28

91.840.000

14.760.000

Vercelli

8.718

2.96

82.880.000

13.320.000

Totale

295.087

100.00

2.800.000.0 00

450.000.000


Di stabilire, che l’impegno sarà assunto successivamente e subordinatamente all’acquisizione agli atti della Amministrazione Regionale delle richieste presentate dalle Province piemontesi, relative alla effettiva previsione di spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli art. 8 e 7 bis della L.R. 55/84 e successive modifiche e integrazioni.

Di stabilire, altresì, le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali sopra indicati:

1) - le Province devono decidere circa l’ammissibilità del progetto entro il termine massimo di 30 giorni successivi la data di ricevimento della domanda da parte degli Enti locali proponenti;

2) - gli Enti promotori dei cantieri di lavoro, devono avviare le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione all’apertura inviata dalla Provincia;

3) - le Province devono inviare all’Amministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, l’elenco contenente le domande ed i relativi progetti di cantiere approvati, nonchè la relativa richiesta di erogazione dell’anticipo del 50% delle somme assegnate, entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse, ovvero entro 15 giorni dalla loro approvazione, la Regione Piemonte dovrà provvedere alla liquidazione del citato anticipo, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dei progetti;

4) - le Province adottano, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto della attività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti locali, il provvedimento di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro 15 giorni alla Regione;

5) - le Province, nel caso in cui si verifichino attività di cantiere di Enti locali autorizzate protratte per un tempo prolungato, adottano entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dell’attività stessa, il provvedimento di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro 7 giorni alla Regione;

6) - le Province devono procedere alla approvazione dei rendiconti ed alla erogazione delle quote a saldo soltanto a seguito dell’acquisizione della documentazione prevista ed in particolare del provvedimento di approvazione del rendiconto assunto dagli Enti promotori di cantiere, esecutivo ai sensi di legge e contenente in allegato la relazione sull’attività svolta sottoscritta dall’Ente promotore, il modello riepilogativo dei dati relativi al cantiere e finalizzato alla verifica della completezza, correttezza e congruità dei dati in detta documentazione contenuti e, più in generale, della conformità, formale e sostanziale, dell’attività svolta dall’Ente promotore alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alla deliberazione di autorizzazione contenente l’indicazione dei criteri adottati nell’individuazione dei disoccupati;

7) - gli Enti promotori devono prevedere la durata minima e massima dei progetti prevista dall’art. 6, ultimo comma, della L.R. 55/84, da mesi 2 a mesi 6, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 130;

8) - gli Enti promotori fissano l’orario di lavoro nel cantiere in 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, articolare in modo da consentire ai disoccupati la partecipazione alla chiamata pubblica del collocamento;

9) - gli Enti promotori devono prevedere l’eventualità di effettuare giornate di lavoro a loro totale carico quando il contributo, di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) della citata legge regionale, non sia sufficiente a coprire il numero delle giornate lavorative;

10) - le Province in caso di rinuncia o di revoca dell’autorizzazione ad un Ente Locale promotore, possono ammettere, negli stessi limiti finanziari, sostitutivamente altro Ente Locale, titolato ai sensi di legge, a condizione che abbia presentato la domanda nei termini stabiliti e che questa non sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi compresi i progetti autorizzati ai sensi dell’art. 10 L.R. 55/84;

11) - gli Enti promotori, ove possibile, consentono l’utilizzo delle mense comunali al personale partecipante ai cantieri di lavoro;

12) - gli Enti promotori, nel caso di infortunio sul lavoro, possono integrare le prestazioni corrisposte dall’I.N.A.I.L.; l’integrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti Locali promotori e la Regione, ai sensi dell’art. 4 della legge, è limitata alle giornate lavorative di effettiva apertura del cantiere cui l’infortunato è assegnato e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità giornaliera, con le percentuali indicate nell’apposito modello infortuni;

13) - gli Enti Locali promuovono cantieri di lavoro destinati all’utilizzo dei disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego, previa verifica di occupatibilità, debitamente informati dell’iniziativa e che l’avvio alle attività del cantiere stesso possono avvenire in base ad una selezione che tenga anche conto della loro residenza presso uno o più Comuni sede di cantiere, che i criteri di selezione debbano essere precisati nell’atto di avvio del progetto adottata dagli Enti interessati e risultare da eventuali accordi stipulati tra gli Enti Locali promotori, le OO.SS. ed i Centri per l’Impiego predetti e tenendo conto delle attuali norme in materia di realizzazione della parità uomo-domma nel lavoro;

14) - gli Enti locali devono promuovere progetti di cantiere caratterizzati da obiettivi definiti e verificabili anche per svolgere opere e servizi di natura e di interesse pubblico a condizione che non ricorrano in anni successivi, utilizzando i cantieri di lavoro per sopperire a carenze di organico;

15) - gli Enti proponenti in caso di eventuali modificazioni proposte dagli Enti gestori dei cantieri di lavoro che riguardino la durata, il numero degli addetti, il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dell’art. 5 della predetta legge, dovranno approvare con atto motivato tale variazione del progetto e darne immediata comunicazione alla Regione;

16) - L’Amministrazione Regionale, preso atto dell’elenco dei progetti approvati ed autorizzati dalle Province, di cui all’art. 9, comma 1 della L.R. 55/84, nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, può attuare la compensazione tra le somme impegnate a favore di ognuna delle Province, nel caso in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti, rispetto alla assegnazione, a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione dei cantieri di cui all’art. 2 della legge;

17) - gli Enti attuatori, prendendo atto delle innovazioni introdotte dalla L.R. 13.4.1995 n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della predetta legge, devono indicare, nel caso in cui le attività di cantiere prevedano momenti formativi, la loro specificazione e cadenza temporale, ai sensi dell’art. 7 bis della L.R. 55/84 per la loro realizzazione devono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, degli Enti strumentali della Regione e/o delle Agenzie formative previste all’art. 11 comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 63/95; devono prevedere, inoltre, che la partecipazione ai corsi, di cui all’art. 7 bis della L.R. 55/84, sia parificata all’attività lavorativa;

18) la Regione, per favorire le azioni formative sopra indicate che facilitino il reinserimento occupazionale dei disoccupati, concorre finanziariamente alle spese delle attività formative poste in essere, nella misura del 100% del loro costo e limitatamente agli stanziamenti complessivi stabiliti per ciascuna Provincia sulla base della ripartizione delle somme disponibili a bilancio secondo le percentuali indicate nella tabella di cui al primo comma del presente dispositivo;

19) la Regione per favorire azioni di orientamento e consulenza, consentite dall’art. 6 della L.R. 63/95, previste nell’ambito delle citate attività di cantiere autorizzate, concorre finanziariamente secondo la ripartizione e l’impegno delle relative somme disponibili a bilancio come indicato nella citata tabella;

20) gli Enti promotori possono disporre direttamente o proporre alla Regione l’effettuazione di attività informative, formative e di supporto previste all’art. 7 ter della predetta legge, propedeutiche ad eventuale sbocco in attività imprenditoriale, avvalendosi anche degli Enti strumentali e delle Agenzie formative a condizione che le predette attività siano svolte a favore dei soggetti utilizzati nei cantieri per i quali l’Ente proponente abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilità di proseguire l’attività in altre forme d’impresa giuridicamente riconosciute. Tale formazione avrà luogo in modo non retribuito e fuori dall’orario di lavoro previsto;

21) - gli Enti locali promuovono la realizzazione di cantieri di lavoro, relativamente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 della L.R. 55/84, con la partecipazione volontaria di disoccupati aventi i requisiti, non istituendo con questi nessun rapporto di lavoro, pertanto, per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e non godono di congedo ordinario;

22) - gli Enti locali, qualora nell’anno successivo all’entrata in vigore della deliberazione quadro del Consiglio Regionale di cui all’art. 4 della L.R. 55/84 non fosse in vigore l’analogo relativo provvedimento e sussista la volontà di effettuare cantieri di lavoro con proprie risorse, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 55/84, le modalità i termini i criteri le priorità, nonchè le procedure attuative alle quali l’Ente promotore deve fare riferimento sono quelle fissate nella deliberazione quadro del Consiglio Regionale in vigore l’anno precedente;

23) - gli Enti locali, che abbiano attivato cantieri di lavoro ai sensi del precedente punto 22 della presente deliberazione, possono provvedere all’integrazione dell’indennità giornaliera fino alla concorrenza della somma stabilita per l’anno in corso;

24) - le Province, considerino in modo residuale le domande presentate dagli Enti locali promotori che abbiano ancora in corso, ovvero non abbiano presentato rendiconto entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere stesso, relativo ai progetti autorizzati nell’anno 1998;

25) - le Province, considerino non accoglibili le domande presentate dagli Enti locali promotori che non abbiano presentato i rendiconti relativi ai progetti autorizzati nell’anno 1997;

26) - l’Amministrazione Regionale non effettua la liquidazione del contributo regionale relativo ai cantieri di lavoro dell’esercizio 2000, a favore delle Province che non hanno ancora trasmesso i rendiconti relativi alla realizzazione dei cantieri dell’anno 1997.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale