Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 15.9
L.R. 55/84, art. 4-DCR n. 75-29881 del 10/04/2000, lett. A): riparto effettivo
delle somme a favore delle Province piemontesi - DGR 39-29941 del 13/4/2000
di assegnazione ed accantonamento fondi a favore della Direzione Regionale
15 Formazione Professionale - Lavoro: lire 2.800.000.000 sul cap. 11100/2000,
lire 450.000.000 sul cap. 11110/2000
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di stabilire il riparto effettivo, in esecuzione della DGR n. 75-29881
del 10/4/2000, della somma globale di lire 3.250.000.000, a favore delle
Province piemontesi, allo scopo di sostenere gli oneri per la realizzazione
degli interventi di cui agli artt. 8 e 7 bis della L.R. 55/84, così come
indicato nella sottostante tabella:
Provincia N. Disoccupati % art. 8 LR 55/84 art. 7 bis LR 55/84 Alessandria 28.034 9.50 266.000.000 42.750.000 Asti 11.717 3.98 111.440.000 17.910.000 Biella 7.218 2.45 68.600.000 11.025.000 Cuneo 25.460 8.63 241.640.000 38.835.000 Novara 17.198 5.82 162.960.000 26.190.000 Torino 187.051 63.38 1.774.640.000 285.210.000 Verbania 9.691 3.28 91.840.000 14.760.000 Vercelli 8.718 2.96 82.880.000 13.320.000 Totale 295.087 100.00 2.800.000.0 00 450.000.000
D.D. 20 aprile 2000, n. 297
Di stabilire, che limpegno sarà assunto successivamente e subordinatamente allacquisizione agli atti della Amministrazione Regionale delle richieste presentate dalle Province piemontesi, relative alla effettiva previsione di spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli art. 8 e 7 bis della L.R. 55/84 e successive modifiche e integrazioni.
Di stabilire, altresì, le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali sopra indicati:
1) - le Province devono decidere circa lammissibilità del progetto entro il termine massimo di 30 giorni successivi la data di ricevimento della domanda da parte degli Enti locali proponenti;
2) - gli Enti promotori dei cantieri di lavoro, devono avviare le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione allapertura inviata dalla Provincia;
3) - le Province devono inviare allAmministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, lelenco contenente le domande ed i relativi progetti di cantiere approvati, nonchè la relativa richiesta di erogazione dellanticipo del 50% delle somme assegnate, entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse, ovvero entro 15 giorni dalla loro approvazione, la Regione Piemonte dovrà provvedere alla liquidazione del citato anticipo, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dei progetti;
4) - le Province adottano, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto della attività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti locali, il provvedimento di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro 15 giorni alla Regione;
5) - le Province, nel caso in cui si verifichino attività di cantiere di Enti locali autorizzate protratte per un tempo prolungato, adottano entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dellattività stessa, il provvedimento di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro 7 giorni alla Regione;
6) - le Province devono procedere alla approvazione dei rendiconti ed alla erogazione delle quote a saldo soltanto a seguito dellacquisizione della documentazione prevista ed in particolare del provvedimento di approvazione del rendiconto assunto dagli Enti promotori di cantiere, esecutivo ai sensi di legge e contenente in allegato la relazione sullattività svolta sottoscritta dallEnte promotore, il modello riepilogativo dei dati relativi al cantiere e finalizzato alla verifica della completezza, correttezza e congruità dei dati in detta documentazione contenuti e, più in generale, della conformità, formale e sostanziale, dellattività svolta dallEnte promotore alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alla deliberazione di autorizzazione contenente lindicazione dei criteri adottati nellindividuazione dei disoccupati;
7) - gli Enti promotori devono prevedere la durata minima e massima dei progetti prevista dallart. 6, ultimo comma, della L.R. 55/84, da mesi 2 a mesi 6, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 130;
8) - gli Enti promotori fissano lorario di lavoro nel cantiere in 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, articolare in modo da consentire ai disoccupati la partecipazione alla chiamata pubblica del collocamento;
9) - gli Enti promotori devono prevedere leventualità di effettuare giornate di lavoro a loro totale carico quando il contributo, di cui allart. 4, comma 2, lett. c) della citata legge regionale, non sia sufficiente a coprire il numero delle giornate lavorative;
10) - le Province in caso di rinuncia o di revoca dellautorizzazione ad un Ente Locale promotore, possono ammettere, negli stessi limiti finanziari, sostitutivamente altro Ente Locale, titolato ai sensi di legge, a condizione che abbia presentato la domanda nei termini stabiliti e che questa non sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi compresi i progetti autorizzati ai sensi dellart. 10 L.R. 55/84;
11) - gli Enti promotori, ove possibile, consentono lutilizzo delle mense comunali al personale partecipante ai cantieri di lavoro;
12) - gli Enti promotori, nel caso di infortunio sul lavoro, possono integrare le prestazioni corrisposte dallI.N.A.I.L.; lintegrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti Locali promotori e la Regione, ai sensi dellart. 4 della legge, è limitata alle giornate lavorative di effettiva apertura del cantiere cui linfortunato è assegnato e fino alla concorrenza dellammontare dellindennità giornaliera, con le percentuali indicate nellapposito modello infortuni;
13) - gli Enti Locali promuovono cantieri di lavoro destinati allutilizzo dei disoccupati iscritti presso i Centri per lImpiego, previa verifica di occupatibilità, debitamente informati delliniziativa e che lavvio alle attività del cantiere stesso possono avvenire in base ad una selezione che tenga anche conto della loro residenza presso uno o più Comuni sede di cantiere, che i criteri di selezione debbano essere precisati nellatto di avvio del progetto adottata dagli Enti interessati e risultare da eventuali accordi stipulati tra gli Enti Locali promotori, le OO.SS. ed i Centri per lImpiego predetti e tenendo conto delle attuali norme in materia di realizzazione della parità uomo-domma nel lavoro;
14) - gli Enti locali devono promuovere progetti di cantiere caratterizzati da obiettivi definiti e verificabili anche per svolgere opere e servizi di natura e di interesse pubblico a condizione che non ricorrano in anni successivi, utilizzando i cantieri di lavoro per sopperire a carenze di organico;
15) - gli Enti proponenti in caso di eventuali modificazioni proposte dagli Enti gestori dei cantieri di lavoro che riguardino la durata, il numero degli addetti, il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dellart. 5 della predetta legge, dovranno approvare con atto motivato tale variazione del progetto e darne immediata comunicazione alla Regione;
16) - LAmministrazione Regionale, preso atto dellelenco dei progetti approvati ed autorizzati dalle Province, di cui allart. 9, comma 1 della L.R. 55/84, nellambito dello stesso esercizio finanziario, può attuare la compensazione tra le somme impegnate a favore di ognuna delle Province, nel caso in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti, rispetto alla assegnazione, a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione dei cantieri di cui allart. 2 della legge;
17) - gli Enti attuatori, prendendo atto delle innovazioni introdotte dalla L.R. 13.4.1995 n. 63 Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale, che ai sensi dellart. 6, comma 1, lett. e) della predetta legge, devono indicare, nel caso in cui le attività di cantiere prevedano momenti formativi, la loro specificazione e cadenza temporale, ai sensi dellart. 7 bis della L.R. 55/84 per la loro realizzazione devono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, degli Enti strumentali della Regione e/o delle Agenzie formative previste allart. 11 comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 63/95; devono prevedere, inoltre, che la partecipazione ai corsi, di cui allart. 7 bis della L.R. 55/84, sia parificata allattività lavorativa;
18) la Regione, per favorire le azioni formative sopra indicate che facilitino il reinserimento occupazionale dei disoccupati, concorre finanziariamente alle spese delle attività formative poste in essere, nella misura del 100% del loro costo e limitatamente agli stanziamenti complessivi stabiliti per ciascuna Provincia sulla base della ripartizione delle somme disponibili a bilancio secondo le percentuali indicate nella tabella di cui al primo comma del presente dispositivo;
19) la Regione per favorire azioni di orientamento e consulenza, consentite dallart. 6 della L.R. 63/95, previste nellambito delle citate attività di cantiere autorizzate, concorre finanziariamente secondo la ripartizione e limpegno delle relative somme disponibili a bilancio come indicato nella citata tabella;
20) gli Enti promotori possono disporre direttamente o proporre alla Regione leffettuazione di attività informative, formative e di supporto previste allart. 7 ter della predetta legge, propedeutiche ad eventuale sbocco in attività imprenditoriale, avvalendosi anche degli Enti strumentali e delle Agenzie formative a condizione che le predette attività siano svolte a favore dei soggetti utilizzati nei cantieri per i quali lEnte proponente abbia verificato, nel corso dello svolgimento dei lavori, la possibilità di proseguire lattività in altre forme dimpresa giuridicamente riconosciute. Tale formazione avrà luogo in modo non retribuito e fuori dallorario di lavoro previsto;
21) - gli Enti locali promuovono la realizzazione di cantieri di lavoro, relativamente a quanto previsto dallart. 7, comma 3 della L.R. 55/84, con la partecipazione volontaria di disoccupati aventi i requisiti, non istituendo con questi nessun rapporto di lavoro, pertanto, per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e non godono di congedo ordinario;
22) - gli Enti locali, qualora nellanno successivo allentrata in vigore della deliberazione quadro del Consiglio Regionale di cui allart. 4 della L.R. 55/84 non fosse in vigore lanalogo relativo provvedimento e sussista la volontà di effettuare cantieri di lavoro con proprie risorse, ai sensi dellart. 10 della L.R. 55/84, le modalità i termini i criteri le priorità, nonchè le procedure attuative alle quali lEnte promotore deve fare riferimento sono quelle fissate nella deliberazione quadro del Consiglio Regionale in vigore lanno precedente;
23) - gli Enti locali, che abbiano attivato cantieri di lavoro ai sensi del precedente punto 22 della presente deliberazione, possono provvedere allintegrazione dellindennità giornaliera fino alla concorrenza della somma stabilita per lanno in corso;
24) - le Province, considerino in modo residuale le domande presentate dagli Enti locali promotori che abbiano ancora in corso, ovvero non abbiano presentato rendiconto entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere stesso, relativo ai progetti autorizzati nellanno 1998;
25) - le Province, considerino non accoglibili le domande presentate dagli Enti locali promotori che non abbiano presentato i rendiconti relativi ai progetti autorizzati nellanno 1997;
26) - lAmministrazione Regionale non effettua la liquidazione del contributo regionale relativo ai cantieri di lavoro dellesercizio 2000, a favore delle Province che non hanno ancora trasmesso i rendiconti relativi alla realizzazione dei cantieri dellanno 1997.
Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale