Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 39 - 210

D.Lgs. n. 81 del 28/02/2000 “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’art. 45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999 n. 144" - Disposizioni relative alla disciplina dei Lavori Socialmente Utili

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di continuare ad utilizzare i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000 nelle attività dei progetti originari per la durata di 6 mesi dal 02/05/2000 al 31/10/2000, ai sensi dell’art. 4 del decreto medesimo e compiere gli adempimenti a tal fine prescritti dall’art. 5 dello stesso;

di approvare l’elenco nominativo dei soggetti attualmente impegnati nei sopra citati progetti, come da allegato 1 che è parte integrante della presente delibera, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai medesimi, ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.Lgs. n.81/2000, e di continuare ad utilizzare i predetti soggetti in attività socialmente utili;

di approvare l’elenco delle attività, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. n.81/2000 e di proseguire le attività progettuali in corso alla data del 31/12/1999, e rientranti tra quelle oggetto dei progetti LSU originariamente deliberati e attuati, così come previste dall’articolo 3 del D.Lgs. n.81/2000 e indicate nell’allegato 2 che è parte integrante della presente delibera;

che la località e la sede di svolgimento delle attività socialmente utili, relative ad ognuno dei lavoratori impiegati, sono quelle riportate nell’allegato 1 alla voce “sede di lavoro”;

che le modalità organizzative delle attività socialmente utili sono quelle di seguito indicate: affiancamento al personale in ruolo, per 5 giorni per 4 ore giornaliere e per un impegno complessivo settimanale di 20 ore;

che le attività socialmente utili, così come precedentemente individuate decorrono dal 2 Maggio 2000 e che la durata delle prestazioni non potrà essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi, di cui alle disposizioni del comma 2, art.4, del D. Lgs.n.81/2000, attraverso l’adozione di apposita delibera;

di aver altresì già stipulato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi, a favore dei soggetti di cui all’elenco nominativo allegato (allegato 1), per l’intero periodo delle prestazioni;

di individuare il Dirigente responsabile della gestione delle attività socialmente utili svolte dai soggetti individuati nell’allegato n. 1 nella persona del Dr. Mario Valpreda;

di operare ai fini della creazione di opportunità occupazionali attraverso:

* - in via prioritaria, l’affidamento delle medesime attività svolte all’interno del progetto di L.S.U. in atto, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonchè di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2000;

* - in via subordinata l’impegno a ricercare collaborazione lavorativa dei soggetti presso il sistema delle imprese (Società, Cooperative e loro Consorzi) esistenti sul mercato del lavoro territoriale e locale, attraverso contratti a tempo pieno e indeterminato o a tempo parziale, ovvero con contratti di fornitura di lavoro temporaneo;

* l’applicazione delle riserve obbligatorie di cui all’art. 12, D.lgs. n. 468/97 e della riserva ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2000;

di dare atto che viene fatta salva l’assegnazione da parte dell’INPS dell’indennità di cui al D.Leg.vo n. 81/2000; in caso contrario, nessun obbligo insorge a carico della Regione Piemonte.

di trasmettere copia della presente delibera e degli allegati alla sede degli enti sotto indicati competenti per territorio:

* Direzione Provinciale del Lavoro;

* Servizio per l’Impiego;

* INPS.

(omissis)