Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 8 maggio 2000, n. 88

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della SEP Società Estrattiva Pietrischi S.r.l. per l’ampliamento della cava di pietrisco sita in località Piangallina del Comune di Malvicino (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di ampliamento della cava di pietrisco sita in località Piangallina del Comune di Malvicino (AL), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla SEP Società Estrattiva Pietrischi S.r.l. con sede in Regione Cianella in Comune di Cartosio (AL) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 45/1989 - dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) l’intervento esecutivo deve tenere conto del mascheramento dei gradoni, previsti dall’ipotesi 2 e del minore interessamento di aree boschive, come previsto nell’ipotesi 1;

b) al rio Ciucaffo deve essere conferito un nuovo tracciato che in ogni caso confluisca nell’impluvio originario fuori cava; qualora la suddetta realizzazione non sia possibile in corso d’opera deve essere realizzata una soluzione alternativa e provvisoria per impedire il deflusso incontrollato delle acque del suddetto rio sul piazzale di cava; la soluzione alternativa deve essere verificata sotto il profilo della compatibilità idraulica e qualora preveda la destinazione finale delle acque lungo la canaletta della SS. del Turchino il progetto deve valutare la capacità di portata della suddetta canaletta; sia nella situazione definitiva sia in quella provvisoria deve essere progettata una briglia a monte ed una vasca di decantazione al piede dei gradoni;

c) sia eseguita una valutazione approfondita e un piano di monitoraggio per la rilevazione dei livelli di rumorosità e di polverosità nell’ambiente esterno alla cava e conseguentemente siano individuati gli interventi mitigatori per ridurre i suddetti livelli, al limite tecnicamente possibile più basso, ed ogni caso all’interno di quanto previsto dalle vigenti norme;

d) interventi di mitigazione, con monitoraggio, nei confronti delle specie arbustive di interesse bio-geografico ed erbacee protette segnalando opportunamente la zonizzazione delle stesse;

e) progetto di recupero ambientale da realizzare in stretta contibuità temporale con le fasi di coltivazione;

f) piano di monitoraggio delle acque del torrente Erro nei punti di immissione delle acque di cava.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania