Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
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Codice 16.4
Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase
di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo allistanza
della SEP Società Estrattiva Pietrischi S.r.l. per lampliamento della
cava di pietrisco sita in località Piangallina del Comune di Malvicino
(AL)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di ampliamento della
cava di pietrisco sita in località Piangallina del Comune di Malvicino
(AL), presentato ai sensi dellarticolo 10 L.R. 40/1998 dalla SEP Società
Estrattiva Pietrischi S.r.l. con sede in Regione Cianella in Comune di
Cartosio (AL) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio
di compatibilità ambientale ai sensi dellart. 12 L.R. 40/1998.
2. Leventuale progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata
ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 45/1989 - dovrà tenere conto necessariamente
delle seguenti indicazioni:
a) lintervento esecutivo deve tenere conto del mascheramento dei gradoni,
previsti dallipotesi 2 e del minore interessamento di aree boschive, come
previsto nellipotesi 1;
b) al rio Ciucaffo deve essere conferito un nuovo tracciato che in ogni
caso confluisca nellimpluvio originario fuori cava; qualora la suddetta
realizzazione non sia possibile in corso dopera deve essere realizzata
una soluzione alternativa e provvisoria per impedire il deflusso incontrollato
delle acque del suddetto rio sul piazzale di cava; la soluzione alternativa
deve essere verificata sotto il profilo della compatibilità idraulica e
qualora preveda la destinazione finale delle acque lungo la canaletta della
SS. del Turchino il progetto deve valutare la capacità di portata della
suddetta canaletta; sia nella situazione definitiva sia in quella provvisoria
deve essere progettata una briglia a monte ed una vasca di decantazione
al piede dei gradoni;
c) sia eseguita una valutazione approfondita e un piano di monitoraggio
per la rilevazione dei livelli di rumorosità e di polverosità nellambiente
esterno alla cava e conseguentemente siano individuati gli interventi mitigatori
per ridurre i suddetti livelli, al limite tecnicamente possibile più basso,
ed ogni caso allinterno di quanto previsto dalle vigenti norme;
d) interventi di mitigazione, con monitoraggio, nei confronti delle specie
arbustive di interesse bio-geografico ed erbacee protette segnalando opportunamente
la zonizzazione delle stesse;
e) progetto di recupero ambientale da realizzare in stretta contibuità
temporale con le fasi di coltivazione;
f) piano di monitoraggio delle acque del torrente Erro nei punti di immissione
delle acque di cava.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.
1199.
Il Direttore regionale
D.D. 8 maggio 2000, n. 88
Vito Valsania