Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 8 maggio 2000, n. 87

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Cementeria di Merone S.p.A. per l’ampliamento e rinnovo autorizzativo della cava di calcare da cemento, sita in località Moleto del Comune di Ottiglio (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto per l’ampliamento e rinnovo autorizzativo della cava di calcare da cemento, sita in località Moleto del Comune di Ottiglio (AL), presentato ai sensi dell’articolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società Cementeria di Merone S.p.A. con sede in Corso Magenta n. 56, in Comune di Milano non sia sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 45/1989 - dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) il progetto di recupero ambientale sia sviluppato in stretta successione con l’esaurimento dei lotti di coltivazione; nel suddetto progetto sia prevista la dismissione dell’impianto di frantumazione ed il recupero dell’area dallo stesso occupata;

b) sia presentata in allegato un’indagine idrogeologica finalizzata all’eventuale interferenza dei lavori di coltivazione con falde o emergenze d’acqua; qualora si verifichi il caso sono richiesti interventi di mitigazione a salvaguardia del corpo idrico;

c) siano presentati una valutazione approfondita ed un piano di monitoraggio per la rilevazione dei livelli di rumorosità e di polverosità nell’ambiente esterno alla cava e conseguentemente siano individuati gli interventi mitigatori per ridurre i suddetti, al limite tecnicamente possibile più basso, ed in ogni caso all’interno previsto dalle vigenti norme;

d) sia presentato un progetto di regimazione delle acque, con calcoli di dimensionamento e verifiche idrauliche, prevedendo la destinazione delle stese negli impluvi naturali.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania