Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
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Codice 16.4
L.R. 22/11/1978 n. 69 - Coltivazione di cave e torbiere. Autorizzazione
per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Brusa Vecchia
del Comune di Isola S. Antonio (AL). - Progetto esecutivo di sistemazione
definitiva inserto entro il Sistema della aree protette della fascia fluviale
del Po (LL.RR. 28/90, 65/95 e 38/98 Ditta S.A.F.I. S.r.l.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di approvare il progetto di sistemazione definitiva della cava in località
Brusa Vecchia del Comune di Isola S. Antonio (AL) il cui completamento
è previsto nellarco di 10 anni.
2. Di autorizzare la Ditta S.A.F.I. S.r.l. con sede in Pieve del Cairo
(PV), via Guasca n. 1, ad eseguire i lavori di coltivazione della cava
ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale
progettati, secondo la cronologia prevista in progetto sino 18 gennaio
2005, tenuto conto della validità quinquennale dellautorizzazione ex Lege
431/1985.
3. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione
ambientale devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni
contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della
presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni
di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle
previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.
4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dal ricevimento del presente
atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione
tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di L. 3.755.000.000
(tremiliardi settecentocinquantacinquemilioni) corrispondenti a 1.939.124
Euro ai sensi dellart. 7 co. III L.R. n. 69/1978 con scadenza al 18 gennaio
2006. Tale polizza non sostituisce quella già corrisposta in base alla
determinazione n. 189 del 23 dicembre 1999. Copia della suddetta fidejussione
deve essere inviata allAmministrazione Comunale di Isola S. Antonio (AL)
dallEnte di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale
del Po - tratto alessandrino -.
5. Limporto delle fidejussioni di cui al precedente punto 4 è relativo
a tutte le opere di qualificazione ambientale e tiene conto dei costi generali
di gestione ed esclude le infrastrutture protette in quanto tali opere
sono salvaguardate dalla convenzione del Piano Esecutivo (art. 45 della
L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.).
6. E facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota
parte delle cauzioni o fidejussioni di cui al precedente punto 4, a seguito
della completa esecuzione in corso dopera di parte dei lavori di recupero
ambientale previsti e prescritti.
7. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere
stipulata convenzione tra lEnte di Gestione del Sistema delle aree protette
della fascia fluviale del Po - tratto alessandrino - e la Ditta S.A.F.I.
S.r.l., secondo il testo allegato (All. C); il documento deve essere anche
firmato dai proprietari dei terreni in disponibilità alla Ditta S.A.F.I.
S.r.L.
8. La convenzione di cui al precedente punto 7, non è sostitutiva di quella
attualmente in vigore stipulata dalla Ditta S.A.F.I. S.r.l. con lEnte
di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del
Po - tratto alessandrino - in ottemperanza alla determinazione dirigenziale
della Regione Piemonte - Direzione Industria - n. 189 del 23 dicembre 1999.
9. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente
determinazione e negli Allegati A, B, e C e la mancata stipula nei termini
previsti della convenzione di cui al precedente punto 7, costituisce motivo
per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della
L.R. n. 69/1978.
10. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Isola S. Antonio
(AL) e allEnte di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia
fluviale del Po - tratto alessandrino -, per opportuna conoscenza e per
i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. n. 69/1978.
11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed
Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
12. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 3 aprile 2000, n. 59
Giuseppe Benedetto