Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 16.4
D.D. 3 aprile 2000, n. 59

L.R. 22/11/1978 n. 69 - “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Brusa Vecchia del Comune di Isola S. Antonio (AL). - Progetto esecutivo di sistemazione definitiva inserto entro il “Sistema della aree protette della fascia fluviale del Po” (LL.RR. 28/90, 65/95 e 38/98 Ditta S.A.F.I. S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto di sistemazione definitiva della cava in località Brusa Vecchia del Comune di Isola S. Antonio (AL) il cui completamento è previsto nell’arco di 10 anni.

2. Di autorizzare la Ditta S.A.F.I. S.r.l. con sede in Pieve del Cairo (PV), via Guasca n. 1, ad eseguire i lavori di coltivazione della cava ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale progettati, secondo la cronologia prevista in progetto sino 18 gennaio 2005, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione ex Lege 431/1985.

3. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 3.755.000.000 (tremiliardi settecentocinquantacinquemilioni) corrispondenti a 1.939.124 Euro ai sensi dell’art. 7 co. III L.R. n. 69/1978 con scadenza al 18 gennaio 2006. Tale polizza non sostituisce quella già corrisposta in base alla determinazione n. 189 del 23 dicembre 1999. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione Comunale di Isola S. Antonio (AL) dall’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto alessandrino -.

5. L’importo delle fidejussioni di cui al precedente punto 4 è relativo a tutte le opere di qualificazione ambientale e tiene conto dei costi generali di gestione ed esclude le infrastrutture protette in quanto tali opere sono salvaguardate dalla convenzione del Piano Esecutivo (art. 45 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.).

6. E’ facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota parte delle cauzioni o fidejussioni di cui al precedente punto 4, a seguito della completa esecuzione in corso d’opera di parte dei lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

7. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra l’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto alessandrino - e la Ditta S.A.F.I. S.r.l., secondo il testo allegato (All. C); il documento deve essere anche firmato dai proprietari dei terreni in disponibilità alla Ditta S.A.F.I. S.r.L.

8. La convenzione di cui al precedente punto 7, non è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata dalla Ditta S.A.F.I. S.r.l. con l’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto alessandrino - in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Industria - n. 189 del 23 dicembre 1999.

9. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli Allegati A, B, e C e la mancata stipula nei termini previsti della convenzione di cui al precedente punto 7, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/1978.

10. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Isola S. Antonio (AL) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto alessandrino -, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. n. 69/1978.

11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

12. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto