Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
Provincia di Biella
Settore Tutela Ambientale - Determinazione dirigenziale n. 873 in data 16 aprile 1999
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto dal Sig. Ernesto Maggioni, in qualità di responsabile del Consorzio Acquedotto San Nicolao -Curino, in data 18 novembre 1998 presso gli Uffici del Settore Provinciale Tutela Ambientale, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, al Consorzio Acquedotto San Nicolao-Curino,
(omissis)
la concessione in sanatoria di derivazione di moduli continui 0,0025 (lt./sec. 0,25) dacqua da una sorgente tributaria del bacino del Rio Bisingana, ubicata in terreni distinti a catasto al Foglio n. 21 - mappale n. 20, in località Moia del Comune di Curino, da utilizzarsi per scopi potabili degli aderenti al Consorzio, con restituzione delle colature di rifiuto nello stesso bacino del Rio Bisingana, a mezzo degli scarichi privati a valle delle proprietà degli utilizzatori aderenti al Consorzio.
Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º febbraio 1980, data di inizio effettivo del prelievo dellacqua, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra sitato e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º febbraio 1980 dellannuo canone di L. 960 (Euro 0,49), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 21 dicembre 1961 n. 1501 dal 3 ottobre 1981 dellannuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 lannuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1º gennaio 1994 dellannuo canone di L. 500.000 (258,22 Euro), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dellannuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dellannuo canone di L. 521.725 (Euro 269,44), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dellannuo canone di L. 529.550 (Euro 273,48), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998;
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 578 di Rep. in data 18 novembre 1998
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.
Biella, 14 giugno 2000
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco