Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Provincia di Biella

Settore Tutela Ambientale - Determinazione dirigenziale n. 873 in data 16 aprile 1999

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto dal Sig. Ernesto Maggioni, in qualità di responsabile del “Consorzio Acquedotto San Nicolao -Curino”, in data 18 novembre 1998 presso gli Uffici del Settore Provinciale Tutela Ambientale, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acquedotto San Nicolao-Curino”,

(omissis)

la concessione in sanatoria di derivazione di moduli continui 0,0025 (lt./sec. 0,25) d’acqua da una sorgente tributaria del bacino del Rio Bisingana, ubicata in terreni distinti a catasto al Foglio n. 21 - mappale n. 20, in località Moia del Comune di Curino, da utilizzarsi per scopi potabili degli aderenti al Consorzio, con restituzione delle colature di rifiuto nello stesso bacino del Rio Bisingana, a mezzo degli scarichi privati a valle delle proprietà degli utilizzatori aderenti al Consorzio.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º febbraio 1980, data di inizio effettivo del prelievo dell’acqua, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra sitato e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º febbraio 1980 dell’annuo canone di L. 960 (Euro 0,49), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 21 dicembre 1961 n. 1501’ dal 3 ottobre 1981 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 l’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000 (258,22 Euro), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725 (Euro 269,44), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550 (Euro 273,48), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 578 di Rep. in data 18 novembre 1998

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 14 giugno 2000

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco