Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000

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Comune di Arona (Novara)

Decreto n. 2/2000 - Decreto di indennità provvisoria (aree agricole) art. 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione di un impianto di raccolta e trattamento reflui in località Montrigiasco

Il Sindaco

Vista la delibera Giunta Comunale n. 26 del 17/2/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si riapprovava il progetto definitivo dei lavori di raccolta e trattamento finale reflui nella frazione di Montrigiasco e si disponeva di procedere all’espropriazione per pubblica utilità di 1/18 dell’area censita a catasto terreni al fg. 41 mapp. 52, per la realizzazione della vasca Imhoff con l’indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa, dando atto dei termini di inizio e completamento lavori ed espropri;

Considerato che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere suddette;

Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune dal giorno 18/4/2000 al giorno 2/5/2000;

Rilevato che l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di esproprio è stato pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Novara n. 32 del 21/4/2000;

Accertato che entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul F.A.L non sono state presentate osservazioni;

Vista la delibera Giunta Comunale n. 94 del 25/5/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Sindaco pro-tempore è stato autorizzato all’emissione del presente decreto;

Accertato che i terreni non sono ubicati all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444;

Constato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dell’art. 5 - bis della legge n. 359/1992;

Visti i valori agricoli medi determinati ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, modificata dalla legge 10 gennaio 1977 n. 10;

Viste la legge 865/71, la legge 01/78, il D.L.vo 616/77, la legge regionale 56/77 e s.m.i. che ha delegato le funzioni amministrative in materia di espropri ai Comuni;

Ritenuta la propria competenza a determinare l’indennità provvisoria di esproprio ai sensi della L. 56/77 e s.m.i. citata;

decreta

Art. 1

L’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 16 della legge 865/71, agli aventi diritto per l’esproprio dei beni immobili in Comune di Arona necessari per la realizzazione di un impianto di raccolta e trattamento reflui in località Montrigiasco è indicata come di seguito:

Ditta iscritta a catasto: Istituto Bambini Spastici e Subnormali - Partita 3978 - foglio 41 - mappale 52 - coltura prato 3 - superficie mq. 1760 - superficie da espropriare pari a 1/18 - indennità a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 16 - 5° comma, legge 865/71 lire 156.933= Euro 81.049 - Indennità aggiuntiva per eventuale cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, 1° comma legge 865/71 lire 78.467= Euro 40.525=

Art. 2

Il Dirigente 2° Dipartimento ing. Mauro Marchisio è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto possono comunicare all’espropriante se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e conseguentemente depositata presso la Direzione Provinciale del Tesoro, Servizio Cassa Deposito e Prestiti di Roma, dando fin d’ora mandato alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 3

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell’indennità provvisoria.

Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4

All’atto della corresponsione dell’indennità, anche in caso di cessione volontaria non sarà operata la ritenuta del 20% in quanto le aree oggetto di esproprio non ricadono all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 1444/68, ai sensi dell’art. 11 della Legge 413/91.

Art. 5

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione, deve essere inserito per estratto, a cura e spese del Comune nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Arona, 13 giugno 2000

Il Sindaco
Mario Velati