Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2000
Comune di Arona (Novara)
Decreto n. 2/2000 - Decreto di indennità provvisoria (aree agricole) art. 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione di un impianto di raccolta e trattamento reflui in località Montrigiasco
Il Sindaco
Vista la delibera Giunta Comunale n. 26 del 17/2/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si riapprovava il progetto definitivo dei lavori di raccolta e trattamento finale reflui nella frazione di Montrigiasco e si disponeva di procedere allespropriazione per pubblica utilità di 1/18 dellarea censita a catasto terreni al fg. 41 mapp. 52, per la realizzazione della vasca Imhoff con lindicazione delle fonti per il finanziamento della spesa, dando atto dei termini di inizio e completamento lavori ed espropri;
Considerato che lapprovazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere suddette;
Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune dal giorno 18/4/2000 al giorno 2/5/2000;
Rilevato che lavviso dellavvenuto deposito degli atti di esproprio è stato pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Novara n. 32 del 21/4/2000;
Accertato che entro 15 giorni dalla pubblicazione dellavviso sul F.A.L non sono state presentate osservazioni;
Vista la delibera Giunta Comunale n. 94 del 25/5/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Sindaco pro-tempore è stato autorizzato allemissione del presente decreto;
Accertato che i terreni non sono ubicati allinterno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444;
Constato che, al fine della determinazione dellindennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dellart. 5 - bis della legge n. 359/1992;
Visti i valori agricoli medi determinati ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, modificata dalla legge 10 gennaio 1977 n. 10;
Viste la legge 865/71, la legge 01/78, il D.L.vo 616/77, la legge regionale 56/77 e s.m.i. che ha delegato le funzioni amministrative in materia di espropri ai Comuni;
Ritenuta la propria competenza a determinare lindennità provvisoria di esproprio ai sensi della L. 56/77 e s.m.i. citata;
decreta
Art. 1
Lindennità da corrispondere, ai sensi dellart. 16 della legge 865/71, agli aventi diritto per lesproprio dei beni immobili in Comune di Arona necessari per la realizzazione di un impianto di raccolta e trattamento reflui in località Montrigiasco è indicata come di seguito:
Ditta iscritta a catasto: Istituto Bambini Spastici e Subnormali - Partita 3978 - foglio 41 - mappale 52 - coltura prato 3 - superficie mq. 1760 - superficie da espropriare pari a 1/18 - indennità a titolo provvisorio ai sensi dellart. 16 - 5° comma, legge 865/71 lire 156.933= Euro 81.049 - Indennità aggiuntiva per eventuale cessione volontaria ai sensi dellart. 12, 1° comma legge 865/71 lire 78.467= Euro 40.525=
Art. 2
Il Dirigente 2° Dipartimento ing. Mauro Marchisio è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.
I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto possono comunicare allespropriante se intendono accettare lindennità con lavvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata e conseguentemente depositata presso la Direzione Provinciale del Tesoro, Servizio Cassa Deposito e Prestiti di Roma, dando fin dora mandato alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dellordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art. 3
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con lEnte espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dellindennità provvisoria.
Nel caso che larea da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nellipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto allindennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 1.
Art. 4
Allatto della corresponsione dellindennità, anche in caso di cessione volontaria non sarà operata la ritenuta del 20% in quanto le aree oggetto di esproprio non ricadono allinterno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 1444/68, ai sensi dellart. 11 della Legge 413/91.
Art. 5
Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione, deve essere inserito per estratto, a cura e spese del Comune nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia.
Arona, 13 giugno 2000
Il Sindaco
Mario Velati