Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

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Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Legge 3 agosto 1999, n. 265 - Modifica dello Statuto Comunale. Deliberazione n. 3 assunta dal Consiglio Comunale in data 1.2.2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di apportare le seguenti modifiche al vigente Statuto Comunale: All’art. 1, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma:

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

All’art. 2, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma:

6. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

All’art. 6 il secondo comma viene sostituito dal seguente:

2. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con stemma, autorizzato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 07/01/1956, è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dalla Polizia Municipale in alta uniforme.

L’unico comma dell’art. 7 viene sostituito dal seguente:

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

All’art. 8, dopo il comma 1, vengono aggiunti i seguenti commi:

2. L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in

caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

4. La durata della carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

5. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

All’art. 10, dopo il comma 6, vengono aggiunti i seguenti commi:

7. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

8. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo e garanzia viene attribuita alle minoranze.

9. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l’approvazione nella sua prima seduta o, comunque, entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.

10. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

11. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata

12. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione informa palese per alzata di mano.

Il comma 1, dell’art. 11 viene sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, speciali o di indagini sull’attività dell’Amministrazione determinandone il numero e le materie di competenza nonchè commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Il comma 2 dell’art. 12 è sostituito dal seguente:

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dall’assunzione delle dimissioni al protocollo del Comune.

Dopo il comma secondo dell’art. 13 vengono aggiunti i seguenti:

3. I Consiglieri devono giustificare l’assenza dalle sedute del Consiglio Comunale per iscritto al Sindaco.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a n. 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla Legge per la dichiarazione di incompatibilità.

Il comma 1 dell’art. 18 è sostituito dal seguente:

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori corredati dai pareri previsti dalla legge.

Il comma 1 dell’art. 19 è sostituito dal seguente:

1. Alla Giunta Comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbano essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e Servizi.

Al comma 2 dell’art. 19 è aggiunta la seguente lett. m):

m) approva la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Dopo il quarto comma dell’art. 21 viene aggiunto il seguente:

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

L’art. 22 viene sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività dei singoli Assessori con potere di revoca degli stessi;

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

g) indice i comizi per i referendum comunali;

h) adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei Responsabili dei Servizi;

i) può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza;

l) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei termini indicati dalla Legge;

m) nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale;

n) conferisce gli incarichi dirigenziali e/o di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

o) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Il Titolo Il è sostituito dal seguente:

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO
COMUNALE

Art. 26
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare, con proprio atto, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato scegliendo “intuitu personae”. Per procedere alla nomina dal momento che il Comune di San Germano Vercellese ha un numero di abitanti inferiore a 15.000, occorre procedere ad una convenzione con altri Comuni sino a giungere complessivamente al suddetto numero di abitanti.

2. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale. In tal caso allo stesso spetta un compenso mensile aggiuntivo di una indennità ad personam concordata.

3. Il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi generali disciplina dettagliatamente i requisiti per la nomina del Direttore Generale, le sue funzioni e trattamento economico e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro.

Art. 27

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativo nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista, dal comma 1 dell’art. 51 - bis della Legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali e ne coordina l’attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del citato art. 51 - bis della legge n. 142/90, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

2. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne dell’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum;

e) attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’Ente;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

CAPO II
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dall’Ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco e le modalità di revoca dell’incarico, la costituzione dei rapporti:

a) per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per il raggiungimento di obiettivi determinati;

b) eventuale conferimento della responsabilità degli uffici o dei servizi a personale di alta specializzazione con contratto a termine, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90;

c) per incarichi ad esperti di comprovata esperienza mediante contratto di collaborazione professionale.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’ente.

Art. 29

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale

provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell’attuazione del programma politico-amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e di controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 30

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

10. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella

gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 31

Gestione Amministrativa

1. I Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo criteri definiti negli atti di indirizzo.

3. Ai Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco spetta ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto ed eventualmente conferita dal Sindaco.

4. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

5. Nell’ambito dei servizi a cui sono preposti, ì Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco provvedono anche ad esprimere i pareri di regolarità tecnica e contabile ove previsti, all’adozione delle ordinanze ordinarie di natura gestionale, specificate nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché all’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

6. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco e dai funzionari dell’Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

7. Gli atti dei Responsabili dei Servizi incaricati dal Sindaco non diversamente disciplinati, assumono la denominazione di “determinazioni”.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

Art. 32

Copertura assicurativa per particolari responsabilità

1. In favore delle figure professionali, individuate quali Responsabili degli Uffici e dei Servizi, l’Amministrazione potrà stipulare, con oneri a carico dell’Ente, adeguata polizza assicurativa al fine di garantire il proprio personale dal rischio delle ripercussioni negative che potrebbero derivare dall’eventuale risarcimento del danno, in considerazione dell’autonomia decisionale e gestionale loro attribuita e la conseguente responsabilità funzionale e operativa.

Art. 33

Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

1. La Giunta Comunale provvederà all’istituzione dell’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, di cui all’art. 12 bis del D.Lgs. 3.3.1993, n. 29 aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80.

2. E’ ammessa la facoltà di avvalersi degli Uffici istituiti presso altre

pubbliche Amministrazioni Locali mediante convenzione ai sensi dell’art. 24 della Legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 34

Nucleo di valutazione

1. Per l’esecuzione dei controlli interni e la valutazione dei Responsabili dei Servizi, in conformità al principi contenuti nel D.Lgs. 30.7.1999, n. 286, verrà istituito un apposito Nucleo di Valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione è formato con atto del Sindaco ed ha durata pari a quella del mandato elettivo.

3. La composizione, le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione saranno disciplinati nell’ambito del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Generali.

4. Il Comune può istituire il Nucleo di Valutazione in forma associata con altre pubbliche Amministrazioni Locali, previa approvazione di specifica convenzione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 8.6.1990, n. 142.

L’art. 42 è sostituito dal seguente:

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti Locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

L’art. 50, primo comma, è sostituito dal seguente:

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Il comma 1 dell’art. 66 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, ove non di competenza dei Responsabili dei Servizi.

Il primo comma dell’art. 67 è sostituito dal seguente:

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.