Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

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Comune di Mondovì (Cuneo)

Statuto comunale. Adeguamento alla normativa sopravvenuta nel testo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/04/2000 e favorevolmente esaminato dal Co.Re.Co. il 3/5/2000

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Autonomia - Sussidiarietà

1. Il Comune di Mondovì è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. E’ titolare, inoltre, di autonomia impositiva e finanziaria che esercita nell’ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L’ordinamento del Comune e l’esercizio delle sue funzioni sono regolati dal presente Statuto, nell’ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi dello Stato.

3. In attesa del riconoscimento di una reale autonomia fiscale e legislativa, il Comune esercita funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Tali funzioni possono anche essere svolte attraverso attività esercitabili, purchè in modo adeguato ed efficiente, dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, riconoscendo alla pace valore fondamentale per tutti i livelli di convivenza.

2. Il Comune, facendo propri i principi contenuti nell’art. 3 della Costituzione, riconosce e garantisce la pari dignità sociale dei cittadini ed opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà ed uguaglianza di ogni persona.

3. A tal fine il Comune attribuisce valore prioritario agli interventi a favore dei cittadini privi di beni essenziali.

4. Il Comune riconosce il valore della famiglia come società naturale per la crescita personale, sociale e civile dell’uomo; ne tutela la formazione e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose e monoreddito.

Art. 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute incentivando la prevenzione e ponendo in atto idonei strumenti per renderlo effettivo. Particolare riguardo verrà posto nei confronti della salubrità dell’ambiente, del posto di lavoro, della tutela della maternità, dell’infanzia e della terza età.

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ai disabili, ai minori ed agli anziani, ai quali riconosce il merito per aver contribuito allo sviluppo socio-economico e culturale dell’attuale tessuto sociale.

Art. 5
Sicurezza dei cittadini

1. Il Comune riconosce nella sicurezza dei cittadini un valore primario da garantire e tutelare in tutte le possibili forme, con iniziative e provvedimenti volti a mantenere elevato il livello di sicurezza dei cittadini.

Art. 6
Tutela dei patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune riconosce nell’ambiente, inteso nell’accezione più ampia del termine, un valore assolutamente primario e adotta le misure necessarie per la difesa del paesaggio, del suolo e del sottosuolo e per la eliminazione delle cause di inquinamento e di degrado.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7
Promozione della cultura, dello sport
e del turismo sociale

1. Il Comune promuove la cultura in tutte le sue espressioni e ne favorisce lo sviluppo; tutela e valorizza il patrimonio culturale, quale testimonianza della civiltà locale e inestimabile ricchezza, tramandato dalle passate generazioni. A tal fine particolare attenzione verrà posta per la salvaguardia delle figure storiche locali. Vengono salvaguardate tutte le espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Si promuovono iniziative volte allo sviluppo e all’affermazione della lingua piemontese e delle lingue minoritarie storicamente presenti.

2. Incoraggia e favorisce lo sport, specie quello promozionale, ed il turismo sociale e giovanile, anche mediante la valorizzazione delle risorse locali, ponendo sempre un’attenzione particolare ai residenti sul territorio monregalese.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne agevola l’accesso ad Enti ed associazioni, in particolare a quelle giovanili ed a quelle senza fine di lucro, nonchè ai singoli cittadini.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, associazioni e cittadini alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari fini di carattere sociale.

Art. 8
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e convenzionata, al fine di favorire l’attuazione del diritto dell’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle esigenze abitative, lavorative, sociali, assistenziali, sanitarie, scolastiche e turistiche.

4. Predispone idonei piani di intervento da attivarsi in caso di pubbliche calamità, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, valorizzando e sollecitando forme locali di volontariato.

Art. 9
Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove, nell’ambito delle sue competenze, lo sviluppo economico della comunità monregalese, l’insediamento ed il potenziamento dei servizi, favorendo l’incremento dell’agricoltura, del commercio, dell’industria e dell’artigianato con particolare riguardo alle attività tradizionali locali.

2. Riconosce nell’ambiente un fattore importante di sviluppo economico. Adotta iniziative atte ad agevolare l’associazionismo, anche al fine di consentire la più vasta collocazione dei prodotti e la più equa remunerazione del lavoro.

3. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 10
Programmazione economico-sociale e pianificazione territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione economica sociale e della pianificazione territoriale.

2. Per piani e programmi propri, dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede a consultare, per i singoli obiettivi, le forze sociali, i lavoratori e le associazioni di categoria, le formazioni economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 11
Partecipazione, informazione e cooperazione

1. Il Comune assicura l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione, dagli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e nelle modalità e forme di cui al successivo Capo II del Titolo III.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e, oltre a quanto stabilito dai successivi articoli 48 e 49, si avvale a tal fine di mezzi e strumenti idonei, anche organizzando incontri, convegni e consultazioni.

3. Favorisce un efficiente esercizio dei servizi comunali, attuando opportune forme di cooperazione con altri Comuni ed Enti sovracomunali.

Art. 12
Pari opportunità

1. Il Comune cura l’adozione di iniziative idonee atte a promuovere, nell’organizzazione del lavoro, la pari opportunità tra i due sessi.

2. Promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli altri organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Consorzi, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II
FUNZIONI ED ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 13
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Sono altresì organi del Comune il Segretario Generale, i dirigenti ed il Collegio dei Revisori.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Poteri - Autonomia

1. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo modalità e forme stabilite dal relativo regolamento.

3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

4. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 15
Prima adunanza

1. Il Sindaco neo eletto convoca, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, la prima adunanza del Consiglio comunale da tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell’Assemblea. E’ Consigliere Anziano colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

3. Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

4. Il Consiglio comunale procede alla convalida del Sindaco e degli altri Consiglieri ed alle eventuali surrogazioni di questi ultimi, nonchè alla elezione del suo Presidente. Successivamente il Sindaco comunica la composizione della Giunta.

Art. 16
Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dall’Assemblea fra i propri membri, ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sfiducia, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.

4. Qualora il Presidente sia assente o debba essere rieletto la presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere Anziano.

Art. 17
Programma di governo

1. Durante la prima seduta del Consiglio il Sindaco presenta le linee programmatiche dei progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Ogni consigliere può intervenire nella loro definizione proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

2. Il Consiglio controlla annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale che, nel relativo atto deliberativo, devono essere espressamente dichiarati coerenti con dette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’avvenuta attuazione del programma avviene ogni anno in sede di approvazione del conto consuntivo (per l’attività svolta nell’anno precedente) ed in sede di accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio (per l’attività svolta in corso d’anno).

4. Al termine del suo mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo.

Art. 21
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, a cui è garantita la partecipazione di tutti i gruppi; esse assumono le proprie determinazioni mediante voto plurimo rappresentativo del numero dei Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme per la costituzione ed il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed aziende dipendenti. Possono altresì avvalersi, secondo criteri previsti dal regolamento, di esperti esterni che partecipano alle sedute senza diritto dì voto, e proporre al Consiglio comunale consultazioni pubbliche.

5. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri non commissari hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. Il regolamento indica le materie nelle quali il parere delle commissioni è obbligatorio.

Art. 22
Commissioni speciali, d’indagine,
di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali incaricate di eseguire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune. In dette commissioni è garantita la partecipazione di tutti i gruppi ed esse assumono le proprie determinazioni mediante voto plurimo rappresentativo del numero di Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.

2. Il Consiglio può, inoltre, istituire al proprio interno e con le garanzie di partecipazione di cui al 1° comma, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine, di garanzia o di controllo sull’attività dell’amministrazione, alle quali i titolari degli uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, senza vincolo di segreto d’ufficio. La presidenza di dette commissioni è riservata ad un consigliere di opposizione, da eleggersi secondo modalità fissate dal regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle commissioni speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

3. La composizione, i poteri, le modalità di funzionamento, gli ambiti e gli obiettivi delle predette commissioni sono disciplinati da apposito regolamento e dalla deliberazione consiliare istitutiva.

Art. 23
Commissioni comunali

1. Il Consiglio, su argomenti di particolare interesse collettivo, può istituire Commissioni comunali consultive.

2. Le Commissioni hanno carattere consultivo per istruire, proporre ed analizzare argomenti dei singoli settori di competenza.

3. Le Commissioni sono composte da rappresentanti designati dai gruppi tra cittadini aventi i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

4. Il funzionamento delle Commissioni è stabilito dal regolamento.

Art. 24
Regolamento del Consiglio

1. Nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Con la stessa maggioranza sono approvate le relative modifiche.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

* Modalità e termini di convocazione

* Tipologia delle sedute

* Modalità di presentazione, discussione e votazione delle proposte

* Quorum strutturale e funzionale

* Modalità attraverso cui fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziare

nel rispetto dei seguenti principi:

a) congruità del termine di consegna degli avvisi di convocazione, salvo i casi d’urgenza

b) adeguata e preventiva informazione ai consiglieri degli argomenti inseriti all’o.d.g.

c) validità della seduta con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in prima convocazione e di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in seconda convocazione

d) fissazione, per ogni seduta, di un periodo di tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni

e) previsione di un tempo massimo per gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto

f) esclusione del diritto di voto in capo al Vice Sindaco quando partecipa alle riunioni in luogo del Sindaco

g) attribuzione di risorse finanziarie sulla base di apposito programma di P.E.G.

Art. 25
Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale è rappresentante dell’intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. La legge regola l’elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il loro numero ed il loro status giuridico.

Art. 26
Doveri del Consigliere - Decadenza-
Divieti di incarichi e consulenze

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.

2. Il Consigliere che non sia presente alla discussione di almeno la metà, arrotondata per eccesso, degli argomenti posti all’o.d.g. del decreto di convocazione del Consiglio e delle commissioni non avrà diritto a percepire il gettone di presenza di cui all’art. 23 della L. 265/99.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto la sua assenza dalla seduta di Consiglio. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo, dà inizio al procedimento per la dichiarazione della sua decadenza da Consigliere. A tal fine, il Presidente del Consiglio comunica all’interessato l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 invitandolo a far pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell’avviso, eventuali giustificazioni scritte. Trascorso quest’ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta di decadenza e delibera al riguardo tenuto conto delle eventuali giustificazioni presentate dall’interessato. Copia di detta deliberazione è notificata all’interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Mondovì presso il quale gli saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.

5. Il Consigliere non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

Art. 27
Diritti del Consigliere

1. Il Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, altre istanze di sindacato ispettivo e mozioni.

2. Quando l’interrogante o l’istante richiede espressamente una risposta scritta, il Sindaco o un Assessore all’uopo delegato rispondono entro 30 giorni. In tal caso l’interrogazione non viene iscritta all’ordine del giorno dei Consiglio.

3. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

4. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

5. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Ha diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l’attività della conferenza dei “Capi gruppo” di cui al precedente art. 20.

Art. 28
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate al Consiglio comunale mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente e devono essere assunte al protocollo nell’ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante dal protocollo; non si fa luogo a surrogazione qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 39 - 1° comma - lett. B) numero 2 della legge 142/90.

CAPO II
LA GIUNTA MUNICIPALE

Sezione I
Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 30
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di sette Assessori nominati dal Sindaco fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

3. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista, secondo quanto dispone il precedente art. 29.

Art. 31
Nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 32
Ineleggibilità e incompatibilità
alla carica di Assessore - Divieti

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco, né gli stessi possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

4. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

5. Essi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o del proprio coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

6. Gli Assessori con delega in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Mondovì.

Art. 33
Durata in carica - Surrogazioni

1. Gli Assessori rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco, fatto salvo quanto previsto negli artt. 38, 39 e 42.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, il quale sostituisce il Sindaco anche in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi della legge.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvisoriamente ne assume le funzioni o le attribuisce ad altro Assessore e procede alla nomina del o dei sostituti comunicandola al Consiglio nella prima seduta successiva.

6. Nell’ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, le sue funzioni sono assunte interinalmente dal Sindaco o da altro Assessore da questo designato.

Sezione II
Attribuzioni - Funzionamento

Art. 34
Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Gli Assessori sono di norma preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, raggruppati per quanto possibile secondo criteri di omogeneità.

3. Gli Assessori sono responsabili nei confronti del Sindaco, collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

4. Le attribuzioni ai singoli Assessori sono conferite dal Sindaco all’atto della nomina.

5. Con la stessa modalità sono conferite ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco come previsto dall’art. 33, 3° comma del presente Statuto. In mancanza del Sindaco e del Vice-Sindaco ne fa le veci l’Assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti 4° e 5° comma possono essere modificate con formale atto del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 36
Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Nei casi di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l’obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati secondo le norme del codice di procedura civile almeno 5 giorni prima della seduta in cui verrà discussa.

6. Se il Presidente dei Consiglio non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto ai sensi dell’art. 36, 4’ comma della legge 142/90.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alla discussione.

8. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 39
Cessazione e revoca degli Assessori

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di uno o più Assessori si applicano le disposizioni dell’art. 33, 5° comma dello Statuto.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con contestuale nomina del o dei sostituti. Della revoca e nomina il Sindaco deve dare comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta successiva.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 40
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, contestualmente all’elezione del Consiglio comunale, di cui è membro.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, la sua durata in carica ed il suo status giuridico sono stabiliti dalla legge. Il Sindaco non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla carica stessa. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi ed 1 giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 41
Competenze

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale ed il legale rappresentante del Comune.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Il Sindaco, in qualità di capo dell’amministrazione comunale:

a) Nomina e revoca gli Assessori;

b) Convoca e presiede la Giunta comunale, fissando l’ordine del giorno delle adunanze;

c) al fine di attuare il programma di governo dell’ente, assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti;

e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

g) nomina i componenti esperti delle commissioni di concorso per l’assunzione di personale;

h) sceglie i componenti esperti delle commissioni di appalto-concorso e di gara in genere in caso di inadempienza dei soggetti competenti a proporre le rose di candidati;

i) indice i referendum comunali;

j) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

k) autorizza l’introduzione o la resistenza ad azioni giudiziarie, qualunque sia la magistratura adita ed il grado di giudizio;

l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142/90;

n) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio del Comune, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

p) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 42
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dallo loro presentazioni o dal loro annuncio diretto in Consiglio. In tal caso la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco, che produce i diversi effetti previsti dal precedente art. 33, deve essere accertato da una commissione di 3 persone nominate dal Consiglio Comunale, al di fuori del proprio seno, tra soggetti esperti in relazione al motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i capi gruppo consiliari.

4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della nomina, consegna al Presidente del Consiglio la sua relazione.

5. Nei successivi 10 giorni il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa sua determinazione.

Art. 44
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi e dai dirigenti del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, nonché dai soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento e in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7/8/1990 n. 241.

2. Il regolamento disciplina altresì l’esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11, 2’ comma del presente Statuto, ed al fine dì assicurare il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui l’amministrazione comunale è in possesso, la Giunta comunale individua idoneo ufficio comunale presso il quale sono fornite le notizie relative all’attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

CAPO II
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 45
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, con particolare riguardo alla gestione dei servizi a domanda individuale.

2. A tal fine istituisce consulte permanenti concernenti singoli rami o aspetti della vita sociale e culturale cittadina, ed eventuali altre a carattere straordinario e temporaneo, che il Consiglio comunale ritenga opportuno formare. I provvedimenti di rilevante intervento in campo sociale da proporre al Consiglio comunale, devono essere preceduti dalla richiesta del preventivo motivato parere della consulta competente in materia.

3. Il Comune può altresì promuovere l’istituzione di una consulta dei cittadini stranieri residenti per favorire il rapporto sociale e di crescita culturale delle diverse etnie residenti.

4. Un apposito regolamento fornirà la disciplina relativa all’individuazione dei componenti delle consulte, determinerà le specifiche competenze di ciascuna, individuerà eventuali ulteriori requisiti richiesti per entrare a farne parte e fisserà le norme cui esse devono attenersi nello svolgimento delle loro attività.

5. La partecipazione alle sedute delle consulte non dà diritto all’indennità di presenza.

Art. 46
Consultazioni

1. Il Comune, prima dell’approvazione degli atti di programmazione a carattere generale, può provvedere a consultare le organizzazioni sindacali, le associazioni e gli ordini professionali e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria prima dell’approvazione del bilancio, del piano regolatore generale e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 47
Diritto di petizione

1. I cittadini italiani, aventi diritto al voto, residenti nel Comune o ivi esercitanti attività economica o professionale, possono, singolarmente o in forma associata, formulare istanze e petizioni dirette alla tutela degli interessi collettivi.

2. A pena di improcedibilità le istanze e petizioni debbono essere sottoscritte, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di cittadini, così come indicati nel suesteso 1° comma, non inferiore ad 1/40 della popolazione residente all’ultimo censimento.

3. La commissione consiliare permanente competente per materia verifica entro trenta giorni dalla presentazione l’ammissibilità formale delle istanze e petizioni sotto il profilo della materia, del contenuto pubblicistico e dell’osservanza della vigente normativa.

4. Se le istanze e le petizioni verranno giudicate ammissibili dovranno essere sottoposte, nei successivi sessanta giorni, all’esame e alle determinazioni della Giunta o del Consiglio comunale con iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno.

5. Le decisioni in merito assunte con formale atto deliberativo della Giunta o del Consiglio comunale, verranno comunicate per iscritto al primo firmatario.

Art. 48
Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 46, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, entro trenta giorni.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art. 52
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenirvi, nonché ai soggetti, purchè individuati o facilmente individuabili, che dal provvedimento finale possano ricevere un pregiudizio.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 53
Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. Il Comune, gli Enti ed aziende dipendenti danno notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati :

a- l’ufficio ed il funzionario responsabile;

b- l’oggetto del procedimento;

c- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’amministrazione stessa.

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241, il Comune si dota di apposito regolamento disciplinante i tempi e le regole dei procedimenti amministrativi.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 54
Istituzione, attribuzioni

1. Può essere istituito l’ufficio del difensore civico, eventualmente anche a livello intercomunale.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini ovvero di Enti pubblici o privati e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale e gli Enti ed aziende dipendenti, nonché esercitare eventuali altre funzioni attribuite dalla legge.

3. Il difensore civico agisce anche d’ufficio segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa con la questione trattata.

Art. 55
Nomina

1. La facoltà di nomina del difensore civico deve essere esercitata dal Consiglio comunale entro 90 giorni dal suo insediamento; la nomina avviene a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

Art. 57
Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta. Decade nel caso si presenti candidato a elezioni per le cariche di cui al 2° comma, lettera b) del precedente articolo.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorsi 10 giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza.

3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi con l’esercizio delle due funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

CAPO I
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 61
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Le strutture di massima dimensione del Comune sono individuate nel Dipartimento e nel Servizio autonomo, raggruppanti materie e funzioni per quanto possibile omogenee.

Art. 62
Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.

2. E’ riservata alla legge nonché ai regolamenti da essa previsti, la disciplina dell’accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare:

* la dotazione organica del personale che è costantemente aggiornata in relazione alle mutevoli esigenze organizzative e gestionali dell’Ente, nonché alle diverse competenze e funzioni del Comune;

* le procedure per l’assunzione del personale;

* l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

* le attribuzioni al Segretario Generale, al direttore generale (qualora nominato) ed ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 63
Segretario generale

1. Il Comune ha un Segretario generale titolare, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Egli dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. Le attribuzioni del Segretario generale, nonché i rapporti ed il coordinamento dello stesso con i dirigenti e con il Direttore generale, qualora nominato, sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 65
Compiti del direttore generale e dei dirigenti

1. Le attribuzioni del direttore generale, qualora nominato, e dei dirigenti, nonché i rapporti ed il coordinamento tra gli stessi ed il Segretario generale sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I preposti a ciascun Dipartimento o Servizio autonomo sono direttamente responsabili dell’attuazione dei fini e dei programmi fissati dall’amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi da loro diretti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

3. Nell’organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, essi agiscono in piena autonomia tecnica, decisionale e direzionale.

4. Spettano loro tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino ad altri organi del Comune.

Art. 66
Contratti a termine

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il procedimento per la conclusione di detti contratti.

Art. 67
Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati, il Comune può avvalersi, mediante convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

Art. 68
Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio

1. Per servizi pubblici comunali si intendono quelli che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici comunali sono esercitati, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie, secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge.

3. Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla legge, il Comune è tenuto ad assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità del servizio pubblico.

4. Il Comune riconosce nel superamento delle gestioni in economia la migliore condizione per assicurare autonomia economica e finanziaria alla gestione dei servizi pubblici, raggiungendo contemporaneamente l’obiettivo di aumentare in efficacia ed efficienza l’azione amministrativa.

TITOLO V
FORME DI COOPERAZIONE, CONFERENZE
DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA,
CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA’

Art. 69
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con la Provincia e con altri Comuni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire lo scopo, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i diritti e doveri reciproci ed i rapporti finanziari.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli enti contraenti, ai quali viene affidato l’esercizio di pubbliche funzioni in luogo degli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni a favore di uno degli enti contraenti che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 71
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera, intervento o programma di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma; ciò al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90.

Art. 74
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio di funzioni il Comune può costituire un consorzio con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 23 della legge 142/90, in quanto applicabili.

2. A tal fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi del precedente art. 69, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione e lo statuto devono, quanto al loro contenuto obbligatorio, conformarsi al disposto dell’art 25 della legge 142/90.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
FINANZA COMUNALE

Art. 77
Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria che esercita nell’ambito del presente Statuto, di propri regolamenti autonomi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell’esercizio dell’autonomia impositiva, il Comune si ispira a criteri di equità e giustizia tenendo conto, in particolare, delle esigenze di quelle categorie di persone che si trovano in stato di maggior bisogno. Le tasse e tariffe devono essere commisurate all’entità della spesa cui sono afferenti.

3. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria autonomia impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l’efficace impiego dì tali mezzi.

Art. 78
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni comunali, mobili ed immobili, sono redatti dettagliati inventari, che devono essere costantemente aggiornati. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso dietro corresponsione di canoni, la cui tariffa è fissata dalla Giunta Comunale. I beni patrimoniali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta comunale per i mobili, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario fare fronte, con il ricavato, ad esigenze dell’ente.

CAPO II
CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

Art. 80
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed agli altri atti che lo corredano: relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto in termini di competenza ed osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, viene redatto dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 81
Programmazione dei lavori pubblici

1. Nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dagli articoli 14 della legge 109/1994 e 14 del D. Lgs. 77/95 e loro successive modificazioni ed integrazioni, il Comune predispone ed approva un programma triennale di lavori pubblici, aggiornandolo annualmente, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno.

Art. 82
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni sull’efficacia dell’azione condotta e sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge.

CAPO III
CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 84
Collegio dei revisori

1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal collegio dei revisori.

2. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio, nonchè il compenso e le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

3. In caso di morte o di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa di un membro del collegio, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.

4. Il revisore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

Art. 85
Compiti del collegio

1. Il collegio dei revisori, secondo le norme stabilite dalla legge ed in conformità al presente Statuto ed al regolamento di contabilità, svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tale fine il collegio dei revisori :

a- esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e dei rendiconti;

b- redige la relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

c- ha diritto di accedere agli atti e documenti dell’ente e può richiedere altre specifiche notizie afferenti alla regolarità contabile e finanziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento;

d- presta assistenza al Consiglio comunale in occasione dell’esame e dell’approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti;

e- presta assistenza alla Giunta comunale, ogni qualvolta ne sia convocato, per fornire consulenza tecnica in materia economico-finanziaria;

f- collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, il quale, a tal fine, può richiedere che il collegio dei revisori esprima pareri su problematiche specifiche in materia economico-finanziaria, o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari;

g- deve riferire al Consiglio comunale in caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione.

Art. 87
Controllo di gestione ed altri controlli interni

1. Il controllo di gestione è diretto alla misurazione dell’attività gestionale; esso mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati.

2. Il controllo di gestione, affidato ad un’apposita struttura interna, supporta i dirigenti nell’analisi economico-finanziaria al fine di rendere la loro attività gestionale rispondente ai predetti canoni di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione agli organi di governo del Comune.

4. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce più compiutamente modalità e termini del controllo di gestione, introducendo e disciplinando anche altre forme di controllo interno ai sensi del D. Lgs. 286/1999, ferma restando la distinzione tra controlli collaborativi e controlli repressivi che, per i diversi ambiti di intervento, ruoli e funzioni, devono essere affidati a strutture distinte ed autonome tra di loro.

CAPO IV
ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL COMUNE

Art. 88
I contratti

1. Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, mediante stipulazione di contratti preceduti dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa; sono fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.

3. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’individuazione delle soluzioni, rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.

TITOLO VII
INTERPRETAZIONE E REVISIONE
DELLO STATUTO - NORME TRANSITORIE

Art. 91
Norme transitorie

1. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e statutarie.

2. Il Consiglio o la Giunta comunale deliberano i regolamenti di cui al 1° comma entro il termine massimo di due anni dall’entrata in vigore dello Statuto, dando precedenza all’aggiornamento del regolamento per il funzionamento del Consiglio che dovrà esser approvato entro tre mesi dall’approvazione del presente Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.