Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 26 aprile 2000, n. 447

Comune di Bardonecchia (TO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amm.va novantanovennale, con relativa costituz. di servitù di passaggio, a favore della Sig.ra Rita Danne, della porzione di mq. 137 del terreno comunale gravato da uso civico distinto a NCT del Comune censuario di Millaures con Part. 241-Fg. 7 mapp. 495, per permettere l’accesso a proprietà privata della stessa. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Bardonecchia (TO) a mutare la destinazione d’uso della porzione di mq. 137 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT del Comune censuario di Millaures con la Part. 241 - Fg. 7 mapp. 495, per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di passaggio, alla Sig.ra Rita Danne, per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile, per consentire l’accesso a proprietà privata della stessa;

- che il Comune di Bardonecchia (TO) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, con relativa servitù, che verranno stipulati con la Sig.ra Rita Danne relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l’uso dell’area in argomento;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.lgs. nº 490/99, ex Legge nº 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale nº 20 PRE - P.T. del 30.12.1991, confermata dalla Circolare Regionale nº 3/FOP del 04.03.1997, inoltre, al termine della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio del Territorio di Torino nonchè disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, la Sig.ra Rita Danne dovrà versare al Comune di Bardonecchia (TO), la somma di Lire 265.000 (duecentosessantacinquemila) a titolo di canone annuo per la concessione amministrativa novantanovennale, eventualmente rinnovabile, con relativa costituzione di servitù di passaggio, comprensivo dei mancati redditi derivanti dal non utilizzo dell’uso civico originario da parte della collettività, per l’uso dell’area di mq. 137 necessaria per consentire l’accesso a proprietà privata della stessa;

- il Comune di Bardonecchia (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione della Fraz. di Millaures, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1937, nº 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri