Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 26 aprile 2000, n. 446

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa a terzi, di porzioni di complessivi mq. 17.600, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Part. 1431 Fg. 3 - mapp. 42-47 per coltivazione cava e Fg. 45 mapp. 1-12 per discarica materiale inerte. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni, di complessivi mq. 17.600, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Part. 1431 Fg. 3 mapp. 42-47, per consentire la coltivazione di cave e Fg. 45 mapp. 1-12, per usarli come discarica al servizio delle cave per il deposito di materiale inerte, dandole in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle autorizzazioni regionali e non, che sono o si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto richiesto, con particolare riguardo ai disposti di cui all’art. nº 151 del D.lgs. nº 490/99 oltre, all’impegno formale, da parte del concessionario, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area, a fine concessione, a propria cura e spese secondo un piano di ripristino che dovrà essere approvato dalle competenti autorità;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con la Ditta concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.lgs. nº 490/99, ex Legge nº 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale nº 20 PRE - P.T. del 30.12.1991, confermata dalla Circolare Regionale nº 3/FOP del 04.03.1997, inoltre al termine della concessione, dovranno essere restituite al Comune recuperate, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in base ad un progetto di ripristino, all’approvazione del quale è subordinata la validità della presente autorizzazione, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio del Territorio di Cuneo nonchè disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici e, in particolare, il canone per l’occupazione dell’area, pari a L. 1.874.930 per anno e per ognuna delle quattro cave che verranno aperte sull’area stessa, dovrà essere corrisposto al Comune indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto che invece dovrà venir regolato a parte in ragione di L. 630 per ogni quintale;

- i canoni annui di concessione ed estrazione dovuti al Comune dalla Ditta concessionaria, dovranno essere aggiornati ogni anno con una rivalutazione non inferiore alle variazioni intervenute nell’anno precedente nel costo della vita rilevato dall’ISTAT, in particolare il canone di estrazione potrà essere rivisto in misura anche diversa nel caso che, sempre nell’anno precedente, si siano verificate sensibili e documentate variazioni relativamente al costo di estrazione ed al prezzo di mercato del materiale estratto;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli introiti, inerenti la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, nº 1766 e nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri