Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000
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Codice 10.7
Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione duso,
con concessione amministrativa a terzi, di porzioni di complessivi mq.
17.600, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Part.
1431 Fg. 3 - mapp. 42-47 per coltivazione cava e Fg. 45 mapp. 1-12 per
discarica materiale inerte. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione
duso di porzioni, di complessivi mq. 17.600, dei terreni comunali gravati
da uso civico distinti al NCT Part. 1431 Fg. 3 mapp. 42-47, per consentire
la coltivazione di cave e Fg. 45 mapp. 1-12, per usarli come discarica
al servizio delle cave per il deposito di materiale inerte, dandole in
concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente
rinnovabile;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
delle autorizzazioni regionali e non, che sono o si rendessero necessarie
per la realizzazione di quanto richiesto, con particolare riguardo ai disposti
di cui allart. nº 151 del D.lgs. nº 490/99 oltre, allimpegno formale,
da parte del concessionario, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica
dellarea, a fine concessione, a propria cura e spese secondo un piano
di ripristino che dovrà essere approvato dalle competenti autorità;
- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare allUfficio Usi
Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno
stipulati con la Ditta concessionaria relativamente allistanza in argomento,
dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle
registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente
autorizzazione;
di dare atto che:
- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono
gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno
1927 nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposte ai vincoli
di cui al D.lgs. nº 490/99, ex Legge nº 431/85 nonchè alle direttive regionali
formulate con Circolare Regionale nº 20 PRE - P.T. del 30.12.1991, confermata
dalla Circolare Regionale nº 3/FOP del 04.03.1997, inoltre al termine della
concessione, dovranno essere restituite al Comune recuperate, dal punto
di vista ambientale e paesaggistico, in base ad un progetto di ripristino,
allapprovazione del quale è subordinata la validità della presente autorizzazione,
a cura e spese del concessionario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto ritenuto congruo dallUfficio del Territorio di Cuneo nonchè disposto
dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici e, in particolare,
il canone per loccupazione dellarea, pari a L. 1.874.930 per anno e per
ognuna delle quattro cave che verranno aperte sullarea stessa, dovrà essere
corrisposto al Comune indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto
che invece dovrà venir regolato a parte in ragione di L. 630 per ogni quintale;
- i canoni annui di concessione ed estrazione dovuti al Comune dalla Ditta
concessionaria, dovranno essere aggiornati ogni anno con una rivalutazione
non inferiore alle variazioni intervenute nellanno precedente nel costo
della vita rilevato dallISTAT, in particolare il canone di estrazione
potrà essere rivisto in misura anche diversa nel caso che, sempre nellanno
precedente, si siano verificate sensibili e documentate variazioni relativamente
al costo di estrazione ed al prezzo di mercato del materiale estratto;
- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli introiti,
inerenti la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di
interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della Legge
16 giugno 1927, nº 1766 e nelleventuale attesa, investirli in titoli del
debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione
Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa
Amministrazione, come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 26 aprile 2000, n. 446
Maria Grazia Ferreri