Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 19 aprile 2000, n. 438

Comune di Masera (VCO). Mutam. temporaneo di destinaz. d’uso, con concess. amm.va novantanovennale, con relativa costituz. di servitù di passaggio, a favore della Soc. “SNAM S.p.A.” di parte dei terreni com.li gravati da u. c. distinti al NCT Fg. 27 mapp. 239-234-138-139-214-160, per attraversam. metanodotto SNAM, tratto “Passo Gries-Mortara” per ml. 1.780, con fascia di rispetto di compl. mq. 64.370. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Masera (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 27 mapp. 239-234-138-139-214-160, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di passaggio, alla Soc. “SNAM S.p.A.”, per un periodo di anni 99 (novantanove) eventualmente rinnovabile, per permettere l’attraversamento al metanodotto SNAM, tratto “Passo Gries-Mortara” per ml. 1.780, con relativa fascia di rispetto di complessivi mq. 64.370;

- che il Comune di Masera (VCO) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione con relativa servitù, che verranno stipulati con la società concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l’uso delle aree in argomento, con particolare riguardo ai disposti dell’art. 151 del D.lgs. nº 490/99 ed alla condizione posta dal Commissario per il Riordinamento degli Usi Civici e, più precisamente, che il metanodotto venga eseguito, per quanto possibile, interrato;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.lgs. nº 490/99, ex Legge nº 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale nº 20 PRE - P.T. del 30.12.1991, confermata dalla Circolare Regionale nº 3/FOP del 4.03.1997, inoltre, al termine della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, con rimozione dell’opera, se sarà richiesto, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto accettabile dall’Ufficio del Territorio di Novara nonchè disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, la Ditta concessionaria dovrà versare al Comune di Masera (VCO), la somma di L. 44.500.000 (quarantaquattromilioni cinquecentomila) a titolo di canone complessivo, anticipato in unica soluzione, per la concessione amministrativa novantanovennale, eventualmente rinnovabile, con relativa costituzione di servitù di passaggio per il metanodotto, comprensivo dei mancati redditi per il Non utilizzo dell’uso civico originario, inerente l’area occupata dall’opera di ml. 1.780 e della relativa fascia di rispetto di complessivi mq. 64.370;

- il Comune di Masera (VCO) dovrà destinare l’importo percepito in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse regionale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, nº 1766 e, nell’eventuale attesa, investirlo in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarlo al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri