Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000
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Codice 10.7
Comune di Masera (VCO). Mutam. temporaneo di destinaz. duso, con concess.
amm.va novantanovennale, con relativa costituz. di servitù di passaggio,
a favore della Soc. SNAM S.p.A. di parte dei terreni com.li gravati da
u. c. distinti al NCT Fg. 27 mapp. 239-234-138-139-214-160, per attraversam.
metanodotto SNAM, tratto Passo Gries-Mortara per ml. 1.780, con fascia
di rispetto di compl. mq. 64.370. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Masera (VCO) a mutare la destinazione duso
di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT
Fg. 27 mapp. 239-234-138-139-214-160, per darle in concessione amministrativa,
con relativa costituzione di servitù di passaggio, alla Soc. SNAM S.p.A.,
per un periodo di anni 99 (novantanove) eventualmente rinnovabile, per
permettere lattraversamento al metanodotto SNAM, tratto Passo Gries-Mortara
per ml. 1.780, con relativa fascia di rispetto di complessivi mq. 64.370;
- che il Comune di Masera (VCO) dovrà inviare allufficio Usi Civici della
Regione Piemonte copia degli atti di concessione con relativa servitù,
che verranno stipulati con la società concessionaria relativamente allistanza
in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo
delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla
presente autorizzazione;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
delle ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi
necessarie per luso delle aree in argomento, con particolare riguardo
ai disposti dellart. 151 del D.lgs. nº 490/99 ed alla condizione posta
dal Commissario per il Riordinamento degli Usi Civici e, più precisamente,
che il metanodotto venga eseguito, per quanto possibile, interrato;
di dare atto che:
- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono
gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno
1927, nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposte ai vincoli
di cui al D.lgs. nº 490/99, ex Legge nº 431/85 nonchè alle direttive regionali
formulate con Circolare Regionale nº 20 PRE - P.T. del 30.12.1991, confermata
dalla Circolare Regionale nº 3/FOP del 4.03.1997, inoltre, al termine della
concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al
Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale,
con rimozione dellopera, se sarà richiesto, secondo le prescrizioni delle
competenti autorità, a cura e spese del concessionario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto ritenuto accettabile dallUfficio del Territorio di Novara nonchè
disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della
Regione Piemonte e, più precisamente, la Ditta concessionaria dovrà versare
al Comune di Masera (VCO), la somma di L. 44.500.000 (quarantaquattromilioni
cinquecentomila) a titolo di canone complessivo, anticipato in unica soluzione,
per la concessione amministrativa novantanovennale, eventualmente rinnovabile,
con relativa costituzione di servitù di passaggio per il metanodotto, comprensivo
dei mancati redditi per il Non utilizzo delluso civico originario, inerente
larea occupata dallopera di ml. 1.780 e della relativa fascia di rispetto
di complessivi mq. 64.370;
- il Comune di Masera (VCO) dovrà destinare limporto percepito in virtù
della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse
regionale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della legge 16 giugno
1927, nº 1766 e, nelleventuale attesa, investirlo in titoli del debito
pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte
per utilizzarlo al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 19 aprile 2000, n. 438
Maria Grazia Ferreri