Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 2 - 174

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Oleggio (NO). Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente dei Comuni di, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico e Oleggio, interessante unicamente il Comune di Oleggio, in provincia di novara, e dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 23 in data 22.5.1998 e successivamente modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 54 in data 11.10.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento in data 2.5.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune di Oleggio, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 23 in data 22.5.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione, comprensiva dell’individuazione delle variazioni cartografiche

- Tav.0 - Legenda

- Tav.3.C1 - Azzonamento, in scala 1:5000

- Tav.3.C2 - Azzonamento, in scala 1:5000

- Tav.3.C3 - Azzonamento, in scala 1:5000

- Tav.4.3 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.4 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.5 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.6 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.7 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.8 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.9 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.10 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.11 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.12 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.5.3 - Azzonamento, in scala 1:1000

- Elab. - Relazione geologico-tecnica (analisi geologica di alcuni siti in territorio di Oleggio)

- Tav. - Carta geologica, in scala 1:10000

- deliberazione consiliare n. 54 in data 11.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione di controdeduzioni alle osservazioni della Regione

- Elab - allegati alla Relazione di controdeduzioni alle osservazioni della Regione

- Tav. - Legenda

- Tav.3.C1 - Azzonamento, in scala 1:5000

- Tav.3.C2 - Azzonamento, in scala 1:5000

- Tav.3.C3 - Azzonamento, in scala 1:5000

- Tav.4.3 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.4 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.5 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.6 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.7 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.8 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.9 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.10 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.11 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.4.12 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav.5.3 - Azzonamento, in scala 1:1000

- Elab. - Relazione geologica (Relazione 1)

- Elab. - Schede di analisi del reticolato idrografico minore (All. 1)

- Elab. - Schede monografiche degli interventi (All. 2)

- Tav.1 - Carta geomorfologica con elementi geolitologici, in scala 1:10000

- Tav.2 - Carta geoidrologica, in scala 1:10000

- Tav.3 - Sezione idrogeologica, in scala 1:10000/1:1000

- Tav.4 - carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore, in scala 1:10000

- Tav.5 - Carta dell’acclività, in scala 1:10000

- Tav.6 - Carta litotecnica, in scala 1:10000

- Tav.7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.8/A - Carta della zonizzazione geologico-tecnica, in scala 1:5000

- Tav.8/B - Carta della zonizzazione geologico-tecnica, in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”

Cartografia (Elaborati di variante)

tav. n. 4.7

- eliminare l’area residenziale B2 di cui all’intervento n. 40, prevista in località Cascina Cammandina.

tav. n. 4.9

- eliminare l’area residenziale C1 afferente l’intervento n. 96 prossimo alla Cascina Speroni.

tav. n. 4.11

- eliminare l’area produttiva D1 interessata dall’intervento n. 125.

tav. n. 4.12

- eliminare l’area residenziale C1 posta in prossimità dell’ambito produttivo D2, oggetto dell’intervento n. 168.

Normativa (Elaborato vigente)

art. 29

- aggiungere in calce all’articolato la seguente disposizione: “3. L’area residenziale B2, codificata con il n. 37 dalla variante n. 4 è inidonea ad ospitare ulteriori nuovi insediamenti in quanto interessata da problematicità idrologiche (Rio, Guandra)”.

art. 30

- introdurre le seguenti disposizioni finali: “5. L’area contrassegnata con il simbolo O è destinata in particolare ad impianti commerciali ed artigianali compatibili, con  S.U.L. non superiore a 1 mq/mq di superficie fondiaria ed un massimo di 2 piani fuori terra. L’abitazione residenziale è consentita nei limiti previsti nel precedente comma. I parcheggi pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere uguali all’80% della superficie lorda di vendita ed esposizione e la distanza minima dalla Strada Provinciale è fissata in m. 10,00. Si richiamano i disposti di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 ed alla D.R.C. n. 563/13414 del 29. 10.’99.

6. Gli interventi edificatori nella zona C1 a sud-ovest della frazione Fornaci e nella zona C1 adiacente l’area a verde privato vincolato (VPV) convenzionato ad uso pubblico, relativi a settori prossimi alle scarpate esistenti lungo la strada, dovranno prevedere una adeguata fascia di arretramento ed il consolidamento delle scarpate stesse. Gli interventi nelle zone C1 contrassegnate con i nn. 30 e 31 nella Variante n. 4 sono assoggettati a preliminari indagini geologico tecniche interessando ambiti ad edificabilità condizionata".

art. 34

- aggiungere le ulteriori prescrizioni che recitano:

“12. L’intervento tra via Gallarate e via Canapi contraddistinto con il simbolo O è finalizzato all’erogazione del carburante. Sono consentite le attività connesse quali autolavaggio, riparazione autoveicoli, vendita pezzi di ricambio e abitazione per il proprietario o custode con volumetria massima di 400,00 mc.

13. L’intervento contrassegnato con il simbolo O è finalizzato all’attività di deposito d’inerti, in particolare ciottoli. Non è consentita alcuna costruzione di edifici per abitazione o attività e neppure la pavimentazione di aree libere. L’eventuale recinzione dovrà avere le caratteristiche previste per le aree agricole (cfr. precedente art. 24).

14. All’interno del lotto di nuova edificazione ricompreso tra la via Gallarate e la Via Vecchia Ticino dovrà essere mantenuto un adeguato arretramento al fine di evitare negative interferenze con lo scavo esistente che ha funzioni di vasca di decantazione nel terreno di acque bianche.

15. Negli ambiti produttivi posti in adiacenza a contesti a caratterizzazione prettamente residenziale con l’attivazione degli interventi ammessi si dovrà porre in essere una serie di adeguate cautele operative (es.: interposizioni di zone filtro a verde, spazi a servizi etc.) in grado di minimizzare eventuali problemi di conflittualità delle diverse destinazioni d’uso.

Si richiamano altresì le limitazioni d’uso contemplate in altra parte dell’articolato".

art. 46

- inserire quale pt. 3/bis “Piano Territoriale Regionale - Approfondimento Ovest Ticino” il dispositivo che recita: “Il territorio del Comune di Oleggio è ricompreso nel Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest Ticino approvato con D.C.R. n. 417-11196 in data 23.07.’97 che si configura come strumento di pianificazione per l’organizzazione e la disciplina d’uso del suolo a livello regionale, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il P.T.R. Ovest Ticino costituisce quindi quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con lo stesso, nonché quadro  di riferimento per l’attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio. Esso propone forme e modalità per la costruzione di un progetto di sviluppo e di governo territoriale integrato nell’area dell’Ovest Ticino, con l’articolazione di strutture normative e di indirizzo per la sua attuazione, che in parte acquisiscono la necessaria “cogenza” e/o “prevalenza” nei confronti della disciplina d’uso del suolo in essere, in virtù delle prescrizioni di cui al Titolo II delle norme tecniche di attuazione approvate.

Con riferimento alle disposizioni che richiedono immediato e pieno rispetto si precisa che le previsioni di piano devono in fase attuativa essere verificate in termini di coerenza con i contenuti dello strumento di pianificazione sovraordinato in questione. In particolare per quanto concerne le scelte operate dalla Variante n. 4 si precisa che la realizzazione degli interventi nei lotti contrassegnati con i numeri 8, oss. n. 16  porzione restante, 21, 22, 102, 104, 151, 153, 158, 160 e 162 non sarà consentita nei casi in cui a seguito di puntuale verifica essi risultano ricadere in ambito “agricolo inedificabile” di cui all’art. 16 delle N.T.A. del P.T.R. Ovest Ticino.

Devono intendersi altresì assoggettati alla disciplina delle aree “agricole inedificabili” anche i lotti nn. 58, 75, 97 e oss. n. 16 - parte che in occasione delle controdeduzioni comunali alle osservazioni regionali (cfr. D.C. n. 54 del 11.10.’99) sono state ricondotte a destinazione agricola".

- introdurre in calce al pt. 7 la frase “Sino al Completo espletamento della procedura di riduzione delle fasce di rispetto si intendono integralmente richiamati l’estensione delle fasce di cui al D.P.R. 236/’88 modificato con D.Leg. 152/’99 ed i relativi divieti di cui al 2º comma, lett. a), b), c), d), e) dell’art. 6 e fra questi il divieto di realizzare fognature, edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione.”.

- aggiungere al pt. 8 le seguenti disposizioni: “8.3 In fase di realizzazione degli interventi di trasformazione sul territorio dovranno essere in ogni caso rispettate le seguenti indicazioni:

- su tutte le scarpate di raccordo fra i terrazzi, con pendenze superiori ai 25º, sia inivita l’edificazione a distanza inferiore ai 10 metri dal ciglio e dal piede delle scarpate; in ogni caso dovranno essere preventivamente effettuate le verifiche di stabilità del versante e delle opere in progetto;

- nessuna previsione di viabilità potrà sovrapporsi a  corsi d’acqua;

- lungo i corsi d’acqua denominati Rio Agamo e Rio  Rito siano mantenute le fasce di inedificabilità assoluta esposte sulle tavole di azzonamento 4/6 - 4/7 e 4/10 delimitando, in funzione della morfologia, un ulteriore intorno significativo di fascia di rispetto;

- lungo il corso del Fosso Guandra dovrà essere individuata una fascia di inedificabilità assoluta e, in riferimento alla morfologia, venga individuata una ulteriore fascia di rispetto.

Si impongano inoltre le seguenti cautele operative:

- non è ammessa, in nessun caso, la copertura di corsi d’acqua principali o del reticolo minore, mediante tubi o scolatori anche di ampia dimensione;

- le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non venga in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo ‘a rive piene’ misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata;

- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;

- nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche, deve essere garantita la percorribilità a lato delle opere.".