Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 10.7
Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana di Collegno - Occupazione durgenza
degli immobili siti nel territorio dei comuni di Alpignano, Collegno, Rivalta
e Rivoli, necessari alla realizzazione di collettori fognari consortili
- Perizia di variante e suppletiva
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
In favore del Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana di Collegio è autorizzata
loccupazione durgenza degli immobili necessari alla realizzazione dellopera
indicata in premessa e descritti nellallegato elenco, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Loccupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta
sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilito
con la sopracitata determinazione dirigenziale nº 104 in data 10/2/2000.
Art. 3
Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove loccupazione
degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine
di tre mesi la data di emissione del provvedimento stesso.
Art. 4
Il Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana di Collegno corrisponderà agli
aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, lindennità che sarà
stabilita dalla competente Commissione costituita ai sensi dellart. 14
della Legge 28.1.1977 n. 10.
Art. 5
Il Direttore Generale del Consorzio succitato è incaricato della notifica
del presente provvedimento agli aventi diritto.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla data medesima.
Art. 7
Il Geom. Poli Pio di Torino procederà alla compilazione, a termini di legge
ed in conformità a quanto disposto dalla Legge nº 1/78, dello stato di
consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa
e descritti nellallegato elenco, di cui allarticolo 1.
A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private
previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura dei sindaci di
Alpignano, Collegno, Rivalta e Rivoli almeno 20 giorni prima dellaccesso,
con le modalità e le indicazioni di cui alla Legge nº 1/78.
Il Dirigente responsabile
D.D. 10 aprile 2000, n. 402
Maria Grazia Ferreri