Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 19 aprile 2000, n. 427

Legge 22.10.1971 nº 865 artt. 12 e 15 - Espropriazione dell’immobile sito nel territorio del comune di Terruggia necessario alla realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Roma

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1

Il comune di Terruggia verserà alla Cassa Depositi e Prestiti, in favore degli aventi diritto, l’indennità rifiutata, quantificata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nº 3313, in data 3.9.1997, da corrispondere per l’espropriazione dell’immobile necessario alla realizzazione dell’opera descritta in narrativa.

Art. 2

Di chiedere alla Commissione Provinciale Espropri di Alessandria la determinazione dell’indennità di espropriazione dell’immobile di cui all’oggetto, identificato nell’allegato elenco, per i quali vi è stato il rifiuto dell’indennizzo di natura provvisoria.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri