Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 giugno 2000, n. 5/ASC

Spese per le elezioni regionali del 16 aprile 2000

    Ai signori Sindaci
    dei Comuni del Piemonte

p.c.     Al Signor Commissario del Governo
    nella Regione Piemonte

    LORO SEDI

Ai sensi dell’art. 21 comma 2, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, in caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali con le elezioni dei consigli provinciali o comunali o circoscrizionali, il riparto delle spese per gli adempimenti comuni dovrà essere reso esecutivo dal Commissario di Governo, per ciascuna Regione, sulla base della rendicontazione resa dai Comuni stessi.

Pertanto, per quanto attiene i Comuni in cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi per il solo rinnovo del Consiglio regionale, la verifica della legittimità e il rimborso delle spese sostenute sono poste a carico della Regione.

Si ricorda che, per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione ed attuazione delle elezioni sono a carico delle Amministrazioni interessate, come sancito dall’art. 17, commi 2 e 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Dunque, si raccomanda a tutte le Amministrazioni locali di uniformarsi sia ai criteri e alle modalità indicate nelle circolari ministeriali, commissariali e prefettizie inerenti l’oggetto che alle disposizioni della presente circolare.

Si riassumono, ad ogni buon fine:

1. la tipologia delle spese per le elezioni del Consiglio regionale effettuate dalle amministrazioni comunali, ammissibili al rimborso regionale;

2. le modalità della rendicontazione a carico di ogni Comune interessato;

3. le dichiarazioni relative al rendiconto;

4. le modalità del rimborso regionale.

1. Tipologia delle spese per le elezioni del Consiglio regionale effettuate dalle amministrazioni comunali, ammissibili al rimborso regionale

A. Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

Si rappresenta che ai sensi dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) gli importi degli onorari da corrispondere ai componenti di seggio non subiranno rivalutazioni per il triennio 2000 - 2002, pertanto le spese per le competenze ai componenti di seggio dovranno essere rimborsate nelle precise misure previste dall’art. 2 del D.P.R. del 10 marzo 1997 relativo alla “rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali”.

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli Presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge 13 marzo 1980 n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti superiori dell’amministrazione dello Stato, prevista antecedentemente al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

B.     Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie

Il periodo elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 2 marzo 2000 (data del manifesto di convocazione dei comizi) e termina il 16 maggio 2000.

L’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68 disciplina le modalità relative all’autorizzazione all’effettuazione del lavoro straordinario effettivamente necessario per i servizi elettorali, al riguardo si rammenta che la mancata autorizzazione preventiva, che si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio o per il personale in servizio, assunto ai sensi della legge 285 del 1977, inibisce il pagamento.

Inoltre, per gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995 n. 43, anche le spese per le prestazioni di lavoro straordinario nel periodo 27 febbraio - 1 marzo 2000 saranno a carico della Regione (come da circolari ministeriale e prefettizie).

Si rammenta che per il personale collocato nella categoria D, la cui retribuzione accessoria è composta dalla retribuzione di posizione e di risultato, vige il divieto di erogare compensi per lavoro straordinario, in quanto il trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie.

Al riguardo, si rappresenta che il comma 1 dell’art. 15 del citato D.L. 8/1993, convertito con modificazioni dalla L. 68/93, dispone che “In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti”.

Per le misure orarie lorde dei compensi per lavoro straordinario a favore dei Segretari comunali occorre far riferimento agli accordi sottoscritti in data 16 maggio e 14 settembre 1995 e per il biennio economico 1996 - 1997 il 21 maggio 1996, per il restante personale dell’Ente all’art. 16, commi 8, 9 e 11 del D.P.R. 268/87 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo gli accordi stipendiali previsti dal nuovo CCNL 1998/2001 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

C. Spese relative agli stampati non forniti dallo Stato

Il rimborso attiene gli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale, la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni, con l’esclusione degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto.

D. Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle sezioni elettorali

Il rimborso attiene le spese relative al trasporto degli arredi delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Non sarà effettuato rimborso per l’eventuale acquisto di cabine ed altri beni mobili, né per l’affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale.

E. Spese telefoniche straordinarie per il giorno della votazione

Le spese per collegamenti telefonici, nel giorno delle votazioni e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio.

F. Spese per la propaganda elettorale

Il rimborso attiene le spese per l’acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l’installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

G. Acquisto cancelleria e materiale vario per allestimento seggi

Il rimborso attiene l’acquisto di materiale di consumo vario, occorrente per l’allestimento dei seggi, ivi compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

H. Spese per l’assunzione di personale a tempo determinato

La stipula di contratti individuali per l’assunzione a tempo determinato può essere effettuata ai sensi dell’art. 16 del CCNL, per il periodo strettamente necessario e deve sopperire ad esigenze straordinarie connesse con le elezioni.

E’ vietata l’assunzione di personale con contratto di prestazione professionale.

I. Spese postali per la revisione delle liste elettorali

Il rimborso attiene le spese postali anticipate per la revisione dinamica straordinaria.

L. Spese per la consegna e notifica dei certificati elettorali

Per i citati adempimenti, i Comuni devono provvedere con il personale in servizio e l’eventuale ricorso al lavoro straordinario.

Ove non fosse possibile garantire l’esecuzione delle predette operazioni, con le succitate modalità, è ammesso ricorrere ad una delle sottoindicate soluzioni, secondo il principio dell’economicità della spesa correlato alla corretta esecuzione del servizio:

a) stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per il tempo strettamente necessario ai predetti adempimenti (art. 16, comma 1, lettera c, del CCNL approvato con provv. P.D.M. 6.4.1995 e tutt’ora in vigore ai sensi dell’art. 26 del nuovo contratto di lavoro dell’1.4.1999);

b) affidamento del servizio alle Poste Italiane S.p.A. o alle Concessionarie del Ministero delle Comunicazioni, stipulando, al riguardo, apposita convenzione (art. 18 D.Lgs 22.7.1999 n. 261).

M. Spese per altre necessità

Sono riconducibili, in questa voce, le spese per altre necessità, non previste nella precedente elencazione, a condizione che, come le precedenti, riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai propri competenti organi, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per i quali sia stata dimostrata, con formale documentazione, l’esplicita occorrenza per l’organizzazione e la preparazione della consultazione elettorale.

Per quanto riguarda l’utilizzo del personale ausiliario scolastico, saranno rimborsate le spese derivanti da appositi accordi convenzionali con i Provveditorati o con i Dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda l’utilizzo di eventuale altro personale, occorre indicare gli estremi dell’atto convenzionale con specifica indicazione delle necessità e della causale, l’elenco del personale interessato e le modalità di effettuazione del servizio e il totale delle spese.

2. Acconti ai Comuni

La Regione corrisponderà ai Comuni un acconto del 38% sull’ammontare presunto delle spese elettorali ammissibili a rimborso regionale. Esso verrà erogato alle Amministrazioni interessate a partire dal mese di luglio p.v..

3. Modalità della rendicontazione a carico di ogni Comune interessato.

Il rendiconto, in sintesi, dovrà essere predisposto come di seguito descritto:

[] prospetto riepilogativo del totale delle spese richieste al rimborso regionale (modello n. 1);

[] prospetto riassuntivo per tipologia di spesa (modello n. 2).

Gli originali dei giustificativi delle spese dovranno essere conservati dal Comune, per un quinquennio, e rimanere a disposizione dell’Amministrazione regionale per eventuali controlli in sede di liquidazione.

Al riguardo si fa presente che parte delle attività finali relative al rinnovo del Consiglio regionale si sommano con parte delle attività iniziali per lo svolgimento dei referendum nazionali; ne consegue la necessità di addebitare alla Regione il (50%) delle spese comuni (esempio: la spesa per il montaggio dei tabelloni è addebitabile alla Regione, mentre è addebitabile allo Stato la spesa per lo smontaggio degli stessi).

A.Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

Elenco dei compensi erogati a ciascun componente, con l’indicazione della funzione svolta, del codice fiscale, numero e data del mandato di pagamento.

Elenco tabelle di missione dei presidenti di seggio, numero e data del mandato di pagamento.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie

Atto di preventiva autorizzazione all’effettuazione del lavoro straordinario.

Elenco e categoria professionale dei soggetti percipienti, ore liquidate, relativi importi per contributi assistenziali e previdenziali, numeri e data dei mandati di pagamento.

Attestazione del responsabile competente che tra il personale interessato non sono compresi soggetti che si trovano nelle posizioni organizzative di categoria D - responsabili di area, di cui all’art. 8 del CCNL.

C. Spese relative agli stampati non forniti dallo Stato

D.     Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle sezioni elettorali

E. Spese telefoniche straordinarie per il giorno della votazione

F. Spese per la propaganda elettorale

G. Acquisto cancelleria e materiale vario per allestimento seggi

I. Spese postali per la revisione delle liste elettorali

L. Spese per la consegna e notifica dei certificati elettorali

M. Spese per altre necessità

Per ciascuna delle voci precedenti: elenco contenente le ditte o i soggetti fornitori, l’oggetto delle fornitura, gli importi liquidati, il numero e la data dei mandati di pagamento.

Per quanto riguarda l’utilizzo del personale ausiliario: estremi dell’accordo o dell’autorizzazione con il Provveditorato o con i Dirigenti scolastici, elenco del personale interessato, modalità di effettuazione del servizio e totale delle spese.

Per quanto riguarda l’utilizzo di eventuale altro personale: estremi dell’atto convenzionale con specifica indicazione delle necessità e della causale, elenco del personale interessato, modalità di effettuazione del servizio e totale delle spese.

H. Spese per l’assunzione di personale a tempo determinato

Elenco del personale assunto a tempo determinato

4. Dichiarazioni relative al rendiconto

Il prospetto riassuntivo del totale delle spese presentate per il rimborso regionale dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

[] il Responsabile dell’Ufficio Elettorale certificherà che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi delle elezioni regionali;

[] il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria certificherà:

1. che le spese stesse sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune;

2. che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale dei Comuni;

3. che le singole tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle indicate nelle leggi e circolari ministeriali, commissariali, prefettizie e regionale;

4. che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso.

[] il Segretario Comunale sottoscriverà, per quanto di competenza.

5. Modalità del rimborso regionale

La rendicontazione delle spese dei Comuni, in cui si svolgono le sole elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, dovrà pervenire alla Regione Piemonte entro il 17 aprile 2001.

La struttura competente è:

Regione Piemonte
Direzione Affari Istituzionali e processo di delega -
Settore Autonomie locali
via XX Settembre n. 88, 10122 Torino.

Farà fede il timbro postale di partenza.

Il competente Ufficio della suddetta Direzione provvederà ad una verifica dei rendiconti in base alle norme di legge ed istruzioni impartite e della congruità delle spese sulla scorta della documentazione prodotta.

Il medesimo provvederà alla liquidazione delle spese ammesse a rimborso degli acconti già effettuati.

Sarà facoltà dell’Ufficio competente contattare il responsabile del procedimento al fine di acquisire, in via breve, chiarimenti od integrazioni necessari all’indicata liquidazione.

Si raccomanda l’esatta osservanza dei predetti adempimenti e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 011/432.4789).

Distinti saluti.

Enzo Ghigo

Testo di questa circolare
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