Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 25 - 197
Legge Regionale 9 maggio 1997 n. 21 - Capo VI. Servizi reali e assistenza
tecnica. Approvazione criteri e modalita per la concessione delle provvidenze
finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di
cui allart.20. Sistemi di qualita e certificazione, art.21 Assistenza
Tecnica e art.23 Interventi di Tutela Ambientale
A relazione dell Assessore Laratore :
Premesso che
la L.R. 21/97 prevede al Capo IV, nellambito degli interventi regionali
diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane,
la promozione e creazione di servizi reali nel campo dellassistenza tecnica
e manageriale, della qualità e certificazione, della tutela e qualificazione
ambientale delle imprese artigiane;
- la realizzazione degli interventi di cui sopra viene attuata mediante
concessione di contributi, da parte della Regione Piemonte, ai soggetti
indicati negli artt. 20, 21 e 22 del citato capo IV L.R. 21/97, con un
concorso a fondo perduto nelle spese ritenute ammissibili;
- i citati articoli prevedono, inoltre che la Giunta Regionale determini,
per ciascuna tipologia di intervento, i criteri e le modalità per la concessione
ed erogazione dei predetti contributi, ivi compresi i limiti di importo
dellintervento regionale, nonché le modalità per la presentazione delle
domande;
- sono state sentite le Confederazioni sindacali artigiane e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dagli artt. 21 comma
6, e 23, comma 5 L.R. 21/97, che hanno espresso il loro assenso con nota
prot. n. 26 Segr./SB/ef del 26.5.2000;
lintensità degli aiuti concessi ai sensi del presente provvedimento non
supera la soglia del de minimis come definito dalla normativa Comunitaria
in materia di aiuti di Stato e pertanto non sussiste lobbligo di notifica
alla UE;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
per le considerazioni espresse in premessa
- di approvare il documento di cui allAllegato I, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, contenente criteri e modalità
per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 21 e 22 della
L.R. n°21/97 suddiviso come segue:
- Titolo I art.20 L.R. 21/97 - Sistemi di qualità e certificazione;
- Titolo II art.21 L.R.21/97 - Assistenza tecnica;
- Titolo III art.23 L.R.21/97 - Interventi di tutela ambientale.
(omissis)
La determinazione dirigenziale codice 17 del 14.6.2000, n. 131, relativa
alla D.G.R. sopra citata, è pubblicata nel presente Bollettino Ufficiale
a pagina 85 (Ndr)
Allegato I
CRITERI E MODALITA
TITOLO I ART. 20 L.R. 21/97
Articolo 1
Possono beneficiare degli interventi agevolativi i soggetti indicati nellart.
20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente:
a) imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni
temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane
ed operanti sullintero territorio regionale nelle stesse attività economiche
ammesse ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni
settoriali derivanti dalle vigenti normative dellUnione Europea;
b) enti operanti nella Regione in materia di qualificazione e certificazione;
c) associazioni sindacali artigiane che, direttamente o mediante società
e reti di servizi, agiscono nella Regione in materia di qualità e certificazione.
Articolo 2
Per i soggetti di cui alla precedente lettera a), sono considerate ammissibili
le spese occorrenti per:
- lintroduzione e lavvio pratico del sistema di qualità Iso 9000,
- la certificazione del sistema,
- laddestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo
della qualità.
In alternativa alle voci precedenti, è ammissibile la spesa per il mantenimento
della certificazione per un anno.
Per i soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), sono considerate
ammissibili le spese previste dal citato art. 20, comma 4.
Articolo 3
I soggetti interessati possono presentare la domanda o il programma di
attività entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte.
Articolo 4
Le domande possono riguardare gli interventi avviati non prima del 1 gennaio
2000 per data di avvio si intende quella del contratto regolarmente sottoscritto.
Gli interventi devono essere già definiti, come minimo a livello di preventivo
dettagliato, in ordine alla spesa ammissibile allatto della presentazione
della domanda e devono essere realizzati entro i quattordici mesi successivi
alla data di presentazione.
Entro tale termine dovrà essere prodotta alla Regione Piemonte la documentazione
finale comprovante le spese sostenute per la realizzazione dellintervento.
Articolo 5
Per i soggetti di cui alla lettera a) dellart. 1 la domanda, compilata
utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione
Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo
e credito dellartigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere
consegnata a mano direttamente alla segreteria del Settore oppure spedita
tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di
partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.
I programmi di attività di cui allart. 20, comma 4, della L.R. 21/97 devono
essere presentati dai soggetti di cui alle lettere b) e c) con le stesse
modalità.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute
in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo
regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno
prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa
sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Articolo 6
La documentazione da allegare alla domanda oppure al programma di attività,
a seconda dei soggetti richiedenti, è considerata indispensabile ai fini
dellaccoglimento della stessa nonché della valutazione dellintervento.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione
che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 7
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito
con D.G.R. 40 25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto
dellordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dellammissibilità
formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità
del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione
obbligatoria), successivamente sotto il profilo del merito tecnico-economico
sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:
efficienza
-efficienza complessiva dellintervento;
efficacia
-impatto aziendale dellintervento;
-raggiungimento degli obiettivi;
-settore di attività prioritario;
esecutività
-realizzabilità dellintervento.
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione
distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma
dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo
di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito allintervento. Sulla
base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande
ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute
ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione lordine
cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 5.
Il Comitato Tecnico può avvalersi, per lesame delle domande, della consulenza
di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi
di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base delle comprovate esperienze
nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o
soggetti richiedenti i contributi in esame.
Articolo 8
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso
intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento
ammesso, al netto dellIva, con un limite massimo di finanziamento di Lire
50 Milioni per i soggetti di cui alla lettera a) dellart. 1 e di Lire
30 Milioni per i rimanenti soggetti.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
- acconto pari al 50% del totale allapprovazione della domanda;
- saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta
a dimostrazione della realizzazione dellintervento con i relativi giustificativi
di spesa quietanzati.
Per gli interventi già ultimati allatto della approvazione della domanda,
il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa presentazione
della documentazione prescritta.
Articolo 9
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze
ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo
le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 10
I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione
dellintervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi
in esso contenuti.
Qualora il soggetto beneficiario non realizzi lintervento per il quale
è stato concesso il contributo ovvero non rispetti i tempi di attuazione
e di rendicontazione previsti, come precedentemente richiesto, la Regione
provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al ricupero delle
somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO II - art. 21 L.R. 21/97
Articolo 11
Al fine di incentivare linnovazione e laggiornamento organizzativo dellArtigianato,
la Regione contribuisce mediante il finanziamento di servizi, a favore
delle imprese artigiane, di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria,
tecnologica, produttiva e commerciale realizzati dai soggetti indicati
nellart.21 comma 3 L.R. 21/97.
Articolo 12
Sono considerati ammissibili a contributo i programmi di Assistenza Tecnica
finalizzati a:
a)individuazione delle esigenze delle imprese artigiane in materia di introduzione
di sistemi di qualità e di certificazione dei prodotti e dei processi.
b)diffusione e trasferimento di informazioni specialistiche e su opportunità
tecnico commerciali di interesse per le imprese artigiane attraverso lestensione
del sistema multimediale per la diffusione di servizi reali -SiMA- attualmente
finanziato con risorse Comunitarie e Regionali e attivo per le aree 5b
del Piemonte approvato con DGR n° 46-23456 del15/12/1997.
Articolo 13
Le spese ammissibili sono quelle realizzate successivamente alla presentazione
della domanda relative a:
per quanto riguarda il punto a) dellart.13
- studi di tipo settoriale che individuino le tipologie di impresa che
necessitano di interventi in materia di qualità e le soluzioni tecnico-economiche
che possono essere adottate allinterno del ciclo produttivo.
per quanto riguarda il punto b)
- analisi preliminari, progettazione economico finanziaria e promozione
dei servizi offerti, fino a un massimo del 10% del costo dellintero programma;
- formazione dei referenti delle imprese e delle eventuali stazioni locali
da collegare al sistema multimediale;
- collegamento delle imprese e delle eventuali stazioni locali al sistema
SiMA.
Articolo 14
I soggetti interessati possono presentare la domanda, con le modalità previste
al precedente art. 5 del titolo I, a partire dalla data di pubblicazione
della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte entro il 15/09/2000.
Articolo 15
La domanda deve contenere:
per quanto riguarda il punto a)
- il progetto dettagliato in ordine agli interventi ammissibili:
- i settori dellintervento;
- finalità ed obiettivi (efficienza strutturale, contenuto specialistico
del programma, miglioramento efficienza aziendale, miglioramento delle
strategie di presenza delle imprese sui mercati)
Per quanto riguarda il punto b)
- i dati relativi al soggetto richiedente;
- lindividuazione dellarea geografica di riferimento del progetto;
- lelenco delle imprese da collegare a SiMA;
- le schede tecniche i dati relativi alle singole imprese utilizzando la
modulistica approvata con DD n° 261 del 14/07/1998 (Manifestazione di interesse
e scheda tecnica)
Articolo 16
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche già ottenute
o da ottenere per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima
del 50% del costo totale del Programma di Assistenza, al netto dellIva
per un importo massimo di L. 70.000.000.
Articolo 17
Per la valutazione delle domande, le modalità di erogazione del contributo
e quantaltro non disposto, si rinvia alle disposizioni contenute nel precedente
Titolo I, artt. 7 e seguenti per quanto compatibili.
TITOLO III - Art. 23 L.R. 21/97
Articolo 18
Al fine di promuovere, presso le imprese artigiane, la diffusione di metodi
produttivi compatibili con la tutela e salvaguardia ambientale, le prescrizioni
urbanistico-edilizie e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione contribuisce
mediante il finanziamento di programmi predisposti dai soggetti indicati
nellart. 23 comma 3 L.R. 21/97, finalizzati a servizi di studio, informazione,
consulenza e formazione, trasferimento di informazioni a favore dei titolari
e dipendenti delle aziende artigiane.
In particolare viene data priorità a studi di tipo settoriale in materia
di certificazione ambientale ISO-14000 con particolare riferimento alle
tipologie dimpresa interessate e alle soluzioni tecnico-economiche che
possono essere adottate.
Articolo 19
Le spese ammissibili sono quelle realizzate successivamente alla presentazione
della domanda. I soggetti interessati possono presentare la domanda, con
le modalità previste al precedente art. 5 del titolo I, a partire dalla
data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte
entro il 15/09/2000.
Articolo 20
La domanda deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, una
nota informativa sulla società o ente di consulenza che effettua lintervento
(numero dei dipendenti, precedenti attività svolte nei settori in oggetto,
specializzazioni particolari, numero di consulenti/docenti impegnati, costo/giornata
di ogni singolo consulente, altre informazioni utili).
Articolo 21
Alla domanda deve allegarsi un Programma delle iniziative, articolato secondo
il disposto dellart. 23 comma 4 L.R. 21/97.
Articolo 22
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche già ottenute
o da ottenere per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima
del 30% del costo totale del Programma di intervento, al netto dellIva,
con un limite massimo di finanziamento di Lire 20 Milioni.
Linvestimento minimo deve essere di Lire 5 Milioni al netto dell Iva.
Articolo 23
Per tutto quanto non previsto si rinvia espressamente alle disposizioni
contenute nei precedenti Titoli I e II, per quanto compatibili.
TITOLO IV Norme comuni
Articolo 24
I contributi concessi ai sensi del presente programma degli interventi
a favore delle imprese artigiane singole o associate verranno erogati nel
rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (GUCE n. C 68 del
6.3.96), con formale assunzione dellimpegno che qualsiasi altro aiuto
supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis
non faccia si che limporto complessivo di aiuti erogati a tale titolo
allimpresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un periodo di 3
anni.
Articolo 25
I contributi verranno concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili
che sono ripartite per 80% per la realizzazione degli interventi di cui
al Titolo I del presente programma, per il 10% per gli interventi di cui
al Titolo II e per il 10% per gli interventi di cui al Titolo III.
Le risorse eventualmente non utilizzate a valere su uno dei tre Titoli
possono essere utilizzate per gli interventi previsti a valere sugli altri
Titoli.
Articolo 26
Tutte le richieste di contributo devono recare in calce la seguente dichiarazione
impegnativa:
dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali stabilite dalla legge per chi attesta il falso, di essere a conoscenza
della normativa regionale circa le modalità daccesso ai contributi e di
accettarla incondizionatamente, di non aver ottenuto contributi pubblici
per lintervento in oggetto e, in caso fossero stati soltanto richiesti,
di provvedere alla relativa rinuncia, che tutti i dati e le informazioni
contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa
sono rigorosamente conformi alla realtà. Inoltre, per le richieste presentate
da imprese artigiane singole o associate cui al Titolo I, dichiara di
rispettare la regola de minimis come definita dalla normativa Comunitaria.
I benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla
base di dichiarazioni non veritiere, ex art.11, comma 3 del DPR 403/98,
decadranno.
Articolo 27
I dati forniti dai richiedenti vengono raccolti e conservati presso il
Settore Promozione Sviluppo e Credito dellArtigianato, ai soli fini di
gestione della misura agevolativa.
Il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dalla L.
675/96 nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati personali
individuato nel Dirigente del citato Settore.
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
SISTEMI DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONE
Assistenza tecnica
Interventi per la tutela ambientale