Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 25 - 197

Legge Regionale 9 maggio 1997 n. 21 - Capo VI. Servizi reali e assistenza tecnica. Approvazione criteri e modalita’ per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui all’art.20. Sistemi di qualita’ e certificazione, art.21 Assistenza Tecnica e art.23 Interventi di Tutela Ambientale

A relazione dell’ Assessore Laratore :

Premesso che

la L.R. 21/97 prevede al Capo IV, nell’ambito degli interventi regionali diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane, la promozione e creazione di servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale, della qualità e certificazione, della tutela e qualificazione ambientale delle imprese artigiane;

- la realizzazione degli interventi di cui sopra viene attuata mediante concessione di contributi, da parte della Regione Piemonte, ai soggetti indicati negli artt. 20, 21 e 22 del citato capo IV L.R. 21/97, con un concorso a fondo perduto nelle spese ritenute ammissibili;

- i citati articoli prevedono, inoltre che la Giunta Regionale determini, per ciascuna tipologia di intervento, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei predetti contributi, ivi compresi i limiti di importo dell’intervento regionale, nonché le modalità per la presentazione delle domande;

- sono state sentite le Confederazioni sindacali artigiane e dei lavoratori maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dagli artt. 21 comma 6, e 23, comma 5 L.R. 21/97, che hanno espresso il loro assenso con nota prot. n. 26 Segr./SB/ef del 26.5.2000;

l’intensità degli aiuti concessi ai sensi del presente provvedimento non supera la soglia del “de minimis” come definito dalla normativa Comunitaria in materia di aiuti di Stato e pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla UE;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

- di approvare il documento di cui all’Allegato I, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente “ criteri e modalità per la concessione dei contributi” ai sensi degli artt. 20 21 e 22 della L.R. n°21/97 suddiviso come segue:

- Titolo I art.20 L.R. 21/97 - Sistemi di qualità e certificazione;

- Titolo II art.21 L.R.21/97 - Assistenza tecnica;

- Titolo III art.23 L.R.21/97 - Interventi di tutela ambientale.

(omissis)

La determinazione dirigenziale codice 17 del 14.6.2000, n. 131, relativa alla D.G.R. sopra citata, è pubblicata nel presente Bollettino Ufficiale a pagina 85 (Ndr)

Allegato I

CRITERI E MODALITA’
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

TITOLO I ART. 20 L.R. 21/97
SISTEMI DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONE

Articolo 1

Possono beneficiare degli interventi agevolativi i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente:

a) imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed operanti sull’intero territorio regionale nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea;

b) enti operanti nella Regione in materia di qualificazione e certificazione;

c) associazioni sindacali artigiane che, direttamente o mediante società e reti di servizi, agiscono nella Regione in materia di qualità e certificazione.

Articolo 2

Per i soggetti di cui alla precedente lettera a), sono considerate ammissibili le spese occorrenti per:

- l’introduzione e l’avvio pratico del sistema di qualità Iso 9000,

- la certificazione del sistema,

- l’addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualità.

In alternativa alle voci precedenti, è ammissibile la spesa per il mantenimento della certificazione per un anno.

Per i soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), sono considerate ammissibili le spese previste dal citato art. 20, comma 4.

Articolo 3

I soggetti interessati possono presentare la domanda o il programma di attività entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte.

Articolo 4

Le domande possono riguardare gli interventi avviati non prima del 1 gennaio 2000 per data di avvio si intende quella del contratto regolarmente sottoscritto.

Gli interventi devono essere già definiti, come minimo a livello di preventivo dettagliato, in ordine alla spesa ammissibile all’atto della presentazione della domanda e devono essere realizzati entro i quattordici mesi successivi alla data di presentazione.

Entro tale termine dovrà essere prodotta alla Regione Piemonte la documentazione finale comprovante le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento.

Articolo 5

Per i soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 1 la domanda, compilata utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

I programmi di attività di cui all’art. 20, comma 4, della L.R. 21/97 devono essere presentati dai soggetti di cui alle lettere b) e c) con le stesse modalità.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

La documentazione da allegare alla domanda oppure al programma di attività, a seconda dei soggetti richiedenti, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa nonché della valutazione dell’intervento.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 7

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito con D.G.R. 40 –25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria), successivamente sotto il profilo del merito tecnico-economico sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:

efficienza

-efficienza complessiva dell’intervento;

efficacia

-impatto aziendale dell’intervento;

-raggiungimento degli obiettivi;

-settore di attività prioritario;

esecutività

-realizzabilità dell’intervento.

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito all’intervento. Sulla base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 5.

Il Comitato Tecnico può avvalersi, per l’esame delle domande, della consulenza di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base delle comprovate esperienze nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o soggetti richiedenti i contributi in esame.

Articolo 8

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva, con un limite massimo di finanziamento di Lire 50 Milioni per i soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 1 e di Lire 30 Milioni per i rimanenti soggetti.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% del totale all’approvazione della domanda;

- saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della realizzazione dell’intervento con i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

Per gli interventi già ultimati all’atto della approvazione della domanda, il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa presentazione della documentazione prescritta.

Articolo 9

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 10

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi in esso contenuti.

Qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’intervento per il quale è stato concesso il contributo ovvero non rispetti i tempi di attuazione e di rendicontazione previsti, come precedentemente richiesto, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al ricupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO II - art. 21 L.R. 21/97
Assistenza tecnica

Articolo 11

Al fine di incentivare l’innovazione e l’aggiornamento organizzativo dell’Artigianato, la Regione contribuisce mediante il finanziamento di servizi, a favore delle imprese artigiane, di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale realizzati dai soggetti indicati nell’art.21 comma 3 L.R. 21/97.

Articolo 12

Sono considerati ammissibili a contributo i programmi di Assistenza Tecnica finalizzati a:

a)individuazione delle esigenze delle imprese artigiane in materia di introduzione di sistemi di qualità e di certificazione dei prodotti e dei processi.

b)diffusione e trasferimento di informazioni specialistiche e su opportunità tecnico commerciali di interesse per le imprese artigiane attraverso l’estensione del sistema multimediale per la diffusione di servizi reali -SiMA- attualmente finanziato con risorse Comunitarie e Regionali e attivo per le aree 5b del Piemonte approvato con DGR n° 46-23456 del15/12/1997.

Articolo 13

Le spese ammissibili sono quelle realizzate successivamente alla presentazione della domanda relative a:

per quanto riguarda il punto a) dell’art.13

- studi di tipo settoriale che individuino le tipologie di impresa che necessitano di interventi in materia di qualità e le soluzioni tecnico-economiche che possono essere adottate all’interno del ciclo produttivo.

per quanto riguarda il punto b)

- analisi preliminari, progettazione economico finanziaria e promozione dei servizi offerti, fino a un massimo del 10% del costo dell’intero programma;

- formazione dei referenti delle imprese e delle eventuali stazioni locali da collegare al sistema multimediale;

- collegamento delle imprese e delle eventuali stazioni locali al sistema SiMA.

Articolo 14

I soggetti interessati possono presentare la domanda, con le modalità previste al precedente art. 5 del titolo I, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte entro il 15/09/2000.

Articolo 15

La domanda deve contenere:

per quanto riguarda il punto a)

- il progetto dettagliato in ordine agli interventi ammissibili:

- i settori dell’intervento;

- finalità ed obiettivi (efficienza strutturale, contenuto specialistico del programma, miglioramento efficienza aziendale, miglioramento delle strategie di presenza delle imprese sui mercati)

Per quanto riguarda il punto b)

- i dati relativi al soggetto richiedente;

- l’individuazione dell’area geografica di riferimento del progetto;

- l’elenco delle imprese da collegare a SiMA;

- le schede tecniche i dati relativi alle singole imprese utilizzando la modulistica approvata con DD n° 261 del 14/07/1998 (Manifestazione di interesse e scheda tecnica)

Articolo 16

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche già ottenute o da ottenere per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 50% del costo totale del Programma di Assistenza, al netto dell’Iva per un importo massimo di L. 70.000.000.

Articolo 17

Per la valutazione delle domande, le modalità di erogazione del contributo e quant’altro non disposto, si rinvia alle disposizioni contenute nel precedente Titolo I, artt. 7 e seguenti per quanto compatibili.

TITOLO III - Art. 23 L.R. 21/97
Interventi per la tutela ambientale

Articolo 18

Al fine di promuovere, presso le imprese artigiane, la diffusione di metodi produttivi compatibili con la tutela e salvaguardia ambientale, le prescrizioni urbanistico-edilizie e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione contribuisce mediante il finanziamento di programmi predisposti dai soggetti indicati nell’art. 23 comma 3 L.R. 21/97, finalizzati a servizi di studio, informazione, consulenza e formazione, trasferimento di informazioni a favore dei titolari e dipendenti delle aziende artigiane.

In particolare viene data priorità a studi di tipo settoriale in materia di certificazione ambientale ISO-14000 con particolare riferimento alle tipologie d’impresa interessate e alle soluzioni tecnico-economiche che possono essere adottate.

Articolo 19

Le spese ammissibili sono quelle realizzate successivamente alla presentazione della domanda. I soggetti interessati possono presentare la domanda, con le modalità previste al precedente art. 5 del titolo I, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte entro il 15/09/2000.

Articolo 20

La domanda deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, una nota informativa sulla società o ente di consulenza che effettua l’intervento (numero dei dipendenti, precedenti attività svolte nei settori in oggetto, specializzazioni particolari, numero di consulenti/docenti impegnati, costo/giornata di ogni singolo consulente, altre informazioni utili).

Articolo 21

Alla domanda deve allegarsi un Programma delle iniziative, articolato secondo il disposto dell’art. 23 comma 4 L.R. 21/97.

Articolo 22

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche già ottenute o da ottenere per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo totale del Programma di intervento, al netto dell’Iva, con un limite massimo di finanziamento di Lire 20 Milioni.

L’investimento minimo deve essere di Lire 5 Milioni al netto dell’ Iva.

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto si rinvia espressamente alle disposizioni contenute nei precedenti Titoli I e II, per quanto compatibili.

TITOLO IV – Norme comuni

Articolo 24

I contributi concessi ai sensi del presente programma degli interventi a favore delle imprese artigiane singole o associate verranno erogati nel rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), con formale assunzione dell’impegno che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non faccia si che l’importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo all’impresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un periodo di 3 anni.

Articolo 25

I contributi verranno concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili che sono ripartite per 80% per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo I del presente programma, per il 10% per gli interventi di cui al Titolo II e per il 10% per gli interventi di cui al Titolo III.

Le risorse eventualmente non utilizzate a valere su uno dei tre Titoli possono essere utilizzate per gli interventi previsti a valere sugli altri Titoli.

Articolo 26

Tutte le richieste di contributo devono recare in calce la seguente dichiarazione impegnativa:

“dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per chi attesta il falso, di essere a conoscenza della normativa regionale circa le modalità d’accesso ai contributi e di accettarla incondizionatamente, di non aver ottenuto contributi pubblici per l’intervento in oggetto e, in caso fossero stati soltanto richiesti, di provvedere alla relativa rinuncia, che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà. Inoltre, per le richieste presentate da imprese artigiane singole o associate cui al Titolo I, “dichiara di rispettare la regola de minimis come definita dalla normativa Comunitaria”.

I benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art.11, comma 3 del DPR 403/98, decadranno.

Articolo 27

I dati forniti dai richiedenti vengono raccolti e conservati presso il Settore Promozione Sviluppo e Credito dell’Artigianato, ai soli fini di gestione della misura agevolativa.

Il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dalla L. 675/96 nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati personali individuato nel Dirigente del citato Settore.