Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000

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Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione delle risorse idriche - T.U. 11.12.1933 n. 1775 - Determinazione del Dirigente n. 190-201115 del 9.12.1999 di concessione di derivazione di acqua dal Torrente Pellice in Comune di Bobbio Pellice ad uso idroelettrico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 190-201115 del 9.12.1999.

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla Comunità Montana Val Pellice la concessione di derivazione di acqua dal Torrente Pellice nel territorio del Comune di Bobbio Pellice in misura di mod. max e medi 0.40 per produrre sul salto di metri 130 la potenza nominale media di kW 51;

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 23.7.1990 data di notifica dell’Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori rilasciata con D.P.G.R. n. 65/18 del 20.7.1990 e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7 capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri."

- Disciplinare di concessione sottoscritto 26.8.1999:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto emerso in sede di istruttoria, su richiesta del Servizio Tutela della Fauna e della Flora, il concessionario è tenuto alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la derivazione deve essere realizzata in modo tale da non creare sull’ecosistema interessato effetti tali da alterare, temporaneamente o permanentemente, la struttura dell’idrofauna e la qualità delle acque in generale;

- si deve garantire la tutela dei momenti riproduttivi dell’ittiofauna;

- il concessionario deve garantire a valle dell’opera di presa il rilascio nel Torrente Pellice di una portata minima d’acqua non inferiore a 80 l/s;

- l’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo indicato al punto precedente. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

- la derivazione dovrà essere dotata di asta idrometrica, sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio, e la condotta dovrà essere dimensionata per valori di prelievo non superiori a quelli dichiarati.

(omissis)

Art. 12 - Collaudo e termini per la utilizzazione dell’acqua.

Il concessionario, trattandosi di domanda in sanatoria, può continuare a fare uso della derivazione, salvo che in sede di collaudo, di controllo e di vigilanza, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche non riconosca la necessarità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, precisando nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilendo altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuarsi la derivazione.

Il verbale di visita di collaudo verrà trasmesso a cura di questa Amministrazione al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio.

(omissis)

Art. 14 - Canone

A far tempo dal 23.7.1990, data di notifica della autorizzazione provvisoria, il concessionario deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze di anno in anno, e anticipatamente, l’annuo canone:

- dal 23.7.1990 al 31.12.1990 L. 354.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 51 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

- dal 1.1.1991 al 31.12.1993 L. 2.409.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 51 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

- dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 3.131.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 51 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

- dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 2.142.000 in ragione di L/kW 21.000 per kW medi 51 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90);

- dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 1.122.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 51 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90).

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo, per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà a procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del citato Regolamento 14/8/1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 16 - Richiamo a leggi e regolamenti   

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 1775/1933 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari approvate con R.D. 1285/1920, e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, i vincoli paesaggistici (L. 431/1985), i vincoli idrogeologici (L.R. 45/1989), le concessioni edilizie (L.R. 56/1977), ecc. ___

(omissis)

Per il richiedente la concessione
Il Presidente della Comunità Montana Val Pellice
Giorgio Cotta Morandini