Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Codice 25
30 marzo 2000, n. 299

L.R. n. 4 del 14 Dicembre 1998. Fase di verifica. Progetto: “Costruzione di derivazione idrica dal Torrente Viona ed opere di difesa spondale a servizio dello stabilimento Alpe Guizza S.p.A.” nei Comuni di Donato (BI) e Chiaverano (TO) presentato dalla Ditta “Alpe Guizza S.p.A. con sede legale in Scorzè (VE) viale Kennedy 65. Esclusione con prescrizione della fase di valutazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Il progetto “Costruzione di derivazione idrica dal Torrente Viona ed opere di difesa spondale a servizio dello stabilimento Alpe Guizza S.p.A.” non deve essere sottoposto alla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 per le ragioni ed alle condizioni espresse in premessa e concertate con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale nel corso dell’istruttoria.

2) Il progetto definitivo relativo agli interventi in oggetto dovrà necessariamente tener conto delle successive prescrizioni, vincolanti al fine del rilascio dei successivi procedimenti autorizzativi e concessori:

a) Deve essere dimostrata la coerenza con gli strumenti urbanistici e le caratteristiche anche di pubblica utilità dell’opera

b) Deve essere effettuato uno studio idraulico di dettaglio sul torrente Viona, esteso a opportune significative sezioni poste a monte e a valle della zona di intervento e nella zona compresa tra i punti di prelievo e di restituzione dell’acqua, con attenzione alla dinamica fluviale ed alla sua evoluzione nel tempo, che dimostri la compatibilità idraulica dell’intervento anche nei periodi di massima piena e di magra del torrente nonchè la sua utilità per la regimazione del corso del torrente stesso, fornendo altresì un quadro di bilancio idrico complessivo del torrente nella zona dell’intervento nelle varie condizioni di prelievo e di portata del corso d’acqua.

c) Deve essere definito nel dettaglio il processo che l’acqua prelevata subisce all’interno dell’impianto industriale in modo da dimostrare l’impossibilità di contaminazione e di intervento in casi di emergenza che dovrà essere concordato con l’ARPA;

e) Le opere di difesa spondale, onde evitare l’artificializzazione dell’alveo, devono essere naturalizzate mediante rinverdimenti effettuati mediante l’inserimento di talee di salice e altre opere di ingegneria naturalistica

f) Tutti i manufatti in emergenza devono essere costruiti oppure rivestiti con pietra a tutto spessore ed a spacco naturale

g) I manufatti previsti in seminterrato (canale e vasca) devono essere adeguatamente rincalzati con terreno vegetale rinverdito e siano poste a dimora piante idonee al sito atte a creare una barriera verde di occultamento dei manufatti stessi

h) Tutti i siti oggetto di scavo siano immediatamente ripristinati a regola d’arte e riportati allo stato originario.

La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 80 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti