Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Codice 25.3
D.D. 24 marzo 2000, n. 272

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 3446 per la realizzazione, limitatamente al tratto di pertinenza dell’autostrada TO-PC, in Comune di Riva di Chieri, degli interventi volti al miglioramento dell’officiosità idraulica del Rio Riassolo (o Scarosa), in corrispondenza dell’esistente ponte autostradale, al fine del rinnovo della concessione del ponte medesimo. Ditta: Società SATAP S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SATAP S.p.A. - Autostrada TO-PC, con sede legale in Torino, Via Piffetti n. 15, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’insieme gabbioni-platea di fondazione;

3. l’opera di difesa in gabbioni, a protezione delle sponde, dovrà essere idoneamente immorsata nell’esistente sponda, nonchè idoneamente immorsata alle spalle del ponte esistente; analogamente, i materassi a rivestimento del fondo alveo, dovranno essere anch’essi raccordati con il fondo alveo, a monte ed a valle dell’area di intervento, in modo tale da non costituire un effetto “sbarramento” al deflusso delle acque;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad una altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna e comunque dovranno essere raccordati con il piano di campagna stesso;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, con riferimento alla nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, datata 27.12.1999, prot. n. 21443/99-3.2.9/GEN., potrà essere rimosso e trasportato a pubblica discarica; il materiale proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, gli eventuali manufatti e/o difese esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. particolare riguardo, durante l’esecuzione dei lavori, dovrà essere rivolto al ponte esistente, al fine di non comprometterne la stabilità;

8. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua, adottando tutte le cautele che il caso richiederà:

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto puntualmente tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza delle opere in argomento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed il mantenimento di buone condizioni di officiosità della sezione idraulica del ponte esistente, rimuovendo i depositi di materiale vario che eventualmente si formeranno, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato dovrà eventualmente acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione delle opere di che trattasi; al proposito si fa presente che il Rio Riassolo, nel tratto interessato dagli interventi in argomento, è stato oggetto di rettifica e quindi di delimitazione d’alveo con decreto del Magistrato per il Po di Parma datato 16.09.1968, prot. n. 5331;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico, etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera