Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Codice 25.6
D.D. 21 marzo 2000, n. 246

Polizia Fluviale n. 3796 - Ampliamento di un attraversamento esistente sulla Provinciale n. 23 in Comune di Bernezzo - Rio S. Anna - Amministrazione Provincia di Cuneo -

In data 17/2/2000 l’Amministrazione Prov.le di Cuneo ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere consistenti in un ampliamento di un attraversamento stradale sul corso d’acqua denominato Rio S. Anna in Comune di Bernezzo - Loc. Torretta.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Prov.le ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Bernezzo per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazione od opposizioni di sorta.

In data 17/2/2000 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento, può essere ammessa con le seguenti vincolanti prescrizioni:

1) La condotta dell’acquedotto del Comune di Bernezzo che attualmente risulta posizionata al di sotto della soletta dell’esistente ponte, dovrà essere innalzata ed aggraffata esternamente alla soletta stessa al fine di consentire una maggiore sezione di deflusso delle acque del Rio S. Anna nel caso di piene ordinarie.

2) Dovrà essere inoltre realizzata a monte dell’attraversamento una briglia a pettine per impedire l’ostruzione della sezione di deflusso dovuta a materiale fluitato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- Vista la D.G.R. n. 24 - 24228 del 24/3/98;

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- Visto gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

- Vista la L.R. n. 40/98;

- Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972

- Vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del piano stralcio 45;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Provinciale di Cuneo, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

-la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto di attraversamento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo