Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Codice 29.5
D.D. 3 aprile 2000, n. 90

Aggiornamento biennale dell’indennità di residenza spettante ai gestori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di aggiornare nella misura di L. 874.400 annue, per il biennio 2000/2001, l’indennità di residenza per titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, nonchè il contributo annuo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali nelle stesse località, indennità prevista dall’art. 1 L.R. 37/79;

- di comunicare la misura dell’indennità di residenza sopra indicata alle Aziende Sanitarie Locali per i conseguenti adempimenti di cui all’art. 3 della L.R. 21/91.

Il Dirigente responsabile
Cristiana Pellegri