Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Codice 14.5
D.D. 11 aprile 2000, n. 370

L.R. 09.08.1989 n. 45. Ditta: Monterosa 2000 S.p.A. Comune: Alagna Valsesia (VC). Tipo di intervento: costruzione di una strada di accesso di cantiere e di un elettrodotto interrato quali opere accessorie ai nuovi impianti di risalita in progetto nel Comune di Alagna Valsesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la Società Monterosa 2000 S.p.A., con sede in Alagna (VC), via Centro, c/o Municipio, ad effettuare le trasformazioni del suolo di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per la costruzione della strada di accesso di cantiere e di un elettrodotto interrato quali opere accessorie ai nuovi impianti di risalita sui terreni del comune di Alagna, correttamente individuati sulle planimetrie di progetto che fanno parte della documentazione agli atti presso il Coordinamento Provinciale di Vercelli del corpo Forestale dello Stato, alle seguenti condizioni:

1. i movimenti di terra ed il taglio della vegetazione dovranno essere limitati allo stretto necessario.

Dovrà essere tenuta in preminente considerazione la salvaguardia del soprassuolo radicato esternamente alle aree di intervento;

2. nella realizzazione del tracciato, per prima cosa dovrà essere asportato lo strato superficiale (“terreno agrario” che comprende uno spessore di 20-30 cm) ed accantonato nelle immediate vicinanze per poter essere utilizzato nel ripristino ambientale.

I cumuli di questa terra dovranno essere posizionati in siti di sicurezza per evitare franamenti e/o dilavamenti, non dovranno superare i due metri di altezza, essere prontamente inerbiti con la tecnica della idrosemina potenziata componendo acqua con semi, concimi, collanti pasta di legno fibrato o paglia sminuzzata;

3. il materiale di risulta della utilizzazione legnosa (ramaglia-cimali), dovrà essere trasportato in luoghi ove non possa alimentare eventuali incendi boschivi;

4. si dovrà porre la massima attenzione affinchè il materiale di risulta non venga scaricato a valle, soprattutto all’interno delle linee di impluvio.

Il materiale in eccedenza, che non trova utilizzo nei livellamenti, dovrà essere asportato presso discariche autorizzate;

5. al termine dei lavori il tracciato, essendo temporaneo e funzionale alla sola realizzazione del cantiere, dovrà essere ricostituito con copertura erbosa ed il tratto iniziale ripristinato a bosco con faggio.

La sede viaria dovrà essere resa meno evidente rimodellando il terreno circostante, il terreno accantonato dovrà essere compattato e prontamente inerbito impiegando reti di juta su scarpate di pendenza superiore al 25% e lunghezza superiore a tre metri;

6. la larghezza della pista non dovrà superare i tre metri, banchine comprese;

7. lo sviluppo dell’elettrodotto interrato dovrà sempre seguire il percorso della pista di cantiere o della pista da sci preesistente;

8. dovranno essere predisposti piani di manutenzione che prevedano la pulizia delle vie di deflusso delle acque meteoriche.

Gli attraversamenti di torrenti dovranno essere monitorati al fine di evitare intasamenti;

9. tutti i terreni movimentati dovranno essere opportunamente consolidati per strati di spessore non superiore a 50-70 cm, stabilizzati ed inerbiti;

10. i blocchi lapidei movimentati nel corso dei lavori dovranno essere opportunamente disposti lungo la pista o interrati, senza creare discariche e adottando gli opportuni accorgimenti tecnici atti ad impedire il rotolamento di massi a valle;

11. il tratto di pista tra le sezioni n. 6 e n. 7 dovrà essere realizzato con una scogliera in massi ciclopici di sostegno al piede delle scarpate di riporto nelle modalità costruttive previste dalle tavole progettuali integrative;

12. il tratto di pista compreso fra le sezioni n. 59 e n. 61 in sponda sinistra del Torrente Olen dovrà essere realizzato con una scogliera in massi ciclopici di sostegno della scarpata di valle nelle modalità costruttive previste dalle tavole progettuali integrative; sulla scarpata di monte dovranno essere realizzate viminate con messa a dimora di talee di salice.

Durante i lavori dovrà essere assolutamente evitato lo scarico in alveo di materiale detritico ed in alcun modo dovrà essere ridotta la sezione di deflusso del corso d’acqua;

13. l’attraversamento dei corsi d’acqua minori dovrà essere realizzato con tubazioni di sezione adeguata, dotate in ingresso ed in uscita di pozzetti di decantazione e di dissipazione di energia, al fine di favorire il regolare deflusso delle acque superficiali ed impedire l’innesco di fenomeni di erosione concentrata a valle;

14. il guado sommergibile previsto in corrispondenza della sezione di progetto n. 34 dovrà essere realizzato con platea in massi affondati in malta cementizia, anzichè in calcestruzzo, a monte ed a valle del guado, corredata da una scogliera in massi sulle sponde a monte del guado stesso;

15. la regimazione delle acque di ruscellamento sulla pista dovrà essere effettuata con la realizzazione di canalette trasversali, opportunamente distanziate in relazione alla pendenza del fondo;

16. i lavori dovranno essere eseguiti per lotti, con il completamento di tutte le opere accessorie (opere di sostegno, attraversamenti, stabilizzazione dei materiali di riporto) di ogni singolo lotto prima di procedere alla realizzazione dei lotti successivi;

17. dovrà essere richiesto ed ottenuto il nulla osta idraulico presso il competente Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico;

18. dovranno essere integralmente eseguite le prescrizioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, agli atti presso il Coordinamento Provinciale di Vercelli del corpo Forestale dello Stato, redatta dal Dott. Ing. Otmar Eisath per la parte tecnica, dal Dott. Geol. Luigi Cillerai per la parte geologica e nivologica e dal Dott. For. Massimo Barbonaglia per la parte di recupero ambientale;

19. i lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della autorizzazione.

Si segnala inoltre che i lavori ricadono nei precetti della Legge 8 agosto 1985 n. 431, lettere C), D) e G).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d’opera od al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la Ditta titolare della presente autorizzazione è esonerata dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità.

Si precisa che la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento ed esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell’opera, della esecuzione, della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonchè all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Elio Caruso