Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Codice 14.5
D.D. 24 febbraio 2000, n. 164

Legge regionale n. 45/89. Ditta: Sasil S.p.A.. Comune: Curino (BI). Località: Nolizza. Tipo di intervento: trasformazione del suolo per coltivazione di una miniera di minerali base per l’industria vetraria e ceramica. Rinnovo autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Rinnovare fino al 19.01.2002, la validità del D.P.G.R. n. 203 del 19.01.1995 concesso, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, alla Ditta Sasil S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Brusnengo (BI), via Libertà n. 8, nella persona fisica dell’Amministratore delegato geom. Lodovico Ramon, per effettuare le trasformazioni del suolo consistenti nella coltivazione di una miniera di minerali base per l’industria vetraria e ceramica su un’area di quattro ettari in località Nolizza, all’interno della concessione mineraria “Gabella” sui terreni del Comune di Curino (BI), come correttamente individuati sulle planimetrie di progetto che fanno parte della documentazione agli atti presso il Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Vercelli, alle seguenti condizioni:

1. il piano di coltivazione dovrà essere conforme al progetto presentato;

2. l’attività di miniera dovrà essere limitata alla sola area perimetrata di colore arancione evidenziata nella allegata planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante della autorizzazione;

3. per il recupero ambientale, alla luce dell’attuale stato dei luoghi, invece di provvedere alla eliminazione del laghetto formatosi con le operazioni di scavo, si dovrà effettuare un riempimento parziale finalizzato alla creazione di una zona umida, rivegetando le sponde con vegetazione palustre e creando attorno una fascia boscata composta da specie idrofile (salice, ontano nero, farnia, pioppi).

Dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nella primaria autorizzazione (D.P.G.R. n. 203 del 19.01.1995) che costituisce parte integrante della presente Determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la Ditta titolare della presente autorizzazione dovrà provvedere a mantenere attiva la polizza fideiussoria già stipulata ai sensi della primaria autorizzazione, a garanzia della regolare esecuzione delle opere di ripristino ambientale.

Ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la Ditta titolare della presente autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità.

Si precisa che la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento ed esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell’opera, della esecuzione, della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonchè all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Elio Caruso