Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 10.7
D.D. 15 marzo 2000, n. 303

Comune di Montalto Dora (TO). Determinazione Dirigenziale nº 00618 del 17.06.1999. Conferma autorizzazione. Integrazione inerente condizioni economiche riguardanti il secondo periodo di concessione pari ad anni 93 (novantatre)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di confermare l’autorizzazione già rilasciata con la Determinazione Dirigenziale nº 00618 del 17.06.1999;

- di integrare la precitata autorizzazione, così come prescritto dalla stessa, con le determinazioni economiche inerenti il secondo periodo di concessione (anni 93) dando atto che i canoni dovuti dai concessionari non potranno essere inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio del Territorio di Torino e riportato nella perizia di stima del 15.04.1999, redatta dal Tecnico comunale ed approvata dal Consiglio Comunale di Montalto Dora (TO) con D.C.C. nº 21 del 19.04.1999 e, più precisamente, “l’Associazione Pesca Sportiva” con fruirà di una superficie di mq. 20.000, dovrà versare un canone annuo non inferiore a L. 700.000 (settecentomila) e “l’Industria Estrazione Ghiaia” che utilizzerà una superficie di mq. 22.000 per il deposito e lo stoccaggio di materiale litoide, dovrà versare un canone annuo non inferiore a L. 2.200.000 (duemilioni duecentomila);

di dare ulteriormente atto che:

- in canoni annui di concessione di cui al paragrafo precedente, dovuti al Comune dai concessionari, dovranno essere aggiornati ogni anno con una rivalutazione non inferiore al 100% delle variazioni intervenute nell’anno precedente relativamente all’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

- il Comune di Montalto Dora (TO) dovrà destinare tutti gli introiti delle concessioni secondo l’art. 24 della L. 1766/27, così come già prescritto nella Determinazione di autorizzazione già notificata;

- tutte le spese notarili o equipollenti inerenti le concessioni di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei concessionari restando a carico del Comune l’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri