Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 27 gennaio 2000, n. 35

Comune di Costanzana (VC). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa trentennale a terzi di terreni comunali gravati da uso civico, di complessivi mq. 281.820, per destinarli alla coltivazione del riso. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Costanzana (VC) a mutare la destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico di complessivi mq. 281.820 distinti al NCT Part. 107 Fg. 1 mapp. 176, Fg. 2 mapp. 199-201, Fg. 3 mapp. 241-254, Fg. 4 mapp. 9-81-82-120-121-122-124-128, Fg. 5 mapp. 1-24-25-26-27-28-35-36-65-66-115-116-120-126-127, Fg. 7 _app. 55-155-216, Fg. 8 mapp. 89-90-153-154-187-191 per darli in concessione amministrativa trentennale a terzi, così come specificato in premessa, per consentire la coltivazione del riso;

- che il Comune di Costanzana (V) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con i concessionari relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l’uso dell’area in argomento;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposti ai vincoli di cui alla Legge 8 agosto 1985, nº 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE-P.T. del 30.12.1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio del Territorio di Vercelli nonchè disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, i concessionari dovranno versare al Comune di Costanzana (VC) la somma di L. 305.000 (trecentocinquemila) per ogni giornata piemontese (equivalenti a L. 800.525/ha) a titolo di canone annuo, per la concessione amministrativa trentennale, eventualmente rinnovabile e frazionabile come specificato in premessa, inerente l’area di complessivi mq. 281.820 necessaria per consentire la coltivazione del riso;

- il Comune di Costanzana (V) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 16.06.1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione;

- il canone di concessione unitario dovrà essere rivalutato annualmente in base al 100% della variazione dell’indice ISTAT, applicando la prima rivalutazione decorsi 12 (dodici) mesi dalla data della perizia di stima precitata (23.02.1999);

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri