Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2000, n. 71 - 112

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.. ASL 3 di Torino. Atto n. 402/013/2000 del 21.03.2000 “Approvazione Piano di Organizzazione e dotazione organica - anno 1999", come modificato e integrato con atto n. 571/013/2000 del 20.4.2000. Approvazione condizionata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’atto dell’ASL 3 di Torino n. 402/013/2000 del 21.03.2000 avente ad oggetto “Approvazione Piano di Organizzazione e dotazione organica - anno 1999", come modificato e integrato con atto n. 571/013/2000 del 20.04.2000:

a condizione che :

* la funzione di Assistenza sanitaria territoriale, attese le previsioni dell’art.22 p.to 1.b della legge regionale 24 gennaio 1995 n.10 e delle direttive regionali adottate ai sensi dell’art.16 I^ c. della citata l.r. n.10/1995, con particolare riguardo alla D.G.R. 69-1458 del 18 settembre 1995, sia accorpata, fino alla emanazione delle disposizioni regionali attuative del D. Lgs. 229/99, nell’ambito di una unica unità operativa autonoma;

* l’applicazione e la realizzazione dei contenuti del Piano, ed in particolare l’espansione e l’avvio di nuove attività previste dal Piano medesimo e non rientranti nel consuntivo del Bilancio Aziendale 1999, risulti compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda per il quadriennio 2000/2003 in occasione della sottoscrizione del Patto di Buon Governo (D.G.R. 1-28352 del 14.10.1999, come integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 del 11.11.1999), ferme, in caso contrario, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

e nell’intesa che :

* la funzione di Direzione Sanitaria dei presidi sia organizzata secondo le previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 21, comma 9, e 22, comma 3, l.r. 24 gennaio 1995 n. 10, e alle direttive regionali adottate ai sensi dell’art.16 I^ c. della medesima l.r., con particolare riguardo alla D.G.R. n. 69-1458 del 18 settembre 1995, par. 3, punto 3.3, 3° periodo;

* in relazione alle attività previste, ferma la durata delle degenze medie, e nella prospettiva di ulteriore riduzione, l’Azienda adegui la dotazione di posti letto al tasso di utilizzo minimo previsto dal Piano Sanitario Regionale per ogni specialità;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

(omissis)