Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000
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Codice 10.6
Servizio di soccorso stradale per gli automezzi regionali nellanno 2000.
Affidamento allACI - Automobil Club di Torino. Spesa di Lire 9.000.000
(Cap. 10520/2000)
Premesso che il 29 marzo p.v. scadrà il contratto con lACI - Automobile
Club di Torino per il soccorso stradale degli automezzi regionali, e che
si rende pertanto necessario provvedere affinchè tale servizio venga assicurato
anche nel corso del 2000;
considerato che, con offerta del 6.3.2000 agli atti di questo Servizio
(prot. 2448 del 17.3.2000), lACI - Automobile Club di Torino ha proposto
il servizio di soccorso stradale per lanno 2000 alle seguenti condizioni:
a) ogni automezzo regionale di peso inferiore a 25 q.li p.t.t. sarà munito
di una tessera, dal costo unitario di Lit. 40.000 comprensivo degli oneri
fiscali, che darà diritto per un anno alle prestazioni indicate nei punti
successivi;
b) i veicoli muniti della predetta tessera potranno fruire gratuitamente
del traino dal punto di fermo - situato in qualsiasi luogo sul territorio
nazionale - fino allofficina di competenza ovvero, se il punto di fermo
è situato nel territorio regionale piemontese, da detto punto alla sede
regionale o ad unofficina sita in Torino;
c) il veicolo soccorso potrà essere ricoverato gratuitamente, per un periodo
non superiore ad una settimana, presso lofficina a cui è stato trasportato;
d) se il punto di fermo è situato nel territorio della provincia di Torino,
i veicoli muniti della predetta tessera potranno altresì fruire del servizio
di soccorso e riparazione del guasto, operato su posto dalle officine mobili
dellAutomobile Club di Torino, con lunico addebito del costo dei ricambi
sostituiti;
stimato, sulla base delle condizioni economiche sopra indicate, in Lit.
9.000.000 il costo complessivo del servizio per lanno 2000;
ritenuto di accettare lofferta sopra esposta e di concludere il relativo
contratto mediante trattativa privata, ai sensi dellart. 31, lettera g),
della L.R. 23.1.1984, n. 8, così come modificato dalla L.R. 30.3.1992,
n. 18;
visto lo schema della lettera di stipulazione;
ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza,
sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro,
Centro Stampa, ai sensi dellart. 33, lettera d), della L.R. n. 8/84;
dato atto che la stipulazione del contratto è subordinata allaccertamento
dellinsussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dalle leggi vigenti.
visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
vista la L.R. 55/81;
IL DIRIGENTE
nellambito delle risorse finanziarie assegnate (acc. 100037) ed in conformità
con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 43-29212 del 24.1.2000;
avvalendosi della potestà, conferitagli dal Direttore Regionale della Direzione
Patrimonio e Tecnico con nota prot. 178/10 del 7.2.2000, di impegnare fondi
sui capitoli di bilancio indicati nella stessa nota;
determina
Di stipulare il contratto per il soccorso stradale dei veicoli regionali
nellanno 2000 con lACI - Automobile Club di Torino, corrente in Torino,
Via Giolitti 15, alle condizioni di cui in premessa;
di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza
sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro
- Centro Stampa, ai sensi dellart. 33, lettera d), della citata L.R. 8/84.
Alla spesa derivante dal suddetto contratto, stimata in L. 9.000.000 al
lordo degli oneri fiscali, si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo
10520 del bilancio per lesercizio 2000.
Il Dirigente responsabile
D.D. 23 marzo 2000, n. 330
Luciano Funtò