Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000

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Codice 10.6
D.D. 23 marzo 2000, n. 330

Servizio di soccorso stradale per gli automezzi regionali nell’anno 2000. Affidamento all’ACI - Automobil Club di Torino. Spesa di Lire 9.000.000 (Cap. 10520/2000)

Premesso che il 29 marzo p.v. scadrà il contratto con l’ACI - Automobile Club di Torino per il soccorso stradale degli automezzi regionali, e che si rende pertanto necessario provvedere affinchè tale servizio venga assicurato anche nel corso del 2000;

considerato che, con offerta del 6.3.2000 agli atti di questo Servizio (prot. 2448 del 17.3.2000), l’ACI - Automobile Club di Torino ha proposto il servizio di soccorso stradale per l’anno 2000 alle seguenti condizioni:

a) ogni automezzo regionale di peso inferiore a 25 q.li p.t.t. sarà munito di una tessera, dal costo unitario di Lit. 40.000 comprensivo degli oneri fiscali, che darà diritto per un anno alle prestazioni indicate nei punti successivi;

b) i veicoli muniti della predetta tessera potranno fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo - situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale - fino all’officina di competenza ovvero, se il punto di fermo è situato nel territorio regionale piemontese, da detto punto alla sede regionale o ad un’officina sita in Torino;

c) il veicolo soccorso potrà essere ricoverato gratuitamente, per un periodo non superiore ad una settimana, presso l’officina a cui è stato trasportato;

d) se il punto di fermo è situato nel territorio della provincia di Torino, i veicoli muniti della predetta tessera potranno altresì fruire del servizio di soccorso e riparazione del guasto, operato su posto dalle officine mobili dell’Automobile Club di Torino, con l’unico addebito del costo dei ricambi sostituiti;

stimato, sulla base delle condizioni economiche sopra indicate, in Lit. 9.000.000 il costo complessivo del servizio per l’anno 2000;

ritenuto di accettare l’offerta sopra esposta e di concludere il relativo contratto mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, lettera g), della L.R. 23.1.1984, n. 8, così come modificato dalla L.R. 30.3.1992, n. 18;

visto lo schema della lettera di stipulazione;

ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro, Centro Stampa, ai sensi dell’art. 33, lettera d), della L.R. n. 8/84;

dato atto che la stipulazione del contratto è subordinata all’accertamento dell’insussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalle leggi vigenti.

visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L.R. 55/81;

IL DIRIGENTE

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate (acc. 100037) ed in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43-29212 del 24.1.2000;

avvalendosi della potestà, conferitagli dal Direttore Regionale della Direzione Patrimonio e Tecnico con nota prot. 178/10 del 7.2.2000, di impegnare fondi sui capitoli di bilancio indicati nella stessa nota;

determina

Di stipulare il contratto per il soccorso stradale dei veicoli regionali nell’anno 2000 con l’ACI - Automobile Club di Torino, corrente in Torino, Via Giolitti 15, alle condizioni di cui in premessa;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, ai sensi dell’art. 33, lettera d), della citata L.R. 8/84.

Alla spesa derivante dal suddetto contratto, stimata in L. 9.000.000 al lordo degli oneri fiscali, si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 10520 del bilancio per l’esercizio 2000.

Il Dirigente responsabile
Luciano Funtò