Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000

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Codice 31.4
D.D. 29 marzo 2000, n. 67

Modifiche ed integrazioni del Capitolato d’oneri approvato con determinazione n. 45 del 10.3.2000 avente ad oggetto “Realizzazione dello studio di fattibilità ‘Integrazione nel territorio dei nuovi poli scientifici dell’Università degli Studi di Torino”. Indizione di gara mediante pubblico incanto". Approvazione del nuovo testo del Capitolato d’oneri

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alle seguenti modifiche ed integrazioni del Capitolato d’oneri relativo all’affidamento dello studio di fattibilità “Integrazione nel territorio dei nuovi poli scientifici dell’Università degli Studi di Torino”, approvato con determinazione n. 45 del 10.3.2000:

a) sostituire il titolo dell’art. 5 con la dicitura “Modalità di pagamento” e aggiungere allo stesso art. 5 un ultimo comma recante “I pagamenti sono effettuati previa presentazione di regolare fattura, vistata dal Direttore regionale ai Beni culturali”;

b) sostituire il primo comma della lettera B.c dell’art. 6 con la seguente dicitura “Il contenuto economico dell’offerta viene valutato in base alla seguente formula: Di=Ri/R(medio)Ove: Di è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo; Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara; R(medio) è la media dei ribassi percentuali. Per i ribassi percentuali maggiori della media il coefficiente è pari a 1.

c) sostituire l’intero art. 13 con la seguente dicitura: “In caso di aggiudicazione, deve essere fornitura cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, costituita secondo le forme e modalità di cui alla legge 10.6.1982, n. 348, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali a far data dalla stipulazione dell’incarico.

Tale cauzione deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario ex post gara e prima della stipulazione della convenzione di incarico e deve contenere l’espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. e la clausola di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dall’Ente garantito.

Per quanto concerne la cauzione definitiva, le firme dei funzionari rappresentanti l’azienda di credito o l’impresa di assicurazione, devono essere autenticate da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi perfettamente a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, la Regione Piemonte revoca l’aggiudicazione per inadempimento e procede all’aggiudicazione del servizio al secondo concorrente in graduatoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni e di attuare le procedure previste dalla normativa vigente.";

- di approvare il nuovo testo di capitolato d’oneri allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, che recepisce le sopra citate modifiche ed integrazioni, relativo all’affidamento dello studio di fattibilità “Integrazione nel territorio dei nuovi poli scientifici dell’Università degli Studi di Torino”.

E’ fatta salva ogni altra disposizione prevista dalla determinazione della Direzione regionale ai Beni culturali n. 45 del 10.3.2000.

Il Direttore regionale
Alberto Vanelli