Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2000, n. 24 - 65

Reg. (CE) 2815/98 del 22/12/98 relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva - Procedure per il riconoscimento delle imprese di condizionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini con designazione di origine

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le procedure per il riconoscimento, ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98, delle imprese di condizionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini con designazione di origine contenute nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

(omissis)

Allegato A

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 2815/98, DELLE IMPRESE DI CONDIZIONAMENTO DEGLI OLI EXTRAVERGINI DI OLIVA E DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI CON DESIGNAZIONE DI ORIGINE.

1 - Le imprese di condizionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini che intendano designare, sugli imballaggi o nell’etichettatura, l’origine di detti prodotti ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98, presentano apposita domanda di riconoscimento alla Provincia nel cui territorio sono situati gli impianti di condizionamento.

La domanda è redatta utilizzando la modulistica fornita dalla Regione Piemonte - Direzione Regionale 11 - Settore Tutela Valorizzazione Prodotti Agricoli (allegato I).

2 - La Provincia, previo sopralluogo agli impianti di condizionamento, ne dispone il riconoscimento, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ed assegna il codice di identificazione alfanumerica composto dalla sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di condizionamento seguito dal numero assegnato all’impianto (secondo l’ordine cronologico di adozione dei provvedimenti di riconoscimento - esempio: CN1);

- dispone la sospensione o la revoca del riconoscimento su richiesta dell’autorità preposta ai controlli in caso di accertamento delle violazioni agli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 426/99 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 2815/98;

- dispone altresì la revoca del riconoscimento a seguito della dismissione degli impianti di condizionamento, o della cessione degli stessi ad altro soggetto;

- tiene un elenco aggiornato degli impianti di condizionamento riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98;

- comunica i provvedimenti di riconoscimento, di sospensione e di revoca alla Regione Piemonte - Direzione Regionale 11 - Settore Tutela  Valorizzazione Prodotti Agricoli (Corso stati Uniti 21 - 10128 Torino) entro otto giorni successivi alla loro adozione.

3 - La Regione Piemonte - Direzione Regionale 11 - Settore Tutela Valorizzazione Prodotti Agricoli tiene un elenco aggiornato degli impianti di condizionamento riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98, distinto per provincia, e ne cura annualmente la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (entro il 31 dicembre di ciascun anno);

- comunica i provvedimenti di riconoscimento, di sospensione e di revoca al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

4 - In fase di prima applicazione ed entro i 10 giorni successivi all’adozione della deliberazione che approva le presenti procedure, la Regione Piemonte provvede a trasmettere alle province territorialmente competenti le domande di riconoscimento ed eventuali altre istanze relative all’applicazione del Reg. (CE) n. 2815/98 inoltrate da imprese di condizionamento direttamente alla Regione Piemonte. Le Province provvedono agli adempimenti di competenza secondo le procedure e le scadenze sopraindicate.

Allegato I