Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2000

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Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 806 del 7 aprile 1998

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto dal Sig. Rino Furno, in qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Zimone, in data 31 ottobre 1997, presso gli Uffici del Settore Provinciale Tutela Ambientale, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Zimone, con sede in Zimone, (C.F. 81065100026) la concessione in sanatoria di derivazione di moduli continui 0,005 (lt/sec. 0,5) d’acqua da quattro sorgenti tributarie del bacino del torrente Olobbia, ubicate in località Toppia del Comune di Zimone, per scopi igienico-civili (alimentazione di lavatoio pubblico), con restituzione delle acque nello stesso bacino del torrente Olobbia;

Di accordare la concessione di che trattasi, dal 1º gennaio 1990 data presunta di inizio dell’utilizzo dell’acqua e per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra citato e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º luglio 1924, ai sensi dell’articolo 38 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 dell’annuo canone di L. 12 pari al minimo ammesso ai sensi dello stesso T.U.; dal 1º gennaio 1947 dell’annuo canone di L. 120, pari al minimo ammesso ai sensi del D.L. 7 gennaio 1947 n. 24; dal 1º gennaio 1949 dell’annuo canone di L. 480, pari al minimo ammesso ai sensi della L. 21 gennaio 1949 n. 8; dal 1º gennaio 1962 dell’annuo canone di L. 960, pari al minimo ammesso ai sensi della L. 21 dicembre 1961 n. 1501; dal 3 ottobre 1981 dell’annuo canone di L. 30.000, pari al minimo ammesso ai sensi della L. 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 dell’annuo canone di L. 180.000, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 180.000, pari al minimo ammesso ai sensi della L. 5 gennaio 1994 n. 36, fatto salvo l’eventuale conguaglio dovuto agli aggiornamenti di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero delle Finanze in data 25 febbraio 1997 n. 90;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 400 di Rep. in data 31 ottobre 1997

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 2 giugno 2000

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco