STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Antignano

Statuto comunale

Comune di Bruzolo (Torino)

Statuto comunale - approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 18 del 28.2.2000

Comune di Camino (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Castagnole Piemonte (Torino)

Adeguamento dello statuto del comune di Castagnole Piemonte (approvato con Delib. c.c. n. 37/91 e modificato con delib. c.c. 57/94) ai sensi dell’art. 1 della legge n. 265/99

Comune di Germagnano

Statuto Comunale

Comune di Givoletto (Torino)

Modifiche ed integrazioni apportate allo Statuto Comunale

Comune di Lenta (Vercelli)

Statuto comunale

Comune di Miagliano (Biella)

Statuto comunale

Provincia di Asti

Statuto Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9759 in data 1.3.2000, esecutiva a norma di legge. Detta deliberazione è stata ripubblicata all’Albo Pretorio dal 3.4.2000 al 2.5.2000. Entrato in vigore il 3.5.2000


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Antignano

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune di Antignano quale ente autonomo

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Stemma e gonfalone

Art. 6 Albo pretorio

TITOLO II ORGANI POLITICI

Capo I Il Consiglio comunale

Art. 7 Funzionamento: Principi e competenze

Art. 8 Composizione ed elezione

Art. 9 Presidenza del Consiglio

Art. 10 Consiglieri comunali

Art. 11 Gruppi consiliari

Art. 12 Sessioni consiliari ed attività

Art. 13 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti

Art. 14 Linee programmatiche di governo

Art. 15 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

Capo II La Giunta comunale

Art. 16 Natura e composizione

Art. 17 Attività

Art. 18 Funzionamento della Giunta

Capo III Il Sindaco

Art. 19 Attribuzioni

Art. 20 Il Vice sindaco

Art. 21 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco

Art. 22 Mozione di sfiducia

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 23 Il Segretario comunale

Art. 24 Struttura amministrativa

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 25 Definizione

Capo I Forme di gestione

Art. 26 Gestione in economia

Art. 27 L’Azienda speciale

Art. 28 Struttura dell’Azienda speciale

Art. 29 L’Istituzione

Art. 30 Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione

Art. 31 Il Presidente dell’Istituzione

Art. 32 Il Direttore dell’Istituzione

Art. 33 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata

Capo II Forme associative e di cooperazione

Art. 34 Collaborazione tra Enti

Art. 35 Consorzi

Art. 36 Accordi di programma

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 37 Principi e criteri

Art. 38 Revisore del conto

Art. 39 Controllo di gestione

TITOLO VI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 40 Associazionismo e volontariato

Titolo VII PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I Procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi

Art. 41 Il procedimento amministrativo

Art. 42 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 43 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo II Partecipazione popolare e modalità di partecipazione

Art. 44 Principi

Art. 45 Istanze

Art. 46 Diritto di petizione

Art. 47 Diritto di iniziativa

Art. 48 Referendum

Art. 49 Effetti del referendum

TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALE

Art. 50 Pari opportunità

Art. 51 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
IL COMUNE DI ANTIGNANO
QUALE ENTE AUTONOMO

Comma 1

Il Comune di Antignano è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Comma 2

Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento

Comma 3

Il Comune:

a) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;

b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;

c) esercita uno specifico ruolo nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 2
FINALITA’

Comma 1

Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività’ la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà’ e di rispetto dell’individuo.

Comma 2

Il Comune afferma inoltre la volontà’ di conservare e valorizzare la propria realtà’ socio-culturale, il proprio territorio e la propria autonomia decisionale.

Comma 3

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

Art. 3
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Comma 1

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione e trasparenza avvalendosi altresì dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Comma 2

Il Comune favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.

Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Comma 1

Il Comune esercita l’attività nel proprio ambito territoriale.

Comma 2

La sede del Comune è situata in piazza IV Novembre n. 10.

Comma 3

Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 5
STEMMA E GONFALONE

Comma 1

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.

Comma 2

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Art. 6
ALBO PRETORIO

Comma 1

Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Comma 2

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità’, l’integralità’ e la facilita’ di lettura.

Comma 3

Il Segretario comunale o suo delegato dispone l’affissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l’avvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.

TITOLO II
ORGANI POLITICI

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE

Comma 1

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Comma 2

Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.

Comma 3

Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, ai sensi dell’art. 25 della L. 81/93.

Comma 4

Il Consiglio comunale conforma l’azione dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere l’individuazione degli obiettivi nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.

Comma 5

Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 8
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.

Comma 1

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 9
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Comma 1

Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Comma 2

In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento temporaneo del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente, dal Vice Sindaco, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Comma 3

Agli effetti di quanto sopra è consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.

Comma 4

Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 10
CONSIGLIERI COMUNALI

Comma 1

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità’ locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Comma 2

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Comma 3

I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché’ di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.

Comma 4

Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalita’ stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente, deve inserire all’ordine del giorno.

Comma 5

Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili all’espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Comma 6

Per l’esecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 11
GRUPPI CONSILIARI

Comma 1

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio comunale, che ne stabilisce e determina le modalita’ di funzionamento.

Comma 2

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 12
SESSIONI CONSILIARI ED ATTIVITA’

Comma 1

Il Consiglio comunale è riunito in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Comma 2

In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in sessione straordinaria.

Comma 3

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

Comma 4

Per la validità’ delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che la legge non prescriva un quorum diverso.

Comma 5

Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum.

Comma 6

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.

Comma 7

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.

Comma 8

In caso di parità’ di voti l’argomento può essere riproposto in una seduta successiva.

Comma 9

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario comunale che li sottoscrive unitamente al Sindaco nella sua veste di presidente.

Comma 11

I verbali devono essere approvati dal Consiglio.

Art. 13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

Comma 1

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Comma 1

Entro centoventi giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone all’approvazione del Consiglio comunale.

Comma 2

Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti.

Comma 3

Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Comma 4

Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.

Art. 15
DECADENZA DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE

Comma 1

Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento d’ufficio ovvero su segnalazione, dell’assenza del consigliere per tutte le sedute di un anno solare avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative delle assenze.

Comma 2

Il consigliere è tenuto a fornire le giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Comma 3

Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.

Capo II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16
NATURA E COMPOSIZIONE

Comma 1

La Giunta è l’organo esecutivo, di impulso e gestione amministrativa.

Comma 2

E’ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, a scelta e nomina del Sindaco, tra i quali viene designato il Vice Sindaco.

Comma 3

Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Comma 4

Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.

Art. 17
ATTIVITA’

Comma 1

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, del Sindaco , del Segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.

Comma 2

La Giunta opera in modo collegiale, attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 18
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Comma 1

La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno e la presiede stabilendone il funzionamento. Delibera a maggioranza dei componenti.

Comma 2

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Comma 3

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.

Comma 4

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco.

Capo III
IL SINDACO

Art. 19
ATTRIBUZIONI

Comma 1

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. Esercita i poteri attribuitegli dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite all’Ente.

Comma 2

Il Sindaco in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio comunale;

- può delegare l’esercizio di funzioni agli Assessori;

- nomina il Vice Sindaco;

- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli ultimi espressi da tale organo nel caso il Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, e nei termini stabiliti dal comma 5 bis dell’art. 36 della legge 142 dell’8.6.90;

- nomina il segretario comunale ed i responsabili dei servizi;

- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 20
IL VICE SINDACO

Comma 1

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dall’incarico della funzione adottata.

Comma 2

Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 21
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA,
IMPEDIMENTO PERMANENTE
O DECESSO DEL SINDACO

Comma 1

Le dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Comma 2

La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Comma 3

L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione all’uopo nominata dalla Giunta, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell’impedimento.

Comma 4

La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dell’impedimento.

Comma 5

La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.

Art. 22
MOZIONE DI SFIDUCIA

Comma 1

La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 23
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comma 1

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipendente funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.

Comma 2

L’ Ente può convenzionarsi con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria.

Art. 24
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Comma 1

La struttura dell’Ente è articolata in Servizi al cui vertice è posto il Segretario comunale, ovvero un responsabile.

Comma 2

L’organizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 25
DEFINIZIONE

Comma 1

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Comma 2

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Capo I
FORME DI GESTIONE

Art. 26
GESTIONE IN ECONOMIA

Comma 1

La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.

Comma 2

L’organizzazione e l’esercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.

Art. 27
L’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

Comma 2

L’azienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Comma 3

L’attività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.

Comma 4

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità.

Art. 28
STRUTTURA DELL’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

La struttura, il funzionamento e l’attività dell’azienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.

Comma 2

Gli organi dell’azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

Comma 3

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.

Comma 4

Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dell’azienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Comma 5

Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

Art. 29
L’ISTITUZIONE

Comma 1

L’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

Comma 2

Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Comma 3

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’istituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Art. 30
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione è composto da n. 5 componenti.

Comma 2

Il componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.

Comma 3

Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, all’uopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.

Art. 31
IL PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 32
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

Comma 2

Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 33
SOCIETA PER AZIONI OVVERO
A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Comma 1

Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Comma 2

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.

Comma 3

L’atto costitutivo, lo statuto ovvero l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentatività dei soggetti pubblici.

Comma 4

IL Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.

Comma 5

I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.

Comma 6

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

Comma 7

Il Consiglio comunale verifica annualmente l’andamento della società e controlla che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata.

Capo II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 34
COLLABORAZIONE TRA ENTI

Comma 1

Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Comma 2

Il Consiglio comunale può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Comma 3

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 35
CONSORZI

Comma 1

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

Comma 2

Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Comma 3

La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.

Comma 4

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista della convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 36
ACCORDI DI PROGRAMMA

Comma 1

Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono l’azione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Comma 2

L’accordo viene definito ed approvato in apposita conferenza;

Comma 3

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Comune deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 37
PRINCIPI E CRITERI

Comma 1

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

Comma 2

L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Comma 3

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Comma 4

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 38
REVISORE DEL CONTO

Comma 1

Il revisore del conto è eletto dal Consiglio comunale e oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge deve possedere quelli di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non deve essere parente o affine, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta.

Comma 2

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione.

Comma 3

Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, secondo quanto stabilito dalla Legge. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.

Comma 4

Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici facendone richiesta al Segretario comunale e dandone comunicazione al Sindaco.

Art. 39
CONTROLLO DI GESTIONE

Comma 1

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Comma 2

La tecnica del controllo di gestione potrà costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta.

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V

Art. 40
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Comma 1

Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.

Comma 2

Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dell’Ente.

Comma 3

Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici, nel rispetto della par condicio tenuto conto delle diverse tipologie delle attività, per lo svolgimento del fine associativo e mettere a disposizione strutture, beni e servizi.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 41
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Comma 1

Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda, ai fini di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento inparziale.

Art. 42
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Comma 1

I portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Comma 2

Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla Legge.

Comma 3

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 43
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI

Comma 1

Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti amministrativi dell’Ente, delle aziende autonome speciali, dei consorzi e dei gestori di servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Comma 2

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Comma 3

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Comma 4

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Comma 5

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini e disciplina la pubblicazione per gli atti.

Capo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 44
PRINCIPI

Comma 1

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Art. 45
ISTANZE

Comma 1

I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

Comma 2

La risposta viene fornita entro un termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal segretario comunale o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

Comma 3

Le modalità dell’istanza sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità.

Art. 46
DIRITTO DI PETIZIONE

Comma 1

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Comune per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Comma 2

All’organo competente all’adozione del provvedimento spetta l’esame della petizione, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione, con l’obbligo di fornire al richiedente risposta scritta entro i trenta giorni successivi.

Comma 3

Il regolamento stabilirà le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 47
DIRITTO DI INIZIATIVA

Comma 1

L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione agli organi competenti di proposte redatte in modo articolato e circoscritto.

Comma 2

La proposta deve essere sottoscritta da almeno il quindici per cento dei cittadini elettori al trentuno di dicembre dell’anno precedente.

Comma 3

Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piano per la loro attuazione (e relative variazioni);

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune.

Comma 4

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autentica delle firme dei sottoscrittori.

Comma 5

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 48
REFERENDUM

Comma 1

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

Comma 2

Sono soggetti promotori del referendum:

a) il trenta per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell’anno precedente;

b) il Consiglio comunale;

Comma 3

Non possono proporsi referendum nelle materie di:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piano per la loro attuazione (e relative variazioni);

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune.

Comma 4

I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previste nel regolamento comunale su deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 49
EFFETTI DEL REFERENDUM

Comma 1

L’organo compentente adotta entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il recepimento ovvero il non recepimento del risultato, debitamente motivato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
PARI OPPORTUNITA’

Comma 1

Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonchè degli altri enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.

Art. 51
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Comma 1

Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.



Comune di Bruzolo (Torino)

Statuto comunale - approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 18 del 28.2.2000

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Premessa

1. Il Comune di BRUZOLO è parte del comprensorio geografico, ambientale e sociale della Bassa Valle di Susa, con cui il Comune ha condiviso e condivide le vicende e le trasformazioni socio-economiche avvenute nel corso dei secoli ed in particolare il progressivo declino, fino alla scomparsa, di una società prevalentemente rurale-montanara, sostituita gradualmente da un’ economia mista industriale, agricola, silvo-pastorale che ha consentito un relativo equilibrio in campo economico, sociale, culturale ed umano;

2. Il Comune di BRUZOLO contrariamente però a quanto generalmente avvenuto nella Valle negli ultimi decenni ha visto la costante crescita dell’attività industriale ottenuta mediante il consolidamento, l’insediamento ed il potenziamento di stabilimenti produttivi.

3. Il Comune di BRUZOLO si colloca in tale contesto, in cui le grandi trasformazioni non hanno tuttavia impedito la conservazione di un legame tra il passato ed il presente, legame che si è tradotto in un’identità ideale e culturale maturata da epoche lontane e rafforzate dall’intensa, sofferta partecipazione attiva alla Resistenza ed alla Guerra di Liberazione 1943 - 1945.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. Il Comune di BRUZOLO

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

g) imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

2. Il presente statuto, nell’ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali viene liberamente formato dal Consiglio comunale e costituisce fonte normativa primaria in applicazione delle leggi di principio emanate in riferimento all’art. 128 della Costituzione.

Art. 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone d’oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di BRUZOLO; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.;

l) promozione rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio;

4. Il Comune infine:

- concorre a garantire la tutela al diritto alla salute e dei diritti degli ammalati attraverso idonei interventi che lo rendono effettivo sul territorio e nei luoghi di lavoro;

- garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;

- garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all’attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;

- attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;

- ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione;

- favorisce la conoscenza della lingua piemontese ai sensi della legge regionale n. 26/90.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di BRUZOLO si estende per 12,35 kmq, confina con i Comuni di Chianocco, San Giorio di Susa, Usseglio, Condove e San Didero. E’ ricompreso nel territorio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Martiri della Libertà n° 1.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All’interno del territorio del Comune di Bruzolo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni e competenze del Comune in materia e nei rapporti con altri enti sovracomunali:

- l’insediamento di centrali nucleari nè la lavorazione, lo stazionamento od il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive;

- la realizzazione di infrastrutture ed il varo di iniziative che abbiano avuto il parere contrario del Consiglio Comunale di Bruzolo;

- la coltivazione in ogni forma di prodotti transgenici;

Art. 5
Stemma gonfalone e bollo

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di BRUZOLO.

2. Lo stemma del Comune è quello storicamente in uso.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

Art. 6
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale e previa approvazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo l’ordine dato dall’età. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e d’urgenza, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire l’attività del Consiglio comunale.

11. In virtù dell’articolo 2 comma 1 punto c) del presente Statuto gli atti assunti con i poteri sostitutivi previsti dalle vigenti leggi potranno essere sottoposti all’esame del Consiglio Comunale.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al C.C., da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 17
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, compie gli atti che la Legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m.i;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina gli assessori comunali fra i quali il Vicesindaco;

f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, nonché la qualifica di messo notificatore a uno o più dipendenti;

i) conferisce deleghe agli assessori comunali in particolari settori;

l) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 20
Vicesindaco - Assessori

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio Comunale.

Art. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta all’atto dell’approvazione del rendiconto di gestione, riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri.

Art. 25
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, ne è data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori revocati o dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori nonché stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 27
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Vengono attribuite, altresì, alla competenza della Giunta, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge 142/90 e s.m.i.:

a) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e le nomine legali relative;

b) l’approvazione dei verbali di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;

c) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale;

e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell’ufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria relativi alle materie di propria competenza, su proposta del Responsabile del servizio;

g) la nomina dei membri della Commissione per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio e/o del Segretario comunale;

h) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 28
Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art 29
Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

b) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;

c) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

d) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile;

e) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 30
Consultazioni

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell’interlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

Art. 31
Petizioni

1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco che ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.

Art. 32
Istanze e Proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dell’istanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo dell’istanza o della proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 33
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.

6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.

7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

Art. 34
Accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, e riservato un apposito spazio destinato all’ albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.

5. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dell’elettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.

Art. 35
Difensore Civico

1 A garanzia dell’imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione ed al fine del controllo sulle deliberazioni, può essere istituito l’ufficio del difensore civico.

2 Il difensore civico può essere scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, con la Provincia di Torino o con la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

3 Nel caso di istituzione, il Regolamento disciplinerà le modalità di nomina, elezione, decadenza, revoca e surrogazione, le procedure di intervento del difensore civico, nonché l’indennità di funzione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36
Principi e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 37
Organizzazione dell’azione amministrativa

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

Art. 38
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 39
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione od un’azienda. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 40
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 41
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall’art. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

Art. 42
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

Art. 43
Società per azioni od a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 44
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 45
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per la aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 46
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 47
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 48
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 142/90 e s.m.i., provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l’economicità.

Art. 49
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

CAPO II
Il Segretario comunale

Art. 50
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.

Art. 51
Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.

TITOLO VI
Patrimonio finanza e contabilità

CAPO I
Patrimonio e contabilità

Art. 52
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 53
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 51, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio, fatta salva la procedura prevista dall’art. 4 della Legge 142/90 e s.m.i..

Art. 56
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

Il presente Statuto:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2000 del 28.2.2000 divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 17 comma 40 della legge 127/97, il 03.04.2000 decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. in data 02.03.2000 e pubblicata all’albo pretorio senza reclami per 15 giorni consecutivi, dal 02.30.2000 al 17.03.2000 - Reg. Pubbli. N. 60;

- è stato affisso, successivamente all’espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della legge 142/90 come modificato dall’art. 1 comma 3 della legge 265/99, per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio senza reclami dal 04.04.2000 al 04.05.2000 - Reg. Pubbl. n. 97;

- è entrato in vigore in data 05.05.2000 ai sensi dell’art. 4 comma 4 Legge 142/90 come modificato dall’art. 1 comma 3 della legge 265/99.

Il Segretario Comunale
Barberis Marina



Comune di Camino (Alessandria)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di CAMINO è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. Conseguentemente il Comune risulta titolare di funzioni proprie oltre a quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni, il cui esercizio è demandato anche all’autonoma iniziativa della cittadinanza nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto ed alle norme regolamentari dal presente derivanti.

4. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dell’area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l’accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;

g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

5. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo, dalle sei frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Castel San Pietro, Brusaschetto, Isolengo, Rocca delle Donne, Piazzano, Brusaschetto Nuovo.

2. Il territorio del Comune si estende per 18,45 km2 confinante con i comuni di Pontestura, Solonghello, Mombello Monferrato, Gabiano, Trino, Morano Po, Palazzolo.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali, previsti dal regolamento, il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di “Camino” e con lo stemma raffigurante tre fasce orizzontali (la prima rossa - la seconda d’argento - la terza rossa a quattro pali d’oro) concesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 20 febbraio 1984.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. Lo stemma ed il gonfalone saranno oggetto di regolarizzazione sino ad ottenere l’approvazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi elettivi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali comunali sono costituiti validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati, Sindaco o Presidente compreso, e deliberano validamente con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve eventuali maggioranze qualificate stabilite da normativa di rango superiore.

2. Nel caso non si raggiunga in prima convocazione il quorum costitutivo di cui al comma precedente la convocazione si intende andata deserta e si procede a seconda convocazione entro non oltre giorni cinque. In tale seduta l’assemblea risulta validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti purché pari almeno a tre componenti, Sindaco o Presidente compresi.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4. Il componente che dichiara di astenersi dal voto è computato ai fini della validità del quorum costitutivo, così come il componente che non esprima alcun voto palese o segreto pur se richiesto. Agli effetti del quorum deliberativo invece non risulta computabile il componente che si allontani dall’aula di riunione prima della votazione, così come coloro che dichiarano di astenersi e parimenti le schede bianche o nulle.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei rispettivi organi.

6. Il Segretario Comunale non partecipa alla verbalizzazione, dovendosi assentare dalle sedute per lo stretto necessario, quando si trovi in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco o dal Presidente ove esistente.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco o Presidente e dal Segretario.

8. Alle deliberazioni, con separata votazione, è possibile conferire l’immediata eseguibilità per l’urgenza: in tale caso, fermo restando la normativa in merito all’esecutività delle stesse, tali provvedimenti hanno effetto appena assunti.

Art. 9
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite tassativamente dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale anche cumulativa.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in agGiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. E’ fatto salvo il principio dell’integrabilità dell’ordine del giorno da parte dell’assemblea totalitaria concorde.

8. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. Al Presidente spetta il diritto dovere di stabilire l’ordine del giorno, oltrechè condurre i lavori durante le sedute. Ad esso compete l’obbligo di garantire l’adeguata informazione sugli argomenti oggetto dei lavori.

Art. 13
Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Consiglio Comunale, e sono altresì efficaci ed irrevocabili a norma di legge. Il Consiglio stesso provvede alla surrogazione con le modalità di legge.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi , nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. E istituita, presso il Comune di Camino, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 11, comma 3 del presente statuto, nonché dall’art. 31, comma 7 ter della Legge n. 142/90 e s. m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

Art. 16
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive, in forma scritta, al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a. dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge n. 142/90 e s.m.i.;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno (previa deliberazione della Giunta Comunale) le funzioni del Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo.

Art. 21
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

4. Può impartire collegialmente direttive in forma scritta al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

Art. 22
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero pari a due assessori, di cui uno è investito delle carica di vice-Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Ad ogni assessore possono essere delegate in forma scritta una o più funzioni specifiche nei limiti di legge.

Art. 23
Nomina

1. Il vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa salvo diversa normativa regolamentare.

3. Le sedute sono valide se sono presenti due componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute non sono pubbliche di norma.

Art. 25
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a. propone al Consiglio i regolamenti;

b. approva i progetti, i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f. fissa i criteri per la ripartizione dei contributi ad enti, associazioni, persone fisiche, ecc.;

g. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h. dispone l’accettazione o il rifiuto motivato di lasciti e donazioni;

i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale o il Segretario Comunale;

n. determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

o. approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del Direttore o del Segretario Comunale facente funzioni o in mancanza dei responsabili di servizio.

TITOLO III
Attività amministrativa

Art. 26
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni con la Provincia.

Art. 27
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 28
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 29
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 30
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il Direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 31
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 32
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanze dell’ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 33
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 34
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 35
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 27, comma 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, modificata dall’art. 17, comma 9 della Legge 127/97.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 36
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev’essere improntata ai seguenti principi:

a. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, tenendo peraltro in debito conto le reali potenzialità della struttura.

Art. 38
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 39
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 40
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 41
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 42
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive scritte per il loro corretto espletamento.

5. I responsabili provvedono alla liquidazione delle spese di propria competenza con atti non soggetti a pubblicità.

Art. 43
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 44
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 45
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

CAPO III
Il Segretario Comunale

Art. 46
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione comune dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive scritte impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 47
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico là dove esistente.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 48
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Direttore, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano individualmente a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 49
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 50
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 51
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 52
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse è per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 53
Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione

Art. 54
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 55
Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 56
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 57
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO V
Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 58
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 59
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

Art. 60
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 61
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 62
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 63
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 64
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 45 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 120 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 65
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 15% avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 45 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 66
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum anche abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. statuto comunale;

b. personale e sua organizzazione;

c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 67
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 68
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco eventualmente in appositi spazi a ciò destinati, situati in spazi pubblici idonei allo scopo.

3. L’affissione viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il responsabile del servizio certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 69
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Art. 70
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 71
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il Sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 72
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal Sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 73
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 74
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 75
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 76
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.



Comune di Castagnole Piemonte (Torino)

Adeguamento dello statuto del comune di Castagnole Piemonte (approvato con Delib. c.c. n. 37/91 e modificato con delib. c.c. 57/94) ai sensi dell’art. 1 della legge n. 265/99

Art. 1
Il Comune

L’articolo viene sostituito come segue:

“Il Comune di Castagnole Piemonte è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, esercitata  nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali di coordinamento della Finanza Pubblica, delle leggi dello Stato e della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti.”.

Art. 5
Funzioni del Comune

Il 1 comma  viene così sostituito:

“Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale in particolare nei settori dei servizi sociali, assetto del territorio e sviluppo economico”.

Viene inserito un nuovo comma che avrà il seguente contenuto:

“Provvede all’organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza; svolge inoltre le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica di sua competenza”.

L’ultimo comma avrà il numero 3.

Art. 6
Compiti

All’art. 6 viene modificata l’ultima parte con l’inserimento dopo la parola “militare”, della frase ed altre funzioni amministrative affidate dalla legge per servizi di competenza statale". Viene quindi soppressa la precedente formulazione della medesima parte fino alla fine.

Il Titolo II viene così rinominato: “Gli Organi del Comune”.

Art. 8
Organi elettivi

L’art. 8 avrà a titolo “Organi del Comune” ed il contenuto che segue :

“Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta comunale, il Sindaco”.

Art. 9
Norme Generali

Al comma 1 dell’articolo viene aggiunta dopo la parola “organo” la specificazione “elettivo”.

Art. 10
Competenze

L’art. 10 viene così modificato :

la lettera b) viene così sostituita : i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

la lettera c) viene soppressa;

alla lettera i) viene aggiunto dopo “mutui” l’espressione “non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio”.

la lettera n) viene sostituita come segue
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge".

Art. 11
Consiglieri Comunali

Al comma 5 viene aggiunto: “Il Consigliere assente potrà far valere le motivazioni per le quali è rimasto assente”.

Art. 16
Composizione

Il comma 1 viene modificato sostituendo all’espressione “e da due Assessori” la seguente: “e da un numero di Assessori non superiore a 4".

Al comma 2 l’espressione “Assessore da Lui delegato” viene sostituita dal “Vice Sindaco”.

Art. 17
Competenze

Al comma 4° dell’articolo dopo la parola “riferisce” si inserisce “annualmente”.

All’articolo viene aggiunto un ultimo comma (5°) avente il seguente contenuto:

“E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio”.

Art. 18
Assessori extra - consiliari

Al comma 1° la parola  “eletti” viene sostituita da “nominati”. Viene soppresso il comma 2.

Art. 19
Nomina e durata in carica

All’art. 19 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene soppresso il comma 1 bis.

Art. 20
Revoca della Giunta o decadenza dalla carica

All’art. 20 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene così riformulato:

al n. 2 comma II dopo la parola “assegnati”  viene inserita l’espressione “senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 23
Elezione, durata in carica e funzione

Al 1° comma dell’art. 23 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene modificato il termine della durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale  da “4" a ”5" anni e viene aggiunto: “E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

Art. 24
Competenze

Al 5° comma dell’art. 24 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) al termine dell’ultimo capoverso viene soppresso “della Legge 81/93" e aggiunto ”della Legge 142/90 e s.m.i., nonché, dal rispettivo Statuto e dai Regolamenti".

Art. 27
Vice-Sindaco

Al 3° comma dell’art. 27 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene aggiunto alla fine: “In tale caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario”.

Art. 29
Partecipazione

All’art. 29 viene inserito un nuovo primo comma avente il seguente contenuto: “Il Comune valorizza la partecipazione popolare attraverso le forme associative”.

Il comma 1 dell’art. 29 nella precedente formulazione avrà il numero 2.

Art. 30
La partecipazione delle libere forme associative

L’art. 30 viene così modificato :

Al comma 2° dopo la parola “solidarietà” viene inserito “a favore degli” e soppresso “agli”, ed il termine “previste” viene sostituito con “assegnate”, al termine dopo “regolamento” viene aggiunto “apposito”.

Al 4° comma II° capoverso viene soppressa la parola “espresso”, e modificato alla fine: “da parte di tutte le associazioni che ne facciano richiesta”.

Art. 32
Proposte

All’art. 32 al comma 1°, l’espressione “La popolazione può” viene sostituita da “ I cittadini singoli o associati possono”.

Art. 33
Assemblee

All’art. 33 viene eliminata l’espressione “piano commerciale”.

Art. 34
Referendum consultivo

All’art. 34 viene aggiunto l’ultimo comma con la seguente dicitura: “In ogni caso le consultazioni non potranno aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali”.

Art. 38
Difensore civico

All’art. 38 al comma 4° viene inserito prima dell’attuale testo: “Il Difensore civico esercita le competenze previste dalla Legge in materia di controllo”.

Art. 39
Organizzazione degli uffici e dei servizi

All’art. 39 al comma 2° dopo l’espressione “programmazione finanziaria” viene aggiunto “e al piano pluriennale delle assunzioni”, dopo l’espressione “Segretario Comunale” viene soppressa la frase “dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello” ed inserita la frase “predispone la dotazione organica ed il piano”.

Al comma 6° alla fine della frase viene aggiunto “sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

Art. 40
Ruolo e funzioni del segretario comunale

L’art. 40 viene così modificato:

il 1° comma dell’art. 40 viene così sostituito: “Il Segretario Comunale è funzionario pubblico dipendente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico, è iscritto all’Albo. Sovrintende all’esercizio delle funzioni dei dipendenti, dei quali coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi della Giunta”.                 

Viene inserito un  2° nuovo comma con il seguente contenuto
Svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli Organi del Comune".

Il comma 2° dell’originale formulazione avrà il numero 3, il comma 3° avrà il numero 4.

Al comma 4° che sarà rinumerato in 5° viene inserito dopo l’espressione “Giunta Comunale” l’espressione “delle Commissioni degli altri organi dove previsto” e viene soppressa dopo la parola voto" tutta la frase fino al punto e viene inserito “curando la verbalizzazione”.

I successivi commi vengono rinumerati.

Art. 48
Consorzi

L’art. 48 viene così modificato:

il 2° comma viene così sostituito: “La convenzione in oggetto, oltre ai contenuti riassunti nell’articolo precedente, secondo comma, deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli Enti contraenti, che verranno pubblicati nei rispettivi Albi pretori”.

Al 3° comma dopo l’espressione “organi” viene inserito “loro nomina e funzioni nonché”.

Art. 51
La programmazione di bilancio

All’art. 51 comma 4° viene modificata l’indicazione del mese da “ottobre” a “dicembre”.

Art. 52 : Il titolo sarà modificato: “Programmi triennali dei Lavori Pubblici”

L’espressione “programma delle opere pubbliche” deve essere intesa come “programma triennale dei lavori pubblici”.

Art. 58
Appalti e contratti

L’art. 58 così modificato:

al 2 comma viene soppressa l’espressione da “deliberazione adottata dal Consiglio comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza” e sostituita da “determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del Servizio”.

Al comma 4 l’espressione “il Sindaco o Assessore appositamente delegato” viene sostituita da “il Responsabile del Servizio individuato”.

Art. 60
Tesoreria e riscossione delle entrate

Al 4° comma, alla fine del capoverso I°, dopo l’espressione “della riscossione” viene aggiunto “anche con forma diretta”.

Art. 65
Entrata in vigore"

L’art. 65 viene modificato al 3 comma con la sostituzione “nel Bollettino Ufficiale della Regione” in “all’Albo Pretorio”.



Comune di Germagnano

Statuto Comunale

INDICE

TITOLO I - IL COMUNE

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica del Comune

Art. 2 - La popolazione - il territorio - la sede - il gonfalone lo stemma - il bollo

Art. 3 - Finalità e compiti

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 5 - Albo Pretorio - Pubblicazioni e notificazioni

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - Il Consiglio Comunale

Art. 7 - Elezioni - Composizione e durata in carica - Nomine di secondo grado

Art. 8 - Competenze del Consiglio Comunale

Art. 9 - Adunanze del Consiglio Comunale per l’elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Art. 10 - Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

Art. 11 - Deposito degli atti

Art. 12 - Consegna dell’avviso di convocazione

Art. 13 - Numero legale per la validità delle sedute - Quorum strutturale

Art. 14 - Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni - Quorum funzionale

Art. 15 - Svolgimento delle sedute

Art. 16 - Votazioni

Art. 17 - Commissioni consiliari

Art. 18 - Regolamento interno

Art. 19 - Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20 - La Giunta Comunale

Art. 21 - Nomina - Composizione e durata in carica

Art. 22 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 23 - Durata in carica - Surrogazioni

Art. 24 - Competenze della Giunta Comunale

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

Art. 26 - Organizzazione della Giunta Comunale

Art. 27 - Decadenza della Giunta Comunale pag.13

Art. 28 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Art. 29 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 30 - Revoca degli Assessori

CAPO III - IL SINDACO

Art. 31 - Funzioni

Art. 32 - Elezioni e durata in carica

Art. 33 - Competenze

Art. 34 - Ufficiale di governo pag.15

Art. 35 - Il Vice Sindaco

Art. 36 - Gli Assessori

CAPO IV - I CONSIGLIERI

Art. 37 - Il Consigliere Comunale

Art. 38 - Funzioni e potere

Art. 39 - Doveri del Consigliere

Art. 40 - Dimissioni del Consigliere

Art. 41 - Decadenza

Art. 42 - Consigliere anziano

Art. 43 - Gruppi consiliari

Art. 44 - Rappresentanti presso la Comunità Montana

TITOLO III - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

E DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO I - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 45 - Istruttoria - Pareri

Art. 46 - Verbalizzazione

TITOLO IV - L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 47 - Principi e criteri informatori dell’azione amministrativa

Art. 48 - Organizzazione dell’azione amministrativa

CAPO II - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE -

ORGANI NON ELETTIVI

Art. 49 - Il Segretario Comunale

TITOLO V - UFFICI E SERVIZI

CAPO I - UFFICI

Art. 50 - Responsabilità dei servizi

Art. 51 - Organizzazione del personale e delle strutture

CAPO II - I SERVIZI

Art. 52 - Servizi pubblici locali

Art. 53 - Istituzioni e aziende speciali

TITOLO VI - IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I - PRINCIPI

Art. 54 - Principi generali

Art. 55 - Convenzioni

Art. 56 - Consorzi

Art. 57 - Accordi di programma

TITOLO VII - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58 - Principi

Art. 59 - Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

Art. 60 - Forme di consultazione della popolazione

Art. 61 - Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 62 - Referendum consultivi

CAPO II - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63 - Diritto di accesso

Art. 64 - Diritto di informazione e pubblicità

Art. 65 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 66 - Difensore Civico

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I - LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 67 - Finanza Locale

Art. 68 - La programmazione di bilancio

Art. 69 - La revisione del conto

Art. 70 - Controllo di gestione

CAPO II - I BENI COMUNALI E L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE

Art. 71 - Beni comunali

Art. 72 - Beni demaniali

Art. 73 - Beni patrimoniali

Art. 74 - Inventario

Art. 75 - I contratti

TITOLO IX - I CONTROLLI

Art. 76 - Controlli sugli organi

TITOLO X - PARTE NORMATIVA

CAPO I - LE ORDINANZE SINDACALI

Art. 77 - Le ordinanze ordinarie

Art. 78 - Ordinanze contingibili ed urgenti

CAPO II - ATTIVITA’ REGOLAMENTARE

Art. 79 - I Regolamenti

Art. 80 - Ambito di applicazione nei Regolamenti

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 - Entrata in vigore dello Statuto

Art. 82 - Revisione dello Statuto

TITOLO I
IL COMUNE

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1
DENOMINAZIONE E NATURA
GIURIDICA DEL COMUNE

1. Il Comune di Germagnano è ente locale territoriale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto. Il Comune si avvale dell’autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il comune rappresenta la propria popolazione, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate delle leggi statali e regionali.

6. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 2
LA POPOLAZIONE IL TERRITORIO
LA SEDE IL GONFALONE - LO STEMMA
IL BOLLO

1. Il Comune di Germagnano è costituito dall’insieme delle popolazioni e dei territori, del capoluogo e delle frazioni Borgo, Castagnole, Colbeltramo, Funghera, Gritlera, Pian Bausano e Pian Castagna, con una estensione di kmq. 14,21. Il Comune di Germagnano è confinante con i seguenti Comuni: Lanzo - Vallo - Varisella - Viù - Traves e Pessinetto.

2. Gli uffici e gli organi comunali hanno sede nel concentrico. Presso la sede del Comune di riuniscono ordinariamente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29/1/1955, registrato alla Corte dei Conti il 13/4/1955 a Registro n. 3 Presidenza Foglio n. 257. In appendice al presente statuto viene descritto e rappresentato lo stemma comunale.

5. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. L’uso dello stemma per fini non istituzionali viene autorizzato dall’amministrazione comunale.

7. Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto. Il Segretario Comunale è legale depositario della custodia e dell’uso del bollo comunale; con specifici conferimenti di incarico, rilasciati per iscritto dal Segretario medesimo, la custodia e l’uso del bollo, possono essere trasferiti in carico ai titolari dei servizi, che ne divengono direttamente responsabili. In tale caso i bolli devono riportare, in modo inequivocabile, l’identificazione dell’ufficio di provenienza.

Art. 3
FINALITA’ E COMPITI

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche, etniche, storiche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Carta Costituzionale e garantisce la piena partecipazione dei cittadini singoli oda associati, alle scelte politiche ed all’attività amministrativa. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; in particolare attua, nei vari settori, il principio di parità fra uomo e donna.

3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio favorendo ogni collaborazione con la Comunità Montana e con gli altre enti pubblici locali.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi della collettività comunale.

5. Il Comune per il raggiungimento dei propri fini promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi attraverso forme di gemellaggio.

Art. 4
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione dei congrui piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comune, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune promuove, nelle forme di cui al successivo titolo VII, le forme associative fra enti locali previste dalla legge, nonché la gestione associata di funzioni e servizi.

Art. 5
ALBO PRETORIO
PUBBLICAZIONI E NOTIFICAZIONI

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione garantisce l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura , senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Ai fini del presente articolo il Comune dispone di uno o più dipendenti comunali, ai quali il Sindaco attribuisce, con proprio decreto, la qualifica di Messo notificatore. I referti del Messo fanno fede sino a querela di falso.

5. Il Messo notifica gli atti della propria amministrazione, per i quali non siano prescritte speciali formalità, applicando le norme stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il Messo può notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche locali che ne facciano richiesta al Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’ente.

6. Le notificazioni da effettuare nell’interesse dello Stato, vengono eseguite unicamente nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali di settore, con particolare riferimento alla materia fiscale ed alle altre entrate patrimoniali. In tali casi ove sussista pericolo di danno per l’erario, potrà derogarsi al principio di trattazione cronologica delle pratiche.

7. Il Comune può discrezionalmente accogliere le richieste di notificazione prodotte da altri enti pubblici o concessionarie di pubblici servizi, non comprese nei precedenti commi, compatibilmente con le esigenze di servizio e previo integrale ristoro dei relativi costi.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 7
ELEZIONI COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
NOMINE DI SECONDO GRADO

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I rappresentanti nominati dal Sindaco presso enti, organismi ed istituzioni restano in carica sino alla nomina dei nuovi rappresentanti, ove non sia diversamente disposto, anche in caso di decadenza del Sindaco che li ha eletti.

Art. 8
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. La precitata funzione di indirizzo del Consiglio Comunale viene esercitata mediante assunzione di atti amministrativi fondamentali quali previsti dalla legge vigente.

3. Gli atti amministrativi fondamentali di cui al precedente comma 2, devono contenere l’indicazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la individuazione delle risorse necessarie all’azione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

4. Il Consiglio Comunale ha facoltà di adottare atti a contenuto meramente politico, consistenti in direttive alla Giunta Comunale, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi d’interesse, anche riflesso, per la comunità locale. Tali atti non necessitano del parere di cui all’art. 53, della legge 142/90.

Art. 9
ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER L’ELEZIONE DEL SINDACO
E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto il Sindaco comunica all’assemblea i nominativi dei componenti la Giunta da lui designati.

1 bis. Entro 90 gg. dalla prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri, delle cui cause ostative si discute.

3. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da consegnare almeno cinque giorni prima della seduta.

4. La seduta è presieduta dal Sindaco.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dalla legge 142/90 e dal presente statuto.

Art. 10
SESSIONI E CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d’urgenza.

2. Le sessioni sono ordinarie quando all’ordine del giorno siano iscritte proposte di deliberazioni concernenti:

a) Statuto e Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e loro modificazioni;

b) bilancio previsionale e rendiconto della gestione;

c) piano regolatore generale, varianti al P.R.G.C., strumenti urbanistici esecutivi.

3. Il Consiglio Comunale è convocato su determinazione del Sindaco, il quale è tenuto a fissare il giorno dell’adunanza in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richiede un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all’ordine del giorno le questioni proposte.

4. Nel caso previsto al precedente comma 3 l’adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio sarà convocato, previa diffida, dal Prefetto.

5. In caso d’urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio di riunisce altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 11
DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali viene effettuato almeno 48 ore prima dell’ora di svolgimento del Consiglio, non computando in tale periodo i giorni festivi, salvo i casi di convocazione in via d’urgenza. Gli atti saranno visibili nelle ore di ufficio.

Art. 12
CONSEGNA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L’avviso di convocazione, comprendente l’ordine del giorno, viene pubblicato all’albo pretorio, sotto la responsabilità del Segretario, almeno 48 ore prima del termine stabilito per l’adunanza. Il Messo comunale consegna l’avviso di convocazione ai Consiglieri Comunali, direttamente o presso il loro domicilio, rilasciandone dichiarazione scritta, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno;

d) nei casi di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, il Consiglio Comunale può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto. In tali casi la seduta è valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

2. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

3. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. In mancanza di domicilio eletto, la consegna verrà effettuata presso la sede comunale.

Art. 13
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE
SEDUTE - QUORUM STRUTTURALE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesto un quorum speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di quattro consiglieri.

3. Si considera seduta di seconda convocazione unicamente quella che succede ad una precedente seduta resa nulla per mancanza, sia originaria che sopravvenuta in corso di seduta, del numero legale, a condizione che vengano trattati i medesimi punti iscritti all’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, e che il rinvio ad altra seduta non sia stato determinato volontariamente dal Consiglio.

4. La seduta di seconda convocazione ha luogo in altro giorno ed è comunicata, nelle forme di legge, ai consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

5. La seduta di seconda convocazione non è subordinata a specifica iscrizione nell’avviso di prima convocazione.

6. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza coloro che escono dalla sala prima della votazione.

7. Il quorum strutturale, accertato all’apertura della seduta, si presume persistere fino a verifica effettuata per iniziativa del Presidente, del Segretario o su istanza verbale di un consigliere comunale e comunque all’atto di votazione.

Art. 14
MAGGIORANZE RICHIESTE
PER L’APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI QUORUM  FUNZIONALE

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o una diversa maggioranza.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono. Coloro che, pur rimanendo presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, sono da considerare, a tutti gli effetti astenuti;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. L’astensione non esime dalla responsabilità connessa all’adozione dell’atto.

4. Qualora il Consiglio Comunale sia chiamato ad eleggere rappresentanti in seno ad altri organi, sia interni che esterni all’ente, si intenderanno eletti coloro che avranno riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. Nel caso la legge, gli statuti o i regolamenti prevedano la rappresentanza della minoranza, sono proclamati eletti, nel numero ad essa spettante, i designati dalla minoranza che abbiano riportato il maggior numero di voti. In tali casi, qualora previsto dalla legge, verrà utilizzato il sistema del voto limitato.

5. Qualora la votazione non abbia raggiunto la maggioranza dei voti necessaria per l’approvazione della proposta, la medesima deve intendersi rigettata e non si potrà dar luogo a ripetizione della votazione, nella medesima seduta, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

6. Nel caso in cui dallo scrutinio risulti che i voti sono ripartiti in misura eguale tra favorevoli e contrari, la votazione deve ritenersi inefficace e potrà essere ripetuta, per una sola volta seduta stante, solo se trattasi di argomenti sui quali il Consiglio deve pronunciarsi per disposizione di legge od il cui rinvio potrebbe pregiudicare gli interessi del Comune. Nel caso delle nomine prevale il requisito dell’anzianità d’età.

7. Nei casi d’urgenza le deliberazioni sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 15
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni discrezionali ed apprezzamenti tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

2. Le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale sono attribuite al Presidente della seduta, ivi comprese le sospensioni della seduta e le inversioni dell’ordine del giorno.

3. Il rinvio ad altra seduta è subordinato alla favorevole approvazione dell’assemblea consiliare.

Art. 16
VOTAZIONI

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regolare, con votazione palese; in casi eccezionali, in cui si debbano esprimere gravi valutazioni sulle qualità di persone, il Sindaco dispone il voto in forma segreta. sono altresì assunte a scrutinio segreto le deliberazioni previste da leggi speciali e le deliberazioni da assumere in seduta segreta.

2. Le modalità di votazione e di scrutinio, sono stabilite a priori dal Presidente.

3. Le schede sono distrutte immediatamente dopo la votazione segreta.

Art. 17
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni sono distinte in permanenti e temporanee e sono disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito regolamento.

3. Le Commissioni riferiscono riguardo al proprio operato al Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni permanenti sono prevalentemente finalizzate all’esame preliminare e preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di agevolare e favorire il migliore funzionamento di quest’ultimo.

5. Le Commissioni temporanee possono istituirsi per l’esame di determinate materie relative a questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio Comunale.

6. Le Commissione consiliari hanno facoltà di chiedere l’intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale e dei dipendenti comunali.

7. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritti di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 18
REGOLAMENTO INTERNO

1. Ulteriori norme di specificazione relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al capo 1° del presente titolo, sono contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 19
SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è sciolto e sospeso secondo le norme dell’art. 39 della legge 142/90 e s.m.i. e comunque in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l’organo collegiale che collabora con il Sindaco nel governo e nell’amministrazione del Comune; realizza il programma e gli obiettivi approvati dal Consiglio; adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione degli indirizzi generali in esecuzione di atti fondamentali del Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21
NOMINA
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco tra i componenti del Consiglio.

2. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di Assessori compreso tra due e quattro.

Art. 22
INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 23
DURATA IN CARICA
SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all’insediamento dei successori.

2. In caso di cessazione o di impedimento temporaneo per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, le funzioni sono provvisoriamente assunte da parte del Sindaco.

Art. 24
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili dei servizi.

2. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, predisponendo idonea relazione.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza, con provvedimenti deliberativi con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.

Art. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale ha facoltà di stabilire l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

2. La Giunta delibera con l’intervento della metà dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, l’organo di revisione, il quale, a tale fine, sarà convocato a cadenze periodiche.

4. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Si applicano alla Giunta Comunale le modalità di votazione stabilite nell’articolo 16 del presente statuto, in quanto compatibili.

6. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Art. 26
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L’attività della Giunta è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari settori omogenei dell’Amministrazione comunale, in base alle funzioni loro eventualmente delegate dal Sindaco. In mancanza di limitazioni espresse nell’atto di delega, devono intendersi conferiti all’Assessore, nell’ambito delle materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le deleghe conferite agli Assessori e le successive modifiche.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

Art. 27
DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via amministrativa agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede, previa diffida, il Prefetto.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere Anziano.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

Art. 28
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA, SOSPENSIONE O
DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 29
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO
E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 30
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L’Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio

CAPO III
IL SINDACO

Art. 31
FUNZIONI

1. Il Sindaco è capo dell’amministrazione comunale e la rappresenta ad ogni effetto.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

3. Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

5. Il Sindaco può delegare agli Assessori Comunali proprie funzioni, come indicato all’art. 26 comma 2 del presente statuto.

Art. 32
ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. L’elezione e la durata in carica del Sindaco sono regolate dalla legge.

2. La legge disciplina altresì i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco, il suo statuts e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco neo eletto assume le funzioni di capo dell’amministrazione locale e di ufficiale di governo.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 33
COMPETENZE

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti. Al Sindaco, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione. Il Sindaco adotta gli atti di propria competenza nella forma del decreto, ove non siano previste forme speciali.

Art. 34
UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco quale Ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, dalle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini: per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall’art. 10 della Legge 142/90, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’espletamento delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per il loro esercizio nelle frazioni.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede l’ente interessato.

9. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 35
IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che a tale funzione viene designato nell’atto di nomina della Giunta.

2. La carica di Vice Sindaco comporta la potestà di sostituire il Sindaco, in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza o impedimento.

3. Qualora il Vice Sindaco cessi dalla carica di Assessore per dimissioni, decadenza, revoca od altra causa, il Sindaco provvede alla sua sostituzione quale assessore in seno alla Giunta Comunale ed a darne comunicazione al Consiglio.

4. Qualora il Vice Sindaco cessi da tale incarico, senza perdere la qualifica di Assessore, si procederà alla sostituzione ai sensi del precedente comma 3, seconda parte.

Art. 36
GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l’ordine di elencazione nell’atto di nomina della Giunta.

CAPO IV
I CONSIGLIERI

Art. 37
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta il corpo elettorale senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

2. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 38
FUNZIONI E POTERE

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dalla legge e dai regolamenti.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze.

3. I Consiglieri Comunali possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, in particolare materie che rivestano rilevanza per l’attività dell’ente, riferendone al Sindaco o all’Assessore competente.

4. I Consiglieri per l’espletamento del proprio mandato hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 39
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 40
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere indirizzate al Consiglio che deve procedere alla surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione.

2. Se il Sindaco non provvede, il surrogante può chiedere all’organo preposto gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci dal momento dell’acquisizione al protocollo dell’Ente.

Art. 41
DECADENZA

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o altri casi contemplati dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad un numero di sedute consiliari consecutive pari o superiore a tre.

2. Il Consiglio Comunale avrà ampia facoltà di apprezzare le giustificazione addotte.

3. Contro la delibera dichiarativa di decadenza, è ammesso ricorso al Tribunale Civile competente per territorio per i casi di cui alla lettera a) e al T.A.R. per i casi di cui alla lettera b).

Art. 42
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E’ Consigliere anziano colui che ha conseguito la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2. La figura del Consigliere anziano è surrogabile da parte di chi ha successivamente conseguito il maggior numero di voti.

Art. 43
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Qualora costituiti devono procedere alle designazioni del capogruppo. Ove non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ai sensi del presente articolo per gruppo consiliare deve intendersi una pluralità di consiglieri costituita da almeno un Consigliere Comunale. E’ ammessa la costituzione di gruppi misti.

3. I gruppi consiliari si definiscono di maggioranza o di minoranza a seconda che dichiarino o meno un sostegno organico e continuativo all’esecutivo. In mancanza di altri criteri, per l’individuazione della minoranza si fa riferimento ai risultati elettorali.

4. Tutti i gruppi consiliari possono richiedere al Sindaco l’utilizzo della sala consiliare o spazi adeguati per l’esercizio del proprio mandato.

Art. 44
RAPPRESENTANTI PRESSO
LA COMUNITA’ MONTANA

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con voto limitato, espresso in modo palese, secondo quanto previsto

2. Tra gli eletti va rappresentata la minoranza.

3. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale l’organo competente adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

TITOLO III
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
E DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO I
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 45
ISTRUTTORIA PARERI

1. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti del Consiglio e della Giunta Comunale, sono curati dal Segretario Comunale unitamente ai responsabili dei servizi interessati.

2. I pareri di cui all’art. 53 comma 1 della legge 142/90, costituiscono atto preliminare alla proposta di deliberazione, la cui mancanza determina illegittimità del provvedimento adottato, non regolarizzabile in via di sanatoria.

3. Tale istruttoria va altresì osservata per gli emendamenti alle proposte di deliberazioni che incidono in modo sostanziale sulle stesse.

4. Il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile viene espresso rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua il responsabile nel dipendente di qualifica più elevata preposta al servizio. I responsabili dei servizi rispondono dei pareri espressi in relazione alle competenze individuate dal contratto di lavoro.

5. Nel caso in cui l’Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’Ente, in relazione alle sue competenze.

6. I pareri favorevoli s’intendono normalmente motivati per relazione, con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono. I pareri negativi sono motivati per esteso e non impediscono l’adozione delle deliberazioni a condizione che siano espresse le ragioni che inducono al contrario avviso l’organo deliberante, che in tal caso assume l’intera responsabilità dell’atto.

Art. 46
VERBALIZZAZIONE

1. I processi verbali delle deliberazioni sono curati dal Segretario Comunale direttamente. Debbono indicare fra l’altro, nella premessa, i punti principali delle discussioni. La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione meccanica, idoneamente conservati. Ove manchino tali mezzi, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Segretario Comunale riassume i punti del dibattito che, a suo insindacabile giudizio, appaiono rilevanti. Il verbale deve recare, oltre ai pareri di cui all’art. 53, comma 1 della legge 142/90, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta con l’indicazione di massima, a discrezione del Segretario Comunale, dei motivi che hanno determinato il voto. Debbono inoltre essere riconoscibili, nel verbale, i componenti astenuti nonché coloro che abbiano votato contro la proposta in esame.

2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, a condizione inderogabile che consegni opportuna memoria scritta, in modo leggibile, e firmata.

3. I processi verbali delle deliberazioni sono letti all’adunanza, nella parte dispositiva, oggetto di votazione, ed approvati dalla medesima, seduta stante.

4. Gli atti a contenuto meramente politico, di cui al comma 4 dell’art. 8 del presente statuto, vengono riportati in apposito verbale di seduta, redatto secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. I verbali deliberativi e di seduta sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

6. Nei casi di astensione obbligatoria del Segretario Comunale previsti dalla legge, le funzioni verbalizzanti saranno assunte temporaneamente su determinazione del presidente del collegio, da un componente dello stesso in qualità di facente funzione.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

CAPO I
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 47
PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza ed imparzialità. In particolare, nella trattazione delle pratiche, segue di norma l’ordine cronologico.

2. Sono caratteri essenziali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi, i criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e di responsabilità.

3. L’organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai dipendenti considerati apicali nella struttura dell’Ente e comunque responsabili dei servizi.

4. La struttura organizzativa del Comune si riparte in aree funzionali, in conformità al presente statuto ed al relativo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Le aree funzionali possono essere formate da uno o più servizi.

Art. 48
ORGANIZZAZIONE
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) individuazione dei responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Nell’organizzazione della propria attività amministrativa il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informativi ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione, a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

CAPO II
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI
DI GESTIONE - ORGANI NON ELETTIVI

Art. 49
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Fatte salve le eccezioni contemplate nel presente statuto, l’attività di gestione amministrativa, tecnica e contabile, anche con rilevanza esterna e a discrezionalità meramente tecnica non comportante attività deliberativa, che non sia attribuita ai Responsabili dei Servizi, è affidata al Segretario Comunale, il quale la esercita, avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale ed in attuazione alle determinazioni della Giunta Comunale ed alle direttive del Sindaco.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Le incompatibilità con l’ufficio di Segretario Comunale sono stabilite dalla legge sullo stato giuridico dei Segretari Comunali.

4. Le autorizzazioni al Segretario Comunale a prestare eventuali servizi contemporanei, saranno rilasciate nelle forme di legge.

5. Il Segretario Comunale esercita l’attività di propria competenza, con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

6. Al Segretario Comunale sono altresì affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza, di direzione e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

7. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 bis della legge n. 142/1990 e s.m.i..

TITOLO V
UFFICI E SERVIZI

CAPO I
UFFICI

Art. 50
RESPONSABILITA’ DEI SERVIZI

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua i responsabili delle aree e dei settori funzionali in cui sono ripartiti i diversi servizi della struttura organizzativa.

2. L’attribuzione ai responsabili dei servizi di competenze gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente viene di norma disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Sono in particolare attribuite ai responsabili dei servizi le seguenti funzioni:

a) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e delle modalità operative stabilite nei regolamenti e nelle deliberazioni comunali;

b) verifica ed attestazione della congruità e della regolare fornitura dei beni e servizi ordinati.

Art. 51
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
E DELLE STRUTTURE

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono essere attuate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità indicate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le incompatibilità con l’ufficio di dipendente comunale e le relative norme di accesso. La composizione delle commissioni di concorso deve garantire l’imparzialità, attraverso la prevalenza numerica di componenti esperti, interni o esterni, in possesso di titoli di studio professionali adeguati al tipo di posto messo a concorso.

CAPO II
SERVIZI

Art. 52
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali ed economici possono essere riservati in via esclusiva all’amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; in tale caso il Comune prevede la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e con le cooperative sociali;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 53
ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI

1. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme dell’azienda speciale, il Consiglio Comunale ne approva a maggioranza assoluta dei propri componenti lo Statuto e definisce gli indirizzi per la nomina degli amministratori; sulla base di tali indirizzi il Sindaco provvede a nominare, ed eventualmente successivamente a revocare gli amministratori dell’azienda scegliendoli in seno al Consiglio o tra i cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, che presentino requisiti di professionalità e comprovate capacità amministrative.

2. Le disposizioni del comma 1 si osservano anche per l’istituzione, organismo strumentale del Comune per l’esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli organi dell’azienda e dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Con il regolamento di cui al precedente articolo sono disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l’amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VI
IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I
PRINCIPI

Art. 54
PRINCIPI GENERALI

1. L’Amministrazione Comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente statuto con gli altri enti pubblici locali, al fine di coordinare la gestione dei servizi e l’organizzazione delle attività comuni.

2. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, il Comune aderisce all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.), all’Unione Nazionale dei Comuni e Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.), nonché ad eventuali Associazioni che contribuiscono alla tutela degli interessi specifici delle località a prevalente economia turistica.

CAPO II
LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 55
CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi ovvero per il conseguimento o la realizzazione di obiettivi ed opere pubbliche, l’Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con la Comunità Montana, con altri Comuni od altri enti pubblici locali.

2. La convenzione si attua mediante un accordo scritto fra le parti e determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la realizzazione di specifici obiettivi. Il Consiglio Comunale approva la convenzione a maggioranza assoluta dei votanti.

3. La convenzione viene sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione dei uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 56
CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o con la Provincia un consorzio, regolato in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente statuto, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva lo statuto dei consorzi e la convenzione ad esso allegata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal rispettivo statuto.

5. Per la gestione associata dei boschi, dei pascoli e dei boschi comunali, il Comune può costituirsi in consorzio con altri Comuni o provvedere alla gestione mediante altre forme associative previste dalle leggi vigenti.

Art. 57
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L’Amministrazione Comunale promuove e conclude appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. La definizione dell’accordo deve essere preceduta da una deliberazione di intenti del Consiglio Comunale.

3. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l’Amministrazione dà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO VII
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58
PRINCIPI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere delle organizzazioni delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

Art. 59
VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. L’Amministrazione Comunale favorisce e promuove l’attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale: a tale fine è favorita la creazione di consigli di frazione, con finalità consultive e con la possibilità di nominare un proprio rappresentante;

b) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

c) l’associazione turistica Pro-Loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica;

d) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa;

e) le associazioni sportive, ricreative e culturali;

f) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

g) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile.

2. Il Consiglio Comunale può prevedere che le associazioni siano rappresentate negli organismi consultivi comunali e che alle stesse possano essere affidati servizi e funzioni attinenti ai vari settori.

3. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi; in particolare gli organi comunali qualora trattino argomenti di interesse frazionale, devono favorire il confronto di idee con la rappresentanza della frazione;

4. L’Amministrazione Comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con motivate deliberazioni della Giunta viene accordata la disponibilità di locali comunali, quali sedi di detti organismi, anche a titolo gratuito. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

5. E’ altresì favorita la formazione di organismi a base associativa dell’utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio Comunale circa i risultati della gestione.

Art. 60
FORME DI CONSULTAZIONE
DELLA POPOLAZIONE

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione Comunale, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utili al raggiungimento dello scopo. Le iniziative devono essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formano oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Art. 61
PROCEDURA PER L’AMMISSIONE DI ISTANZE,
PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione istanze per richiedere le ragioni di specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione, petizioni per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità e proposte per presentare all’Amministrazione Comunale la soluzione teorica di problemi di comune interesse, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste devono essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi comunali che devono esaminare ed esprimere un parere in merito entro 60 giorni.

4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l’iter procedimentale, li informa motivatamente per iscritto dell’esito della medesima e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 62
REFERENDUM CONSULTIVI

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per 3 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L’iniziativa del referendum viene presa dal Consiglio Comunale o su proposta della metà degli elettori del Comune. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.

4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria a disposizione dei cittadini.

5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.

6. I referendum consultivi non hanno luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

CAPO II
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 64
DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L’Ente si avvale di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, ha carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme finalizzate a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati ed in armonia con le leggi statali in materia.

Art. 65
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento nonché i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o di altri metodi e garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento nei termini prefissati dal Consiglio Comunale, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell’avviso di procedimento.

6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

7. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

8. La Giunta approva gli eventuali accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 66
DIFENSORE CIVICO

1. Quando il 25% dell’elettorato lo richiede con una sottoscrizione, viene istituito l’ufficio del Difensore Civico a garanzia dell’imparzialità e del buon funzionamento dell’Amministrazione Comunale.

2. Entro 10 giorni dalla richiesta dell’istituzione, i residenti aventi diritto di voto possono presentare la loro candidatura purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza professionale amministrativa;

b) non essere candidati alle ultime elezioni;

c) non essere membri del Parlamento, dei Consigli Regionale, Provinciale e Comunale;

d) non essere membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune.

Il Consiglio Comunale nomina a scrutinio palese, a maggioranza assoluta, il Difensore Civico scelto nella rosa dei candidati.

3. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:

“Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

4. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto.

5. Entro 10 giorni dalla cessazione della carica i cittadini aventi diritto di voto devono richiederne la nuova istituzione con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate precedentemente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di una dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata dal consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

7. Entro dieci giorni dalla decadenza per i motivi di cui al comma 6, i cittadini aventi diritto di voto possono presentare la loro candidatura, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

8. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso il palazzo municipale. Alla assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d’intesa con il Difensore Civico, tenuto conto della disponibilità del personale.

9. Il Difensore Civico ha diritto ad un’indennità di importo pari al 20% di quella del Sindaco.

10. Su richiesta dei soggetti interessati o d’ufficio il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo al Comune, agli Enti e Aziende da questo dipendente e ai concessionari di servizi comunali.

11. A tal fine il Difensore Civico:

a) segnala agli organi comunali competenti situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

b) segnala alla Procura Generale della Corte dei Conti i fatti che possano dar luogo alla responsabilità amministrativa-contabile degli Amministratori e dei dipendenti;

c) fa rapporto all’Autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;

d) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

e) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

f) assegna i termini e indica le modalità per sanare le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento e dell’ufficio o del servizio interessato e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi comunali l’esercizio dei poteri sostitutivi;

g) presenta annualmente entro il 30 marzo al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell’Amministrazione;

h) ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che si possa essergli opposto alcun diniego né segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 67
FINANZA LOCALE

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale il comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedono con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinano pezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

6. Nell’ambito delle entrate patrimoniali correlate alla fruizione di servizi pubblici da parte dell’utenza possono essere previste diversificazioni tariffarie tra utenti residenti e non residenti sul territorio comunale, in base alla valutazione di effettive differenze tra le diverse posizioni soggettive ed allo scopo di compensare il maggior onere gravane sul Comune per il costo del servizio. La differenziazione tariffaria trova la sua giustificazione nel principio di ragionevolezza ed in ogni caso la tariffa per i non residenti non può eccedere il costo unitario del servizio fruito.

Art. 68
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi per consentire il controllo finanziario e contabile, quello gestionale e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. Contestualmente al bilancio di previsione, si approva il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, comprendente l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento, con tutti gli elementi descrittivi idonei ad individuare l’attuazione.

Art. 69
LA REVISIONE DEL CONTO

1. Il Consiglio Comunale elegge un Revisore del conto in conformità a quanto dispone l’art. 57 della legge 142/90.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

4. Il revisore del conto deve possedere i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

5. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Vengono altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

6. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera della sue competenze.

Art. 70
CONTROLLO DI GESTIONE

1. I controlli interni di gestione, previsti e assegnati alla competenza di particolari uffici dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, devono, in relazione agli atti di pianificazione, accertare e valutare i costi sostenuti e le risorse impiegate, i risultati raggiunti, la razionalità e l’economicità delle procedure seguite.

2. I risultati dei controlli di gestione devono essere portati dalla Giunta Comunale a conoscenza del Consiglio Comunale.

CAPO II
I BENI COMUNALI E L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE

Art. 71
BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 72
BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono alle fattispecie indicate negli articoli 822 e 824 del Codice Civile. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge. Il Consiglio Comunale è competente alla loro classificazione.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale il mercato e il cimitero.

Art. 73
BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune non assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi per soddisfare le pubbliche necessità.

Art. 74
INVENTARIO

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Il Segretario Comunale o altro dipendente all’uopo incaricato è responsabile della corretta tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3. Il riepilogo del conto patrimoniale deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

4. L’attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell’ambito dei principi di legge.

Art. 75
I CONTRATTI

1.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

TITOLO IX
I CONTROLLI

Art. 76
CONTROLLI SUGLI ORGANI

1. La disciplina dei controlli e della vigilanza sugli organi comunali è stabilita dalla legge.

2. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri Comunali, che ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, quando le deliberazioni stessi riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglio di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

TITOLO X
PARTE NORMATIVA

CAPO I
LE ORDINANZE SINDACALI

Art. 77
LE ORDINANZE ORDINARIE

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, qualora l’atto non rientri nelle competenze dei Responsabili dei Servizi, il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce, emette ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

2. Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono cognite e consultabili.

Art. 78
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce, adotta motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi dalla contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico.

2. Il provvedimento deve essere contenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

3. Di regola l’ordinanza ha la forma scritta e viene notificata a mezzo di Messo Comunale agli interessati. L’efficacia di tali provvedimenti, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. Se i destinatari non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d’ufficio, ove occorra con l’assistenza della forza pubblica, con il recupero forzoso delle spese sostenute. Per l’esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

5. Quando l’ordinanza abbia carattere individuale, viene notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.

CAPO II
ATTIVITA’ REGOLAMENTARE

Art. 79
I REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti di sua competenza previsti dalla legge e dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione consiliare di adozione definitiva del regolamento.

Art. 80
AMBITO DI APPLICAZIONE NEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti, di cui all’art. 5 della legge 142/90, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo nei casi previsti dalla legge;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per la dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

2. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l’esecuzione.

3. Fino all’adozione dei regolamenti previsti dalla legge 142/90 e del presente statuto, restano in vigore le norme ed i regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con le norme statutarie e di legge vigente.

Art. 82
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 142/90.

2. La delibera di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

3. Non possono essere disposte revisioni dello statuto, durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.



Comune di Givoletto (Torino)

Modifiche ed integrazioni apportate allo Statuto Comunale

Art. 1
E’ integralmente sostituito:

1. il Comune esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte

Secondo il principio della sussidiarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. E’ Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.

4. Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sull’autonomia degli EE.LL..

5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri EE.LL..

Art. 3
E’ aggiunto il seguente comma:

3. promuove una cultura di pace, la tutela della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione

con le associazioni di volontariato.

Art. 9 Al comma 1. ..... dopo “1990" vengono aggiunte le parole ”e s.m.i." e dopo la parola “programmazione” viene  aggiunta la virgola e le parole “ della pubblicità e della trasparenza”.

Viene aggiunto il seguente comma:

2. Il Comune ricerca in particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Torino e la Regione Piemonte.

Art. 12

1. ....... Dopo la parola “Comunale” viene aggiunto “è dotato di autonomia organizzativa e funzionale”

La parola “determina” è sostituita con “delibera”.

 Dopo la parola “attuazione” viene apposto il punto e sono abrogate le parole da “discute” a “governo”

Viene aggiunto l’art. 12 bis Partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche di mandato.

1. Entro 80 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco mette a disposizione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Entro i successivi 20 giorni ciascun Consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte o osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi 20 giorni il Sindaco presenta all’approvazione del Consiglio le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio di Preventivo e del Bilancio Pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 e s.m.i..

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo   da perseguire.

Art. 14
Il comma 2 diventa comma 3

Il comma 3 diventa comma 2

Viene abrogato il comma 4

Il comma 5 diventa comma 4

Art. 16

1. le parole “Consiglieri assegnati al Comune” sono sostituite con la parola “voti”.

Art. 17

2. dopo la parola “Status” viene aggiunta la virgola e le parole “le dimissioni e sostituzioni”.

Art. 18
E’ aggiunto il seguente comma:

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato  motivo dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con  contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica  dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale. Copia  della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 19
Il comma 5 viene sostituito con il seguente:

5. Ha diritto di ottenere dal Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso l’attività di conferenza dei Capigruppo. Le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

Viene aggiunto il segueente comma:

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 20
E’ integralmente sostituito:

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 22

1. dopo le parole “comunicazioni al” vengono inserite le parole “Sindaco e” e dopo la parola “Comunale” vengono aggiunte le parole “unitamente al nome del Capogruppo”.

Art. 24

2. Dopo la parola “elezione” viene aggiunto il punto e abrogate le parole da “unitamente” a “Governo”.

Art. 27

2.Dopo le parole “Consiglieri assegnati” si aggiungono le parole “senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 34

1. Dopo la parola “Comune” e il punto è aggiunta la frase: “Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento”.

4.La parola “quadriennio” è sostituito con la parola “quinquennio”.

5.Dopo la parola “coordina” si inseriscono le parole “e riorganizza sulla base degli indirizzi del Consiglio nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione”.

Il comma 10 viene abrogato.

Il comma 11 diventa comma 10

Il comma 12 diventa comma 11

Il comma 13 diventa comma 12

Il comma 14 diventa comma 13

Il comma 15 diventa comma 14

Il comma 16 diventa comma 15

Il comma 17 diventa comma 16

Il comma 18 diventa comma 17

Vengono aggiunti i seguenti commi:

18. provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenza di protezione civile.

19. nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al regolamento approvato con D.P.R. 465/1997, può altresì revocarlo per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato previa deliberazione della G.C. (art. 17 c. 70 L. 127).

20. può nominare un direttore generale mediante la stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15.000 ab. e con le stesse modalità potrà procedere alla revoca; può conferire dette funzioni al segretario comunale (art. 51 bis - art. 6 c. 10 L. 127/97).

Dopo l’art. 39 è aggiunto:

Art. 39 bis
Referendum abrogativi e propositivi.

1. Su richiesta del 40% del corpo elettorale il Sindaco indice referendum propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività    amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono state oggetto di    consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

4. hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune compresi nella revisione dinamica precedente il referendum.

5. il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l’esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio, entro 90 gg. dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

6. le modalità di attuazione del referendum sono determinate con apposito regolamento adottato dal C.C. a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 40
Viene aggiunto il comma 4.

4. Il Comune si dota di apposito regolamento in osservanza dei principi stabiliti dalla L. 241/1990.

Dopo l’art. 41 viene aggiunto:

Art. 41 bis
Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto  previsto dall’art. 7 L. 142/90.

Art. 47

Al comma 1 dopo le parole “spettanti al” vengono inserite le parole “ai Responsabili dei servizi,  al Segretario comunale e al direttore generale, se nominato”.

Il comma 3 è così sostituito:

3. La struttura organizzativa dell’Ente è ripartita in aree funzionali, uffici, unità operative.

Art. 49
Viene interamente sostituito:

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione

E gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i    soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni    dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto EE.LL.

4. stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 50
Il comma 1 viene sostituito:

1. l’organizzazione amministrativa del Comune si articola in aree funzionali costituite da uffici e unità operative. Alle aree funzionali presiedono i responsabili di area ai quali sarà affidato il compito di coordinamento degli Uffici compresi nell’area di appartenenza.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

2. I responsabili di area curano l’esecuzione delle direttive del Segretario comunale o del direttore generale, se nominato, provvedono all’attuazione dei programmi e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo dell’Ente, assistono il Sindaco e la Giunta Comunale nella predisposizione dei programmi e nell’espletamento delle funzioni di competenza.

Il comma 4 diventa comma 3:

3. Le parole “di livello apicale” sono sotituite con le parole “di area” e sono abrogate le parole “che non siano di competenza del Segretario” .

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

4. Il direttore, se nominato, unitamente al Segretario comunale, gli istruttori direttivi, esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi elettivi soluzioni e proposte.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

5. La conferenza dei responsabili è costituita dal segretario comunale, dal direttore generale, se nominato, e dai responsabili di area e alla stessa possono essere chiamati i dipendenti ai quali è stata assegnata la responsabilità di uffici.

La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno per la pianificazione e coordinamento della gestione amministrativa e per la verifica del funzionamento dell’apparato amministrativo.

Il comma 7 diventa comma 6.

Art. 51
Segretario Comunale - direttore generale.

Viene interamente sostituito.

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento genrale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 bis della L. 142/90 inserito dall’art. 6 comma 10 della L. 127/97. In tal caso viene corrisposta un’indennità di direzione determinata dal Sindaco con provvedimento di conferimento dell’incarico.

4. In relazione al combinato disposto dell’art. 51 comma 3 della L. 142/90, come modificato dall’art. 2 comma 13 della L. 191/98 e 17 comma 68 lett. c) della L. 127/97, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario con diritto a compenso aggiuntivo, competenze ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta.

5. Il Segretario comunale presiede le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, l’affidamento di forniture e la vendita di beni patrimoniali ed è responsabile dell’attuazione dei relativi procedimenti in relazione alle norme di legge e di regolamento.

6. Parimenti, secondo le modalità del regolamento, il Segretario presiede le commissioni di Concorso previste per l’assunzione a qualsiasi titolo del personale dell’Ente.

Art. 52

La parola “Prefettura” è sostituita con la parola “Agenzia”.

Art. 53

Il comma 1 è abrogato.

Il comma 2 diventa comma 1 e le parole “del Segretario” sono sostituite dalle parole “dei responsabili”.

I commi 3 - 4 - 5 sono abrogati.

Viene aggiunto l’art. 53 bis Direzione di aree funzionali.

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato o di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un’indennità ad personam , commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto alla’rticolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 59

5. la parola “deliberazioni” è sostituita con la parola “determinazioni”.

Art. 65
viene così sostituito:

1. dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune.



Comune di Lenta (Vercelli)

Statuto comunale

Titolo I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il comune di Lenta:

a) E ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) E ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si collega, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) Realizza, con i potei e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Lenta ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) Promozione della attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 18,27 Kmq., confina con i comuni di Gattinara, Rovasenda, Ghislarengo, Carpignano Sesia e Ghemme.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Corso XXV Luglio n. 20.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Lenta.

2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del consiglio dei ministri n.102 del 20.12.1996.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza , avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Vercelli e Novara e con la Regione Piemonte.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente dl consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco od, in caso disuo impedimento, dal Vice Sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto delle gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco .

12. Per quanto non qui previsti, si fa riferimento al Regolamento comunale del Consiglio comunale.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, dal parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con la apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 12
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarate decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’invio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguamento conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenute a segreto nei casi specificatamente determinate dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alla elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della deliberazione inerenti gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 15
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale , al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate da presente Statuto e da i regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune ; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge n.142/90, e s. m.. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previsti dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 17
Attribuzione di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 19
Vice-Sindaco

1. Il vicensindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o delle giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica del caso di approvazione di una mozioni di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza dall’assessore più anziano di età.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 22
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi dalla trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Art. 24
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazionne al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti dalla decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 25
Funzionamento della giunta

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al consiglio i regolamenti;

b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) Nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j) Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale e il segretario comunale;

p) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q) Approva il PRO su proposta del direttore generale o segretario comunale.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
EDIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 27
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente atto.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 28
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 29
Diritti della associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse che devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti intervenuti.

Art. 30
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 31
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell’ambiente e del territorio, compresa la regimazione dei corsi d’acqua.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 32
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comunale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. L’organo competente deve sentire i proponenti l’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

5. Il contenuto dalla decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzata mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 34
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 35
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengono indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statati o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 36
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino a libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposte a limiti di divulgazioni.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta scritta motivata dell’interessato.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

Art. 37
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi a ciò destinati.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 39
Nomina

1. Il difensore civico può essere nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) Che si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) I dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 40
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga , per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 41
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

Art. 42
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 43
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

Art. 44
Indennità di funzione

1. Al difensore civico può essere corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine di 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento dalla comunicazione.

Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

Art. 48
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. Il tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 50
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) In concessione a terzi usando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalentemente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 52
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali posso essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

5. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

6. il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

7. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consultivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 53
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 54
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non posso essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 55
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 56
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 40, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 57
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmo di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 58
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) Un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) L’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) L’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 59
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale o dirigente e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 60
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e , in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo chi agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore\dirigente e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 61
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore/dirigente , il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati e conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione delle tecnostruttura comunale.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 62
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

Art. 63
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 64
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) Gestisce i processi di mobilità di mobilità intersettoriale del personale;

h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art.65
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 66
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) Pronunciano le atre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cuiall’art.38 della legge n. 142/1990;

h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 67
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste del regolamento, titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 68
Collaborazione esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 69
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situtazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del d.lgs n. 504/92..

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 70
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato da sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 71
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori i dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco.

CAPO IV
LA RESPONSABILITA’

Art. 72
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte di conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 73
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 74
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunale, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 75
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 76
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 77
Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune ed è responsabile, unitamente al segretario dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 78
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entri il termine di competenza, deliberato dal consiglio comunale entri il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell’università, unità, annualità, veridicità, pubblicità dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. l’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 79
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati ne rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entri il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficaci dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 80
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 81
Revisione dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 82
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;

c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 83
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fonti loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Art. 84

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato gli adempimenti di legge.



Comune di Miagliano (Biella)

Statuto comunale

TIT0LO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Miagliano :

- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità generali

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.,

2. Il Comune promuove lo sviluppo del proprio territorio, favorisce e coordina le iniziative volte alla difesa ed alla rivalutazione dell’insediamento umano nel rispetto dei valori storico-sociali-ambientali. Promuove lo studio e la conoscenza del territorio, valorizzando l’originale patrimonio storico, etnico, culturale, linguistico, artistico, ambientale ed ogni testimonianza segno di originale ed autonoma identità.

3. Il Comune concorre all’attuazione del servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, al fine del loro insediamento sociale.

4. Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento, il Comune eroga contributi e concede facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle associazioni ed Enti del volontariato.

5. Sono fatte salve le disposizioni, i limiti, le esclusioni, imposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3
Tutela Ambientale

1. Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 4
Tutela attività sportive e ricreative

1. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale, di sviluppo della persona, di conservazione della efficienza fisica, soprattutto per la formazione dei giovani, anche nel tentativo di prevenirli dal contatto con la droga, impegnandoli in sane competizioni.

2. Per questo favorisce l’attività di Enti, organismi, associazioni ricreative e sportive, anche a mezzo di contributi ed altre agevolazioni, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento.

3. Promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l’accesso ai cittadini singoli ed associati, regolamentandone l’utilizzo ma favorendo, con ogni sforzo, le società locali che promuovono iniziative ricreative per i giovani e per gli anziani.

Art. 5
Tutela diritto allo studio

1. Il Comune svolge funzioni relative all’esercizio del diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Art. 6
Tutela attività industriali, commerciali -
Artigianato - Agricoltura

1. Il Comune tutela tutte le attività industriali e l’esercizio delle attività commerciali, ne pianifica la localizzazione, favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato e dell’agricoltura, adotta iniziative atte ad incentivare l’attività, favorisce le associazioni.

Art. 7
Tutela assetto territoriale - Sviluppo residenziale

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali, e delle attività economiche.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 8
Tutela edifici culto e pratiche religiose ammesse

1. Il Comune concorre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con osservanza delle disposte normative vigenti, alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto ed assume, ove necessario, altri idonei interventi diretti a garantire l’esercizio della pratica religiosa ammessa.

Art. 9
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 0,66 confinante con i Comuni di Andorno e Sagliano.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Martiri della Libertà che è il Capoluogo.

3. La modifica della denominazione delle borgate o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

4. All’interno del territorio del Comune di Miagliano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 10
Simbolo e sigillo

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Miagliano.

2. Nello cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale approvato con decreto del 14 febbraio 1966.

3. Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 11
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può, con la deliberazione che approva il regolamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento dell’eventuale consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 12
Programmazione e cooperazione

1. I1 Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Biella, con la regione Piemonte

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 13
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 14
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Fatte salve maggioranze qualificate espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi favorevoli sui contrari, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. I1 segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario

Art. 15
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico- amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. I1 consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico- amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 16
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare; qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi verranno posti in discussione nella prima riunione valida successiva del Consiglio comunale, venendo in tal caso quindi meno l’obbligo di convocazione nel termine anzidetto. Potranno, altresì, essere inseriti argomenti nella stessa seduta del Consiglio quando vi sia la presenza di tutti i consiglieri in carica e che questi siano unanimemente concordi.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Gli avvisi potranno essere recapitati a mezzi di telefax o attraverso un’altra forma telematica, qualora sia il consigliere interessato a richiederlo espressamente, in tal caso farà fede la ricevuta di trasmissione telefonica e sarà esonerato da ogni responsabilità ulteriore il soggetto incaricato comunale dell’invio. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due ore dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente ,e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 17
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. L’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 18
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può nel suo seno istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente referenti-consultivi.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

4. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore della commissione ed, inoltre, per le commissioni temporanee e speciali l’oggetto specifico dell’incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

5. Con la deliberazione di istituzione della commissione, il Consiglio determinerà il numero dei commissari che la compongono, garantendo con criterio proporzionale la presenza delle minoranze.

6. La presidenza delle Commissioni consiliari con funzioni di controllo o garanzia, ove istituite, viene attribuita alla minoranza, se esistente.

7. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche soggetti esterni all’Amministrazione comunale purché questi siano in qualche modo interessati all’argomento trattato dalla Commissione stessa.

8. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art. 19
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte, consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge.7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.20
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, nei limiti consentiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 21 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Le convocazioni a riunione, compresa quella del Consiglio, e ogni altra documentazione potrà essere trasmessa a mezzo telefax al numero comunicato dal consigliere interessato, farà ricevuta di avvenuta ricezione il referto di trasmissione del documento.

Art. 21
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo, come sopra formato, comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto; in mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il Consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

6. La seduta dei capigruppo costituisce la conferenza dei capigruppo, per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite. E’ proposta e convocata dal Sindaco che la presiede.

Art. 22
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge a. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge, quale Ufficiale di Governo;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

h) Organizza conferenze periodiche con gli Assessori ed i Responsabili della gestione per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve le interrogazioni;

d) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito il Sindaco è sostituito dall’Assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 27
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 29
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 2 a 4 assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 30
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 31
Nomina della Giunta Comunale

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio che esercita l’attività d controllo.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del Sindaco o del Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

6. Le ulteriori cause di cessazione della Giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli Assessori, sono disciplinate dalla legge.

7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 32
Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti , con eventuale arrotondamento per eccesso e, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco o da chi presiede la seduta in sua voce.

Art. 33
Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nell competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo colleggiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

f) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

g) esprime il proprio parere circa la nomina e la revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

o) approva gli atti previsti dai regolamenti comunali che non rientrano fra le competenze di altri organi.

p) Approva le convenzioni con altri Enti Locali aventi precipuo contenuto organizzatorio.

Titolo II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 34
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art.35
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, istituendo presso la Segreteria del Comune apposito albo delle Associazioni operanti nel territorio.

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3. Le associazioni riconosciute che ottengano contributi di qualsiasi natura dal Comune devono presentare annualmente il loro bilancio

4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 36
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione riconosciuta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta

Art.37
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita nell’apposito regolamento previsto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 38
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dei minori e dell’ambiente.

2. Le associazioni di volontariato potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative affinché i soci siano tutelati sotto l’aspetto infortunistico.

Art.39
La partecipazione alla gestione
dei servizi di interesse sociale

1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.

2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il Consiglio Comunale può autorizzare l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative del Comune, in modo da assicurare una gestione efficace e trasparente.

3. In ogni caso l’organizzazione e la gestione, ancorchè di supporto o d’appoggio, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento comunale che stabilisce la composizione minima degli organici degli utenti, e loro mansioni e competenze, i criteri e le regole di funzionamento.

4. La gestione dei servizi di interesse sociale può essere anche affidata ad un Comitato di gestione i cui componenti, per non più di un terzo, siano designati in rappresentanza degli organismi associativi o delle cooperative, purchè in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 40
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte e comitati allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

3. Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.

4. I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono il raggiungimento di uno scopo o finalità di interesse collettivo.

5. Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.

6. Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dell’Amministrazione di cui è richiesta necessariamente la presenza.

7. La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art.41
Carte dei diritti

1. Il Comune può adottare può adottare carte dei diritti, elaborare su autonoma iniziativa dei cittadini che possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell’Ente Locale.

2. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

3. Il Comune è tenuto a dare pubblicità delle carte attraverso la propria sede ed uffici e a tener conto delle stesse nella elaborazione dei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l’attività comunale.

Art.42
Petizioni, proposte e istanze

1. I cittadini residenti in Sagliano Micca, possono, tramite petizione, chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio comunale di problemi inerenti la vita amministrativa e sociale del Comune.

2. Le petizioni devono essere ampiamente motivate e accompagnate e sottoscritte da almeno cento elettori.

3. Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute all’ordine del giorno del primo Consiglio utile.

4. I cittadini hanno, inoltre, diritto a presentare proposte e istanze al Sindaco, alla Giunta e ai responsabili dei servizi i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo.

6. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale comunque entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa; la risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall’interrogazione.

Art.43
Referendum consultivi propositivi

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio comunale;

c) tributi locali;

d) atti di bilancio;

e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

f) norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente;

g) per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L’iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio comunale, con apposito atto deliberativo approvato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, o da 1/3 del corpo elettorale al 31 dicembre dell’anno precedente mediante la sottoscrizione della proposta stessa con pari numero di firme autenticate.

4. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Art.44
Procedura per la indizione e lo svolgimento
dei referendum consultivi

La proposta di referendum deve essere presentata dai promotori al Sindaco che nei trenta giorni successivi alla data di ricezione, la sottopone all’esame della competente Commissione consiliare, affinchè entro il termine di quindici giorni esprima apposito parere di regolarità ed ammissibilità, che deve riguardare esclusivamente gli aspetti giuridici della proposta.

La Commissione consiliare dovrà accertare il possesso da parte dei promotori dei titoli che consentano loro la presentazione della proposta, valutare l’oggetto della proposta stessa , quali elementi e condizioni essenziali di legittimazione dell’ammissibilità.

Accertata l’ammissibilità della proposta di referendum nei venti giorni successivi, il Consiglio Comunale adotta il provvedimento di indizione dei referendum che, qualora nulla osti, dovrà essere svolto entro novanta giorni dall’esecutività dell’atto deliberativo. Per le procedure di voto saranno seguite quelle relative alle elezioni del Consiglio Comunale.

All’onere finanziario per le spese inerenti l’intero svolgimento del referendum, l’Amministrazione Comunale dovrà far fronte con entrate proprie.

A seguito delle operazioni di voto il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attributi alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti che dovranno comunque rappresentare almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Diversamente il referendum è dichiarato respinto.

Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito del referendum stesso.

Il referendum proposto su determinazione del Consiglio Comunale non necessita del parere della competente Commissione Comunale e dovrà essere indetto e svolto entro i novanta giorni successivi alla data di esecutività del provvedimento deliberativo consiliare.

Art. 45
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.46
Diritto di informazione - Albo Pretorio

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio denominato “Albo Pretorio”. Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna al palazzo comunale, comunque in posizione facilmente accessibile a tutti.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

6. Il Segretario comunale sovrintende il servizio delle pubblicazioni degli atti previsti dai commi precedenti. Ad egli compete la certificazione di avvenuta pubblicazione, su attestazione del Messo comunale o del dipendente che cura materialmente la pubblicazione. Ad eccezione degli espressi atti previsti dalla legge, è data facoltà al Segretario di delegare un impiegato comunale od il Messo stesso a certificare l’avvenuta pubblicazione.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Art. 47
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 48
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro il più breve termine e, comunque. non oltre a sessanta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 49
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 43 del presente statuto.

Art. 50
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO III
Attività amministrativa

Art. 51
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 52
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 53
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 54
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 55
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Può esercitare, su nomina del Sindaco, le funzioni di direttore anche il Direttore Generale del Comune.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 56
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando. nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art.57
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. 11 consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art.58
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.59
Unioni di Comuni

Il Consiglio Comunale, in attuazione dei principi di cooperazione e qualora ne sussistano le condizioni, può promuovere, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni alo scopo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 60
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 46 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime dei rappresentanti degli Enti interessati .

3. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 62
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 63
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per un ‘ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L’ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguita anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli Uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

5 I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

6 Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.64
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.65
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore; il responsabile del servizio e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. I1 regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo. II
Personale direttivo

Art. 66
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 67
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 68
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art.69
Responsabili degli uffici e dei servizi

1 I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2 I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, e secondo le direttive impartite nel Regolamento degli Uffici e servizi, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3 Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 70
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

I) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e dal consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

5) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta dei piani previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

1) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare provvisoriamente le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro affidati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 73
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del dlgs n.504/92.

CAPO III
Il Segretario comunale

Art. 74
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 75
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dallo stesso ricoperta.

Art. 76
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
La responsabilità

Art 77
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

3. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 78
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 79
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 80
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.81
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 82
Amministrazione dei beni comunali

1. Il. Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile del servizio finanziario comunale dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 83
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 84
Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3) La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 85
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 86
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 87
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 88
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi devono eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI
DIPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.89
Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie e l’applicazione del precedente Statuto.

2. Fino all’adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.



Provincia di Asti

Statuto Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9759 in data 1.3.2000, esecutiva a norma di legge. Detta deliberazione è stata ripubblicata all’Albo Pretorio dal 3.4.2000 al 2.5.2000. Entrato in vigore il 3.5.2000

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità generali

Art. 2 - Sede

CAPO II - FUNZIONI

Art. 3 - Attribuzioni

Art. 4 - Sviluppo sociale ed economico

Art. 5 - Partecipazione dei cittadini

Art. 6 - Programmazione e pianificazione

CAPO III - ORGANI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio Provinciale

Art. 9 - Indirizzi politico-amministrativi

Art. 10 - Presidenza del Consiglio Provinciale

Art. 11 - Nomine di competenza consiliare

Art. 12 - Nomine di competenza consiliare

Art. 13 - Adunanze consiliari

Art. 14 - Sistemi di votazione

Art. 15 - Controllo, proposta e indirizzo

Art. 16 - Commissioni consiliari

Art. 17 - Commissione provinciale delle

Donne elette ed Amministratrici

Art. 18 - Giunta

Art. 19 - Nomina della Giunta

Art. 20 - Mozione di sfiducia

Art. 21 - Competenze della Giunta e degli Assessori

Art. 22 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso

del Presidente della Provincia

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

Art. 24 - Deliberazioni della Giunta

Art. 25 - Presidente della Provincia

Art. 26 - Linee programmatiche di mandato

Art. 27 - Conferenza dei Capi Gruppo

Art. 28 - Gruppi Consiliari

Art. 29 - Regolamento

Art. 30 - Revisori dei Conti

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Art. 31 - Organi di gestione

Art. 32 - Segretario Provinciale

Art. 33 - Conferenza di servizi

Art. 34 - Ordinamento degli Uffici

Art. 35 - Gestione dei servizi

Art. 36 - Nomina e revoca degli Amministratori degli Enti o

Società di gestione dei Servizi

Art. 37 - Gestione associata delle Funzioni e dei Servizi

CAPO V - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38 - Trasparenza dell’Amministrazione Provinciale

Art. 39 - Referendum

Art. 40 - Modalità e procedure di iniziativa e di indizione del

Referendum

Art. 41 - Esclusione dal Referendum

Art. 42 - Difensore Civico

Art. 43 - Circondari

CAPO VI - ATTIVITA’ NORMATIVA DELL’ENTE

Art. 44 - Regolamenti

Art. 45 - Modifiche allo Statuto

Art. 46 - Norme transitorie

NOTE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità generali)

1. La Provincia di Asti è l’Ente Locale intermedio fra i Comuni e la Regione, esplica la propria autonomia nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle Leggi, dal presente Statuto, rappresenta la comunità di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina (nota n. I) l’armonico sviluppo culturale, economico e sociale.

2. Attraverso gli Organi previsti dallo Statuto, la Provincia esercita funzioni proprie e competenze attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Per la definizione degli obiettivi della propria azione e la realizzazione delle sue finalità di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della comunità provinciale, assume il metodo e gli strumenti della pianificazione e programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale. La Provincia concorre a determinare la programmazione regionale, di concerto con le altre Province, con i Comuni, i loro Enti ed Associazioni e le Comunità Montane attuandola attraverso propri piani e programmi pluriennali e in particolare con l’adozione del piano territoriale di coordinamento. La Provincia afferma la necessità di addivenire ad una specifica capacità impositiva e ad una spiccata autonomia decisionale nell’utilizzo delle risorse e nell’organizzazione dei servizi.

3. Assume, nel rispetto del principio di sussidiarietà, compiti di coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Comunità Montane, favorendone le migliori forme d’aggregazione e la gestione comune di servizi, promuovendo la loro partecipazione ai fini della programmazione ed attivandosi perché concorrano alla realizzazione degli obiettivi programmatici.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Provincia di Asti realizza forme di partecipazione dei cittadini; coopera con gli altri soggetti pubblici e privati, con le organizzazioni sociali locali e del volontariato nazionali ed internazionali; promuove la trasparenza amministrativa e una costante informazione sui propri atti. Persegue l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati direttamente o da essa coordinati, il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell’occupazione. Persegue, inoltre, la tutela dei valori ambientali e paesaggistici, la tutela delle minoranze, la tutela delle identità culturali, religiose, linguistiche e sessuali dei cittadini garantendo loro i diritti d’espressione e diritto di rappresentanza attraverso la promozione economica, il potenziamento ed il riequilibrio delle strutture di servizio e la distribuzione delle risorse sul territorio; promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative che tendano a fare del territorio provinciale una terra di pace al fine di garantire la migliore qualità della vita.

5. La provincia nell’esercizio della sua autonomia afferma la propria identità storico-culturale.

6. La Provincia promuove il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l’alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza.

Art. 2
(Sede)

1. La Provincia ha sede nel Comune Capoluogo.

2. Presso la sede si riuniscono di norma la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo che esigenze diverse ne rendano opportuna la riunione in altre sedi, nell’ambito del territorio provinciale ed eccezionalmente fuori dal suo territorio.

3. La Provincia ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale e riconosciute ai sensi di legge.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dalla Giunta.

CAPO II
FUNZIONI

Art. 3
(Attribuzioni)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e dalla Regione Piemonte, che riguardino l’intera area territoriale provinciale o zone intercomunali di essa.

2. I settori d’intervento, nell’ambito delle competenze definite dall’art. 14 della Legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono principalmente:

a) programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione delle politiche del territorio, dell’ambiente, dell’agricoltura e dei servizi al cittadino ed agli Enti;

b) promozione e sviluppo delle attività economiche e produttive con particolare attenzione per le produzioni tipiche;

c) promozione e sviluppo delle attività culturali, sociali e sportive.

3. La Provincia concorre a promuovere il decentramento o l’attribuzione organica delle competenze e delle funzioni statali e regionali agli enti locali in applicazione dei principi d’unicità, responsabilità, omogeneità ed adeguatezza della Pubblica Amministrazione.

4. La Provincia assume, inoltre, iniziative dirette ad agevolare e promuovere la crescita economica e sociale delle aree deboli.

Art. 4
(Sviluppo sociale ed economico)

1. La Provincia riconosce la funzione insostituibile della partecipazione popolare che sarà esercitata nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi partecipativi.

2. La Provincia promuove le condizioni per il libero svolgimento dell’attività privata e dei gruppi sociali, delle istituzioni e delle associazioni democratiche; riconosce, inoltre, in particolare, la funzione sociale, economica ed organizzativa della cooperazione e dell’associazionismo.

3. La Provincia, nel pieno rispetto delle singole autonomie, incoraggia e promuove forme d’aggregazione, unione e fusione tra i Comuni per realizzare dimensioni territoriali adeguate a garanzia di un livello soddisfacente di servizi e infrastrutture.

4. La Provincia riconosce il valore del principio di sussidiarietà, come strumento per lo sviluppo del territorio e per l’efficacia dell’azione amministrativa.

Art. 5
(Partecipazione dei cittadini)

1. Allo scopo di determinare le condizioni di un effettivo concorso dei cittadini alla vita democratica della Comunità locale:

a) sono consultati, sulle materie di specifico interesse, i Sindaci dei Comuni, i Rappresentanti dei Municipi, delle Unioni dei Comuni, delle Comunità Montane e di altre Istituzioni Pubbliche Locali, dei lavoratori e delle categorie professionali, delle Associazioni ed organismi in cui si esprime la Comunità Provinciale;

b) è garantita la partecipazione dei cittadini ai procedimenti che insistono sulle situazioni giuridiche soggettive;

c) è garantito inoltre ad ogni Cittadino, a titolo individuale o in associazione con altri cittadini, il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi in favore degli interessi collettivi locali.

2. La partecipazione dei Cittadini della Provincia alle scelte ed alla definizione degli obiettivi dell’Ente, nonché all’esplicazione delle sue funzioni ed all’esercizio dei suoi poteri è, inoltre, garantita:

a) dalla possibilità di convocare Consigli Provinciali aperti;

b) dall’istituzione del Referendum su materie di competenza locale;

c) dalla costituzione delle Commissioni speciali;

d) dall’istituzione del Difensore Civico, come previsto dall’art. 39 del presente Statuto.

3. E’ possibile costituire consulte per lo svolgimento di attività di collaborazione consultiva e di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell’ente stesso. L’attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

Art. 6
(Programmazione e pianificazione)

1. Nell’ambito dei principi stabiliti dalle norme dello Stato e della Regione nonché sulla base delle proposte dei Comuni e in armonia con le linee ed i principi della programmazione regionale, la Provincia adotta i programmi annuali e pluriennali di gestione e di sviluppo provinciale, sia di carattere generale che settoriale; concorre alla formazione dei programmi e dei piani di sviluppo regionale, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei diversi settori di interesse della comunità e del territorio (nota n. II), approva il piano territoriale provinciale di coordinamento e concorre alla formazione del piano territoriale regionale.

CAPO III
ORGANI

Art. 7
(Organi)

1. Sono Organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale e il Presidente della Provincia.

2. Sono Organi di direzione politica il Consiglio Provinciale e il Presidente della Provincia, i quali definiscono gli obiettivi e i programmi dell’Ente e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Art. 8
(Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio, Organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esercita le competenze di cui alla legge oltre a quelle espressamente conferite dal presente Statuto.

2. Delibera inoltre:

a)- l’istituzione dei Circondari;

b)- l’elezione del “Difensore Civico”;

c) - l’indizione dei referendum;

d) - la costituzione delle commissioni permanenti e di quelle speciali.

3. Il Consigliere anziano sottoscrive, con il Presidente del Consiglio e con il Segretario Provinciale, le delibere consiliari.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate, in ordine decrescente, dai candidati che hanno ottenuto la più alta percentuale alle elezioni con esclusione del Presidente neo-eletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati consiglieri.

5. Entro 5 giorni dall’accettazione delle liste e delle candidature per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale, deve essere depositata presso la Segreteria Generale la dichiarazione delle spese preventivate per la campagna elettorale, sottoscritta dai candidati e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia. Allo stesso modo entro 30 giorni dalla proclamazione dell’elezione del Presidente, deve essere reso pubblico il resoconto delle spese effettive sostenute da tutti i candidati, anche non eletti. Tale documentazione può essere presentata dal candidato Presidente a titolo cumulativo per tutte le liste a lui collegate.

6. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale (nota n. III) e le dimissioni dalla carica di consigliere (nota n. IV) sono regolamentate dalla legge. Le dimissioni rese con atti separati dai Consiglieri si intendono “contemporaneamente” presentate quando sono protocollate dall’ente nello stesso giorno.

Art. 9
(Indirizzi politico-amministrativo)

1. Costituisce strumento d’indirizzo politico-amministrativo generale per l’azione della Giunta Provinciale e dei singoli Assessori la relazione illustrativa al Bilancio di Previsione, predisposta con le modalità di cui alla Legge e al regolamento di contabilità.

2. Può costituire inoltre, indirizzo la specificazione di ulteriori obiettivi generali, specifici, di struttura e di strategie operative generali e settoriali, su materia di rilevanza e interesse provinciale, ferme restando le competenze gestionali e amministrative della Giunta e della struttura operativa dell’Ente.

Art.10
(Presidenza del Consiglio Provinciale)

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto tra i Consiglieri con esclusione del Presidente della Provincia, che partecipa alla votazione, a scrutinio segreto, con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

2. Nel caso che alla seconda votazione nessun Consigliere risulti eletto, l’elezione è rinviata a successiva seduta da convocarsi non prima di dieci e non oltre venti giorni. In tale seduta di Consiglio, convocata e presieduta dal Consigliere anziano, risulta eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano d’età tra quelli che hanno avuto lo stesso numero di voti.

3. Il Consiglio provinciale, dopo aver eletto il Presidente, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, procede all’elezione del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. In assenza di entrambi le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Art.11
(Consiglieri Provinciali)

1. L’elezione dei Consiglieri Provinciali, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. L’ente stipula, nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscano i Consiglieri dai rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni amministrative.

3. I Consiglieri possono richiedere, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Tale trasformazione costituendo una diversa modalità di percezione del gettone di presenza non soggiace ai divieti di cumulo previsti dalla legge per mandati elettivi presso enti diversi.

Art.12
(Nomine di competenza consiliare)

1. Prima di procedere alle nomine di competenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio provvede alla pubblicazione dei curricula dei candidati, nei tempi e nei modi fissati dal Regolamento.

2. Non si procede alla pubblicazione dei curricula quando le nomine riguardano componenti degli Organi provinciali.

3. Con le modalità di cui al successivo art. 20, il Consiglio può essere chiamato a votare la revoca dei Membri eletti, in rappresentanza dell’assemblea consiliare, presso Enti ed Organismi esterni e interni.

Art. 13
(Adunanze consiliari)

1. Le adunanze consiliari sono convocate dal Presidente del Consiglio, che forma l’ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Capi gruppo. Il Presidente del Consiglio deve convocare l’Assemblea Consiliare nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto su richiesta dei consiglieri e della Giunta entro:

- 10 giorni dalla richiesta della Giunta,

- 20 giorni dalla richiesta dei Consiglieri.

2. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta.

3. In via d’urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di tre giorni, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quando, su decisione del Presidente del Consiglio, debbano essere trattati argomenti suscettibili di nuocere all’onorabilità di persone o nei casi previsti dal Regolamento.

5. Quando ragioni d’interesse generale lo giustificano, la Giunta può proporre al presidente del Consiglio la convocazione di Consigli Provinciali aperti. Tale convocazione può essere altresì promossa dal Presidente del Consiglio stesso su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.

6. La convocazione dei Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso nel Comune Capoluogo della Provincia e in tutti i Comuni della Provincia, quando le materie in trattazione investano temi di portata provinciale, ovvero nei Comuni interessati, qualora gli argomenti da discutere abbiano portata circoscritta a delimitati ambiti locali, nonché da avviso ai soggetti particolarmente qualificati ad intervenire. Potranno essere adottate ulteriori modalità di pubblicizzazione.

7. Le votazioni sono riservate ai soli Consiglieri Provinciali anche quando le assemblee aperte al pubblico si concludono con la votazione di documenti, ordini del giorno e provvedimenti amministrativi.

8. Gli atti relativi alle Sedute Consiliari sono a disposizione presso la Segreteria Generale almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio della seduta.

9. Ai Consiglieri che ne fanno richiesta è garantito il rilascio delle copie degli atti nei limiti stabiliti dal regolamento.

10. Un quinto dei Consiglieri in carica ha diritto di ottenere la convocazione del Consiglio mediante richiesta d’indizione con allegato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

11. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso d’inosservanza dell’obbligo della convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

12. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ai sensi delle vigenti leggi. (nota n. V).

13. Quando un Consigliere non abbia partecipato a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, ne è dichiarata la decadenza con le modalità stabilite dal regolamento.

14.Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio provinciale.

Art. 14
(Sistemi di votazione)

1. La volontà del Consiglio è espressa, per regola, in forma palese mediante votazione per alzata di mano.

2. Sono da assumere a scrutinio segreto, con appello nominale, le deliberazioni concernenti persone, compresa qualsiasi elezione di persona, quando è esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle loro qualità soggettive o sulla valutazione dell’azione da loro svolta.

3. Il Presidente del Consiglio può procedere mediante appello nominale, nella votazione palese, quando per l’approvazione del provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

4. Il regolamento garantisce con specifiche previsioni il diritto delle minoranze ad eleggere propri rappresentanti nei casi in cui ciò sia previsto nelle elezioni consiliari di persone.

Art. 15
(Controllo, proposta e indirizzo)

1. Con le modalità stabilite dal regolamento i Consiglieri Provinciali esercitano attività di proposta, indirizzo e controllo nei riguardi dell’Organo esecutivo ed hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni sulle materie di competenza dell’Ente, proposte ed emendamenti sui provvedimenti in trattazione, come pure autonome proposte di deliberazione. Le modalità e i casi di controllo sulle deliberazioni della Giunta sono stabiliti dalla legge. (nota n. VI)

Art. 16
(Commissioni Consiliari)

1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni ed attività, il Consiglio Provinciale e la Giunta sono coadiuvati da Commissioni Consultive, permanenti e speciali.

2. I Consiglieri Provinciali sono nominati in dette Commissioni dal Consiglio secondo il criterio della rappresentanza proporzionale dei Consiglieri assegnati e con riferimento alla composizione dei singoli gruppi. Esse sono, in ogni momento, totalmente o parzialmente revocabili e modificabili con le stesse modalità della nomina.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni referenti, di controllo e consultive secondo le previsioni del Regolamento. Alle riunioni delle Commissioni permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati tecnici ed esperti nonché rappresentanti d’organi di partecipazione, di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Per l’esame di materie di complesso e generale rilievo possono essere costituite Commissioni consultive speciali.

5. Il Consiglio Provinciale può istituire al proprio interno Commissioni d’indagine sull’attività dell’Amministrazione.

6. All’atto dell’istituzione di Commissioni consultive speciali o di Commissioni d’indagine, il relativo provvedimento ne definisce le funzioni, gli obiettivi ed i tempi d’operatività, in conformità alle disposizioni del Regolamento.

7. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal Regolamento.

8. E’ attribuita ad esponenti della minoranza consiliare la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione d’indagine, di controllo e garanzia, ove costituite. E’ obbligatoriamente costituita, nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida degli eletti, la commissione consiliare permanente Affari Istituzionali che istruisce modifiche ed adeguamenti allo statuto ed ai regolamenti. (nota n. VII).

9. Alla commissione permanente Affari Istituzionali, con rappresentanza paritetica tra maggioranza e minoranza consiliare, con il medesimo atto o con atto separato, potranno essere ulteriormente attribuite funzioni di vigilanza. In questo caso la presidenza della commissione è affidata ad un esponente della minoranza.

Art. 17
(Commissione provinciale
delle “Donne elette ed Amministratrici”)

1. Allo scopo di favorire idonee condizioni di pari opportunità nell’ambito dell’intero territorio provinciale, la Provincia promuove la formazione della Commissione delle “Donne elette ed Amministratrici” negli organi degli Enti Locali.

2. La Commissione delle “Donne elette ed Amministratrici” ha compiti d’analisi, d’iniziativa e di proposta sull’attività delle Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio provinciale, interessanti la condizione, i diritti e le garanzie della popolazione femminile della provincia, in relazione ai principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle Leggi ordinarie.

3. Della Commissione delle “Donne elette ed Amministratrici” fanno parte 9 donne elette dal Consiglio Provinciale nell’ambito delle seguenti designazioni:

- 3 da parte del Consiglio Provinciale;

- 5 da parte dei Consigli dei Comuni della Provincia di Asti;

- 1 da parte delle Associazioni operanti nell’ambito provinciale.

4. La designazione delle componenti della Commissione da parte del Consiglio Provinciale dovrà garantire la rappresentanza della minoranza.

Art. 18
(Giunta)

1. La Giunta Organo d’amministrazione della Provincia, è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo consentito dalla legge (nota n. VIII).

2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti d’eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze tecniche, scientifiche o sociali richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.

4. L’ente stipula, nei limiti consentiti dalla legge, polizze assicurative che garantiscano il Presidente e gli Assessori dai rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni amministrative.

Art. 19
(Nomina della Giunta)

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, illustrandone la composizione sotto gli specifici profili della competenza richiesta dall’articolo 18, comma 2, nonché della presenza di assessori di genere femminile e maschile.

2. Il Presidente può affidare a singoli Consiglieri incarichi specifici, per materie e periodi predeterminati e con facoltà di revoca.

Art. 20
(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale cessano dalla carica a seguito di “mozione di sfiducia” approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia è presentata presso l’Ufficio di Segreteria della Provincia ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata nel corso di seduta consiliare.

5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21
(Competenze della Giunta e degli Assessori)

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge (nota n. IX).

3. Fatta salva l’esclusiva collegialità delle decisioni dell’Organo di Governo Locale, le deleghe dei singoli Assessori sono stabilite dal Presidente della Giunta, con provvedimento che è comunicato al Consiglio nella seduta successiva al medesimo.

4. Ai documenti d’accompagnamento al bilancio annuale è allegata sintetica relazione scritta sull’attività svolta nell’esercizio precedente, riferita ai principali obiettivi, raggiunti o non raggiunti.

Art. 22
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
decesso del Presidente della Provincia)

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente della Provincia determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti al precedente capoverso, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta.

Art. 23
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata dal Presidente o da chi lo sostituisce, che la presiede e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

3. La Giunta non può deliberare senza la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 24
(Deliberazioni della Giunta)

1. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

2. Gli atti amministrativi della Giunta sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto non favorevole.

Art. 25
(Presidente della Provincia)

1. Il Presidente è l’Organo responsabile dell’Amministrazione della Provincia; nella seduta d’insediamento egli presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. Nell’osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti dell’ente, il Presidente nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.

5. In caso d’assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente.

6. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti hanno termine con la cessazione dell’assenza, dell’impedimento, della sospensione dei titolari.

7. Il distintivo del Presidente della Provincia è stabilito dalla legge. (nota n. X).

Art. 26 (nota XI)
(Linee programmatiche di mandato)

1. Il Presidente della Provincia non appena possibile e, comunque, entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio Provinciale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio provinciale.

3. Con cadenza almeno annuale e, comunque, entro il 30 settembre, il Consiglio Provinciale provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Presidente della Provincia e degli assessori di riferimento.

4. E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all’organo consiliare il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 27
(Conferenza dei Capi Gruppo)

1. La “Conferenza dei Capi Gruppo” è Organo di consultazione permanente del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio Provinciale.

Art.28
(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri Provinciali possono riunirsi in gruppi.

2. Per costituire un gruppo consiliare occorre che i Consiglieri provinciali, quando non siano più di uno, rappresentino un partito o raggruppamento che abbia presentato una propria lista nelle elezioni provinciali.

3. La Provincia assicura ai gruppi consiliari le condizioni organizzative necessarie alla loro operatività.

Art. 29 (nota XII)
(Regolamento)

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce le forme che realizzano l’autonomia organizzativa.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio deve disciplinare, altresì, in conformità alla legge ed al presente Statuto:

le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte;

il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

le modalità per fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il loro funzionamento.

Art. 30
(Revisori dei Conti)

1. Componenti il Collegio dei Revisori, per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione, possono essere ammessi alle sedute di Giunta.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio dei Revisori dei Conti nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra l’Ufficio stesso, la Giunta, il Consiglio, i suoi componenti e la Struttura di Gestione.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Art. 31
(Organi di gestione)

1. Sono Organi di gestione il Direttore Generale (nota n. XIII) quando esistente, il Segretario Generale, su incarico del Presidente della Provincia (nota n. XIV), e i Dirigenti (nota n. XV) .

2. Le funzioni direzionali, gestionali ed amministrative dell’ente nonché l’organizzazione degli uffici e dei servizi sono normate dal Regolamento di organizzazione ai sensi delle vigenti leggi.

3. Il Direttore Generale deve avere caratteristiche di comprovata professionalità, competenza ed esperienza pluriennale, che può essere acquisita anche nel settore privato.

4. Le funzioni di Direttore Generale possono essere affidate, dal Presidente della Provincia, al Segretario Generale.

Art. 32
(Segretario Provinciale)

1. Il Segretario Generale della Provincia svolge le funzioni e le attività previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di consulente giuridico e amministrativo del Consiglio Provinciale e dei singoli consiglieri nell’esercizio del loro mandato amministrativo con particolare riferimento ai compiti di controllo della legittimità, dell’efficienza, dell’efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente e di verifica della legittimità degli atti. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. In caso d’assenza o d’impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario.

Art.33
(Conferenza di servizi)

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dell’ente e per favorire il lavoro per progetti e programmi, la collaborazione tra gli uffici e la semplificazione delle procedure, i responsabili degli uffici e dei servizi operano in sinergia, in conformità al regolamento.

Art. 34
(Ordinamento degli uffici)

1. La Provincia promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. La responsabilità del personale provinciale è determinata nell’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite; è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore; si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto nell’esercizio delle proprie funzioni supera tali limiti. L’ente, nei limiti previsti da leggi e regolamenti, può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni professionali del segretario provinciale e dei dipendenti.

4. Il personale é organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità; i criteri da utilizzare sono configurati nella contrattazione, nella competenza e nell’uso di una organizzazione non gerarchizzata.

5. I responsabili dei servizi assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

6. La provincia promuove, quale momento di formazione e qualificazione professionale, l’acquisizione da parte del personale dell’abilitazione all’esercizio della professione; l’iscrizione in albi o collegi è compatibile con la condizione di dipendente provinciale, nei modi e nei limiti previsti dalle norme.

Art.35
(Gestione dei servizi)

1. Le attività dirette a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza territoriale, economica, sociale e di promozione dello sviluppo, compresa la produzione di beni, sono svolte attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti ai sensi di legge (nota n. XVI) e secondo le norme stabilite dai regolamenti dell’ente.

2. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, con riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla funzionalità ed economicità del Servizio stesso. Inoltre i servizi dovranno essere organizzati in modo da perseguire il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza sull’intero territorio provinciale.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d’informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto ottimale tra servizio reso e risorse economico-finanziarie impiegate.

Art. 36
(Nomina e revoca degli Amministratori degli Enti o Società di gestione dei Servizi)

1. Gli Amministratori degli Enti o Società, incluse quelle di gestione dei Servizi, sono nominati dal Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 25, comma 3.

2. Tali Amministratori debbono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri Provinciali, oltre a possedere capacità e professionalità adeguate alla gestione del Servizio, o dei Servizi, cui l’Ente o Società è preposto.

3. Gli Amministratori di cui al comma 1 possono essere revocati dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato o su proposta motivata di un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 37
(Gestione associata delle Funzioni e dei Servizi)

1. La Provincia, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge, sviluppando, a questo fine, rapporti con gli Enti locali territoriali nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione d’interventi, opere, servizi e programmi.

2. Possono essere stipulate, a tali fini, le convenzioni e costituiti i consorzi con le modalità e le forme non vietate dalla legge.

CAPO V
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38
(Trasparenza dell’Amministrazione Provinciale)

1. La Provincia s’impegna ad assicurare la massima trasparenza ed informazione, preventiva e nel corso del procedimento, al fine di rendere concreto ed attivabile il fondamentale diritto alla partecipazione all’attività amministrativa da parte dei cittadini. I cittadini interessati hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste d’informazione, istanze e proposte ed ottenere copia di documentazione d’ufficio.

2. Le modalità per l’esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell’Amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure sono disciplinate da apposito Regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge.

3. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Presidente.

4. Il Regolamento stabilirà i criteri per l’individuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento. L’individuazione del responsabile del procedimento dovrà essere tale da consentire al cittadino la sua immediata ed agevole individuazione.

5. La Provincia promuove attività rivolte alla tutela del cittadino consumatore.

Art. 39
(Referendum)

1. Su qualsiasi materia di propria competenza il Consiglio può promuovere un Referendum, esteso a tutti i Cittadini elettori della circoscrizione provinciale o limitato, secondo gli ambiti di interesse, ad uno o più dei circondari di cui al successivo art. 40.

2. L’iniziativa propositiva del Referendum spetta, solo su materie d’interesse provinciale, anche ad una quota di almeno:

a) 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati, alla data delle ultime elezioni provinciali.

b) 1/10 dei Consigli Comunali.

c) 2/5 dei Consiglieri provinciali

3. La deliberazione consiliare con la quale è promosso il referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 40
(Modalità e procedure d’iniziativa
e d’indizione del Referendum)

1. La richiesta di indizione referendum, di cui all’art. 39, comma 2, è preceduta dal deposito presso la Segreteria della Provincia della richiesta di raccolta delle firme necessarie presentata da un comitato promotore, composto da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Provincia, con la formulazione esatta del quesito che si intende sottoporre a referendum.

2. Il regolamento stabilisce le procedure da osservare per l’indizione e lo svolgimento dei referendum. Per quelli ad iniziativa degli Elettori o dei Consigli Comunali, il regolamento stabilirà:

a) le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme (su quesiti chiari ed univoci), limiti numerici e temporali dei referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;

b) le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti d’ammissibilità;

c) i termini entro i quali il Presidente della Provincia indice il Referendum, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento delle operazioni.

3. L’indizione del referendum consultivo sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che non sussistano motivate ragioni di imprenscindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

-Non potranno essere indetti Referendum in coincidenza con altre operazioni elettorali. (nota XVII)

-La consultazione referendaria è sospesa nel caso in cui il Consiglio Provinciale, con proprio atto amministrativo adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, recepisca e attui gli obiettivi dell’istanza di referendum.

Art. 41
(Esclusione dal Referendum)

1. Non possono costituire oggetto di Referendum:

a) bilanci, tributi, espropriazioni e appalti;

b) provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia, di Aziende speciali o istituzioni;

c) regolamenti interni;

d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;

e) atti dovuti in forza di legge.

Art. 42
(Difensore Civico)

1. Presso l’Amministrazione Provinciale è istituito l’Ufficio del “Difensore Civico” avente la funzione essenziale di vigilare sull’imparzialità e sulla puntualità dell’Amministrazione Provinciale, a tutela dei cittadini ed in attuazione della legge.

2. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio Provinciale sui risultati della propria attività e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sull’andamento generale, ogni qualvolta gli sia richiesto.

3. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati su espressa indicazione della Legge.

4. La Provincia promuove l’istituzione del Difensore Civico presso tutti gli Enti Locali, anche in forma associata; il Difensore Civico provinciale può, previa convenzione formale o assenso del Consiglio Comunale, svolgere le funzioni di Difensore Civico del Comune. In questo caso, le spese per l’espletamento delle funzioni possono essere assunte a carico della Provincia.

5. Il Regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico, le modalità di nomina, le prerogative e le modalità d’esercizio delle funzioni.

Art. 43
(Circondari)

1. La Provincia può suddividere il proprio territorio in circondari al fine di realizzare una più efficace organizzazione decentrata e polifunzionale degli uffici e dei servizi provinciali, agevolare una più articolata partecipazione dei cittadini alle proprie scelte e consentire un più attivo concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla programmazione socio-economica e alla pianificazione territoriale della Provincia e della Regione, nonché un più incisivo esercizio delle diverse forme di partecipazione previste dallo Statuto e dal Regolamento.

2. I Circondari favoriscono la realizzazione di forme e strumenti di gestione di servizi e attività rispetto a cui i singoli Comuni risultino inadeguati e richiedano l’intervento della Provincia, in conformità dell’Art. 14 della Legge n. 142/90.

3. L’istituzione di Circondari è promossa dai Comuni delle aree interessate o dalla Provincia, sentiti i Sindaci degli stessi Comuni.

4. La definizione delle aree dei circondari, degli Organi e delle competenze dei Circondari sono stabiliti negli atti istitutivi e regolamentari.

CAPO VI
ATTIVITA’ NORMATIVA DELL’ENTE

Art. 44
(Regolamenti)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, la Provincia adotta regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni (nota n. XVIII).

2. Il Consiglio Provinciale approva i Regolamenti e le loro modifiche con il parere obbligatorio delle Commissioni competenti e con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati in prima votazione, ovvero con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, da tenersi in una successiva seduta del Consiglio Provinciale.

3. I regolamenti, approvati dal Consiglio Provinciale entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’Albo, da effettuarsi dopo l’avvenuta esecutività della delibera.

4. Della ripubblicazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I Regolamenti riportano normalmente in nota o in appendice le più significative norme di legge cui fanno riferimento.

6. A tutti i Consiglieri è consegnata copia dello Statuto e dei Regolamenti entro giorni 15 dall’entrata in vigore del documento o delle modificazioni.

7. Sino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, se compatibili, le norme dei vigenti regolamenti fino alla data in vigore dello Statuto.

8. La Provincia garantisce la massima diffusione e conoscenza dei testi regolamentari.

Art. 45
(Modifiche allo Statuto)

1. Per la modifica del presente Statuto si adotta la seguente procedura:

a) costituzione di una Commissione Consiliare paritetica, composta da un uguale numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza, con fissazione del termine per la formulazione della proposta;

b) presentazione della bozza al Consiglio Provinciale, con successiva fissazione di un termine non inferiore a giorni 7 per la presentazione di emendamenti scritti da parte dei Consiglieri;

c) successiva presentazione della bozza definitiva, nelle forme fissate dal Consiglio, alla Comunità Provinciale, con la fissazione di termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di osservazioni.

Art. 46
(Norme transitorie)

1. Il Consiglio Provinciale adegua gli atti regolamentari previsti nel presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sarà svolta dal Consiglio Provinciale una ricognizione di tutte le norme regolamentari esistenti per la loro abrogazione, modifica o adeguamento al nuovo ordinamento provinciale.

NOTE

Nota n. I - Art. 1, comma 1: L’art. 2, comma 1, della legge 265/99 ha modificato il comma 3, dell’art. 2 della legge 142/90 (Autonomia dei comuni e delle province).

Nota n. II - Art. 6, comma 1: L’art. 6, comma 3, della legge 265/99 ha modificato il comma 2, dell’art. 14 della legge 142/90 (Funzioni).

Nota n. III - Art. 8, comma 6,: L’art. 39 della legge 142/90 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali).

Nota n. IV - Art. 8, comma 6: - L’art. 5, comma 1, della legge 127/97 ha introdotto il comma 2bis dell’art. 31 della legge 142/90 (Consigli comunali e provinciali).

Nota n. V - Art. 13, comma 12: - La legge n. 415/93 ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” all’art. 1 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, aggiunge, tra l’altro, i commi: - 2 ter “la prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell’assemblea, ove previsto dallo Statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo Statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 16 della presente legge. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7, della presente legge” e 2 quater: “qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 ter, occupa il posto immediatamente successivo”.

Nota n. VI - Art. 15, comma1: Art. 17, comma 31, della legge 127/97. I controlli di legittimità sugli atti di Giunta e di Consiglio sono i seguenti:

- Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta intende, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato Regionale di Controllo.

- Il controllo preventivo di legittimità si esercita esclusivamente sullo Statuto dell’Ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione.

- Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capi Gruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri mediante deposito nella sala agli stessi destinata.

- Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture d’importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

- Nei casi previsti dal comma 4 il controllo è esercitato dal Difensore Civico provinciale; il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se è confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Nota n. VII - Art. 16, comma 8: L’art. 1, comma, 1 della legge 265/99 ha modificato l’art. 4, comma 2, della legge 142/90 (Statuti comunali e provinciali).

Nota n. VIII - Art. 18, comma 1: L’art. 11, comma 7, della legge 265/99 ha modificato l’art. 33, comma 1, della legge 142/90 (Composizione delle Giunte).

Nota n. IX - Art. 21, comma 2: - Tra cui “l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”, come introdotto dal 4^ comma dell’art. 5 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Nota n. X - Art. 25, comma 7: - L’art. 11, comma 14, della legge 265/99 ha modificato l’art. 36, comma 7, della legge 142/90 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia).

Nota n. XI - Art. 26: - L’art. 11, comma 10, della legge 265/99 ha modificato l’art. 34, comma 2, della legge 142/90 (Elezione del sindaco e del Presidente della Provincia. Nomina della Giunta).

Nota n. XII - Art. 29: - L’art. 11, comma 1, della legge 265/99 ha modificato l’art. 31, comma 1 e 1bis, della legge 142/90 (Consigli comunali e provinciali).

Nota n. XIII - Art. 31, comma 1: - Art. 51bis della legge 142/90. La legge 127/97 in merito dispone come segue:

- Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo altri criteri stabiliti dal regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal presidente della provincia e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

- Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 11 dello stesso D.L.gvo n. 77/95. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario generale della provincia.

- Il direttore generale è revocato dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del presidente della provincia.

- Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal presidente della provincia al segretario generale.

Nota n. XIV - Art. 31, comma 1: - L’art. 17, comma 68, lettera c, della legge 127/97.

Nota n. XV- Art. 31, comma 1: - La vigente normativa in materia (Art. 51 della legge 142/90, D.Lgs 29/93, D.Lgs 77/95, L.127/97) prevede che:

- Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Presidente della Provincia ai sensi di legge; possono essere attribuiti incarichi dirigenziali mediante contratto di diritto privato, con le forme e le modalità stabilite dal regolamento d’organizzazione nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Provinciale.

- Al dirigente, nell’ambito dei programmi e delle direttive degli Organi elettivi d’indirizzo e controllo, sono attribuite le funzioni d’iniziativa, direzione, gestione, coordinamento, controllo, previste dalla legge.

- In particolare spettano al dirigente tutte le competenze definite dal Regolamento di contabilità con le relative responsabilità e controlli.

- Il dirigente assiste a tutte le attività degli organi istituzionali dell’Ente e ad eventuali organi o commissioni interne ed esterne.

Sono ad essi dirigenti attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico, tra i quali in particolare, secondo il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di gara di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

e) gli atti d’amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Provincia.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o d’alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente della Provincia, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Nota n. XVI - Art. 35, comma 1: - Ai sensi dell’art. 22 della L. 142/90 e successive modifiche, le forme di gestione dei servizi pubblici sono le seguenti:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) mediante Azienda Speciale;

d) mediante istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’impianto territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) attraverso le forme di gestione associata disciplinate dal presente Statuto.

Nota n. XVII- Art. 40, comma 4: - L’art. 3, comma 4, della legge 265/99 ha previsto che i referendum non possono svolgersi in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Nota n. XVIII- Art. 44, comma 1: - L’art. 1, comma 4, della legge 265/99 ha modificato l’art. 5, comma 1 della L. 142/90.