Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Comune di Givoletto (Torino)

Modifiche ed integrazioni apportate allo Statuto Comunale

Art. 1
E’ integralmente sostituito:

1. il Comune esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte

Secondo il principio della sussidiarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. E’ Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.

4. Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sull’autonomia degli EE.LL..

5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri EE.LL..

Art. 3
E’ aggiunto il seguente comma:

3. promuove una cultura di pace, la tutela della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione

con le associazioni di volontariato.

Art. 9 Al comma 1. ..... dopo “1990" vengono aggiunte le parole ”e s.m.i." e dopo la parola “programmazione” viene  aggiunta la virgola e le parole “ della pubblicità e della trasparenza”.

Viene aggiunto il seguente comma:

2. Il Comune ricerca in particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Torino e la Regione Piemonte.

Art. 12

1. ....... Dopo la parola “Comunale” viene aggiunto “è dotato di autonomia organizzativa e funzionale”

La parola “determina” è sostituita con “delibera”.

 Dopo la parola “attuazione” viene apposto il punto e sono abrogate le parole da “discute” a “governo”

Viene aggiunto l’art. 12 bis Partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche di mandato.

1. Entro 80 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco mette a disposizione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Entro i successivi 20 giorni ciascun Consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte o osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi 20 giorni il Sindaco presenta all’approvazione del Consiglio le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio di Preventivo e del Bilancio Pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 e s.m.i..

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo   da perseguire.

Art. 14
Il comma 2 diventa comma 3

Il comma 3 diventa comma 2

Viene abrogato il comma 4

Il comma 5 diventa comma 4

Art. 16

1. le parole “Consiglieri assegnati al Comune” sono sostituite con la parola “voti”.

Art. 17

2. dopo la parola “Status” viene aggiunta la virgola e le parole “le dimissioni e sostituzioni”.

Art. 18
E’ aggiunto il seguente comma:

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato  motivo dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con  contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica  dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale. Copia  della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 19
Il comma 5 viene sostituito con il seguente:

5. Ha diritto di ottenere dal Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso l’attività di conferenza dei Capigruppo. Le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

Viene aggiunto il segueente comma:

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 20
E’ integralmente sostituito:

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 22

1. dopo le parole “comunicazioni al” vengono inserite le parole “Sindaco e” e dopo la parola “Comunale” vengono aggiunte le parole “unitamente al nome del Capogruppo”.

Art. 24

2. Dopo la parola “elezione” viene aggiunto il punto e abrogate le parole da “unitamente” a “Governo”.

Art. 27

2.Dopo le parole “Consiglieri assegnati” si aggiungono le parole “senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 34

1. Dopo la parola “Comune” e il punto è aggiunta la frase: “Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento”.

4.La parola “quadriennio” è sostituito con la parola “quinquennio”.

5.Dopo la parola “coordina” si inseriscono le parole “e riorganizza sulla base degli indirizzi del Consiglio nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione”.

Il comma 10 viene abrogato.

Il comma 11 diventa comma 10

Il comma 12 diventa comma 11

Il comma 13 diventa comma 12

Il comma 14 diventa comma 13

Il comma 15 diventa comma 14

Il comma 16 diventa comma 15

Il comma 17 diventa comma 16

Il comma 18 diventa comma 17

Vengono aggiunti i seguenti commi:

18. provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenza di protezione civile.

19. nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al regolamento approvato con D.P.R. 465/1997, può altresì revocarlo per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato previa deliberazione della G.C. (art. 17 c. 70 L. 127).

20. può nominare un direttore generale mediante la stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15.000 ab. e con le stesse modalità potrà procedere alla revoca; può conferire dette funzioni al segretario comunale (art. 51 bis - art. 6 c. 10 L. 127/97).

Dopo l’art. 39 è aggiunto:

Art. 39 bis
Referendum abrogativi e propositivi.

1. Su richiesta del 40% del corpo elettorale il Sindaco indice referendum propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività    amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono state oggetto di    consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

4. hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune compresi nella revisione dinamica precedente il referendum.

5. il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l’esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio, entro 90 gg. dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

6. le modalità di attuazione del referendum sono determinate con apposito regolamento adottato dal C.C. a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 40
Viene aggiunto il comma 4.

4. Il Comune si dota di apposito regolamento in osservanza dei principi stabiliti dalla L. 241/1990.

Dopo l’art. 41 viene aggiunto:

Art. 41 bis
Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto  previsto dall’art. 7 L. 142/90.

Art. 47

Al comma 1 dopo le parole “spettanti al” vengono inserite le parole “ai Responsabili dei servizi,  al Segretario comunale e al direttore generale, se nominato”.

Il comma 3 è così sostituito:

3. La struttura organizzativa dell’Ente è ripartita in aree funzionali, uffici, unità operative.

Art. 49
Viene interamente sostituito:

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione

E gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i    soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni    dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto EE.LL.

4. stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 50
Il comma 1 viene sostituito:

1. l’organizzazione amministrativa del Comune si articola in aree funzionali costituite da uffici e unità operative. Alle aree funzionali presiedono i responsabili di area ai quali sarà affidato il compito di coordinamento degli Uffici compresi nell’area di appartenenza.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

2. I responsabili di area curano l’esecuzione delle direttive del Segretario comunale o del direttore generale, se nominato, provvedono all’attuazione dei programmi e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo dell’Ente, assistono il Sindaco e la Giunta Comunale nella predisposizione dei programmi e nell’espletamento delle funzioni di competenza.

Il comma 4 diventa comma 3:

3. Le parole “di livello apicale” sono sotituite con le parole “di area” e sono abrogate le parole “che non siano di competenza del Segretario” .

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

4. Il direttore, se nominato, unitamente al Segretario comunale, gli istruttori direttivi, esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi elettivi soluzioni e proposte.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

5. La conferenza dei responsabili è costituita dal segretario comunale, dal direttore generale, se nominato, e dai responsabili di area e alla stessa possono essere chiamati i dipendenti ai quali è stata assegnata la responsabilità di uffici.

La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno per la pianificazione e coordinamento della gestione amministrativa e per la verifica del funzionamento dell’apparato amministrativo.

Il comma 7 diventa comma 6.

Art. 51
Segretario Comunale - direttore generale.

Viene interamente sostituito.

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento genrale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 bis della L. 142/90 inserito dall’art. 6 comma 10 della L. 127/97. In tal caso viene corrisposta un’indennità di direzione determinata dal Sindaco con provvedimento di conferimento dell’incarico.

4. In relazione al combinato disposto dell’art. 51 comma 3 della L. 142/90, come modificato dall’art. 2 comma 13 della L. 191/98 e 17 comma 68 lett. c) della L. 127/97, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario con diritto a compenso aggiuntivo, competenze ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta.

5. Il Segretario comunale presiede le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, l’affidamento di forniture e la vendita di beni patrimoniali ed è responsabile dell’attuazione dei relativi procedimenti in relazione alle norme di legge e di regolamento.

6. Parimenti, secondo le modalità del regolamento, il Segretario presiede le commissioni di Concorso previste per l’assunzione a qualsiasi titolo del personale dell’Ente.

Art. 52

La parola “Prefettura” è sostituita con la parola “Agenzia”.

Art. 53

Il comma 1 è abrogato.

Il comma 2 diventa comma 1 e le parole “del Segretario” sono sostituite dalle parole “dei responsabili”.

I commi 3 - 4 - 5 sono abrogati.

Viene aggiunto l’art. 53 bis Direzione di aree funzionali.

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato o di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un’indennità ad personam , commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto alla’rticolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 59

5. la parola “deliberazioni” è sostituita con la parola “determinazioni”.

Art. 65
viene così sostituito:

1. dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo Pretorio del Comune.