Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Comune di Castagnole Piemonte (Torino)

Adeguamento dello statuto del comune di Castagnole Piemonte (approvato con Delib. c.c. n. 37/91 e modificato con delib. c.c. 57/94) ai sensi dell’art. 1 della legge n. 265/99

Art. 1
Il Comune

L’articolo viene sostituito come segue:

“Il Comune di Castagnole Piemonte è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, esercitata  nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali di coordinamento della Finanza Pubblica, delle leggi dello Stato e della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti.”.

Art. 5
Funzioni del Comune

Il 1 comma  viene così sostituito:

“Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale in particolare nei settori dei servizi sociali, assetto del territorio e sviluppo economico”.

Viene inserito un nuovo comma che avrà il seguente contenuto:

“Provvede all’organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza; svolge inoltre le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica di sua competenza”.

L’ultimo comma avrà il numero 3.

Art. 6
Compiti

All’art. 6 viene modificata l’ultima parte con l’inserimento dopo la parola “militare”, della frase ed altre funzioni amministrative affidate dalla legge per servizi di competenza statale". Viene quindi soppressa la precedente formulazione della medesima parte fino alla fine.

Il Titolo II viene così rinominato: “Gli Organi del Comune”.

Art. 8
Organi elettivi

L’art. 8 avrà a titolo “Organi del Comune” ed il contenuto che segue :

“Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta comunale, il Sindaco”.

Art. 9
Norme Generali

Al comma 1 dell’articolo viene aggiunta dopo la parola “organo” la specificazione “elettivo”.

Art. 10
Competenze

L’art. 10 viene così modificato :

la lettera b) viene così sostituita : i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

la lettera c) viene soppressa;

alla lettera i) viene aggiunto dopo “mutui” l’espressione “non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio”.

la lettera n) viene sostituita come segue
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge".

Art. 11
Consiglieri Comunali

Al comma 5 viene aggiunto: “Il Consigliere assente potrà far valere le motivazioni per le quali è rimasto assente”.

Art. 16
Composizione

Il comma 1 viene modificato sostituendo all’espressione “e da due Assessori” la seguente: “e da un numero di Assessori non superiore a 4".

Al comma 2 l’espressione “Assessore da Lui delegato” viene sostituita dal “Vice Sindaco”.

Art. 17
Competenze

Al comma 4° dell’articolo dopo la parola “riferisce” si inserisce “annualmente”.

All’articolo viene aggiunto un ultimo comma (5°) avente il seguente contenuto:

“E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio”.

Art. 18
Assessori extra - consiliari

Al comma 1° la parola  “eletti” viene sostituita da “nominati”. Viene soppresso il comma 2.

Art. 19
Nomina e durata in carica

All’art. 19 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene soppresso il comma 1 bis.

Art. 20
Revoca della Giunta o decadenza dalla carica

All’art. 20 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene così riformulato:

al n. 2 comma II dopo la parola “assegnati”  viene inserita l’espressione “senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 23
Elezione, durata in carica e funzione

Al 1° comma dell’art. 23 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene modificato il termine della durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale  da “4" a ”5" anni e viene aggiunto: “E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

Art. 24
Competenze

Al 5° comma dell’art. 24 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) al termine dell’ultimo capoverso viene soppresso “della Legge 81/93" e aggiunto ”della Legge 142/90 e s.m.i., nonché, dal rispettivo Statuto e dai Regolamenti".

Art. 27
Vice-Sindaco

Al 3° comma dell’art. 27 nuova formulazione (Del. C.C. 57/94) viene aggiunto alla fine: “In tale caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario”.

Art. 29
Partecipazione

All’art. 29 viene inserito un nuovo primo comma avente il seguente contenuto: “Il Comune valorizza la partecipazione popolare attraverso le forme associative”.

Il comma 1 dell’art. 29 nella precedente formulazione avrà il numero 2.

Art. 30
La partecipazione delle libere forme associative

L’art. 30 viene così modificato :

Al comma 2° dopo la parola “solidarietà” viene inserito “a favore degli” e soppresso “agli”, ed il termine “previste” viene sostituito con “assegnate”, al termine dopo “regolamento” viene aggiunto “apposito”.

Al 4° comma II° capoverso viene soppressa la parola “espresso”, e modificato alla fine: “da parte di tutte le associazioni che ne facciano richiesta”.

Art. 32
Proposte

All’art. 32 al comma 1°, l’espressione “La popolazione può” viene sostituita da “ I cittadini singoli o associati possono”.

Art. 33
Assemblee

All’art. 33 viene eliminata l’espressione “piano commerciale”.

Art. 34
Referendum consultivo

All’art. 34 viene aggiunto l’ultimo comma con la seguente dicitura: “In ogni caso le consultazioni non potranno aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali”.

Art. 38
Difensore civico

All’art. 38 al comma 4° viene inserito prima dell’attuale testo: “Il Difensore civico esercita le competenze previste dalla Legge in materia di controllo”.

Art. 39
Organizzazione degli uffici e dei servizi

All’art. 39 al comma 2° dopo l’espressione “programmazione finanziaria” viene aggiunto “e al piano pluriennale delle assunzioni”, dopo l’espressione “Segretario Comunale” viene soppressa la frase “dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello” ed inserita la frase “predispone la dotazione organica ed il piano”.

Al comma 6° alla fine della frase viene aggiunto “sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

Art. 40
Ruolo e funzioni del segretario comunale

L’art. 40 viene così modificato:

il 1° comma dell’art. 40 viene così sostituito: “Il Segretario Comunale è funzionario pubblico dipendente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico, è iscritto all’Albo. Sovrintende all’esercizio delle funzioni dei dipendenti, dei quali coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi della Giunta”.                 

Viene inserito un  2° nuovo comma con il seguente contenuto
Svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli Organi del Comune".

Il comma 2° dell’originale formulazione avrà il numero 3, il comma 3° avrà il numero 4.

Al comma 4° che sarà rinumerato in 5° viene inserito dopo l’espressione “Giunta Comunale” l’espressione “delle Commissioni degli altri organi dove previsto” e viene soppressa dopo la parola voto" tutta la frase fino al punto e viene inserito “curando la verbalizzazione”.

I successivi commi vengono rinumerati.

Art. 48
Consorzi

L’art. 48 viene così modificato:

il 2° comma viene così sostituito: “La convenzione in oggetto, oltre ai contenuti riassunti nell’articolo precedente, secondo comma, deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli Enti contraenti, che verranno pubblicati nei rispettivi Albi pretori”.

Al 3° comma dopo l’espressione “organi” viene inserito “loro nomina e funzioni nonché”.

Art. 51
La programmazione di bilancio

All’art. 51 comma 4° viene modificata l’indicazione del mese da “ottobre” a “dicembre”.

Art. 52 : Il titolo sarà modificato: “Programmi triennali dei Lavori Pubblici”

L’espressione “programma delle opere pubbliche” deve essere intesa come “programma triennale dei lavori pubblici”.

Art. 58
Appalti e contratti

L’art. 58 così modificato:

al 2 comma viene soppressa l’espressione da “deliberazione adottata dal Consiglio comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza” e sostituita da “determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del Servizio”.

Al comma 4 l’espressione “il Sindaco o Assessore appositamente delegato” viene sostituita da “il Responsabile del Servizio individuato”.

Art. 60
Tesoreria e riscossione delle entrate

Al 4° comma, alla fine del capoverso I°, dopo l’espressione “della riscossione” viene aggiunto “anche con forma diretta”.

Art. 65
Entrata in vigore"

L’art. 65 viene modificato al 3 comma con la sostituzione “nel Bollettino Ufficiale della Regione” in “all’Albo Pretorio”.