Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23
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Comune di Antignano
Statuto comunale
INDICE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Il Comune di Antignano quale ente autonomo
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Stemma e gonfalone
Art. 6 Albo pretorio
TITOLO II ORGANI POLITICI
Capo I Il Consiglio comunale
Art. 7 Funzionamento: Principi e competenze
Art. 8 Composizione ed elezione
Art. 9 Presidenza del Consiglio
Art. 10 Consiglieri comunali
Art. 11 Gruppi consiliari
Art. 12 Sessioni consiliari ed attività
Art. 13 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti
Art. 14 Linee programmatiche di governo
Art. 15 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale
Capo II La Giunta comunale
Art. 16 Natura e composizione
Art. 17 Attività
Art. 18 Funzionamento della Giunta
Capo III Il Sindaco
Art. 19 Attribuzioni
Art. 20 Il Vice sindaco
Art. 21 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco
Art. 22 Mozione di sfiducia
TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 23 Il Segretario comunale
Art. 24 Struttura amministrativa
TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 25 Definizione
Capo I Forme di gestione
Art. 26 Gestione in economia
Art. 27 LAzienda speciale
Art. 28 Struttura dellAzienda speciale
Art. 29 LIstituzione
Art. 30 Il Consiglio di amministrazione dellIstituzione
Art. 31 Il Presidente dellIstituzione
Art. 32 Il Direttore dellIstituzione
Art. 33 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata
Capo II Forme associative e di cooperazione
Art. 34 Collaborazione tra Enti
Art. 35 Consorzi
Art. 36 Accordi di programma
TITOLO V CONTROLLO INTERNO
Art. 37 Principi e criteri
Art. 38 Revisore del conto
Art. 39 Controllo di gestione
TITOLO VI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 40 Associazionismo e volontariato
Titolo VII PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Capo I Procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi
Art. 41 Il procedimento amministrativo
Art. 42 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 43 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capo II Partecipazione popolare e modalità di partecipazione
Art. 44 Principi
Art. 45 Istanze
Art. 46 Diritto di petizione
Art. 47 Diritto di iniziativa
Art. 48 Referendum
Art. 49 Effetti del referendum
TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALE
Art. 50 Pari opportunità
Art. 51 Entrata in vigore dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
IL COMUNE DI ANTIGNANO
QUALE ENTE AUTONOMO
Comma 1
Il Comune di Antignano è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Comma 2
Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento
Comma 3
Il Comune:
a) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;
c) esercita uno specifico ruolo nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
Art. 2
FINALITA
Comma 1
Il Comune nellesercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà e di rispetto dellindividuo.
Comma 2
Il Comune afferma inoltre la volontà di conservare e valorizzare la propria realtà socio-culturale, il proprio territorio e la propria autonomia decisionale.
Comma 3
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
Art. 3
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Comma 1
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione e trasparenza avvalendosi altresì dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
Comma 2
Il Comune favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.
Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Comma 1
Il Comune esercita lattività nel proprio ambito territoriale.
Comma 2
La sede del Comune è situata in piazza IV Novembre n. 10.
Comma 3
Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art. 5
STEMMA E GONFALONE
Comma 1
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.
Comma 2
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
Art. 6
ALBO PRETORIO
Comma 1
Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Comma 2
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilita di lettura.
Comma 3
Il Segretario comunale o suo delegato dispone laffissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica lavvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.
TITOLO II
ORGANI POLITICI
Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE
Comma 1
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Comma 2
Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
Comma 3
Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, ai sensi dellart. 25 della L. 81/93.
Comma 4
Il Consiglio comunale conforma lazione dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare limparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere lindividuazione degli obiettivi nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.
Comma 5
Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Art. 8
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.
Comma 1
Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 9
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Comma 1
Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che stabilisce lordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 2
In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento temporaneo del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente, dal Vice Sindaco, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di questultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
Comma 3
Agli effetti di quanto sopra è consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.
Comma 4
Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Art. 10
CONSIGLIERI COMUNALI
Comma 1
I Consiglieri rappresentano lintera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Comma 2
I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
Comma 3
I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.
Comma 4
Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalita stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente, deve inserire allordine del giorno.
Comma 5
Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili allespletamento del mandato, secondo le modalità previste dal regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Comma 6
Per lesecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 11
GRUPPI CONSILIARI
Comma 1
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio comunale, che ne stabilisce e determina le modalita di funzionamento.
Comma 2
Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.
Art. 12
SESSIONI CONSILIARI ED ATTIVITA
Comma 1
Il Consiglio comunale è riunito in sessione ordinaria per lapprovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Comma 2
In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in sessione straordinaria.
Comma 3
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.
Comma 4
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che la legge non prescriva un quorum diverso.
Comma 5
Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum.
Comma 6
Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.
Comma 7
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.
Comma 8
In caso di parità di voti largomento può essere riproposto in una seduta successiva.
Comma 9
I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario comunale che li sottoscrive unitamente al Sindaco nella sua veste di presidente.
Comma 11
I verbali devono essere approvati dal Consiglio.
Art. 13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI
Comma 1
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 14
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
Comma 1
Entro centoventi giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone allapprovazione del Consiglio comunale.
Comma 2
Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti.
Comma 3
Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, lattuazione delle linee programmatiche di mandato.
Comma 4
Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.
Art. 15
DECADENZA DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE
Comma 1
Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, a seguito dellavvenuto accertamento dufficio ovvero su segnalazione, dellassenza del consigliere per tutte le sedute di un anno solare avvia il procedimento di decadenza con la richiesta allinteressato di fornire cause giustificative delle assenze.
Comma 2
Il consigliere è tenuto a fornire le giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
Comma 3
Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.
Capo II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 16
NATURA E COMPOSIZIONE
Comma 1
La Giunta è lorgano esecutivo, di impulso e gestione amministrativa.
Comma 2
E composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, a scelta e nomina del Sindaco, tra i quali viene designato il Vice Sindaco.
Comma 3
Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
Comma 4
Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.
Art. 17
ATTIVITA
Comma 1
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, del Sindaco , del Segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.
Comma 2
La Giunta opera in modo collegiale, attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 18
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Comma 1
La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno e la presiede stabilendone il funzionamento. Delibera a maggioranza dei componenti.
Comma 2
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Comma 3
Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.
Comma 4
I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco.
Capo III
IL SINDACO
Art. 19
ATTRIBUZIONI
Comma 1
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione. Esercita i poteri attribuitegli dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite allEnte.
Comma 2
Il Sindaco in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio comunale;
- può delegare lesercizio di funzioni agli Assessori;
- nomina il Vice Sindaco;
- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli ultimi espressi da tale organo nel caso il Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, e nei termini stabiliti dal comma 5 bis dellart. 36 della legge 142 dell8.6.90;
- nomina il segretario comunale ed i responsabili dei servizi;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.
Art. 20
IL VICE SINDACO
Comma 1
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dallincarico della funzione adottata.
Comma 2
Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Art. 21
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA,
IMPEDIMENTO PERMANENTE
O DECESSO
DEL SINDACO
Comma 1
Le dimissioni, la decadenza, limpedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Comma 2
La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Comma 3
Limpedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione alluopo nominata dalla Giunta, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dellimpedimento.
Comma 4
La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dellimpedimento.
Comma 5
La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.
Art. 22
MOZIONE DI SFIDUCIA
Comma 1
La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 23
IL SEGRETARIO COMUNALE
Comma 1
Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipendente funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.
Comma 2
L Ente può convenzionarsi con altri comuni per la gestione associata dellufficio di segreteria.
Art. 24
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Comma 1
La struttura dellEnte è articolata in Servizi al cui vertice è posto il Segretario comunale, ovvero un responsabile.
Comma 2
Lorganizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sullordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dellazione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 25
DEFINIZIONE
Comma 1
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Comma 2
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Capo I
FORME DI GESTIONE
Art. 26
GESTIONE IN ECONOMIA
Comma 1
La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.
Comma 2
Lorganizzazione e lesercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.
Art. 27
LAZIENDA SPECIALE
Comma 1
Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.
Comma 2
Lazienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Comma 3
Lattività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.
Comma 4
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità.
Art. 28
STRUTTURA DELLAZIENDA SPECIALE
Comma 1
La struttura, il funzionamento e lattività dellazienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.
Comma 2
Gli organi dellazienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
Comma 3
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.
Comma 4
Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dellazienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Comma 5
Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellamministrazione.
Art. 29
LISTITUZIONE
Comma 1
Lesercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
Comma 2
Sono organi dellistituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Comma 3
Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellistituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Art. 30
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Consiglio di amministrazione dellistituzione è composto da n. 5 componenti.
Comma 2
Il componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per lelezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.
Comma 3
Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, alluopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.
Art. 31
IL PRESIDENTE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
Art. 32
IL DIRETTORE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il direttore dellistituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.
Comma 2
Dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 33
SOCIETA PER AZIONI OVVERO
A RESPONSABILITA LIMITATA
Comma 1
Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
Comma 2
Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.
Comma 3
Latto costitutivo, lo statuto ovvero lacquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentatività dei soggetti pubblici.
Comma 4
IL Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.
Comma 5
I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.
Comma 6
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allAssemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
Comma 7
Il Consiglio comunale verifica annualmente landamento della società e controlla che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata.
Capo II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 34
COLLABORAZIONE TRA ENTI
Comma 1
Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Comma 2
Il Consiglio comunale può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
Comma 3
Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 35
CONSORZI
Comma 1
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
Comma 2
Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Comma 3
La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.
Comma 4
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista della convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 36
ACCORDI DI PROGRAMMA
Comma 1
Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono lazione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Comma 2
Laccordo viene definito ed approvato in apposita conferenza;
Comma 3
Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Comune deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.
TITOLO V
CONTROLLO INTERNO
Art. 37
PRINCIPI E CRITERI
Comma 1
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
Comma 2
Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
Comma 3
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
Comma 4
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 38
REVISORE DEL CONTO
Comma 1
Il revisore del conto è eletto dal Consiglio comunale e oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge deve possedere quelli di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non deve essere parente o affine, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta.
Comma 2
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione.
Comma 3
Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, secondo quanto stabilito dalla Legge. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.
Comma 4
Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte ed ai relativi uffici facendone richiesta al Segretario comunale e dandone comunicazione al Sindaco.
Art. 39
CONTROLLO DI GESTIONE
Comma 1
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Comma 2
La tecnica del controllo di gestione potrà costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta.
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
TITOLO V
Art. 40
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Comma 1
Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.
Comma 2
Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dellEnte.
Comma 3
Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici, nel rispetto della par condicio tenuto conto delle diverse tipologie delle attività, per lo svolgimento del fine associativo e mettere a disposizione strutture, beni e servizi.
TITOLO VI
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 41
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Comma 1
Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda, ai fini di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento inparziale.
Art. 42
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Comma 1
I portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Comma 2
Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla Legge.
Comma 3
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Art. 43
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Comma 1
Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti amministrativi dellEnte, delle aziende autonome speciali, dei consorzi e dei gestori di servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Comma 2
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
Comma 3
Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Comma 4
La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Comma 5
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini e disciplina la pubblicazione per gli atti.
Capo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 44
PRINCIPI
Comma 1
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Art. 45
ISTANZE
Comma 1
I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione.
Comma 2
La risposta viene fornita entro un termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal segretario comunale o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
Comma 3
Le modalità dellistanza sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità.
Art. 46
DIRITTO DI PETIZIONE
Comma 1
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Comune per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Comma 2
Allorgano competente alladozione del provvedimento spetta lesame della petizione, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione, con lobbligo di fornire al richiedente risposta scritta entro i trenta giorni successivi.
Comma 3
Il regolamento stabilirà le modalità di esercizio del diritto di petizione.
Art. 47
DIRITTO DI INIZIATIVA
Comma 1
Liniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione agli organi competenti di proposte redatte in modo articolato e circoscritto.
Comma 2
La proposta deve essere sottoscritta da almeno il quindici per cento dei cittadini elettori al trentuno di dicembre dellanno precedente.
Comma 3
Sono escluse dallesercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piano per la loro attuazione (e relative variazioni);
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) bilancio e contabilità finanziaria;
e) espropriazione per pubblica utilità;
f) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune.
Comma 4
Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e lautentica delle firme dei sottoscrittori.
Comma 5
Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per lesercizio del diritto di iniziativa.
Art. 48
REFERENDUM
Comma 1
Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
Comma 2
Sono soggetti promotori del referendum:
a) il trenta per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dellanno precedente;
b) il Consiglio comunale;
Comma 3
Non possono proporsi referendum nelle materie di:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piano per la loro attuazione (e relative variazioni);
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) bilancio e contabilità finanziaria;
e) espropriazione per pubblica utilità;
f) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune.
Comma 4
I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previste nel regolamento comunale su deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 49
EFFETTI DEL REFERENDUM
Comma 1
Lorgano compentente adotta entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il recepimento ovvero il non recepimento del risultato, debitamente motivato.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50
PARI OPPORTUNITA
Comma 1
Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonchè degli altri enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.
Art. 51
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
Comma 1
Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione allAlbo Pretorio.