Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 7 aprile 2000, n. 375

Comune di Roburent (CN). Reintegra di terreni accertati di uso civico e contestuale mutamento di destinazione d’uso in quanto già adibiti ad attività sciistica. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Roburent (CN) a:

- reintegrare i terreni di uso civico distinti al NCT Fg. 14 mapp. 52 di mq. 3.184, mapp. 144 di mq. 21.104, Fg. 15 mapp. 1 di mq. 248.559, mapp. 2 di mq. 648, mapp. 28 di mq. 5.902, mapp. 32 di mq. 292, mapp. 34 di mq. 79.331, mapp. 35 di mq. 248.370, mapp. 36 di mq. 53.883, mapp. 37 di mq. 5.364, mapp. 38 di mq. 3.268, in loc. Bric Colmè con quanto ivi costruito;

- versare alla Soc. Sita S.r.l. la somma di L. 57.500.000 (arrotondata per difetto) quale credito risultante dai conteggi relativi al valore attuale dei terreni reintegrati, aumentata della somma relativa ai mancati frutti dovuti alla collettività per il non uso dei terreni in questione, detratta la somma rivalutata della cifra a suo tempo versata per l’acquisto aumentata del costo rivalutato delle opere di urbanizzazione, così come valutato congruo dall’Ufficio del Territorio di Cuneo;

- mutare la destinazione d’uso, limitatamente ad anni 30, per uso sportivo sciistico invernale dei terreni succitati.

Di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16.06.27, nº 1766, dal D.P.R. 24.07.77, nº 616, e sottoposti ai vincoli di cui alla Legge 8.8.85 nº 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolari Regionali nº 20/PRE-P.T. del 30.12.91 e nº 3 FOP del 04.03.97;

- i terreni di cui sopra vengono assegnati alla cat. A a sensi capo II art. 11 L. 1766/27;

- tutti gli introiti percepiti dal Comune di Roburent in virtù della presente autorizzazione, ivi compresi gli introiti derivanti dalla gestione diretta dell’impianto sciistico, dovranno essere utilizzati dallo stesso per la realizzazione di opere di interesse generale della collettività a sensi art. 24 L. 1766/27.

Di dare, altresì, atto che:

- qualora il Comune di Roburent intendesse concedere a privati la gestione dell’impianto sciistico dovrà presentare apposita istanza di concessione alla Regione Piemonte;

- la presente autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso non ricomprende eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, necessarie per la gestione dell’impianto sciistico in argomento;

- sarà cura del Comune di Roburent (CN) ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- tutte le spese notarili o equipollenti inerenti la reintegra sono a totale carico della Soc. Sita S.r.l..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri